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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1139/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139/2021 R.G.A.C. su ricorso depositato in data 1.06.2021 e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Località Signoria n. 17/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giovannini;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il giorno 21 Aprile Controparte_1 C.F._2
1987 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela
Baccarelli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse, ex art. 127 ter cpc, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;
pagina 1 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SPELLO in data 10.08.2013, trascritto nei registri di stato civile del Comune di SPELLO con atto n. 5, parte II, serie B dell'anno 2013; dall'unione è nato il figlio , in data 4.05.2014; Per_1
i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018 (n. 116/2018 Rg) alle seguenti condizioni: - affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre;
- abitazione familiare al marito;
- ampi diritti di Per_1
visita del padre;
- contributo paterno al mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- mantenimento della moglie a carico del marito di
€ 150,00 mensili fino al reperimento di un'idonea occupazione;
- impegno del FUSO al versamento della polizza assicurativa a favore del figlio, nonché al pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;
, con ricorso depositato in data 1.06.201, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori e collocamento prevalente presso la madre;
con conferma altresì delle concordate modalità di visita padre-figlio; con previsione, a carico del , del versamento mensile della polizza assicurativa Pt_1
a favore del figlio nonché dell'integrale pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;
con revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 150,00 in favore della moglie e rideterminazione, a carico del padre, dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio nella somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Perugia;
A sostegno della domanda di divorzio con rimodulazione delle condizioni cristallizzate negli accordi di separazione, il Ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti che avrebbero alterato il pregresso assetto.
Più in radice, il Ricorrente ha allegato un mutamento in peggio della propria condizione economica, avendo perso, nel novembre 2019, il proprio lavoro come quale Educatore di comunità presso la Cooperativa Sociale “La Goccia” di Bastia Umbra che gli assicurava uno stipendio di circa €
pagina 2 di 13 1.400,00 medi mensili. Successivamente, nel dicembre del 2019, aveva trovato un nuovo impiego presso la cooperativa “Polis” ove era stato assunto con un contratto a tempo determinato che gli era stato rinnovato mensilmente sino al mese di marzo 2020, a partire dal quale si era trovato in stato di disoccupazione involontaria. Nel settembre 2020, il aveva superato l'esame di abilitazione alla Pt_1
professione di psicologo ed il 17.12.2020 aveva costituito con il fratello e la Controparte_2 nuova compagna la ” operante nel settore Parte_2 Controparte_3
socio - sanitario e assistenziale, attività mai decollata.
Sotto altro e concorrente profilo, il ha pure allegato di avere creato una nuova famiglia CP_4 con l'attuale compagna dalla cui unione è nata, il 10.01.2020, la piccola . Per_2
A fronte di ciò, la avrebbe sempre svolto attività lavorativa senza mai averlo CP_1
comunicato al marito nonostante l'impegno in tal senso assunto in sede di separazione.
Di qui, le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si è costituita ritualmente la con comparsa depositata in data 2.09.2021, non CP_1
opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna del a corrisponderle un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili e la Pt_1
ulteriore somma, a titolo di mantenimento del figlio minore, di euro 500,00.
In particolare, a sostegno della richiesta dell'assegno divorzile, la donna ha allegato di avere dovuto abbandonare il proprio impiego come commessa presso una tabaccheria nel centro storico di
Foligno per problemi legati alla gravidanza e di essersi da lì sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia ed al figlio per consentire al marito di affermarsi professionalmente, contribuendo anche economicamente con il pagamento delle sue rette universitarie.
La donna ha allegato di essere priva di occupazione lavorativa oltre che onerata dal pagamento del canone di affitto dell'appartamento ove vive con il figlio, mentre il avrebbe visto accrescere Pt_1
le proprie possibilità economiche e vivrebbe in una casa di proprietà.
Di qui le conclusioni rassegnate nella comparsa.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.06.2021, è stata fissata udienza di comparizione dei coniugi al 13.09.2021.
pagina 3 di 13 All'udienza Presidenziale del 13.09.2021, svoltasi in modalità telematiche mediante il deposito di note scritte da parte dei Procuratori delle parti, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore e concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto.
L'ordinanza Presidenziale è stata trasmessa al P.M. in sede che ha espresso il parere in data
28.09.2021;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 15.12.2021 svoltasi con trattazione scritta, il
Giudice Istruttore ha concesso i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc e rinviato per la discussione dei mezzi istruttori al 13.07.2022; la causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite escussione dei testi indicati dalle parti nel corso delle udienze del 15.03.2023 e del 24.01.2024.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023 ed esauriti i predetti incombenti istruttori, la causa è stata prima rinviata per pendenza di trattative e poi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024.
All'esito di detta udienza, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 23.10.2024 e 12.11.2024);
Il Ricorrente, unitamente alle note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc, ha documentato la nascita del terzo figlio, , in data 23.04.2024. Persona_3
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa è stato celebrato in Spello il 10.08.2013.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018, nel procedimento n. 116/2018 Rg.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di pagina 4 di 13 cessazione degli effetti civili del matrimonio (le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale in data 12.04.2018 ed il ricorso per il divorzio è stato depositato in data 1.06.2021), non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato dalle stesse allegazioni difensive che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative al figlio minore , il Tribunale ritiene che debba essere Per_1 confermato l'affidamento condiviso, come d'altronde richiesto da entrambi i genitori, non sussistendo le circostanze per disporre l'affido esclusivo del minore, ipotesi questa considerata del tutto residuale se non eccezionale dallo stesso legislatore.
Parimenti, non sussistono dubbi fra le parti in merito alla collocazione del minore presso la madre a Foligno, con la quale già vive dai tempi della separazione.
Quanto alle frequentazioni padre figlio, considerata l'età di , che ormai ha 10 anni, Per_1
ritiene il Collegio possa essere confermato il calendario fissato in sede di separazione, con i seguenti aggiustamenti.
La NT, invero, nelle proprie conclusioni, si è limitata a richiedere una modifica del calendario delle visite paterne, ormai in essere da anni, senza fornire alcuna giustificazione né evidenziando inadempimenti del FU rispetto alle condizioni del decreto di omologa.
Quindi, in assenza di miglior accordo tra le parti e sempre nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del minore, si dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi la settimana nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle ore 16,30 sino alle
20,45 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna dopo avere cenato insieme;
- fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 16,30 sino alla domenica sera alle ore
20,45 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna dopo avere cenato insieme;
- nelle settimane in cui il minore trascorre il week-end con la madre, potrà pernottare Per_1 presso l'abitazione paterna anche in uno dei due giorni infrasettimanali di sua spettanza e, in tal caso, il padre si occuperà di condurre il minore a scuola la mattina successiva;
- giorni alternati delle festività (Vigilia di Natale, Natale ….), 5 giorni anche non consecutivi durante le ferie invernali e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 5 di 13 Il mantenimento paterno del figlio minore
Essendo, dunque, il figlio collocato prevalentemente presso la madre, il padre sarà tenuta a contribuire al suo mantenimento.
Sul punto, mentre la ha chiesto che fosse stabilito un assegno mensile a carico CP_1
del padre per il mantenimento di di euro 500,00 mensili, considerati gli impegni economici Per_1
assunti in sede di separazione e la effettiva condizione reddituale del;
questi, di contro, si è Pt_1
dichiarato disponibile a versare la minore somma di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al riguardo, osserva il Tribunale come la Corte di Cassazione con una recente sentenza (n.
15774/2020) ha affermato che, a prescindere dalle reali esigenze della prole, il Giudice deve determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in base al reddito complessivo del genitore non affidatario.
Il FUSO, rispetto ai tempi della separazione quando poteva far affidamento su un contratto a tempo indeterminato, risulta ad oggi lavorare come operatore dalla Cooperativa Polis con contratti a tempo determinato e con prossima scadenza al 31.12.2024, che gli assicurano uno stipendio mensile di circa 1000,00 euro.
Quanto poi alla , risulta dalla documentazione dimessa e dalle dichiarazioni Controparte_3
testimoniali rese dal fratello del Ricorrente e dall'attuale compagna Controparte_2
che la stessa, pur essendo stata costituita nel dicembre 2020, è stata chiusa per Parte_2
assenza di inserimenti.
Il poi, per sua stessa ammissione, ha poi conseguito l'abilitazione professionale come CP_4 psicologo e risulta ad oggi iscritto all'Ordine e sembrerebbe quindi operare anche come libero professionista;
circostanza questa allegata dalla NT e mai puntualmente contestata.
In più, il Ricorrente, sempre a sua detta, ha potuto fare affidamento su aiuti familiari che presumibilmente gli hanno consentito di avviare la suddetta attività (nonostante i riferiti esiti), oltre che su una casa di proprietà della famiglia a Spello, ove è rimasto a vivere dopo la separazione, non essendo emerso prova di spese per esigenze abitative (la produzione documentale del contratto di locazione di
Torgiano è tardiva e quindi inammissibile).
Ad ogni modo, la frammentarietà della documentazione offerta in comunicazione dal Ricorrente non ha consentito di ricostruire compiutamente la condizione reddituale ed economica del e tale CP_4
condotta processuale non può che essere valutata ex art. 116 cpc.
Sotto altro e concorrente profilo, occorre pure evidenziare come il abbia nel frattempo CP_4 costituito un'altra famiglia da mantenere, costituita da due figli minori, ma che, al contempo, può fare pagina 6 di 13 affidamento sul reddito dell'attuale compagna convivente che, per quel che risulta dagli atti, opererebbe nel suo stesso settore professionale.
Sicché, considerate complessivamente le sue risorse economiche e le spese cui deve far fronte certamente più ingenti in questa prima fase di vita dei due figli avuti dalla nuova compagna, valutati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e le sue attuali esigenze, certamente accresciute nel tempo, si ritiene potersi fissare il contributo paterno in euro 400,00 rivalutabili.
Il padre, infine, dovrà provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, specificandosi di seguito cosa si intende per spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% tra i genitori, non avendo la madre quale genitore collocatario avanzato istanza di percezione degli stessi in misura integrale.
pagina 7 di 13 L'assegno divorzile in favore della CP_1
Si tratta a questo punto di indagare la spettanza in favore di Controparte_1 dell'assegno divorzile, avendo questa proposto apposita domanda in via riconvezionale.
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 6 Legge 898/70 non può che essere effettata sulla base della sentenza n. 18287/2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, nella sua propria e primaria funzione nomofilattica, cui deve essere prestata adesione.
Senza ripercorrere l'articolato iter argomentativo delle Sezioni Unite, complesso ed approfondito, deve evidenziarsi il nocciolo degli argomenti della Suprema Corte che fungono da binario interpretativo della norma citata, utilizzabili nel presente giudizio.
Il Supremo Collegio ha richiamato i principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità che orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 cc.
Ha evidenziato che la conduzione della vita familiare è frutto di decisioni libere e condivise sulle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può essere anche irreversibile.
Invero, alla reversibilità della scelta relativa al mantenimento del legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive ed alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione.
Il legislatore, ben conscio di ciò, ha imposto di tenere conto di una serie di indicatori che sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale elencandoli nell'art. 5 co. 6 della Legge 898/70, dando forte rilievo alle modalità con le quali è stata condotta la relazione matrimoniale.
Da ciò, deriva che la cessazione del vincolo non può azzerare tutto quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio e, quindi, è necessario che vengano considerati tutti i parametri indicati nella norma, in particolare il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, anche in relazione alla età del coniuge richiedente, alle sue effettive potenzialità professionali e reddituali, ed alla conformazione del mercato del lavoro.
pagina 8 di 13 Gli indicatori di cui alla norma citata prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, che assume un rilievo nettamente prevalente rispetto alla funzione assistenziale-alimentare.
Alla luce di quanto sopra, nel valutare il diritto all'assegno divorzile, il Tribunale deve preliminarmente accertare, mediante il ricorso anche ai poteri ufficiosi riconosciuti dalla norma,
l'esistenza di un'eventuale rilevante disparità tra le posizioni economico-patrimoniali complessive di entrambi le parti.
Se tale divario non emerge, non potrà essere riconosciuto alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente.
Nel caso contrario, però, non per ciò solo vi sarà diritto ad un assegno divorzile: in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, infatti, si deve innanzitutto comprendere quale sia la causa del divario stesso. Va quindi effettuata una valutazione rigorosa del nesso di causalità tra il divario accertato e le scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e, quindi, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare trainante, in relazione alla durata del matrimonio.
Solo qualora lo squilibrio sia conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente, il diritto alla corresponsione dell'assegno vi sarà. In altri termini: solo allorché la disparità economica derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sulla assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, allora dovrà essere tenuto conto di tali caratteristiche della vita matrimoniale nella valutazione della inadeguatezza e dei mezzi e della incapacità a procurarseli per ragioni oggettive;
solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza potrà ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà.
Viceversa, qualora nessuno dei coniugi si sia sacrificato a tal fine (solo a titolo di esempio, nel caso in cui matrimonio abbia avuto durata molto breve, non siano nati figli e non vi sono state rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia), non vi sarà spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Infine, deve effettuarsi un giudizio prognostico sulla concreta possibilità per il coniuge debole di recuperare il pregiudizio professionale ed economico e, anche sotto questo profilo, il fattore età del pagina 9 di 13 richiedente è di indubbio rilevo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
In conclusione, dall'attenzione centrale fornita della Suprema Corte nella fase di determinazione dell'assegno al parametro perequativo-compensativo, deve necessariamente ritenersi che vi sarà un diritto all'assegno e che, sotto il profilo del quantum, sarà riconosciuto in misura proporzionalmente sempre maggiore, nel caso di esistenza di un rilevante divario economico – patrimoniale fra i coniugi formatosi anche come conseguenza della circostanza che uno di essi si è sacrificato per la famiglia e per consentire al compagno di sviluppare il patrimonio familiare.
L'assegno, viceversa, non vi sarà, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi, qualora non vi sia stato alcun sacrificio di uno di essi per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale. Se, infatti, deve essere attribuita rilevanza centrale alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, allora non vi può essere spazio per l'attribuzione dell'assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
Avendo però l'assegno natura composita, è proprio in tale circostanza che deve essere recuperata la funzione assistenziale dell'istituto, riconoscendo al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Assume così nuova rilevanza, la funzione solidaristica dell'istituto, la quale riesce a garantire il rispetto dell'art. 2 Cost. senza, però, che attraverso il ricorso ad essa possano formarsi dei redditi di posizione.
Pertanto, nel solo caso in cui venga riconosciuto l'assegno divorzile – sotto il profilo dell'an – in considerazione della funzione assistenziale (ossia sulla base di un duplice presupposto: il primo, alternativo, o dell'assenza di divario patrimoniale o della presenza di divario ma non generato anche dai sacrifici e dalle rinunce del coniuge debole, il secondo dell'assenza di mezzi adeguati per vivere e dell'incapacità del coniuge di procurarseli), la misura dell'assegno dovrà essere parametrata, sotto il profilo del quantum, a quel tantundem che consenta al richiedente di mantenersi per il tempo necessario a reinserirsi nel mondo del lavoro, senza far rivivere parametri para legislativi quali quello del "tenore di vita".
pagina 10 di 13 Alla luce della funzione compensativa, dell'esistenza di un divario economico fra i coniugi e delle ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso, vanno poi valutati tutti gli altri parametri di cui all'art. 5, comma sesto, l. div., fra i quali posizione centrale assume la durata del matrimonio.
L'istituto così riletto sarà in grado di adattarsi sia alle situazioni più risalenti in cui il modello familiare tipico vedeva soltanto il marito svolgere un'attività lavorativa, mentre la moglie si occupava della famiglia, sia di adeguarsi ai mutamenti storico-sociali della struttura familiare moderna, riscontrandosi oggi sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono una professione;
come è stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale di Pavia, sent. 17 luglio 2018) la situazione sociale penalizzante per le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, sia in molti casi nel livello retributivo pur a parità di mansioni, va tenuta in considerazione al solo fine di valutare in concreto se un soggetto possa, dopo il divorzio, reinserirsi nel mondo del lavoro, ma non può essere posta a base della decisione sull'assegno divorzile dando ingresso ad una "locupletazione ingiustificata" basata sul criterio del tenore della vita matrimoniale, superando la funzione compensativa dell'assegno "posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio".
Applicate le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio non sussiste alcun diritto all'assegno divorzile a favore della per le ragioni che seguono. CP_1
Quanto alla situazione della NT, si rileva che la stessa è nata nel 1987, non è contestato abbia conseguito un diploma triennale in moda e abbigliamento presso l'Istituto professionale di Foligno
e che, ad oggi, abbia un impiego lavorativo come barista.
La NT, dopo la separazione, ha abitato con il figlio in una abitazione condotta in locazione in Foligno mentre ora risulta avere acquistato un immobile di proprietà contraendo, nel luglio
2024, mutuo ipotecario trentennale con rata mensile di euro 387,00.
Il matrimonio tra le parti risale al 10.08.2013, mentre la separazione sarebbe iniziata nel novembre 2017, poi formalizzata nel 2018. Il rapporto coniugale è, dunque, durato meno di cinque anni.
Quanto al FU, come detto, è lavoratore a tempo determinato e percepisce uno stipendio di circa euro 1000,00 mensili ed è proprietario di una abitazione in Spello. Non ha provato di dover sostenere spese per esigenze abitative.
pagina 11 di 13 Ciò detto, guardando al solo aspetto patrimoniale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Come, però, si è già avuto modo di evidenziare, ciò non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso.
A tal fine, deve innanzitutto rilevarsi come non sia stato provato dalla parte richiedente di avere compiuto delle scelte, in costanza di matrimonio, che ne avrebbero sacrificato il percorso formativo e professionale;
la invero, ha dichiarato che prima del matrimonio lavorava come Parte_3
commessa presso una tabaccheria, impiego certamente non in linea con il suo percorso di studi.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 15.03.2023, la NT ha confermato di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Sui capitoli nn. 1, 2 e 3 della memoria n. 2 di parte Ricorrente ha dichiarato: “1) Sì, è vero, sono barista in quel locale ma non sono barista specializzata;
(…) 3) ho iniziato a lavorare il 16 agosto del 2021 al bar, ero in prova due mesi. Io l'ho detto subito a mio ex marito tramite messaggi su whatsapp, come ho sempre fatto anche in occasione di altri lavori che avevo iniziato in prova e che poi non ho potuto continuare.” “ADR avv. Giovannini: per i lavori in prova di cui ho detto, anche se per brevi periodi, ho percepito uno stipendio minimo mensile di circa 500 euro.” (cfr., verbale udienza del 15.03.2023).
Quanto poi alla situazione personale della NT, la a un'età che le consente CP_1
di reinserirsi nel mondo del lavoro, tanto che la stessa risulta avere sempre lavorato negli anni, sebbene a sua detta, con contratti a tempo determinato e con stipendi irrisori.
D'altronde, già ai tempi della separazione gli accordi prevedevano una limitazione nel tempo dell'assegno di mantenimento in suo favore, sino al reperimento di una occupazione lavorativa.
La generica allegazione di non avere trovato una “idonea occupazione” in assenza di elementi di riscontro, non è sufficiente a provare l'impossibilità effettiva di reperirlo.
Pertanto, deve ritenersi che la NT sia in grado di inserirsi nel mercato del lavoro – cosa che ha già fatto in questi anni - ed è ravvisabile una sua inerzia colpevole nel reperire un'occupazione più in linea con la sua formazione.
Oltre a tali aspetti, va pure considerato che il matrimonio ha avuto una durata piuttosto breve, di soli pochi anni, ma soprattutto non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della urante CP_1
la vita coniugale, per il vero solo genericamente allegato, che abbia contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio del Ricorrente. Il solo dire di essersi occupata lei in maniera prevalente della gestione del figlio – circostanza peraltro smentita dalle dichiarazioni testimoniali del di lei padre – non prova compiutamente il sacrificio della sua affermazione professionale in favore di quella del marito.
pagina 12 di 13 Pertanto, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale, non essendovi stato alcun sacrificio, non vi è alcun diritto ad un assegno divorzile, che nel caso di specie comporterebbe una sostanziale rendita di posizione, per le ragioni sopra esposte.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in causa in ragione della natura degli interessi coinvolti e degli esiti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1139/2021 Rg, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in SPELLO in data 10.08.2013, trascritto nei
[...] registri di stato civile del Comune di SPELLO con atto n. 5, parte II, serie B dell'anno 2013;
- Dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in
Foligno, prevedendo che il padre possa vedere il figlio secondo i tempi e le modalità di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamati;
- Dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, mediante corresponsione in favore di della somma di euro 400,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre Controparte_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mentre gli assegni familiari verranno percepiti al 50% da entrambi i genitori;
- Rigetta la domanda della NT di versamento alla stessa di un importo a titolo di assegno divorzile;
- Dichiara compensate le spese processuali;
- Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPELLO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Marini Dott.ssa Sara Trabalza
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio, composta dai Magistrati
Dott.ssa Sara Trabalza - Presidente
Dott.ssa Martina Marini - Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini - Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1139/2021 R.G.A.C. su ricorso depositato in data 1.06.2021 e rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 C.F._1
Località Signoria n. 17/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Giovannini;
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il giorno 21 Aprile Controparte_1 C.F._2
1987 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela
Baccarelli;
RESISTENTE
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse, ex art. 127 ter cpc, per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2024 da intendersi interamente richiamate e ritrascritte;
pagina 1 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SPELLO in data 10.08.2013, trascritto nei registri di stato civile del Comune di SPELLO con atto n. 5, parte II, serie B dell'anno 2013; dall'unione è nato il figlio , in data 4.05.2014; Per_1
i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018 (n. 116/2018 Rg) alle seguenti condizioni: - affido condiviso del figlio con collocazione prevalente presso la madre;
- abitazione familiare al marito;
- ampi diritti di Per_1
visita del padre;
- contributo paterno al mantenimento per il figlio di € 250,00 mensili, rivalutabile annualmente, oltre al 100% delle spese straordinarie;
- mantenimento della moglie a carico del marito di
€ 150,00 mensili fino al reperimento di un'idonea occupazione;
- impegno del FUSO al versamento della polizza assicurativa a favore del figlio, nonché al pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;
, con ricorso depositato in data 1.06.201, ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido condiviso di ad entrambi Per_1
i genitori e collocamento prevalente presso la madre;
con conferma altresì delle concordate modalità di visita padre-figlio; con previsione, a carico del , del versamento mensile della polizza assicurativa Pt_1
a favore del figlio nonché dell'integrale pagamento del mutuo cointestato tra i coniugi;
con revoca dell'assegno di mantenimento mensile di € 150,00 in favore della moglie e rideterminazione, a carico del padre, dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio nella somma mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo del
Tribunale di Perugia;
A sostegno della domanda di divorzio con rimodulazione delle condizioni cristallizzate negli accordi di separazione, il Ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti che avrebbero alterato il pregresso assetto.
Più in radice, il Ricorrente ha allegato un mutamento in peggio della propria condizione economica, avendo perso, nel novembre 2019, il proprio lavoro come quale Educatore di comunità presso la Cooperativa Sociale “La Goccia” di Bastia Umbra che gli assicurava uno stipendio di circa €
pagina 2 di 13 1.400,00 medi mensili. Successivamente, nel dicembre del 2019, aveva trovato un nuovo impiego presso la cooperativa “Polis” ove era stato assunto con un contratto a tempo determinato che gli era stato rinnovato mensilmente sino al mese di marzo 2020, a partire dal quale si era trovato in stato di disoccupazione involontaria. Nel settembre 2020, il aveva superato l'esame di abilitazione alla Pt_1
professione di psicologo ed il 17.12.2020 aveva costituito con il fratello e la Controparte_2 nuova compagna la ” operante nel settore Parte_2 Controparte_3
socio - sanitario e assistenziale, attività mai decollata.
Sotto altro e concorrente profilo, il ha pure allegato di avere creato una nuova famiglia CP_4 con l'attuale compagna dalla cui unione è nata, il 10.01.2020, la piccola . Per_2
A fronte di ciò, la avrebbe sempre svolto attività lavorativa senza mai averlo CP_1
comunicato al marito nonostante l'impegno in tal senso assunto in sede di separazione.
Di qui, le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Si è costituita ritualmente la con comparsa depositata in data 2.09.2021, non CP_1
opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna del a corrisponderle un assegno divorzile nella misura di euro 200,00 mensili e la Pt_1
ulteriore somma, a titolo di mantenimento del figlio minore, di euro 500,00.
In particolare, a sostegno della richiesta dell'assegno divorzile, la donna ha allegato di avere dovuto abbandonare il proprio impiego come commessa presso una tabaccheria nel centro storico di
Foligno per problemi legati alla gravidanza e di essersi da lì sempre dedicata in via esclusiva alla famiglia ed al figlio per consentire al marito di affermarsi professionalmente, contribuendo anche economicamente con il pagamento delle sue rette universitarie.
La donna ha allegato di essere priva di occupazione lavorativa oltre che onerata dal pagamento del canone di affitto dell'appartamento ove vive con il figlio, mentre il avrebbe visto accrescere Pt_1
le proprie possibilità economiche e vivrebbe in una casa di proprietà.
Di qui le conclusioni rassegnate nella comparsa.
Con decreto del Presidente del Tribunale del 15.06.2021, è stata fissata udienza di comparizione dei coniugi al 13.09.2021.
pagina 3 di 13 All'udienza Presidenziale del 13.09.2021, svoltasi in modalità telematiche mediante il deposito di note scritte da parte dei Procuratori delle parti, il Presidente ha confermato le condizioni della separazione rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore e concedendo termine per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto.
L'ordinanza Presidenziale è stata trasmessa al P.M. in sede che ha espresso il parere in data
28.09.2021;
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 15.12.2021 svoltasi con trattazione scritta, il
Giudice Istruttore ha concesso i richiesti termini perentori ex art. 183 comma 6 cpc e rinviato per la discussione dei mezzi istruttori al 13.07.2022; la causa è stata quindi istruita documentalmente e tramite escussione dei testi indicati dalle parti nel corso delle udienze del 15.03.2023 e del 24.01.2024.
Mutato il Giudice Istruttore (diversa persona fisica) nel mese di dicembre 2023 ed esauriti i predetti incombenti istruttori, la causa è stata prima rinviata per pendenza di trattative e poi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.10.2024.
All'esito di detta udienza, svoltasi secondo le forme di cui all'art. 127 ter cpc, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (rispettivamente giunti a scadenza in data 23.10.2024 e 12.11.2024);
Il Ricorrente, unitamente alle note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di pc, ha documentato la nascita del terzo figlio, , in data 23.04.2024. Persona_3
Gli atti sono stati nuovamente trasmessi al P.M. in sede per le conclusioni.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che il matrimonio per cui è causa è stato celebrato in Spello il 10.08.2013.
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al Decreto di omologazione n.
7913/2018 del 24.07.2018, nel procedimento n. 116/2018 Rg.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di pagina 4 di 13 cessazione degli effetti civili del matrimonio (le parti sono comparse davanti al Presidente del Tribunale in data 12.04.2018 ed il ricorso per il divorzio è stato depositato in data 1.06.2021), non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato dalle stesse allegazioni difensive che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale
Quanto alle statuizioni relative al figlio minore , il Tribunale ritiene che debba essere Per_1 confermato l'affidamento condiviso, come d'altronde richiesto da entrambi i genitori, non sussistendo le circostanze per disporre l'affido esclusivo del minore, ipotesi questa considerata del tutto residuale se non eccezionale dallo stesso legislatore.
Parimenti, non sussistono dubbi fra le parti in merito alla collocazione del minore presso la madre a Foligno, con la quale già vive dai tempi della separazione.
Quanto alle frequentazioni padre figlio, considerata l'età di , che ormai ha 10 anni, Per_1
ritiene il Collegio possa essere confermato il calendario fissato in sede di separazione, con i seguenti aggiustamenti.
La NT, invero, nelle proprie conclusioni, si è limitata a richiedere una modifica del calendario delle visite paterne, ormai in essere da anni, senza fornire alcuna giustificazione né evidenziando inadempimenti del FU rispetto alle condizioni del decreto di omologa.
Quindi, in assenza di miglior accordo tra le parti e sempre nel rispetto delle esigenze di vita e scolastiche del minore, si dispone che il padre potrà tenere con sé il figlio:
- due pomeriggi la settimana nelle giornate di martedì e mercoledì, dalle ore 16,30 sino alle
20,45 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna dopo avere cenato insieme;
- fine settimana alternati con la madre, dal venerdì alle ore 16,30 sino alla domenica sera alle ore
20,45 quando lo ricondurrà presso l'abitazione materna dopo avere cenato insieme;
- nelle settimane in cui il minore trascorre il week-end con la madre, potrà pernottare Per_1 presso l'abitazione paterna anche in uno dei due giorni infrasettimanali di sua spettanza e, in tal caso, il padre si occuperà di condurre il minore a scuola la mattina successiva;
- giorni alternati delle festività (Vigilia di Natale, Natale ….), 5 giorni anche non consecutivi durante le ferie invernali e 15 giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 5 di 13 Il mantenimento paterno del figlio minore
Essendo, dunque, il figlio collocato prevalentemente presso la madre, il padre sarà tenuta a contribuire al suo mantenimento.
Sul punto, mentre la ha chiesto che fosse stabilito un assegno mensile a carico CP_1
del padre per il mantenimento di di euro 500,00 mensili, considerati gli impegni economici Per_1
assunti in sede di separazione e la effettiva condizione reddituale del;
questi, di contro, si è Pt_1
dichiarato disponibile a versare la minore somma di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Al riguardo, osserva il Tribunale come la Corte di Cassazione con una recente sentenza (n.
15774/2020) ha affermato che, a prescindere dalle reali esigenze della prole, il Giudice deve determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in base al reddito complessivo del genitore non affidatario.
Il FUSO, rispetto ai tempi della separazione quando poteva far affidamento su un contratto a tempo indeterminato, risulta ad oggi lavorare come operatore dalla Cooperativa Polis con contratti a tempo determinato e con prossima scadenza al 31.12.2024, che gli assicurano uno stipendio mensile di circa 1000,00 euro.
Quanto poi alla , risulta dalla documentazione dimessa e dalle dichiarazioni Controparte_3
testimoniali rese dal fratello del Ricorrente e dall'attuale compagna Controparte_2
che la stessa, pur essendo stata costituita nel dicembre 2020, è stata chiusa per Parte_2
assenza di inserimenti.
Il poi, per sua stessa ammissione, ha poi conseguito l'abilitazione professionale come CP_4 psicologo e risulta ad oggi iscritto all'Ordine e sembrerebbe quindi operare anche come libero professionista;
circostanza questa allegata dalla NT e mai puntualmente contestata.
In più, il Ricorrente, sempre a sua detta, ha potuto fare affidamento su aiuti familiari che presumibilmente gli hanno consentito di avviare la suddetta attività (nonostante i riferiti esiti), oltre che su una casa di proprietà della famiglia a Spello, ove è rimasto a vivere dopo la separazione, non essendo emerso prova di spese per esigenze abitative (la produzione documentale del contratto di locazione di
Torgiano è tardiva e quindi inammissibile).
Ad ogni modo, la frammentarietà della documentazione offerta in comunicazione dal Ricorrente non ha consentito di ricostruire compiutamente la condizione reddituale ed economica del e tale CP_4
condotta processuale non può che essere valutata ex art. 116 cpc.
Sotto altro e concorrente profilo, occorre pure evidenziare come il abbia nel frattempo CP_4 costituito un'altra famiglia da mantenere, costituita da due figli minori, ma che, al contempo, può fare pagina 6 di 13 affidamento sul reddito dell'attuale compagna convivente che, per quel che risulta dagli atti, opererebbe nel suo stesso settore professionale.
Sicché, considerate complessivamente le sue risorse economiche e le spese cui deve far fronte certamente più ingenti in questa prima fase di vita dei due figli avuti dalla nuova compagna, valutati i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e le sue attuali esigenze, certamente accresciute nel tempo, si ritiene potersi fissare il contributo paterno in euro 400,00 rivalutabili.
Il padre, infine, dovrà provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, specificandosi di seguito cosa si intende per spese straordinarie:
- spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50% tra i genitori, non avendo la madre quale genitore collocatario avanzato istanza di percezione degli stessi in misura integrale.
pagina 7 di 13 L'assegno divorzile in favore della CP_1
Si tratta a questo punto di indagare la spettanza in favore di Controparte_1 dell'assegno divorzile, avendo questa proposto apposita domanda in via riconvezionale.
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 comma 6 Legge 898/70 non può che essere effettata sulla base della sentenza n. 18287/2018 pronunciata dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, nella sua propria e primaria funzione nomofilattica, cui deve essere prestata adesione.
Senza ripercorrere l'articolato iter argomentativo delle Sezioni Unite, complesso ed approfondito, deve evidenziarsi il nocciolo degli argomenti della Suprema Corte che fungono da binario interpretativo della norma citata, utilizzabili nel presente giudizio.
Il Supremo Collegio ha richiamato i principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità che orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 cc.
Ha evidenziato che la conduzione della vita familiare è frutto di decisioni libere e condivise sulle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può essere anche irreversibile.
Invero, alla reversibilità della scelta relativa al mantenimento del legame matrimoniale non consegue necessariamente una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive ed alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione.
Il legislatore, ben conscio di ciò, ha imposto di tenere conto di una serie di indicatori che sottolineano la pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale elencandoli nell'art. 5 co. 6 della Legge 898/70, dando forte rilievo alle modalità con le quali è stata condotta la relazione matrimoniale.
Da ciò, deriva che la cessazione del vincolo non può azzerare tutto quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio e, quindi, è necessario che vengano considerati tutti i parametri indicati nella norma, in particolare il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno, o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, anche in relazione alla età del coniuge richiedente, alle sue effettive potenzialità professionali e reddituali, ed alla conformazione del mercato del lavoro.
pagina 8 di 13 Gli indicatori di cui alla norma citata prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio, che assume un rilievo nettamente prevalente rispetto alla funzione assistenziale-alimentare.
Alla luce di quanto sopra, nel valutare il diritto all'assegno divorzile, il Tribunale deve preliminarmente accertare, mediante il ricorso anche ai poteri ufficiosi riconosciuti dalla norma,
l'esistenza di un'eventuale rilevante disparità tra le posizioni economico-patrimoniali complessive di entrambi le parti.
Se tale divario non emerge, non potrà essere riconosciuto alcun diritto al percepimento di un contributo economico da parte del richiedente.
Nel caso contrario, però, non per ciò solo vi sarà diritto ad un assegno divorzile: in presenza di un divario rilevante nella situazione economica delle parti, infatti, si deve innanzitutto comprendere quale sia la causa del divario stesso. Va quindi effettuata una valutazione rigorosa del nesso di causalità tra il divario accertato e le scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e, quindi, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo endofamiliare trainante, in relazione alla durata del matrimonio.
Solo qualora lo squilibrio sia conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente, il diritto alla corresponsione dell'assegno vi sarà. In altri termini: solo allorché la disparità economica derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sulla assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, allora dovrà essere tenuto conto di tali caratteristiche della vita matrimoniale nella valutazione della inadeguatezza e dei mezzi e della incapacità a procurarseli per ragioni oggettive;
solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza potrà ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà.
Viceversa, qualora nessuno dei coniugi si sia sacrificato a tal fine (solo a titolo di esempio, nel caso in cui matrimonio abbia avuto durata molto breve, non siano nati figli e non vi sono state rinunce delle parti allo sviluppo della propria professionalità per favorire la crescita della famiglia), non vi sarà spazio per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Infine, deve effettuarsi un giudizio prognostico sulla concreta possibilità per il coniuge debole di recuperare il pregiudizio professionale ed economico e, anche sotto questo profilo, il fattore età del pagina 9 di 13 richiedente è di indubbio rilevo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
In conclusione, dall'attenzione centrale fornita della Suprema Corte nella fase di determinazione dell'assegno al parametro perequativo-compensativo, deve necessariamente ritenersi che vi sarà un diritto all'assegno e che, sotto il profilo del quantum, sarà riconosciuto in misura proporzionalmente sempre maggiore, nel caso di esistenza di un rilevante divario economico – patrimoniale fra i coniugi formatosi anche come conseguenza della circostanza che uno di essi si è sacrificato per la famiglia e per consentire al compagno di sviluppare il patrimonio familiare.
L'assegno, viceversa, non vi sarà, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale fra i coniugi, qualora non vi sia stato alcun sacrificio di uno di essi per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale. Se, infatti, deve essere attribuita rilevanza centrale alla funzione compensativa, la quale mira a compensare i sacrifici fatti dai coniugi nel matrimonio, allora non vi può essere spazio per l'attribuzione dell'assegno quando i sacrifici non siano stati effettuati.
Avendo però l'assegno natura composita, è proprio in tale circostanza che deve essere recuperata la funzione assistenziale dell'istituto, riconoscendo al coniuge un assegno divorzile nel solo caso in cui non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli (per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali); tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Assume così nuova rilevanza, la funzione solidaristica dell'istituto, la quale riesce a garantire il rispetto dell'art. 2 Cost. senza, però, che attraverso il ricorso ad essa possano formarsi dei redditi di posizione.
Pertanto, nel solo caso in cui venga riconosciuto l'assegno divorzile – sotto il profilo dell'an – in considerazione della funzione assistenziale (ossia sulla base di un duplice presupposto: il primo, alternativo, o dell'assenza di divario patrimoniale o della presenza di divario ma non generato anche dai sacrifici e dalle rinunce del coniuge debole, il secondo dell'assenza di mezzi adeguati per vivere e dell'incapacità del coniuge di procurarseli), la misura dell'assegno dovrà essere parametrata, sotto il profilo del quantum, a quel tantundem che consenta al richiedente di mantenersi per il tempo necessario a reinserirsi nel mondo del lavoro, senza far rivivere parametri para legislativi quali quello del "tenore di vita".
pagina 10 di 13 Alla luce della funzione compensativa, dell'esistenza di un divario economico fra i coniugi e delle ragioni che hanno condotto alla formazione dello stesso, vanno poi valutati tutti gli altri parametri di cui all'art. 5, comma sesto, l. div., fra i quali posizione centrale assume la durata del matrimonio.
L'istituto così riletto sarà in grado di adattarsi sia alle situazioni più risalenti in cui il modello familiare tipico vedeva soltanto il marito svolgere un'attività lavorativa, mentre la moglie si occupava della famiglia, sia di adeguarsi ai mutamenti storico-sociali della struttura familiare moderna, riscontrandosi oggi sempre più casi nei quali entrambi i coniugi svolgono una professione;
come è stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale di Pavia, sent. 17 luglio 2018) la situazione sociale penalizzante per le donne, rispetto agli uomini, sia nella ricerca del lavoro, sia nelle prospettive di carriera, sia in molti casi nel livello retributivo pur a parità di mansioni, va tenuta in considerazione al solo fine di valutare in concreto se un soggetto possa, dopo il divorzio, reinserirsi nel mondo del lavoro, ma non può essere posta a base della decisione sull'assegno divorzile dando ingresso ad una "locupletazione ingiustificata" basata sul criterio del tenore della vita matrimoniale, superando la funzione compensativa dell'assegno "posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio".
Applicate le esposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio non sussiste alcun diritto all'assegno divorzile a favore della per le ragioni che seguono. CP_1
Quanto alla situazione della NT, si rileva che la stessa è nata nel 1987, non è contestato abbia conseguito un diploma triennale in moda e abbigliamento presso l'Istituto professionale di Foligno
e che, ad oggi, abbia un impiego lavorativo come barista.
La NT, dopo la separazione, ha abitato con il figlio in una abitazione condotta in locazione in Foligno mentre ora risulta avere acquistato un immobile di proprietà contraendo, nel luglio
2024, mutuo ipotecario trentennale con rata mensile di euro 387,00.
Il matrimonio tra le parti risale al 10.08.2013, mentre la separazione sarebbe iniziata nel novembre 2017, poi formalizzata nel 2018. Il rapporto coniugale è, dunque, durato meno di cinque anni.
Quanto al FU, come detto, è lavoratore a tempo determinato e percepisce uno stipendio di circa euro 1000,00 mensili ed è proprietario di una abitazione in Spello. Non ha provato di dover sostenere spese per esigenze abitative.
pagina 11 di 13 Ciò detto, guardando al solo aspetto patrimoniale, è pacifica la consistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Come, però, si è già avuto modo di evidenziare, ciò non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso.
A tal fine, deve innanzitutto rilevarsi come non sia stato provato dalla parte richiedente di avere compiuto delle scelte, in costanza di matrimonio, che ne avrebbero sacrificato il percorso formativo e professionale;
la invero, ha dichiarato che prima del matrimonio lavorava come Parte_3
commessa presso una tabaccheria, impiego certamente non in linea con il suo percorso di studi.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 15.03.2023, la NT ha confermato di svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato. Sui capitoli nn. 1, 2 e 3 della memoria n. 2 di parte Ricorrente ha dichiarato: “1) Sì, è vero, sono barista in quel locale ma non sono barista specializzata;
(…) 3) ho iniziato a lavorare il 16 agosto del 2021 al bar, ero in prova due mesi. Io l'ho detto subito a mio ex marito tramite messaggi su whatsapp, come ho sempre fatto anche in occasione di altri lavori che avevo iniziato in prova e che poi non ho potuto continuare.” “ADR avv. Giovannini: per i lavori in prova di cui ho detto, anche se per brevi periodi, ho percepito uno stipendio minimo mensile di circa 500 euro.” (cfr., verbale udienza del 15.03.2023).
Quanto poi alla situazione personale della NT, la a un'età che le consente CP_1
di reinserirsi nel mondo del lavoro, tanto che la stessa risulta avere sempre lavorato negli anni, sebbene a sua detta, con contratti a tempo determinato e con stipendi irrisori.
D'altronde, già ai tempi della separazione gli accordi prevedevano una limitazione nel tempo dell'assegno di mantenimento in suo favore, sino al reperimento di una occupazione lavorativa.
La generica allegazione di non avere trovato una “idonea occupazione” in assenza di elementi di riscontro, non è sufficiente a provare l'impossibilità effettiva di reperirlo.
Pertanto, deve ritenersi che la NT sia in grado di inserirsi nel mercato del lavoro – cosa che ha già fatto in questi anni - ed è ravvisabile una sua inerzia colpevole nel reperire un'occupazione più in linea con la sua formazione.
Oltre a tali aspetti, va pure considerato che il matrimonio ha avuto una durata piuttosto breve, di soli pochi anni, ma soprattutto non vi è stato alcun apprezzabile sacrificio della urante CP_1
la vita coniugale, per il vero solo genericamente allegato, che abbia contribuito alla formazione o all'aumento del patrimonio del Ricorrente. Il solo dire di essersi occupata lei in maniera prevalente della gestione del figlio – circostanza peraltro smentita dalle dichiarazioni testimoniali del di lei padre – non prova compiutamente il sacrificio della sua affermazione professionale in favore di quella del marito.
pagina 12 di 13 Pertanto, a prescindere dal divario reddituale e patrimoniale, non essendovi stato alcun sacrificio, non vi è alcun diritto ad un assegno divorzile, che nel caso di specie comporterebbe una sostanziale rendita di posizione, per le ragioni sopra esposte.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in causa in ragione della natura degli interessi coinvolti e degli esiti del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1139/2021 Rg, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in SPELLO in data 10.08.2013, trascritto nei
[...] registri di stato civile del Comune di SPELLO con atto n. 5, parte II, serie B dell'anno 2013;
- Dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre in
Foligno, prevedendo che il padre possa vedere il figlio secondo i tempi e le modalità di cui in parte motiva che qui si intendono integralmente richiamati;
- Dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio, mediante corresponsione in favore di della somma di euro 400,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre Controparte_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mentre gli assegni familiari verranno percepiti al 50% da entrambi i genitori;
- Rigetta la domanda della NT di versamento alla stessa di un importo a titolo di assegno divorzile;
- Dichiara compensate le spese processuali;
- Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPELLO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Martina Marini Dott.ssa Sara Trabalza
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