CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 716/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 716 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, società costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del Parte_1
30/04/1999 con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale €
10.000, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno n. in persona del l.r.p.t., e per essa P.IVA_1 [...]
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, C.F. - P. Controparte_1
IVA P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Rampini Boncori giusta mandato allegato al ricorso monitorio del 29.01.2020 contro
(C.F.: ) e (C.F. CP C.F._1 Parte_2
) quest'ultimo in proprio e nella sua qualità di amministratore di C.F._2 sostegno della moglie (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 in forza del decreto di nomina del 16/02/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza APPELLATI
Rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli e dall'Avv. Alvise
Mazzarolli giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.12.2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza nr.423/2023 pubblicata il 28.2.2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n. 423/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, nelle parti indicate e per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, voglia così provvedere:
IN RITO E PRELIMINARMENTE: previo accertamento che parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha svolto una domanda di accertamento e dichiarazione della nullità totale e parziale della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust, accertata altresì la natura pregiudiziale di tale domanda rispetto alle ulteriori domande e difese svolte in sede di opposizione da controparte e conseguentemente accertata, con riferimento a tale domanda, l'incompetenza del
Tribunale ordinario di Vicenza, irritualmente pronunciatosi sul punto, in favore del
Tribunale Sezione Specializzata Imprese di Milano, funzionalmente competente,
Voglia la Corte prendere ogni più opportuno provvedimento ai sensi degli artt. 34 e 295
c.p.c. c., inclusa la sospensione del presente giudizio.
NEL MERITO: riformare l'impugnata sentenza n. 423/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, nelle parti indicate e per i motivi esposti in atti, e per l'effetto accogliersi le conclusioni di cui al primo grado di giudizio di seguito riportate:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'opposizione, le eccezioni e tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in atti e nella fase monitoria, confermare il decreto il decreto ingiuntivo opposto n. 360/2020, emesso dal Tribunale di Vicenza.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: pag. 2/10 Per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale - accoglimento, e comunque in ogni ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato, dichiarato nullo, annullato, privo di efficacia, comunque accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni dedotte in atti e nella fase monitoria, è creditrice, nei confronti di , c.f. Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
, c.f. , Parte_3 Controparte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
, c.f. , nato ad [...] il
[...] CP C.F._1
23.03.1978, residente in [...] Contrà Podestà n. 125, per la somma di €
881.712,79, o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sul capitale, ai tassi contrattualmente previsti in atti indicati, comunque da temperarsi nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, sino al saldo, e conseguentemente condannare , c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Chioggia (VE) il 28.02.1955, residente in [...], Parte_3
, c.f. , nata a [...] il
[...] Controparte_3 C.F._3
06.06.1961, residente in [...], , Parte_3 CP
c.f. , nato ad [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Asiago (VI) Contrà Podestà n. 125, al pagamento in favore di , Parte_1 della somma di € 881.712,79 o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sul capitale, ai tassi contrattualmente previsti in atti indicati, comunque da temperarsi nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, sino al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse, che di seguito si riportano: “Disporsi interrogatorio formale delle controparti e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente all'invio della revoca degli affidamenti, avvenuta il
25.11.2016, tra la società FI RL e , incorporante RT
, venivano instaurate trattative volte a trovare una Controparte_5 definizione bonaria della vertenza? pag. 3/10 2) Vero che nelle trattative con la la società Fin 8 RL era assistita dal Dott. CP
, il quale a tal fine più volte si recava presso la filiale di Asiago di Persona_1
, incorporante ? RT Controparte_5
Si indicano a teste il Dott. con studio in Asiago, Piazzetta degli Persona_1
Alpini n 3, il legale rappresentante pro tempore della società FI RL (c.f. p.iva
).” P.IVA_3
Conclusioni di parte appellata: in via principale
- respingere integralmente l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 423/2023 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, con revoca del decreto ingiuntivo n.
360/2020 del 4.2.2020 del Tribunale di Vicenza e declaratoria che nulla devono i sigg.ri e per nullità parziale delle CP Parte_2 Controparte_3 fideiussioni a suo tempo sottoscritte e delle clausole 2), 6), 8) in esse contenute.
