Ordinanza cautelare 7 febbraio 2019
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 15/03/2023, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 01683/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2019, proposto da
Disar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Acampora e Andrea Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Asl Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl Napoli 2 Nord, Centro CK Up S.r.l., Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano n. 84 del 31.10.2018;
di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale e successivo al predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e della Asl Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 19 gennaio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente espone di essere una struttura sanitaria con sede a Salerno, accreditata per la Medicina Nucleare e per la Radiodiagnostica con il Servizio Sanitario Regionale (SSR), erogando in regime di accreditamento prestazioni PET/TAC.
1.1. Il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano:
- con decreto n. 30 del 28.4.16 sul presupposto della autonomia della prestazione ibrida PET/TAC, rispetto alle branche della Medicina Nucleare e della Radiodiagnostica, ha reputato di valutarne in modo specifico e autonomo il fabbisogno;
- con decreto n. 32 del 12.5.16, recante “Analisi del fabbisogno annuo di prestazioni PET/TAC”, ha stabilito che per la Campania il fabbisogno annuo è di 66.000 PET/TAC; di qui la necessità di avere una dotazione regionale pari a 31 macchine PET/TAC;
- con i decreti n. 71 del 15.7.16 e n. 5 del 1.2.17 ha stabilito l’unicità della prestazione e della sua remunerazione.
1.2. Con il decreto n. 29 del 31.3.17 si è stabilito, indi, il numero di apparecchiature PET/TAC necessarie in ciascun ambito territoriale, fermo restando il numero massimo di 31 apparecchiature assentibili in tutta la Regione.
1.3. Per la ASL di Salerno solo un centro (la ricorrente DISAR) è risultato già accreditato per entrambe le branche (Medicina Nucleare e Radiodiagnostica), fruendo dello specifico criterio di priorità all’uopo normativamente prescelto e foggiato; al fine di raggiungere la dotazione prevista in tale ambito di 5 apparecchiature PET/TAC (e considerata la programmata realizzazione di un’apparecchiatura PET/TAC pubblica) è stato stabilito che si dovessero accreditare tre ulteriori centri privati.
1.4. La ASL di Salerno, indi, con deliberazione del Direttore generale n. 716 del 18.7.2017, oltre DISAR, centro già accreditato, ha dunque individuato i tre centri da accreditare: CK Up RL, RR RL e la Casa di cura IS RL (accreditamento di poi effettuato con decreti commissariali n. 49 del 2.11.17, n. 74 del 28.12.17 e n. 75 del 28.12.17).
Con il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano n. 84 del 31.10.2018 sono stati stabiliti i “ Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2018 ”, confermando i volumi massimi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa stabiliti per il 2017 dal DCA 8/2016, con talune limitate eccezioni tra cui quella riguardante l’incremento di fabbisogno di prestazioni PET/TAC della ASL Napoli 2 Nord (con l’accreditamento di due nuove strutture private) e, quindi, con la assegnazione a detta ASL di un budget maggiore per quanto attiene alle prestazioni che quivi vengono in rilievo.
1.5. Di tale incremento, tuttavia, non beneficiava la ASL Salerno, con il conseguente superamento del tetto già nel giugno del 2018.
1.6. La ricorrente, indi, insorge avanti questo TAR, dolendosi che il DCA n. 84/18 non abbia –in guisa contraddittoria con l’ampliamento della offerta, mediante accreditamento di tre nuovi centri per prestazioni PET/TAC, per un totale di 5- incrementato il tetto di speso nell’ambito dell’ASL Salerno per l’anno 2018; e ciò a differenza di quanto accaduto per l’ASL Napoli 2 Nord; contraddizione e sperequazione che la ricorrente ravvisa anche per quanto attiene al trattamento riservato alla ASL Caserta che, con popolazione inferiore e fabbisogno di 4 apparecchiature, si sarebbe vista assegnare un tetto di € 6.401,88, a fronte del budget di Asl Salerno pari a € 2.487.843; di qui la contraddittorietà, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento e la violazione del diritto alla salute che affliggerebbe in parte qua il gravato decreto commissariale, stante altresì la palese insufficienza del budget assegnato, esaurito già il 19 giugno 2018, ciò che avrebbe dovuto indurre la ASL Salerno ad agire per ottenere un incremento.
1.7. Si costituivano le intimate Amministrazioni, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrata la posizione della società ricorrente con ulteriori scritti difensivi, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione svoltasi nella udienza, tenutasi da remoto, del 19 gennaio 2023.
2. Il ricorso, i cui mezzi ben sono suscettibili di congiunto scrutinio, non è fondato.
2.1. Con decreto n. 32 del 12 maggio 2016, pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 13 giugno 2016, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario nella Regione Campania ha determinato in n. 31 apparecchiature il fabbisogno regionale programmato per le prestazioni PET/TC ad ha accertato che, sulla base delle informazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali, tale fabbisogno e la relativa localizzazione sono soddisfatti per intero dalla dotazione di apparecchiature pubbliche e private, con conseguente impossibilità di procedere a nuove installazioni.
2.1.1. Con tale provvedimento la struttura commissariale ha statuito che, ai fini dell’erogazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, le strutture sanitarie in possesso di apparecchiature ibride PET/TC debbano essere necessariamente autorizzate ed accreditate per entrambe le branche della medicina nucleare e della radiologia diagnostica, rappresentando la PET/TC una contestuale ed integrata erogazione di prestazioni afferenti alle predette branche specialistiche, segnatamente di quelle PET (rientranti nella medicina nucleare) e quelle TC (riconducibili alla radiologia diagnostica).
2.1.2. Inoltre, il Commissario ad acta ha chiaramente espresso una preferenza per l’erogazione di prestazioni PET/TC mediante apparecchiature fisse statuendo che “le apparecchiature mobili sono apparecchiature temporanee e sostitutive di quelle fisse già autorizzate e possono essere utilizzate esclusivamente per consentire manutenzione dell’apparecchiatura ed ammodernamento della struttura (e comunque per un periodo non superiore ai 3 mesi complessivi nell’anno)” invitando altresì le Aziende Sanitarie Locali a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di apparecchiature mobili al fine di garantire l’allineamento entro 6 mesi “alle disposizioni del presente decreto e monitorando il costante rispetto delle stesse, anche mediante comunicazione obbligatoria delle motivazioni e del periodo di utilizzo” .
2.1.3. Con successivo decreto commissariale n. 29 del 31 marzo 2017, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 10 aprile 2017 sono state adottate ulteriori determinazioni in ordine alla ricognizione del fabbisogno di apparecchiature ibride PET/TC, in particolare, evidenziando specifiche difformità rilevate, successivamente all’adozione del DCA n. 32/2016, rispetto a quanto censito nella tabella allegata al decreto e prendendo atto di istanze giudiziali di strutture private accreditate per entrambe le branche della medicina nucleare e della radiologia diagnostica che lamentavano la pretermissione dal procedimento.
2.1.4. Per l’effetto, con il DCA n. 29/2017 il Commissario ad acta ha proceduto ad una rettifica della tabella allegata al primo decreto con aggiornamento delle strutture autorizzate ed accreditate ed ha disposto che, ai sensi dell’art. 1, comma 237 quater , della L. Reg. n. 4/2011, il fabbisogno regionale residuo debba essere soddisfatto secondo i seguenti criteri:
a) strutture private autorizzate ed accreditate sia per la branca della medicina nucleare che della radiologia diagnostica nella medesima sede;
b) strutture private autorizzate ed accreditate per la branca della medicina nucleare e solo autorizzate per la branca della radiologia diagnostica nella medesima sede e che abbiano già installato una macchina PET/TC;
c) strutture private autorizzate ed accreditate per la branca della radiologia diagnostica e solo autorizzate per la medicina nucleare nella medesima sede che abbiano già installato una macchina PET/TC;
d) strutture private solo autorizzate per entrambe le branche della medicina nucleare e della radiologia diagnostica nella medesima sede che abbiano già installato una macchina PET/TC.
2.1.5. Quanto alla determinazione del fabbisogno, il DCA n. 29/2017 conferma il numero fissato nel precedente DCA n. 32/2016 (n. 31 apparecchiature); il nuovo elenco sostituisce, per espressa previsione, il precedente allegato al DCA n. 32/2016.
2.1.6. Con tale decreto n. 29/2017, nell’ambito del territorio dell’A.S.L. Salerno in cui ha sede la struttura ricorrente, a fronte di una popolazione di 1.108.509 abitanti, è stato stimato un fabbisogno di n. 5 apparecchiature PET/TC, di cui n. 1 “private/accreditate/attive”, n. 1 “pubbliche attive”, nessuna nel “pubblico programmato”, con un residuo pari a 3.
2.2. Ora, le doglianze della ricorrente - con cui si contesta la legittimità del DCA n. 84/18 con riguardo alla determinazione del fabbisogno di prestazioni PET/TC nell’ambito della ASL Salerno per l’anno 2018, in guisa analoga a quanto fissato per l’anno precedente e pure in dispregio dell’incremento della offerta con le tre nuove apparecchiature - non sono fondate atteso che, sulla scorta di statuizioni già rese in fattispecie analoghe da questo TAR (sentenza 30 novembre 2022, n. 7475; sentenza n. 4628/18):
- riguardo alla contestata determinazione del fabbisogno regionale di apparecchiature PET/TC, nel decreto commissariale si specificano i criteri utilizzati; di qui la infondatezza della censura afferente alla asserita carenza di istruttoria, come genericamente formulata e deprivate di supporto probatorio;
- le previsioni sopra richiamate subordinano la disciplina delle autorizzazioni e degli accreditamenti ad un preventivo atto di ricognizione del fabbisogno da parte dell’amministrazione sanitaria.
2.3. Vanno peraltro quivi richiamate le statuizioni rese da ultimo da questo TAR (decisione n. 5932/22 del 26 settembre 2022) con le quali si è confermata la legittimità dei tetti di spesa imposti con il gravato DCA n. 84/18.
2.3.1. Giova premettere che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria non è subordinato né condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell’adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico - organo di fonte contrattuale al quale partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative - avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti di spesa fissati e con l’impiego delle risorse disponibili e programmate; è importante osservare che la determinazione dei tetti di spesa, a sua volta, recepisce il quadro delle risorse e dei vincoli determinati a monte con legge statale (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207; sez. II, 30 ottobre 2013, n. 4540; sez. III, 5 febbraio 2013, n. 679).
È poi essenziale considerare la speciale natura del rapporto di accreditamento e della valenza duplice dei principi del consenso e della partecipazione che caratterizzano la direzione e la gestione del sistema assistenziale sanitario pubblico.
La natura del rapporto di accreditamento, un ibrido tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica idoneativa, nell'ambito di un servizio pubblico essenziale che obbedisce a criteri non già tipici del mercato quanto del servizio pubblico volto ad erogare prestazioni assistenziali remunerate a tariffa predeterminata a carico dell'erario pubblico. Le caratteristiche specifiche di tale rapporto impongono al privato accreditato precisi doveri di leale collaborazione con l'amministrazione ed attribuisce di un contenuto specifico l'ordinario dovere di diligenza e correttezza esigibile rispetto ai comuni rapporti obbligatori e contrattuali.
In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono tasselli di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sanitaria (Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529; 14 giugno 2011, n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale, 28 luglio 1995 n. 416).
Ne deriva che le strutture private accreditate si sottopongono contrattualmente al regime della regressione tariffaria, quale meccanismo sanzionatorio atto a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati.
2.3.2. Invero, è lo stesso sistema "a consuntivo" a comportare necessariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell'anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate ed è possibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili.
Deve ritenersi, pertanto, legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione esercitati anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli, come, ad avviso del Collegio, può ritenersi avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, va escluso ogni ipotetico affidamento, in quanto la parte ricorrente, siglando il contratto ai sensi dell’art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/1992, è sempre stata edotta della possibilità della regressione tariffaria; non può assumere carattere decisivo, né rilevante, pertanto, il fatto che nel corso dell’anno il superamento di tale tetto di spesa sia avvenuto “precocemente”, id est con mesi di anticipo rispetto alla fine del periodo annuale di riferimento (nella fattispecie de qua agitur , già alla data del 19 giugno 2018).
Tanto più, la struttura ricorrente non può lamentarsi del ritardo e neppure del mancato monitoraggio per il tramite di un colloquio (o tavolo tecnico), ovvero del mancato impulso della ASL Salerno funzionale alla proposta di una deroga (con incremento del budget; doglianza contenuta nel quarto mezzo) in quanto -in assenza di documentate, peculiari e pregnanti situazioni, debitamente rappresentate in sede di tavolo tecnico, ovvero dalla ASL- permane intatta la potestà della Amministrazione regionale di modulare in via generale la regressione tariffaria, allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, non essendovi alcun obbligo per la medesima di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (TAR Campania, Napoli, I Sezione, 12 marzo 2014 n. 1505).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1206; 19 novembre 2018, n. 6495; 22 novembre 2018, n. 6605) ha riconosciuto la piena legittimità del meccanismo di regressione tariffaria indipendentemente dall’intervento di “tavoli tecnici”.
2.3.3. Le finalità del tavolo tecnico sono di tipo conoscitivo, a vantaggio essenzialmente dell’amministrazione procedente, e non già in funzione di integrazione di una sorta di inammissibile contraddittorio procedimentale. In questo senso, di recente, è stato statuito che l’eventuale previsione regionale in tema di monitoraggio della spesa sanitaria, attuata mediante l’istituzione di tavoli tecnici, non costituisce condizione per l’efficacia e la vincolatività del complessivo sistema di programmazione cui accede il computo finale della regressione tariffaria unica, ma costituisce, al più, momento di coinvolgimento delle rappresentanze di categoria alla fase di programmazione dei tetti di spesa (con i relativi importi) e di individuazione delle metodologie di rendicontazione della spesa sostenuta; cosicché, l’atto disponente la regressione non necessita del coinvolgimento individualizzato delle singole strutture (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2018, n. 3809).
2.4. Non può, quindi, assumersi quale tertium comparationis quanto stabilito –in via eccezionale e straordinaria, e perciò derogatoria dei limiti di spesa generalmente fissati- per la ASL Napoli 2 Nord, su espresso impulso di tale Asl e all’esito di una articolata e specifica attività istruttoria.
2.4.1. Il carattere tutt’affatto eterogeneo delle fattispecie poste a raffronto dalla ricorrente –giusta le peculiarità della istruttoria che hanno indotto una diversa ASL prima, e il Commissario poscia, a percorrere strade derogatorie del generale sentiero di contenimento della spesa pubblica siccome fissato negli ordinari tetti di spesa- rende non giuridicamente apprezzabile, indi, le doglianze di contraddittorietà, difetto di motivazione ovvero di disparità di trattamento.
2.4.2. Assume carattere fondamentale, in subiecta materia , la esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione (cfr. Cons. Stato, sez. III; 10 maggio 2021 n. 3675; 29 marzo 2018, n. 1995).
2.4.3. In altri termini, l’esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l’osservanza del limite di spesa non sono subordinati né sono condizionati all’esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, nonostante tale inadempimento, rimane da soddisfare l’esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 ottobre 2013, n. 4540; Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 679; id., 27 febbraio 2018, n. 1206, id., Sez. II, 9 gennaio 2012, n. 4623).
2.4.4. Al riguardo, va richiamato anche quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 8/2006, secondo la quale “ la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento della loro attività ”.
2.5. Né può invocarsi –al fine di predicare uno specifico affidamento sull’aumento del budget a disposizioni di uno specifico ambito territoriale- l’incremento della offerta e delle strutture accreditate alla effettuazione delle specifiche prestazioni che ne occupano nella specifica area territoriale di riferimento della ASL Salerno: non può, invero, attribuirsi alla generica aspettativa di un tale incremento, che la società ricorrente poteva nutrire in quanto struttura accreditata in quell’area territoriale operante, valenza di situazione giuridicamente meritevole di tutela, e perciò giustiziabile in questa sede.
2.5.1. Trattasi, invero, di una “mera aspettativa” destinata ad assumere quodammodo carattere recessivo, in quanto tale confinato ad uno stato di giuridica indifferenza a fronte dei superiori interessi pubblici che governano la materia che ne occupa.
2.5.2. Il DCA n. 84 del 2018 è, invero, chiaramente ispirato da ragioni di contingentamento della spesa pubblica.
2.5.3. Sul punto, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Costituzionale, n. 416/1995) statuendo che “ non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame ” (cfr. anche, Corte Costituzionale n. 356/1992).
2.5.4. Il carattere impellente delle esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria impone allo Stato, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche, interventi correttivi immediati, con sacrifici posti a vario titolo nei confronti degli operatori nello specifico settore di attività e quindi anche delle strutture accreditate. Queste ultime sono libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, ovvero porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente, a favore dei soli utenti solventi (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244).
2.5.5. Ne consegue che la regola prevista dal DCA n. 84 del 2018 è immune dalle censure articolate nel ricorso e non rappresenta di certo una misura anomala o irragionevole di contenimento della spesa, ma si colloca coerentemente con le misure di programmazione sanitaria, peraltro, come visto, non del tutto innovativa.
2.6. Né possono venire in rilievo le censure afferenti alla asserita sperequazione operata con il DCA gravato tra i cittadini residenti nell’ambito territoriale della SL Salerno e quelli residenti nella area della ASL di Caserta.
Del resto, la giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione, ha riconosciuto la legittimità del criterio della spesa storica, in assenza della determinazione del fabbisogno.
Si è, infatti, chiarito che “ avuto riguardo all'utilizzo del criterio della spesa storica, in luogo del fabbisogno epidemiologico, l'esigenza di determinare i tetti di spesa e, quindi, delle prestazioni erogabili con oneri a carico del S.S.N. costituisce per l'Amministrazione sanitaria un'esigenza prioritaria ed ineludibile ed è quindi inevitabile che, nella concreta determinazione delle somme spettanti alle diverse branche e poi alle diverse aziende, si faccia riferimento, in assenza di più precisi studi sull'evoluzione delle necessità assistenziali e della relativa spesa, alla spesa storica costituita dalle prestazioni erogate negli anni e nei mesi immediatamente precedenti a quello di riferimento, con la possibile applicazione sugli importi così determinati anche di tagli percentuali e di meccanismi di regressione tariffaria ” (cfr., T.A.R. per la Campania, sez. I, 9 dicembre 2021, n. 7936).
Peraltro, anche qualora si accertasse successivamente che le prestazioni erogate siano inferiori rispetto al fabbisogno della macro-area di interesse, come invocato dalla ricorrente nel caso di specie, ciò non comporterebbe un riconoscimento di maggiori risorse all’ente sanitario.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO