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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
– Sezione Civile –
R.G. 3623/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; Controparte_8
9. nato in [...] il [...]; Controparte_9
10. nato in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Caridi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_10 CP_11 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_10 notificata il 29/02/2024 (scadenza termini 05/04/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nata il [...], a [...] Persona_1
La Longa, in provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nato il [...], in [...]; Controparte_1 Persona_1 Persona_2
2. – nato il [...], in [...]; Controparte_2 Persona_1 Persona_2
Pag. 1 di 2 3. – nato il [...], in [...] – Controparte_3 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_1
4. – nato il [...], in [...] – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
5. – nato il [...], in [...] – Controparte_5 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
6. – nato il [...], in [...] – Controparte_6 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
7. – nato il [...], in [...]; Controparte_7 Persona_1 Persona_3
8. – nato il [...], in [...]; Controparte_8 Persona_1 Persona_4
9. – nato il [...], in [...]; Email_3 Controparte_9 Persona_1 Persona_4
10. – nato il [...], in Email_4 Parte_1 Persona_1 Persona_4
Argentina – Controparte_8
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 23 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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– Sezione Civile –
R.G. 3623/2023
Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.P. Carlo D'Angelillo, nel procedimento ex art. 281-decies e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1. nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. nato in [...] il [...]; Controparte_2
3. nata in [...] il [...]; Controparte_3
4. nato in [...] il [...]; Controparte_4
5. nato in [...] il [...]; Controparte_5
6. nata in [...] il [...]; Controparte_6
7. nata in [...] il [...]; Controparte_7
8. nata in [...] il [...]; Controparte_8
9. nato in [...] il [...]; Controparte_9
10. nato in [...] il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Caridi;
Contro il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_10 CP_11 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Con l'intervento del Pubblico Ministero; SCIOGLIENDO la riserva assunta all'udienza del 11/12/2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l'art. 281-sexies, c.p.c., per la REPUBBLICA ITALIANA e IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M., il quale nulla ha opposto.
Il convenuto è stato regolarmente e tempestivamente evocato, con pec Controparte_10 notificata il 29/02/2024 (scadenza termini 05/04/2024), presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, restando contumace.
La linea di discendenza risulta essere sufficientemente provata con la documentazione versata in atti, ove straniera, appositamente tradotta e apostillata.
L'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis è nata il [...], a [...] Persona_1
La Longa, in provincia di Udine, all'epoca già territorio italiano (Comune annesso al Regno d'Italia nel 1866 – https://siusa-archivi.cultura.gov.it/cgi- bin/siusa/pagina.pl? Email_1
. Email_2
Per i ricorrenti la linea di discendenza così è costituita:
1. – nato il [...], in [...]; Controparte_1 Persona_1 Persona_2
2. – nato il [...], in [...]; Controparte_2 Persona_1 Persona_2
Pag. 1 di 2 3. – nato il [...], in [...] – Controparte_3 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_1
4. – nato il [...], in [...] – Controparte_4 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
5. – nato il [...], in [...] – Controparte_5 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
6. – nato il [...], in [...] – Controparte_6 Persona_1 Persona_2 [...]
CP_2
7. – nato il [...], in [...]; Controparte_7 Persona_1 Persona_3
8. – nato il [...], in [...]; Controparte_8 Persona_1 Persona_4
9. – nato il [...], in [...]; Email_3 Controparte_9 Persona_1 Persona_4
10. – nato il [...], in Email_4 Parte_1 Persona_1 Persona_4
Argentina – Controparte_8
In punto di diritto, è principio consolidato l'ammissibilità di documentazione che presenti discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza. Tale discordanza
– sempreché non metta fortemente in dubbio la riferibilità di un atto a un dato discendente – non è, infatti, motivo di diniego del provvedimento qualora, con altri elementi, sia desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
La natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura, la assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_10 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Trieste, 23 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Carlo D'Angelillo
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