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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da
, nata a [...], il [...], residente a S Parte_1 CodiceFiscale_1
. NO ER via Nostra Signora delle Grazie n.29 ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, ( CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
•Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da gennaio 2021 ad dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul TFR non retribuito la somma di € 1.1.2016,80 o la diversa somma accertata in corso di causa.
•IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perchè completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, accertare e dichiarare che ha già proceduto alla corresponsione della somma di € 419,65 a titolo di CP_1 tempo di vestizione e, conseguentemente, condannare la resistente alla minor somma di € 597,96, come da conteggio (all. n.7);
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria depositata in difesa della domanda riconvenzionale avversaria, la parte ricorrente ne ha chiesto il rigetto.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad
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indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sentita Testimone_1 sul capo A): “Confermo e ne sono a conoscenza perché ho lavorato insieme a lei nel reparto covid nell'aprile maggio 2021 fino a dicembre.”Adr: “Arrivavamo anche 15 minuti prima per prendere le consegne. C'era l'infermiera che ci spiegava cosa era successo durante la giornata. Ci dava un foglio dove c'era il nome dei
Pag. 3 a 6 pazienti con le diverse patologie e cosa dovevamo fare.”Capo B): “Confermo. Per me era stata data da Per_
.”Capo C): “Confermo” Capo D): “Confermo. Arrivavamo dovevamo salire, cambiarci con la divisa bianca, scendere a timbrare, risalire a prendere le consegne. Dovevamo metterci il tutone e i dispositivi individuali prima di entrare nel reparto e dopo aver timbrato. Per ogni fine turno dovevamo farci la doccia perché fradici di sudore. All'uscita era l'inverso”Capo E): “Confermo”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro probatorio nella deposizione resa da Tes_2
altro teste di parte ricorrente, che così ha risposto: “Sentito sul capo A): “Confermo e
[...] ne sono a conoscenza perché ho lavorato insieme alla ricorrente nello stesso reparto a Mondovì in chirurgia per tutto il 2022. “Adr: “Noi dovevamo arrivare in reparto già con la divisa anche 15 minuti prima per prendere le consegne dall'infermiera che era stata in turno precedentemente. Prendevamo un modulo prestampato con i nomi dei pazienti del giorno. Per ogni singolo paziente veniva spiegata la problematica a voce. “Capo B): “Confermo. A Mondovì era il signor Capo C): “Confermo” Capo D): Per_2
“Confermo” Capo E): “Confermo”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
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o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Per quanto concerne invece l'esame delle testimonianze dei testi di parte resistente, occorre osservare che il teste si è limitato ad affermare l'assenza di un obbligo in capo alla Per_1 parte ricorrente di entrare al lavoro almeno 10 minuti prima rispetto all'inizio del suo turno di servizio, aggiungendo però che “C'è un piano di lavoro con l'indicazione dei pazienti e cosa devono fare.”, affermazione, quest'ultima, del tutto apodittica e che nulla ha a che vedere con la domanda rivoltagli a prova contraria di cui al capo A) del ricorso. Oltretutto, è lo stesso teste ad ammettere che i lavoratori dovevano timbrare, cambiarsi indossando la Per_1 divisa bianca e fare il contrario alla fine del turno, con conseguente materiale impossibilità per la parte ricorrente di non entrare al lavoro almeno 10 minuti prima e di non uscire almeno 10 minuti dopo (cfr. al riguardo, deposizione testimoniale di : “Capo C): Per_1
“Confermo. Per la parte covid, arrivano timbravano, si cambiavano con la divisa bianca, poi andavano nella zona filtro e si mettevano i dispositivi di protezione adeguati. Alla fine del turno facevano il contrario.”). Quest'ultima circostanza di fatto trova altresì riscontro probatorio estrinseco e conferma nella testimonianza di altro teste di parte resistente, che ha così Tes_3 riferito: “Il tutone e maschera e guanti venivano tolti nella apposita zona filtro del reparto sporco. Si usciva e si entrava nel reparto pulito. L'entrata all'interno del reparto doveva essere con la divisa bianca. Prima di recarsi in qualsiasi luogo pulito dovevano passare alla divisa bianca attraverso la zona di decontaminazione”.
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente pari ad euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020 – ottobre 2022, a titolo di lavoro straordinario, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da orario di lavoro straordinario, l'importo complessivo lordo pari ad euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020 – ottobre 2022.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
E' invece infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente, relativa alla compensazione del 'tempo pausa', dal momento che non è stata raggiunta la prova
Pag. 5 a 6 secondo il criterio del “più probabile che non” che la lavoratrice facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro, né tantomeno risulta provato che abbia effettivamente retribuito la CP_1 lavoratrice per il tempo vestizione, in quanto la parte resistente non ha provato di aver effettuato il pagamento dei 5 ( o 15 ) minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020
– ottobre 2022; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 670/2023 promossa da
, nata a [...], il [...], residente a S Parte_1 CodiceFiscale_1
. NO ER via Nostra Signora delle Grazie n.29 ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, ( CF.
