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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/11/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 895/2025 da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Olivi n. C.F._2
38 come da procura alle liti in atti;
ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_4
comma 1, c.p.c., dai funzionari delegati Dott. Stefano Rozza e Dott. Raffaele Cortese, elettivamente domiciliati presso la sede dell , sito in Via Cal di Breda, Controparte_5
116;
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“In via principale: ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del
29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_6
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono
assegnati ai soli docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non
siano stati sospesi per motivi disciplinari [...]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del
successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è
assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. [...]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o
conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa,
accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a per gli Parte_1
aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022 2022/2023 e così per complessivi €. 2.500,00,
nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione,
di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015. In ogni caso spese e competenze professionali di
assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
ed oltre ad IVA e C.P.A. a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”.
- 2 - Tribunale di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 settembre 2023 presso il Tribunale di Verona, il ricorrente indicata in epigrafe chiedeva l'accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici svolti con contratto a tempo determinato.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 324/2025, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso. Con ricorso in riassunzione depositato tempestivamente, il ricorrente ha riproposto le domande innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1
determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Ha lamentato la mancata attribuzione della Carta docente, deducendo la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
- 4 - Tribunale di Treviso
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 5 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità
del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura
- 6 - Tribunale di Treviso
costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
- 7 - Tribunale di Treviso
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
- 8 - Tribunale di Treviso
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
- 9 - Tribunale di Treviso
Nel caso in esame, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, risulta pacifico che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente Parte_1
per i seguenti periodi:
a.s. 2018/2019: dal 17/09/2018 al 31/08/2019;
a.s. 2019/2020: dal 11/09/2019 al 31/08/2020;
a.s. 2020/2021: dal 05/10/2020 al 31/08/2021;
a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022;
a.s. 2022/2023: dal 02/09/2022 al 31/08/2023.
Si tratta, all'evidenza, di supplenze annuali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 1,
della L. n. 124 del 1999.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli anni scolastici sopra indicati il bonus carta docente, atteso che i contratti stipulati coprono l'attività di docenza sino alla fine dell'anno scolastico.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non
- 10 - Tribunale di Treviso
persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente, essendo transitata in ruolo dal 01/09/2023, va ritenuta interna al sistema scolastico.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . Il ricorso in CP_1
riassunzione è stato notificato il 23 luglio 2025, ma il giudizio è stato originariamente incardinato con ricorso depositato il 13 settembre 2023 e notificato il 20 ottobre 2023, atto idoneo ad interrompere il decorso prescrizionale.
I diritti azionati, relativi agli anni scolastici a partire dal 2018/2019, non risultano pertanto prescritti alla data del primo atto introduttivo del giudizio.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità
con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del CP_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015,
infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro,
- 11 - Tribunale di Treviso
ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile,
coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa e l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nato a [...] il Parte_1
28/06/1969, C.F. , ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 C.F._1
annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- 12 - Treviso, 28/11/2025
Tribunale di Treviso
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 13 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 895/2025 da:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dall'Avv. Innocenzo D'Angelo (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Olivi n. C.F._2
38 come da procura alle liti in atti;
ricorrente contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
e Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, Controparte_4
comma 1, c.p.c., dai funzionari delegati Dott. Stefano Rozza e Dott. Raffaele Cortese, elettivamente domiciliati presso la sede dell , sito in Via Cal di Breda, Controparte_5
116;
resistenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte ricorrente: Tribunale di Treviso
“In via principale: ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché degli artt. 63 e segg. del CCNL del
29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha CP_6
specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono
assegnati ai soli docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non
siano stati sospesi per motivi disciplinari [...]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del
successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è
assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
indeterminato di cui al comma 1. [...]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o
conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa,
accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui a per gli Parte_1
aa.ss. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 2021/2022 2022/2023 e così per complessivi €. 2.500,00,
nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione,
di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015. In ogni caso spese e competenze professionali di
assistenza legale, interamente rifusi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%
ed oltre ad IVA e C.P.A. a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“In via principale: Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni
conseguenza di legge.
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.c.
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in
considerazione solo la richiesta per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso e di
rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio
effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato”.
- 2 - Tribunale di Treviso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 settembre 2023 presso il Tribunale di Verona, il ricorrente indicata in epigrafe chiedeva l'accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici svolti con contratto a tempo determinato.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 324/2025, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Treviso. Con ricorso in riassunzione depositato tempestivamente, il ricorrente ha riproposto le domande innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1
determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Ha lamentato la mancata attribuzione della Carta docente, deducendo la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE. Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo il difetto di giurisdizione del g.o., il difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito la pretesa di parte ricorrente. Nello specifico, ha negato che la carta elettronica del docente possa essere annoverata tra le “condizioni di Impiego”
per le quali è sancita l'uguaglianza tra docenti a termine e docenti in ruolo ed ha sostenuto che se il diritto alla formazione non viene negato ai docenti a termine, solo per gli assunti a tempo indeterminato si imporrebbe la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (art. 1, co. 124 l.
