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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 8958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8958 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa IA NI Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39896 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (NAPOLI (NA), 13/07/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Regina Pierobon, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NOVA IGUACU (BRASILE), Controparte_1
09/05/1991);
resistente contumace
OGGETTO: scioglimento dell'unione civile.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 9.06.2025, parte ricorrente ha confermato le domande in atti, chiedendo il pronunciamento della sentenza di scioglimento dell'unione civile con parte resistente, oltre a spese legali rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 9.03.2018 e Parte_1 Controparte_1
costituivano unione civile in Vallelaghi (TN) con atto trascritto nei registri del predetto comune.
In ragione della rottura della relazione sentimentale, in data
15.12.2013 il tentava di comunicare al l'intenzione Pt_1 Controparte_1
di attivare la procedura per lo scioglimento dell'unione civile tramite lettera raccomandata, notificata per compiuta giacenza e rimasta priva di riscontro.
In data 5.04.2024, il attivava la suddetta procedura, Pt_1
manifestando la volontà di sciogliere l'unione civile con il CP_1
presso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vallelaghi.
[...]
In data 03.10.2024, il proponeva domanda per lo scioglimento Pt_1
dell'unione civile, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
Alla luce della manifestata volontà del ricorrente di scioglimento dell'unione civile per la cessazione della relazione sentimentale con il considerato che l'unione civile può essere sciolta Controparte_1
quando la comunione spirituale e materiale fra le parti non possa essere mantenuta o ricostituita anche per volontà disgiunta di una sola delle parti medesimi, dato atto che sono stati rispettati e correttamente assolti gli
2 adempimenti di cui all'art. 1, comma, 24 della l. 76/2016 poiché il ricorrente dapprima manifestava la volontà di scioglimento dell'unione civile presso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vallelaghi e decorsi tre mesi da questa proponeva la domanda giudiziale, deve accogliersi la domanda di scioglimento dell'unione civile tra il e il Pt_1 CP_1
[...]
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39896/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta in
VA (TN) in data 9.03.2018 tra (NAPOLI Parte_1
(NA), 13/07/1981) e (NOVA IGUACU Controparte_1
(BRASILE), 09/05/1991) trascritta nel Registro di Stato Civile di
Vallelaghi al n.1, p. 1, anno 2018; dichiara irripetibili le spese di lite;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Camilla CP_2
Battaglini.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa IA NI Giudice relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39896 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (NAPOLI (NA), 13/07/1981), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Regina Pierobon, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NOVA IGUACU (BRASILE), Controparte_1
09/05/1991);
resistente contumace
OGGETTO: scioglimento dell'unione civile.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 9.06.2025, parte ricorrente ha confermato le domande in atti, chiedendo il pronunciamento della sentenza di scioglimento dell'unione civile con parte resistente, oltre a spese legali rifuse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 9.03.2018 e Parte_1 Controparte_1
costituivano unione civile in Vallelaghi (TN) con atto trascritto nei registri del predetto comune.
In ragione della rottura della relazione sentimentale, in data
15.12.2013 il tentava di comunicare al l'intenzione Pt_1 Controparte_1
di attivare la procedura per lo scioglimento dell'unione civile tramite lettera raccomandata, notificata per compiuta giacenza e rimasta priva di riscontro.
In data 5.04.2024, il attivava la suddetta procedura, Pt_1
manifestando la volontà di sciogliere l'unione civile con il CP_1
presso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vallelaghi.
[...]
In data 03.10.2024, il proponeva domanda per lo scioglimento Pt_1
dell'unione civile, ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione d'udienza.
Alla luce della manifestata volontà del ricorrente di scioglimento dell'unione civile per la cessazione della relazione sentimentale con il considerato che l'unione civile può essere sciolta Controparte_1
quando la comunione spirituale e materiale fra le parti non possa essere mantenuta o ricostituita anche per volontà disgiunta di una sola delle parti medesimi, dato atto che sono stati rispettati e correttamente assolti gli
2 adempimenti di cui all'art. 1, comma, 24 della l. 76/2016 poiché il ricorrente dapprima manifestava la volontà di scioglimento dell'unione civile presso l'Ufficiale di Stato Civile del comune di Vallelaghi e decorsi tre mesi da questa proponeva la domanda giudiziale, deve accogliersi la domanda di scioglimento dell'unione civile tra il e il Pt_1 CP_1
[...]
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39896/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara lo scioglimento dell'unione civile contratta in
VA (TN) in data 9.03.2018 tra (NAPOLI Parte_1
(NA), 13/07/1981) e (NOVA IGUACU Controparte_1
(BRASILE), 09/05/1991) trascritta nel Registro di Stato Civile di
Vallelaghi al n.1, p. 1, anno 2018; dichiara irripetibili le spese di lite;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della ott.ssa Camilla CP_2
Battaglini.
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