Con integrale vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020, , , CP Parte_2
quali garanti, in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data Controparte_3
25.5.2011 limitata sino all'importo di 1.200.000,00 euro, della società FI RL, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr.360/2020 emesso dal Tribunale di
Vicenza in favore di (cessionaria pro soluto dei crediti facenti capo Parte_1 alla Banca Popolare dell'Alto Adige – Voksbank s.p.a.), con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 881.712,19 derivante dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, collegato al rapporto di conto corrente n. 1022805 (acceso in data 07.10.2009) intrattenuto originariamente tra la Banca Popolare di Marostica
Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata (successivamente fusasi per incorporazione in poi trasformatasi in Controparte_6 [...]
) e dal contratto di conto corrente n. 1029205 acceso in RT data 19.03.2014 lamentando:
- la nullità della fideiussione omnibus azionata per violazione della normativa antitrust;
- la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione pag. 4/10 omnibus per violazione della normativa antitrust e conseguentemente l'intervenuta decadenza per promuovere azione nei confronti dei garanti;
- la mancanza di prova del credito azionato, non essendo stato prodotto il contratto di apertura conto corrente e le relative condizioni;
- la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'applicazione di interessi usurari.
Si costituiva contestando tutto quando ex adverso dedotto ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità della domanda di nullità della fideiussione rilasciata dagli opponenti in quanto la relativa pronuncia doveva ritenersi di competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza, confermata la propria competenza a decidere sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust tenuto conto che oggetto dell'accertamento demandato è la nullità della fideiussione “a valle” e non dell'intesa “a monte” e preso atto della incontestata titolarità del credito in capo a dichiarava la nullità parziale della fideiussione Pt_1 per contrasto con normativa antitrust e, dichiarata la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione dei fideiussori, revocava nei loro confronti il decreto ingiuntivo.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1 affidato ai seguenti motivi di gravame:
➢ in via preliminare, eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa essendo fatta valere la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust;
➢ infondatezza della nullità della fideiussione, in quanto non provata la conformità della fideiussione sottoscritta allo schema ABI 2003 né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte;
➢ insussistenza della nullità anche parziale della fideiussione in quanto la riproduzione nell'ambito delle fideiussioni degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, lungi dall'inficiare la validità delle garanzie, potrebbe al più implicare il riconoscimento, in capo al contraente debole, del diritto ad ottenere la condanna pag. 5/10 della banca al risarcimento del danno;
➢ validità della clausola di deroga all'art. 1957 co.1 c.c.;
➢ insussistenza, ove riproposti, degli ulteriori motivi di opposizione relativi alla mancanza di prova scritta del credito, anatocismo e usura, ritenuti assorbiti.
Si costituivano in giudizio , CP Parte_2 Controparte_3 resistendo al gravame e riproponendo, comunque, gli argomenti a sostegno della mancanza di prova scritta del credito e del suo ammontare, della pattuizione preventiva dell'effetto anatocistico, del mancato rispetto del tasso soglia indicato da Banca d'Italia per il trimestre di apertura del conto corrente (D.M.III trimestre 2009).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
2. Il primo motivo afferente la competenza della sezione specializzata impresa è privo di fondamento, in quanto la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta soltanto in via di eccezione c.d. riconvenzionale come dagli stessi opponenti sempre definita anche nel presente grado di appello, al fine di paralizzare la pretesa creditoria fondata sulla fideiussione e senza alcuna valenza di efficacia erga omnes e di giudicato autonomo, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione (Cass. Sez. 1 ordinanza n. 33041 del 28/11/2023).
3. Il secondo motivo afferente la mancata prova della nullità parziale della fideiussione
è fondato, con assorbimento del terzo e quarto motivo.
E, infatti, la fideiussione prestata da , CP Parte_2 CP_3
è stata rilasciata in data 25.05.2011, pertanto, ove pure le clausole 2, 6, 7
[...] fossero state corrispondenti a quelle dello schema ABI ritenuto contrario alla cd. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sarebbe stato onere dei fideiussori dimostrare che, alla data suddetta, ancora persisteva una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla Banca d'Italia per il periodo 20002-
2005 e che le fideiussioni omnibus fossero effetto proprio di detta persistenza;
onere rimasto, invece, non assolto.
E, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, effettuato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, pag. 6/10 anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale, sicché era onere dei fideiussori che hanno invocato la nullità dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale predetta ancora ci fosse nel maggio 2011, ma non certo in base al menzionato provvedimento precedente della Banca d'Italia, bensì offrendone altra e specifica prova.
La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha precisato che, ove la fideiussione sia stata stipulata – come nel caso di specie - dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia), grava integralmente sul fideiussore l'onere di provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale (Cass.sez. I, 01/04/2025, n.8669, sez. I, 25/11/2024,
n.30383) oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé, ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari
Nel caso di specie i fideiussori si sono limitati a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., senza allegare indici che consentano di riferire quanto sancito in quel provvedimento, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, ovvero nel 2011.
4. Gli appellati hanno riproposto in questa sede le contestazioni relative alla prova e ammontare del credito, alla applicazione di interessi anatocistici e all'applicazione di interessi sopra soglia.
Va osservato che si tratta di doglianze del tutto generiche e in parte smentite.
Quanto, infatti, all'omessa prova del credito e del suo ammontare per omessa produzione del contratto di conto corrente n. 1022805, ricollegato alla apertura di credito, basti osservare che tale contratto è stato prodotto sin dalla fase monitoria come allegato del contratto di apertura di credito (doc.6) e contiene le varie voci di costo e le condizioni economiche riconnesse al rapporto di conto corrente.
Tale rapporto, aperto il 21.08.2009, è rimasto privo di qualsiasi movimentazione fino al pag. 7/10 momento del perfezionamento del contratto di conto corrente da parte del correntista con la sottoscrizione, intervenuta contestualmente all'apertura di credito nell'ottobre
2009.
ha prodotto, altresì, gli estratti conto e scalari con gli importi a Parte_1 debito attestanti il credito vantato.
Va detto che, a fronte di tali precisazioni, formulate da sin dalla Parte_1 comparsa di risposta di I grado, i fideiussori opponenti nulla hanno controdedotto, non depositando nemmeno la memoria 183 co. 6 nr 1 c.p.c.
Quanto alle contestazioni di anatocismo e usura, i fideiussori opponenti non hanno allegato in modo specifico i fatti costitutivi di tali motivi di opposizione.
Questa testualmente l'argomentazione formulata, peraltro in via meramente ipotetica:
“non è dato sapere se all'atto di apertura se all'atto dell'apertura del conto corrente era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e con quale reciprocità, ovvero quale fosse il tasso di interesse passivo applicato al rapporto”; “si contesta
l'ammontare dell'intera somma dovuta, sottolineando comunque che non risulta provata la pattuizione preventiva di effetto anatocistico, comunque illegittima dopo il
1.1.2014, né il rispetto del tasso soglia indicato da Banca d'Italia per il trimestre di apertura del conto corrente (D.M. III trimestre 2009)” (pagg.6,7 atto di citazione in opposizione).
E nella comparsa di costituzione in appello tali contestazioni vengono riproposte in maniera identica.
Non viene specificato quando e come si sarebbe verificato l'effetto anatocistico o quando sarebbe avvenuto il superamento dello specifico tasso soglia.
In mancanza di idonea allegazione (oltre che prova) dei fatti costitutivi delle contestazioni formulate, tali motivi di opposizione vanno quindi respinti.
5. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con condanna di , CP
, (essendo ormai caducato il decreto ingiuntivo, Parte_2 Controparte_3 cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017) al pagamento della somma euro 881.712,79 oltre interessi (richiesti sin dalla fase del monitorio).
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere pag. 8/10 d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado e della fase monitoria (Cass. Sez. 2 sentenza n. 24482 del 09/08/2022) vanno, dunque, poste a carico CP
, e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei Parte_2 Controparte_3 parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in base al valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
Il criterio di computo è quello indicato dall'art. 6 DM 55/2014 ovvero partendo dallo scaglione massimo (fino ad euro 520.000,00) e operando, se del caso, progressivi aumenti nella misura percentuale fino al 30% fino al raggiungimento dello scaglione di riferimento.