n. 107/2015). Ha altresì chiesto, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso e ha eccepito la prescrizione quinquennale.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c. e decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- 3 - Tribunale di Treviso
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione. Nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A.
resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Inconferente risulta anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Amministrazione atteso che parte ricorrente ha correttamente individuato nel
[...]
il soggetto giuridico che, in qualità di datore di lavoro, riconosce ai docenti il Controparte_1
beneficio della carta elettronica del docente e tale è stato ritualmente evocato in giudizio. CP_1
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 secondo cui: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
- 4 - Tribunale di Treviso
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è
assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Da ultimo, ma comunque limitatamente all'anno 2023, l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 ha previsto che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Dalla lettura di tali disposizioni emerge come i docenti con contratto a tempo determinato fatta salva l'ipotesi da ultimo richiamata siano stati esclusi dal novero dei destinatari della Carta
elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Di qui il rilevo secondo cui vi sarebbe una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 5 - Tribunale di Treviso
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità
del rapporto”.
Il Giudice amministrativo, inoltre, consapevole della previsione contenuta nell'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015 (norma di rango primario), ha ben ricostruito, nell'ambito di una lettura
- 6 - Tribunale di Treviso
costituzionalmente orientata, i rapporti tra legge e contratto collettivo, che sono guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg.,
della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. “E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché
si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (così Cons. Stato 16.03.2022, n. 1842).
Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
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indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa - che confuta il principale presupposto dell'argomentare della difesa del - la Corte di Giustizia ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo CP_1
quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte Giustizia UE, sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la
Corte di cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
- 8 - Tribunale di Treviso
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica,
per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121,
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961).
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Nel caso in esame, dall'esame della documentazione allegata al ricorso, risulta pacifico che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente Parte_1
per i seguenti periodi:
a.s. 2018/2019: dal 17/09/2018 al 31/08/2019;
a.s. 2019/2020: dal 11/09/2019 al 31/08/2020;
a.s. 2020/2021: dal 05/10/2020 al 31/08/2021;
a.s. 2021/2022: dal 07/09/2021 al 31/08/2022;
a.s. 2022/2023: dal 02/09/2022 al 31/08/2023.
Si tratta, all'evidenza, di supplenze annuali rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 1,
della L. n. 124 del 1999.
Il non ha poi allegato e offerto di dimostrare l'esistenza di ragioni obiettive in forza delle CP_1
quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra docenti assunti a termine e quelli già
in ruolo (essendo in sé irrilevante la mera natura non di ruolo del rapporto di impiego).
Va poi ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali. Il Giudice di legittimità ha inoltre chiarito che, in relazione ai contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”. Sulla base di tali condivisibili premesse, in cui si valorizza la continuità dell'attività didattica svolta nel corso dell'anno scolastico, si ritiene corretto riconoscere in relazione agli anni scolastici sopra indicati il bonus carta docente, atteso che i contratti stipulati coprono l'attività di docenza sino alla fine dell'anno scolastico.
Non coglie poi nel segno neppure la deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici. La tesi non
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persuade perché opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo,
in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se ne ricava la dimostrazione che la somma non è
utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, con conseguente possibilità di cumulo degli importi spettanti ed accreditati, ma non consumati (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022).
Si osserva, inoltre, che la parte ricorrente, essendo transitata in ruolo dal 01/09/2023, va ritenuta interna al sistema scolastico.
Risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal . Il ricorso in CP_1
riassunzione è stato notificato il 23 luglio 2025, ma il giudizio è stato originariamente incardinato con ricorso depositato il 13 settembre 2023 e notificato il 20 ottobre 2023, atto idoneo ad interrompere il decorso prescrizionale.
I diritti azionati, relativi agli anni scolastici a partire dal 2018/2019, non risultano pertanto prescritti alla data del primo atto introduttivo del giudizio.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500
annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità
con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del CP_1
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015,
infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro,
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ma l'assegnazione di una carta elettronica avente un dato valore nominale, utilizzabile,
coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite possono essere compensate per metà attesa e l'evoluzione giurisprudenziale in merito alla corretta interpretazione delle norme qui rilevanti ai fini del riconoscimento della carta elettronica del docente (apparentemente favorevoli alle tesi dell'amministrazione sotto il profilo meramente letterale), con decisivo intervento anche di una recente pronuncia della Corte di
Giustizia UE e della ancor più recente pronuncia della Cassazione di cui si è dato conto. Le spese di lite, pertanto, sono poste a carico di parte resistente nei limiti della metà che viene liquidata come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , nato a [...] il Parte_1
28/06/1969, C.F. , ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 C.F._1
annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 2.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà
residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- 12 - Treviso, 28/11/2025
Tribunale di Treviso
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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