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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' avv. I. Gravili Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti G.M. Maggio CP_1
e P. Bonetti
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 15.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 27.5.2022 per CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale CP_1
titolo, oltre interessi come per legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Incontestata la sussistenza del requisito anagrafico, quanto al requisito contributivo si osserva che la ricorrente ne ha documentato, anche mediante il deposito di specifici conteggi (non oggetto di alcun rilievo critico), il possesso (cfr. doc. n. 3 e 4 depositati in data 2.10.2024).
E' stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, il Ctu Dott. , nella relazione depositata in data 14.4.2025, ha diagnostico a carico Per_1 dell'istante “Esiti di spondilolistesi lombare con stenosi L4-L5 e discopatia L5-S1 trattata chirurgicamente con artrodesi posteriore L4-L5-S1 e laminectomia decompressiva, a medio-alta incidenza funzionale;
postumi di frattura C1-C2 amielica post-traumatica trattata conservativamente;
artrosi delle mani a medio-alta incidenza disfunzionale;
artrosi dei piedi in cavismo;
artrosi della spalla sinistra con tendinopatia della cuffia dei rotatori a media incidenza funzionale;
insufficienza venosa arti inferiori ed esiti di safenectomia destra;
grave sindrome ansioso depressiva;
cardiopatia ipertensiva” ed ha ritenuto – con argomentazioni aderenti al caso concreto, anche alla luce dell'anamnesi lavorativa - che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura dell'80% a decorrere da novembre 2022, “quando è stata refertata la “… Lombalgia cronica con radicolite grave operato di stenosi e instabilità deambulazione a larga base, incerta, impossibile il passaggio sulle punte talloni. Rachide in subanchilosi al tratto lombare… algodisestesie bilateralmente” per diagnosi di “Paraparesi in stenosi medio-grave del rachide lombare operato 2/22 per instabilità segmentaria e cifoscoliosi strutturata” (cfr. certificato del
16.11.2022).
Ritiene il Tribunale di aderire, anche in ordine alla decorrenza del requisito sanitario, alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì
l'assenza di contestazioni- differenti da quelle inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e dall'ausiliario già valutate in maniera condivisibile – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce delle esposte considerazioni, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 12° mese successivo alla riscontrata sussistenza dello stato di invalidità, come indicato da , secondo quanto previsto dal d.l. 78/2010, CP_1
convertito dalla legge 122/2010, applicabile anche alla fattispecie per cui è causa (cfr. Cass.
13139/2025). La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. La residua parte, liquidata come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, va posta a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 12° mese successivo alla data di riconoscimento dello stato di invalidità, come da CTU in atti;
CP_
2. Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo. CP_
3. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 29.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall' avv. I. Gravili Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti G.M. Maggio CP_1
e P. Bonetti
Resistente
OGGETTO: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata.
IN FATTO e IN DIRITTO
Con atto depositato in data 15.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio l' CP_1
per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi del D. Lgs.vo n. 503/92, previo riconoscimento dello stato di inabilità in misura pari all' 80%.
Esponeva, in particolare, che aveva rigettato la domanda presentata in data 27.5.2022 per CP_1
insussistenza del requisito sanitario.
Ritenuta l'erroneità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad ottenere la suddetta prestazione e che fosse condannato al pagamento di quanto dovuto a tale CP_1
titolo, oltre interessi come per legge. CP_ Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 503/92, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata alla stessa legge, fatta eccezione per gli invalidi in misura non inferiore all' 80%, per i quali, non essendo applicabile la elevazione dei limiti di età prevista nella predetta tabella A, il requisito anagrafico si perfeziona al compimento del 60° anno di età, ovvero al 55° per le donne.
Incontestata la sussistenza del requisito anagrafico, quanto al requisito contributivo si osserva che la ricorrente ne ha documentato, anche mediante il deposito di specifici conteggi (non oggetto di alcun rilievo critico), il possesso (cfr. doc. n. 3 e 4 depositati in data 2.10.2024).
E' stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di accertare l'eventuale sussistenza del requisito sanitario.
Orbene, il Ctu Dott. , nella relazione depositata in data 14.4.2025, ha diagnostico a carico Per_1 dell'istante “Esiti di spondilolistesi lombare con stenosi L4-L5 e discopatia L5-S1 trattata chirurgicamente con artrodesi posteriore L4-L5-S1 e laminectomia decompressiva, a medio-alta incidenza funzionale;
postumi di frattura C1-C2 amielica post-traumatica trattata conservativamente;
artrosi delle mani a medio-alta incidenza disfunzionale;
artrosi dei piedi in cavismo;
artrosi della spalla sinistra con tendinopatia della cuffia dei rotatori a media incidenza funzionale;
insufficienza venosa arti inferiori ed esiti di safenectomia destra;
grave sindrome ansioso depressiva;
cardiopatia ipertensiva” ed ha ritenuto – con argomentazioni aderenti al caso concreto, anche alla luce dell'anamnesi lavorativa - che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura dell'80% a decorrere da novembre 2022, “quando è stata refertata la “… Lombalgia cronica con radicolite grave operato di stenosi e instabilità deambulazione a larga base, incerta, impossibile il passaggio sulle punte talloni. Rachide in subanchilosi al tratto lombare… algodisestesie bilateralmente” per diagnosi di “Paraparesi in stenosi medio-grave del rachide lombare operato 2/22 per instabilità segmentaria e cifoscoliosi strutturata” (cfr. certificato del
16.11.2022).
Ritiene il Tribunale di aderire, anche in ordine alla decorrenza del requisito sanitario, alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu attraverso un accurato esame clinico condotto sulla scorta di un'approfondita disamina della documentazione medica e dell'esame obiettivo della perizianda, stante altresì
l'assenza di contestazioni- differenti da quelle inoltrate nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e dall'ausiliario già valutate in maniera condivisibile – idonee ad infirmarne la valenza.
Alla luce delle esposte considerazioni, sussistono i requisiti previsti per legge per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a decorrere dal 12° mese successivo alla riscontrata sussistenza dello stato di invalidità, come indicato da , secondo quanto previsto dal d.l. 78/2010, CP_1
convertito dalla legge 122/2010, applicabile anche alla fattispecie per cui è causa (cfr. Cass.
13139/2025). La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. La residua parte, liquidata come in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'assenza di questioni giuridiche complesse, va posta a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1
provvede:
1. Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 12° mese successivo alla data di riconoscimento dello stato di invalidità, come da CTU in atti;
CP_
2. Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo. CP_
3. Pone definitivamente a carico del le spese di ctu già liquidate con separato decreto.
Brindisi, 29.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere