Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2001 |
Commentari • 21
- 1. Accertamento Fiscale Alle Concessionarie Auto Per Recupero Del 18% Iva (legge 104): Come Difendersi Con L’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 gennaio 2026
Introduzione Gli accertamenti fiscali sulle concessionarie auto relativi al recupero del 18% di IVA (differenza tra l'IVA agevolata al 4% e l'aliquota ordinaria al 22% prevista dalla Legge 104/1992) sono diventati un serio problema nel settore automobilistico. Molti rivenditori si sono visti notificare dall'Agenzia delle Entrate richieste di versare l'IVA non applicata sulle vendite di autovetture a persone con disabilità, con importi anche nell'ordine di decine di migliaia di euro . Questi accertamenti comportano rischi elevati: oltre all'imposta del 18% non addebitata, vengono aggiunti interessi e sanzioni pesanti (fino al 90% dell'imposta non versata), che possono mettere in …
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Giurisprudenza • 284
- 1. Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 267Provvedimento: TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 938/2024 RG fissata all'udienza del 28/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da: Parte_1 , rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PETRUCCI MARIA TERESA Ricorrente C O N T R O Controparte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. DI NOIA SILVIA e dall'avv. VERGINE EGIDIO Resistente FATTO E DIRITTO In premessa si rappresenta che la presente …Leggi di più...
- art. 445 bis c.p.c.·
- CTU·
- cecità totale·
- compensazione spese·
- opposizione a d.i.·
- cecità parziale·
- cecità civile·
- indennità di accompagnamento·
- decorrenza prestazione·
- art. 127 ter c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. (Campo di applicazione). 1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecita' secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. - Art. 2. (Definizione di ciechi totali). 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 3 per cento. - Art. 3. (Definizione di ciechi parziali). 1. Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare e' inferiore al 10 per cento.