- FAX 0175.85438 - PEC C.F._2
), che la rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1 Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2 (C.F. , ) e Federico De Vito C.F._4 Email_3 (C.F. , ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
•Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da gennaio 2021 ad dicembre 2022 a titolo di lavoro straordinario e relativa incidenza sul TFR non retribuito la somma di € 1.1.2016,80 o la diversa somma accertata in corso di causa.
•IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“1) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso Parte_1 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perchè completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, accertare e dichiarare che ha già proceduto alla corresponsione della somma di € 419,65 a titolo di CP_1 tempo di vestizione e, conseguentemente, condannare la resistente alla minor somma di € 597,96, come da conteggio (all. n.7);
…
Con condanna del ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria depositata in difesa della domanda riconvenzionale avversaria, la parte ricorrente ne ha chiesto il rigetto.
RITENUTO CHE
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad
Pag. 2 a 6
indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, , teste di parte ricorrente, ha così riferito: “Sentita Testimone_1 sul capo A): “Confermo e ne sono a conoscenza perché ho lavorato insieme a lei nel reparto covid nell'aprile maggio 2021 fino a dicembre.”Adr: “Arrivavamo anche 15 minuti prima per prendere le consegne. C'era l'infermiera che ci spiegava cosa era successo durante la giornata. Ci dava un foglio dove c'era il nome dei
Pag. 3 a 6 pazienti con le diverse patologie e cosa dovevamo fare.”Capo B): “Confermo. Per me era stata data da Per_
.”Capo C): “Confermo” Capo D): “Confermo. Arrivavamo dovevamo salire, cambiarci con la divisa bianca, scendere a timbrare, risalire a prendere le consegne. Dovevamo metterci il tutone e i dispositivi individuali prima di entrare nel reparto e dopo aver timbrato. Per ogni fine turno dovevamo farci la doccia perché fradici di sudore. All'uscita era l'inverso”Capo E): “Confermo”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro probatorio nella deposizione resa da Tes_2
altro teste di parte ricorrente, che così ha risposto: “Sentito sul capo A): “Confermo e
[...] ne sono a conoscenza perché ho lavorato insieme alla ricorrente nello stesso reparto a Mondovì in chirurgia per tutto il 2022. “Adr: “Noi dovevamo arrivare in reparto già con la divisa anche 15 minuti prima per prendere le consegne dall'infermiera che era stata in turno precedentemente. Prendevamo un modulo prestampato con i nomi dei pazienti del giorno. Per ogni singolo paziente veniva spiegata la problematica a voce. “Capo B): “Confermo. A Mondovì era il signor Capo C): “Confermo” Capo D): Per_2
“Confermo” Capo E): “Confermo”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_3 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
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o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Per quanto concerne invece l'esame delle testimonianze dei testi di parte resistente, occorre osservare che il teste si è limitato ad affermare l'assenza di un obbligo in capo alla Per_1 parte ricorrente di entrare al lavoro almeno 10 minuti prima rispetto all'inizio del suo turno di servizio, aggiungendo però che “C'è un piano di lavoro con l'indicazione dei pazienti e cosa devono fare.”, affermazione, quest'ultima, del tutto apodittica e che nulla ha a che vedere con la domanda rivoltagli a prova contraria di cui al capo A) del ricorso. Oltretutto, è lo stesso teste ad ammettere che i lavoratori dovevano timbrare, cambiarsi indossando la Per_1 divisa bianca e fare il contrario alla fine del turno, con conseguente materiale impossibilità per la parte ricorrente di non entrare al lavoro almeno 10 minuti prima e di non uscire almeno 10 minuti dopo (cfr. al riguardo, deposizione testimoniale di : “Capo C): Per_1
“Confermo. Per la parte covid, arrivano timbravano, si cambiavano con la divisa bianca, poi andavano nella zona filtro e si mettevano i dispositivi di protezione adeguati. Alla fine del turno facevano il contrario.”). Quest'ultima circostanza di fatto trova altresì riscontro probatorio estrinseco e conferma nella testimonianza di altro teste di parte resistente, che ha così Tes_3 riferito: “Il tutone e maschera e guanti venivano tolti nella apposita zona filtro del reparto sporco. Si usciva e si entrava nel reparto pulito. L'entrata all'interno del reparto doveva essere con la divisa bianca. Prima di recarsi in qualsiasi luogo pulito dovevano passare alla divisa bianca attraverso la zona di decontaminazione”.
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente pari ad euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020 – ottobre 2022, a titolo di lavoro straordinario, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive da orario di lavoro straordinario, l'importo complessivo lordo pari ad euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020 – ottobre 2022.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
E' invece infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente, relativa alla compensazione del 'tempo pausa', dal momento che non è stata raggiunta la prova
Pag. 5 a 6 secondo il criterio del “più probabile che non” che la lavoratrice facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro, né tantomeno risulta provato che abbia effettivamente retribuito la CP_1 lavoratrice per il tempo vestizione, in quanto la parte resistente non ha provato di aver effettuato il pagamento dei 5 ( o 15 ) minuti per turno di lavoro previsti dall' Accordo sindacale del 2020.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive derivanti dal c.d. tempo di vestizione, l'importo complessivo di euro 1.132,95, per il periodo dicembre 2020
– ottobre 2022; il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore delle parti ricorrenti le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 20.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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