Nel caso di specie si tiene conto dei valori medi (pari a complessivi euro 22.457,00 per il primo grado ed euro 14.239,00 per il grado di appello) senza operare alcun aumento tenuto conto delle questioni di diritto affrontate e della natura esclusivamente documentale della causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Tribunale di Vicenza nr.423/2023 pubblicata il 28.2.2023 condanna , in CP Parte_2 proprio e quale amministratore di sostegno di al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 881.712,79, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al saldo;
2) condanna , in proprio e quale amministratore di CP Parte_2 sostegno di a rifondere, in solido tra loro, a Controparte_3 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, che, per la fase monitoria, si liquidano in euro
4812,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi e, per la fase di merito, in euro
22.457,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pag. 9/10 2) condanna , , in proprio e quale amministratore di CP Parte_2 sostegno di in solido tra loro a rifondere a le Controparte_3 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 716/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 716 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, società costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge 130 del Parte_1
30/04/1999 con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale €
10.000, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno n. in persona del l.r.p.t., e per essa P.IVA_1 [...]
con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, C.F. - P. Controparte_1
IVA P.IVA_2
APPELLANTE rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Rampini Boncori giusta mandato allegato al ricorso monitorio del 29.01.2020 contro
(C.F.: ) e (C.F. CP C.F._1 Parte_2
) quest'ultimo in proprio e nella sua qualità di amministratore di C.F._2 sostegno della moglie (C.F. ) Controparte_3 C.F._3 in forza del decreto di nomina del 16/02/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza APPELLATI
Rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli e dall'Avv. Alvise
Mazzarolli giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 16.12.2024
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza nr.423/2023 pubblicata il 28.2.2023
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza n. 423/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, nelle parti indicate e per i motivi esposti in atti, e per l'effetto, voglia così provvedere:
IN RITO E PRELIMINARMENTE: previo accertamento che parte appellata, nel giudizio di primo grado, ha svolto una domanda di accertamento e dichiarazione della nullità totale e parziale della fideiussione oggetto di causa per violazione della normativa antitrust, accertata altresì la natura pregiudiziale di tale domanda rispetto alle ulteriori domande e difese svolte in sede di opposizione da controparte e conseguentemente accertata, con riferimento a tale domanda, l'incompetenza del
Tribunale ordinario di Vicenza, irritualmente pronunciatosi sul punto, in favore del
Tribunale Sezione Specializzata Imprese di Milano, funzionalmente competente,
Voglia la Corte prendere ogni più opportuno provvedimento ai sensi degli artt. 34 e 295
c.p.c. c., inclusa la sospensione del presente giudizio.
NEL MERITO: riformare l'impugnata sentenza n. 423/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, nelle parti indicate e per i motivi esposti in atti, e per l'effetto accogliersi le conclusioni di cui al primo grado di giudizio di seguito riportate:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'opposizione, le eccezioni e tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto, in diritto e comunque non provate, e per l'effetto, per i titoli e per le ragioni dedotte in atti e nella fase monitoria, confermare il decreto il decreto ingiuntivo opposto n. 360/2020, emesso dal Tribunale di Vicenza.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: pag. 2/10 Per la denegata ipotesi in cui le deduzioni, eccezioni e domande avversarie dovessero trovare - anche solo parziale - accoglimento, e comunque in ogni ipotesi in cui il decreto opposto dovesse essere revocato, dichiarato nullo, annullato, privo di efficacia, comunque accertare e dichiarare che, per i titoli e per le ragioni dedotte in atti e nella fase monitoria, è creditrice, nei confronti di , c.f. Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
, c.f. , Parte_3 Controparte_3 C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_3
, c.f. , nato ad [...] il
[...] CP C.F._1
23.03.1978, residente in [...] Contrà Podestà n. 125, per la somma di €
881.712,79, o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sul capitale, ai tassi contrattualmente previsti in atti indicati, comunque da temperarsi nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, sino al saldo, e conseguentemente condannare , c.f. , nato a Parte_2 C.F._2
Chioggia (VE) il 28.02.1955, residente in [...], Parte_3
, c.f. , nata a [...] il
[...] Controparte_3 C.F._3
06.06.1961, residente in [...], , Parte_3 CP
c.f. , nato ad [...] il [...], residente in
[...] C.F._1
Asiago (VI) Contrà Podestà n. 125, al pagamento in favore di , Parte_1 della somma di € 881.712,79 o della diversa maggiore o minore capital somma che risulterà di giustizia, oltre interessi, sul capitale, ai tassi contrattualmente previsti in atti indicati, comunque da temperarsi nel rispetto dei tassi soglia tempo per tempo vigenti, sino al saldo.
IN OGNI CASO: con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per accoglimento delle istanze istruttorie richieste e non ammesse, che di seguito si riportano: “Disporsi interrogatorio formale delle controparti e prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che successivamente all'invio della revoca degli affidamenti, avvenuta il
25.11.2016, tra la società FI RL e , incorporante RT
, venivano instaurate trattative volte a trovare una Controparte_5 definizione bonaria della vertenza? pag. 3/10 2) Vero che nelle trattative con la la società Fin 8 RL era assistita dal Dott. CP
, il quale a tal fine più volte si recava presso la filiale di Asiago di Persona_1
, incorporante ? RT Controparte_5
Si indicano a teste il Dott. con studio in Asiago, Piazzetta degli Persona_1
Alpini n 3, il legale rappresentante pro tempore della società FI RL (c.f. p.iva
).” P.IVA_3
Conclusioni di parte appellata: in via principale
- respingere integralmente l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 423/2023 perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza e, in ogni caso, con revoca del decreto ingiuntivo n.
360/2020 del 4.2.2020 del Tribunale di Vicenza e declaratoria che nulla devono i sigg.ri e per nullità parziale delle CP Parte_2 Controparte_3 fideiussioni a suo tempo sottoscritte e delle clausole 2), 6), 8) in esse contenute.
Con integrale vittoria di competenze e spese anche del presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2020, , , CP Parte_2
quali garanti, in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data Controparte_3
25.5.2011 limitata sino all'importo di 1.200.000,00 euro, della società FI RL, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr.360/2020 emesso dal Tribunale di
Vicenza in favore di (cessionaria pro soluto dei crediti facenti capo Parte_1 alla Banca Popolare dell'Alto Adige – Voksbank s.p.a.), con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 881.712,19 derivante dal contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, collegato al rapporto di conto corrente n. 1022805 (acceso in data 07.10.2009) intrattenuto originariamente tra la Banca Popolare di Marostica
Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata (successivamente fusasi per incorporazione in poi trasformatasi in Controparte_6 [...]
) e dal contratto di conto corrente n. 1029205 acceso in RT data 19.03.2014 lamentando:
- la nullità della fideiussione omnibus azionata per violazione della normativa antitrust;
- la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione pag. 4/10 omnibus per violazione della normativa antitrust e conseguentemente l'intervenuta decadenza per promuovere azione nei confronti dei garanti;
- la mancanza di prova del credito azionato, non essendo stato prodotto il contratto di apertura conto corrente e le relative condizioni;
- la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e l'applicazione di interessi usurari.
Si costituiva contestando tutto quando ex adverso dedotto ed Parte_1 eccependo l'inammissibilità della domanda di nullità della fideiussione rilasciata dagli opponenti in quanto la relativa pronuncia doveva ritenersi di competenza delle Sezioni
Specializzate in materia d'Impresa.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Vicenza, confermata la propria competenza a decidere sulla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust tenuto conto che oggetto dell'accertamento demandato è la nullità della fideiussione “a valle” e non dell'intesa “a monte” e preso atto della incontestata titolarità del credito in capo a dichiarava la nullità parziale della fideiussione Pt_1 per contrasto con normativa antitrust e, dichiarata la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c. e la conseguente liberazione dei fideiussori, revocava nei loro confronti il decreto ingiuntivo.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1 affidato ai seguenti motivi di gravame:
➢ in via preliminare, eccezione di incompetenza in favore della sezione specializzata in materia d'impresa essendo fatta valere la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI 2003 ritenuto violativo della normativa antitrust;
➢ infondatezza della nullità della fideiussione, in quanto non provata la conformità della fideiussione sottoscritta allo schema ABI 2003 né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale a monte;
➢ insussistenza della nullità anche parziale della fideiussione in quanto la riproduzione nell'ambito delle fideiussioni degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, lungi dall'inficiare la validità delle garanzie, potrebbe al più implicare il riconoscimento, in capo al contraente debole, del diritto ad ottenere la condanna pag. 5/10 della banca al risarcimento del danno;
➢ validità della clausola di deroga all'art. 1957 co.1 c.c.;
➢ insussistenza, ove riproposti, degli ulteriori motivi di opposizione relativi alla mancanza di prova scritta del credito, anatocismo e usura, ritenuti assorbiti.
Si costituivano in giudizio , CP Parte_2 Controparte_3 resistendo al gravame e riproponendo, comunque, gli argomenti a sostegno della mancanza di prova scritta del credito e del suo ammontare, della pattuizione preventiva dell'effetto anatocistico, del mancato rispetto del tasso soglia indicato da Banca d'Italia per il trimestre di apertura del conto corrente (D.M.III trimestre 2009).
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
2. Il primo motivo afferente la competenza della sezione specializzata impresa è privo di fondamento, in quanto la nullità, totale o parziale, della fideiussione è stata dedotta soltanto in via di eccezione c.d. riconvenzionale come dagli stessi opponenti sempre definita anche nel presente grado di appello, al fine di paralizzare la pretesa creditoria fondata sulla fideiussione e senza alcuna valenza di efficacia erga omnes e di giudicato autonomo, mentre la competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione (Cass. Sez. 1 ordinanza n. 33041 del 28/11/2023).
3. Il secondo motivo afferente la mancata prova della nullità parziale della fideiussione
è fondato, con assorbimento del terzo e quarto motivo.
E, infatti, la fideiussione prestata da , CP Parte_2 CP_3
è stata rilasciata in data 25.05.2011, pertanto, ove pure le clausole 2, 6, 7
[...] fossero state corrispondenti a quelle dello schema ABI ritenuto contrario alla cd. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, sarebbe stato onere dei fideiussori dimostrare che, alla data suddetta, ancora persisteva una intesa anticoncorrenziale come quella sanzionata dalla Banca d'Italia per il periodo 20002-
2005 e che le fideiussioni omnibus fossero effetto proprio di detta persistenza;
onere rimasto, invece, non assolto.
E, infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'accertamento della Banca d'Italia, effettuato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, pag. 6/10 anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale, sicché era onere dei fideiussori che hanno invocato la nullità dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale predetta ancora ci fosse nel maggio 2011, ma non certo in base al menzionato provvedimento precedente della Banca d'Italia, bensì offrendone altra e specifica prova.
La Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha precisato che, ove la fideiussione sia stata stipulata – come nel caso di specie - dopo il maggio del 2005, ossia successivamente all'accordo tra ABI e associazioni dei consumatori in ordine al modello di fideiussione omnibus (come si ricava dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia), grava integralmente sul fideiussore l'onere di provare la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale (Cass.sez. I, 01/04/2025, n.8669, sez. I, 25/11/2024,
n.30383) oltre che la persistente applicazione uniforme del modello ABI contenente le tre clausole, considerato che la Banca d'Italia ha censurato non le clausole in sé, ma l'utilizzo uniforme delle stesse da parte degli istituti bancari
Nel caso di specie i fideiussori si sono limitati a rimarcare la presenza, nel contratto di garanzia, delle tre clausole oggetto delle censure contenute nel provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, invocando de plano la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., senza allegare indici che consentano di riferire quanto sancito in quel provvedimento, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, ovvero nel 2011.
4. Gli appellati hanno riproposto in questa sede le contestazioni relative alla prova e ammontare del credito, alla applicazione di interessi anatocistici e all'applicazione di interessi sopra soglia.
Va osservato che si tratta di doglianze del tutto generiche e in parte smentite.
Quanto, infatti, all'omessa prova del credito e del suo ammontare per omessa produzione del contratto di conto corrente n. 1022805, ricollegato alla apertura di credito, basti osservare che tale contratto è stato prodotto sin dalla fase monitoria come allegato del contratto di apertura di credito (doc.6) e contiene le varie voci di costo e le condizioni economiche riconnesse al rapporto di conto corrente.
Tale rapporto, aperto il 21.08.2009, è rimasto privo di qualsiasi movimentazione fino al pag. 7/10 momento del perfezionamento del contratto di conto corrente da parte del correntista con la sottoscrizione, intervenuta contestualmente all'apertura di credito nell'ottobre
2009.
ha prodotto, altresì, gli estratti conto e scalari con gli importi a Parte_1 debito attestanti il credito vantato.
Va detto che, a fronte di tali precisazioni, formulate da sin dalla Parte_1 comparsa di risposta di I grado, i fideiussori opponenti nulla hanno controdedotto, non depositando nemmeno la memoria 183 co. 6 nr 1 c.p.c.
Quanto alle contestazioni di anatocismo e usura, i fideiussori opponenti non hanno allegato in modo specifico i fatti costitutivi di tali motivi di opposizione.
Questa testualmente l'argomentazione formulata, peraltro in via meramente ipotetica:
“non è dato sapere se all'atto di apertura se all'atto dell'apertura del conto corrente era stata pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, e con quale reciprocità, ovvero quale fosse il tasso di interesse passivo applicato al rapporto”; “si contesta
l'ammontare dell'intera somma dovuta, sottolineando comunque che non risulta provata la pattuizione preventiva di effetto anatocistico, comunque illegittima dopo il
1.1.2014, né il rispetto del tasso soglia indicato da Banca d'Italia per il trimestre di apertura del conto corrente (D.M. III trimestre 2009)” (pagg.6,7 atto di citazione in opposizione).
E nella comparsa di costituzione in appello tali contestazioni vengono riproposte in maniera identica.
Non viene specificato quando e come si sarebbe verificato l'effetto anatocistico o quando sarebbe avvenuto il superamento dello specifico tasso soglia.
In mancanza di idonea allegazione (oltre che prova) dei fatti costitutivi delle contestazioni formulate, tali motivi di opposizione vanno quindi respinti.
5. La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con condanna di , CP
, (essendo ormai caducato il decreto ingiuntivo, Parte_2 Controparte_3 cfr. Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017) al pagamento della somma euro 881.712,79 oltre interessi (richiesti sin dalla fase del monitorio).
Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere pag. 8/10 d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese del giudizio di primo e secondo grado e della fase monitoria (Cass. Sez. 2 sentenza n. 24482 del 09/08/2022) vanno, dunque, poste a carico CP
, e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei Parte_2 Controparte_3 parametri medi di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) in base al valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
Il criterio di computo è quello indicato dall'art. 6 DM 55/2014 ovvero partendo dallo scaglione massimo (fino ad euro 520.000,00) e operando, se del caso, progressivi aumenti nella misura percentuale fino al 30% fino al raggiungimento dello scaglione di riferimento.
Nel caso di specie si tiene conto dei valori medi (pari a complessivi euro 22.457,00 per il primo grado ed euro 14.239,00 per il grado di appello) senza operare alcun aumento tenuto conto delle questioni di diritto affrontate e della natura esclusivamente documentale della causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza Tribunale di Vicenza nr.423/2023 pubblicata il 28.2.2023 condanna , in CP Parte_2 proprio e quale amministratore di sostegno di al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di euro 881.712,79, oltre interessi dalla Parte_1 domanda al saldo;
2) condanna , in proprio e quale amministratore di CP Parte_2 sostegno di a rifondere, in solido tra loro, a Controparte_3 Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, che, per la fase monitoria, si liquidano in euro
4812,00 per compensi ed euro 870,00 per esborsi e, per la fase di merito, in euro
22.457,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge;
pag. 9/10 2) condanna , , in proprio e quale amministratore di CP Parte_2 sostegno di in solido tra loro a rifondere a le Controparte_3 Parte_1 spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 14.239,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 10/10