Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1223/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223/2025 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cassano Mariangela, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dagli Avv.ti Cristina Pirolli, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 13.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata ad [...] in data [...], durante Per_1 la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 la ricorrente chiedeva la regolamentazione dei doveri genitoriali verso la figlia minore.
si costituiva con comparsa del 9.4.2025 con la quale dava atto di CP_1 aver raggiunto un accordo con la controparte in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore.
All'udienza del 13.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti in virtù dell'accordo raggiunto (depositato con le note del 9.4.2025) chiedevano di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali nei seguenti termini:
“1) L'affidamento della minore sarà condiviso tra i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre , sita in Parte_1
Capaccio Scalo (SA), alla via Procuzzi n. 52;
2) Il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo tra le parti, verrà esercitato con le seguenti modalità:
a) a settimane alterne il padre terrà con sé il martedì dall'uscita da scuola Per_1 fino alle ore 20:15 (se il martedì non è scolastico dalle ore 10:00) e dal venerdì dall'uscita da scuola (se è venerdì non scolastico dalle ore 10:00) alla domenica fino alle ore 20:15 quando la riaccompagnerà a casa della mamma. Le parti convengono che nel periodo estivo (dalla chiusura delle lezioni scolastiche e fino all'inizio del nuovo anno scolastico) l'orario di rientro viene posticipato dalle ore 20:15 alle ore
21:30.
b) Durante la settimana con weekend di spettanza della mamma, il padre terrà con sé la minore il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 se giorno non scolastico) e la terrà con sé fino a mercoledì mattina quando la accompagnerà a scuola (se mercoledì non è scolastico il padre provvederà ad accompagnare la minore presso la madre alle ore 15:00) ed il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:00 se giorno non scolastico) e la terrà con sé fino a venerdì mattina quando la accompagnerà a scuola (se venerdì non è scolastico il padre provvederà ad accompagnare la minore presso la madre alle ore 15:00);
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Nel fine settimana di spettanza della madre, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, il padre potrà effettuare una videochiamata il sabato ed una la domenica. Nel fine settimana di spettanza del padre, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, la madre potrà effettuare una videochiamata il venerdì ed il sabato.
Si precisa, inoltre, che per giorno non scolastico si intende qualsiasi giorno durante l'arco di un anno, compresi i giorni in cui la scuola è aperta ma, per motivi diversi da problemi di salute della minore o dalle festività programmate, la scuola resterà chiusa. In tali giorni il padre, nei giorni di sua competenza, di cui ai punti a), b) e c), potrà sempre prendere la minore alle ore 10.00 del mattino anziché attendere l'orario di uscita da scuola, salvo diversi accordi;
c) le festività comandate vengono scandite secondo il seguente calendario:
Carnevale, Domenica delle Palme, Santa Pasqua, Lunedì in BI (Pasquetta), 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, Ferragosto, primo novembre, Immacolata, Vigilia di Natale, giorno di Natale e Santo Stefano, Vigilia di Capodanno, giorno di
Capodanno, giorno della Befana, si seguirà il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra le parti da definire a mezzo SMS o WhatsApp almeno venti giorni prima della festività.
Inoltre, si precisa che:
c.1) in relazione alle suddette festività comandate, salvo diverso accordo tra le parti, da definire a mezzo sms o whatsapp almeno venti giorni prima di ogni festività, per l'anno 2025, le parti concordano di seguire il seguente calendario:
• il giorno Carnevale 2025 la minore lo ha passato con la madre. Nell'anno successivo, 2026, di competenza del padre, il Signor preleverà la CP_1 minore alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
• il giorno delle Palme la minore lo festeggerà con il padre il quale preleverà la minore alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
• Il giorno della Santa Pasqua la minore resterà con la mamma.
• Il Lunedì BI (Pasquetta) la minore lo festeggerà con il padre il quale preleverà la minore alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
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• Il 25 aprile la minore resterà presso la madre;
• Il primo maggio il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso la madre alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
• Il 2 giugno la minore resterà presso la madre;
• il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso la madre alle Per_3 ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 21.30;
• Il primo novembre la minore resterà con la madre;
• Il giorno dell il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso Per_4 la madre alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
• Il giorno della Vigilia di Natale la minore resterà con la mamma. Nell'anno successivo, di competenza del padre, il Signor prenderà la minore con CP_1 sé alle 11:00 del mattino del 24 dicembre, la terrà per la notte e la riaccompagnerà presso la madre il mattino del 25 dicembre entro le ore
11:00;
• Il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano di quest'anno, il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso la madre alle ore 11:00 del giorno di
Natale, tenendola con sé fino al giorno di Santo Stefano riportandola presso la madre alle 20.15;
• La vigilia di Capodanno il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso la madre alle ore 11.00, la terrà per la notte e la riaccompagnerà presso la madre il mattino del 1 gennaio entro le ore 11:00;
• Il giorno di Capodanno la minore resterà presso la madre. Nell'anno di spettanza del padre, il Signor terrà con sé la minore, prelevandola CP_1 presso la madre alle ore 11.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15;
• Il giorno della Befana il padre terrà con sé la minore, prelevandola presso la madre alle ore 10.00, tenendola con sé sia per il pranzo che per la cena e, riportandola presso la madre alle 20.15; le parti concordano che il suddetto calendario da carnevale 2026 verrà invertito, e così via di anno in anno, salvo
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diverso accordo tra le parti da concordarsi almeno 20 gg prima della festività
a mezzo SMS o Whatsapp;
c.2) Si precisa che, salvo diverso accordo, quando la Vigilia di Natale o la Vigilia di Capodanno competeranno al padre, il prenderà la minore con sé alle 11:00 CP_1 del mattino del 24 dicembre o del 31 dicembre, la terrà per la notte e la riaccompagnerà presso la madre il mattino successivo entro le ore 11:00;
c.3) Si precisa che il diritto di visita del padre nei giorni che precedono e nei giorni che seguono le suddette festività comandate (e in specie il periodo compreso tra il 24 dicembre ed il 06 gennaio di ogni anno) seguirà il calendario ordinario concordato al punto a), b), c) del presente accordo;
d) durante i mesi/vacanze estive (luglio e agosto) salvo diverso accordo, il padre terrà con sé la minore 7 giorni consecutivi a luglio e 7 giorni consecutivi ad agosto con pernotto, prelevando la minore dalla casa materna alle ore 11:00 del primo giorno e riaccompagnandola –al termine del settimo giorno- alle ore 21:30 presso la madre. Detto periodo di 7 giorni dovrà concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo comunicazione WhatsApp, SMS, o pec. Durante detti 7 giorni continuativi sia il padre che la madre eserciteranno il diritto di visita a mezzo videochiamata/telefonata almeno una volta al giorno (con possibilità di videochiamare la minore dalle ore 19:00 alle ore 20:00) in tutti i giorni di permanenza presso l'altro genitore;
nel restante periodo di luglio e agosto si seguirà il calendario ordinario come concordato ai punti a) b), c). L'anzidetto periodo andrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo comunicazione
WhatsApp, SMS, o pec;
e) per il compleanno della minore, qualora i genitori non riuscissero a raggiungere un accordo per un festeggiamento congiunto e per la ripartizione delle spese, salvo diverso accordo, ognuno di loro, ad anni alterni, si farà carico di organizzare la modalità di festeggiamento a proprie spese senza alcun vincolo circa l'invito dell'altro genitore e della relativa parentela. Se non verrà raggiunto nessun accordo per il festeggiamento comune, la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori (ovvero se pranzerà con la madre, poi, cenerà con il padre e viceversa l'anno successivo); per chiarezza il genitore che pranzerà con la minore la terrà fino alle
16:30 e il genitore che la terrà per la cena preleverà la minore dalle 16:30 fino ad
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un orario che rispetti le esigenze della minore, ovvero che tenga conto della tenera età della bambina.
f) compleanno della sorellina (figlia della , Persona_5 Parte_1 avuta da una precedente convivenza): nel giorno del compleanno di la Per_5 minore resterà a festeggiare con la madre e la sorella anche se detto Per_1 compleanno ricadrà in un giorno di competenza del padre;
g) per i compleanni e onomastici dei genitori e Festa del Papà/Festa della Mamma: salvo diverso accordo, la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la Festa del Papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la Festa della Mamma, senza vincoli di orario ma, sempre nel rispetto delle esigenze della minore e, entro un limite orario che tenga conto della tenera età della bambina;
3) Le parti si impegnano ad improntare il diritto di visita padre/minore sulla massima collaborazione e nel suo preminente interesse in considerazione dell'età e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
4) I ricorrenti concordano che gli orari indicati nel presente accordo dovranno essere rispettati con diligenza al fine di garantire una buona collaborazione nella co- gestione della minore, a tal fine entrambi i genitori si impegnano a far comprendere anche alla minore l'importanza del rispetto degli orari che i propri genitori hanno scelto concordemente come regole di organizzazione della vita quotidiana;
5) I ricorrenti convengono che, salvo diverso accordo, se per qualsiasi motivo indipendente dalla condotta dell'altro genitore (es. lavoro, salute, ecc.) uno dei genitori non potesse usufruire del proprio giorno di competenza, questo non potrà essere recuperato;
in tal caso, il genitore presso cui si trova la minore avrà l'onere di garantire all'altro genitore almeno una videochiamata al giorno tra e il Per_1 genitore impossibilitato a tenere con sé la minore, per tutta la durata del periodo in cui tale impedimento persista;
6) I ricorrenti sono consapevoli che la minore ha diritto di conservare rapporti con ascendenti e i parenti di ciascun ramo. Pertanto, entrambi i genitori, nel rispetto dei desideri della prole, potranno portare la minore presso la residenza di nonni, zii e parenti, e soggiornare presso gli stessi nei periodi in cui gli è affidato secondo la calendarizzazione di cui sopra;
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7) I ricorrenti si impegnano a fare in modo che i rispettivi conviventi/compagni e parenti mantengano un atteggiamento sobrio e adeguato al contesto familiare nel quale si inseriscono, rispettando il ruolo dell'altro genitore non convivente e, senza interferire nei metodi educativi e nelle decisioni legate alle scelte di vita della minore (che competono esclusivamente ai genitori).
8) Qualora uno dei ricorrenti decidesse di pernottare presso l'abitazione del proprio compagno/convivente, anche solo per una notte, con la minore, sarà tenuto a comunicarlo all'altro genitore.
9) I ricorrenti si impegnano a non pubblicare l'immagine della propria figlia, attraverso foto e/o video sui social e/o altri canali di comunicazione pubblica
(Facebook, Instagram, stati di Whatsapp, di messenger ecc.), senza il consenso dell'altro genitore, fino al compimento del 14° anno di età della minore;
10) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune;
11) Salvo diverso accordo e/o impedimento, entrambi i genitori (solo i genitori) parteciperanno alle visite mediche pediatriche e alle vaccinazioni, e si terranno reciprocamente informati sullo stato di salute della minore collaborando e condividendo eventuali prescrizioni di terapie mediche;
12) Viaggi all'interno del territorio nazionale: entrambi i genitori potranno effettuare spostamenti con la minore all'interno del territorio nazionale nei giorni di propria competenza, secondo il calendario sopra concordato, previa comunicazione della località di soggiorno/villeggiatura, della struttura alberghiera e assicurando sempre al genitore assente la comunicazione con il minore (almeno una volta al giorno) e notizie sul suo stato di salute;
il diniego a detti viaggi potrà manifestarsi solo in caso di comprovati rischi di pregiudizio per la minore e dovrà essere comunicato e motivato a mezzo SMS o Whatsapp;
13) Viaggi all'estero: le parti concordano di darsi reciproco consenso a portare la minore all'estero per motivi di vacanza, di studio o per motivi familiari;
gli eventuali viaggi all'estero dovranno essere preventivamente comunicati all'altro genitore che non potrà negare il consenso salvo che per validi motivi e/o comprovati rischi di pregiudizio per il minore e dovrà essere comunicato e motivato a mezzo
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SMS o Whatsapp;
14) Le parti si concedono reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio.
15) I documenti della minore (libretto vaccinale, carta di identità, passaporto) saranno custoditi dal genitore collocatario che si impegna a renderli disponibili all'altro genitore;
16) Le parti dichiarano di essere entrambi cattolici e, in considerazione dell'inclinazione religiosa del minore, concordano di iscrivere il minore al percorso di catechismo della Chiesa Cattolica;
inoltre, salvo diverso accordo, sin da adesso concordano di festeggiare i sacramenti congiuntamente dividendo al 50% il costo delle spese comuni (es.: torta, fotografo, abito del minore, ecc.) e pagando ciascuno il costo per i propri invitati;
in ogni caso la scelta delle modalità di festeggiamento dovrà essere consone alle sostanze economiche di entrambi i genitori, altrimenti il contributo alle spese avverrà in relazione alle capacità di ognuno.
17) In mancanza di accordo sul festeggiamento dei sacramenti (comunione e cresima) le parti convengono che la minore accoglierà in Chiesa contestualmente entrambi genitori con le rispettive famiglie e, poi, festeggerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro (previo accordo da raggiugere almeno due mesi prima delle celebrazioni);
18) In merito al mantenimento della minore, in relazione alle attuali condizioni economiche del padre, le parti convengono che il assume l'obbligo di CP_1 versare alla la somma di € 200,00 mensili quale contributo al Parte_1 mantenimento della minore rivalutabili secondo l'indice ISTAT Persona_2 come per legge, da pagarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese da versare sul c/c intestato alla D'AS LI (già noto al SI;
l'assegno unico verrà CP_1 percepito dalla madre collocataria al 100% ex accordo tra le parti;
19) In merito alle spese straordinarie: le parti concordano di dividere al 50% le spese straordinarie per SE. Il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso entro i successivi tre giorni dalla richiesta. Per evitare equivoci e/o contestazioni sull'individuazione delle spese straordinarie, le parti precisano qui di seguito le spese da considerarsi straordinarie, individuando, altresì, quelle ove è necessario il
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previo accordo tra le parti, salvo ulteriori casistiche da verificare caso per caso: I)
Spese mediche rientranti nel mantenimento ordinario si intendono quelle prevedibili: antipiretici, antibiotici, mucolitici, antinfiammatori, cortisoni, sciroppo per la tosse e altre medicine di uso ordinario. Con la precisazione che resteranno a carico del padre le spese di detti farmaci che si rendono necessari nel tempo in cui la minore resta con il padre.
II) spese straordinarie - extra assegno di mantenimento - da ripartire al 50 % per le quali NON è richiesto il preventivo accordo tra le parti: spese per l'istruzione: tasse di iscrizioni a scuole pubbliche e tasse universitarie;
libri scolastici per le scuole medie, superiori e universitarie;
spese per la mensa scolastica;
acquisto dell'indispensabile corredo per l'inizio dell'anno scolastico e di libri supplementari richiesti dagli insegnati;
lezioni di ripetizioni e/o potenziamento scolastico ove necessarie in virtù dell'andamento didattico della minore;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi pubblici;
acquisto di titoli di viaggio per mezzi di trasporto verso la scuola e università; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento di modico valore;
pre scuola o dopo scuola presso la scuola pubblica se necessari per motivi scolastici o esigenze lavorative del genitore collocatario. Le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Spese mediche: spese per interventi chirurgici e/o degenza e/o diagnosi specialistiche indifferibili presso strutture pubbliche e private convenzionate;
esami diagnostici urgenti, analisi cliniche urgenti e visite specialistiche urgenti prescritte dal medico di base e indifferibili e spese per le relative terapie indifferibili e non coperte erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese per terapie mediche o/e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato (ortodontico, logopedico, oculistico, ecc.); spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico di base alla minore non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale entro il valore di € 50,00 (ovvero farmaci da banco); spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, fisioterapia in centri convenzionati ove non coperti dal SSN;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese per cure dentistiche urgenti entro
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200,00 € all'anno (igiene, carie, ecc.); spese dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, sanitarie effettuate presso SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese per l'acquisto degli occhiali da vista ove prescritti dal medico specialista di valore non superiore a € 150,00; spese per l'acquisto di apparecchi
Aerosol/Rinowosh terapia (che verrà eventualmente conservato presso il genitore collocatario e messo a disposizione dell'altro genitore all'occorrenza);
III) spese straordinarie – extra assegno di mantenimento - da ripartire al 50% per il quale È RICHIESTO il previo accordo tra le parti: spese per l'istruzione: spese di acquisto strumenti informatici (PC e tablet) per uso scolastico;
acquisto di strumenti musicali;
rette di scuole private per scuole materne, scuole medie e scuole superiori;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni;
viaggi di istruzione di valore non modico;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica ed extrascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc.), corsi di informatica, centri estivi, campus sportivi, gite scolastiche trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private o motorizzazione civile;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (macchina, motorino, moto); spese inerenti corsi di attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività anche agonistica e spese per i viaggi per partecipazione a gare e competizioni sportive. Spese mediche: spese per interventi chirurgici e/o degenza e/o diagnosi specialistiche non effettuate tramite SSN e non urgenti;
esami diagnostici e analisi cliniche non urgenti presso strutture private;
spese per terapie mediche o/e trattamenti sanitari non urgenti e non erogati dal
SSN (ortodontico, logopedico, oculistico, ecc.); spese farmaceutiche prescritte per farmaci da banco eccedenti le 50,00 €; spese per l'acquisto degli occhiali da vista ove prescritti dal medico specialista di valore superiore a € 150,00. Organizzazione di ricevimenti, spese inerenti celebrazione e festeggiamenti dedicati al minore
(compleanni, comunione, laurea ecc.);
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate e quelle che richiedono il previo accordo, dovranno essere comunicate per iscritto all'altro genitore - a
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mezzo sms, o fax, o pec o racc. a.r. – Il genitore che non ritiene la spesa necessaria dovrà manifestare il suo dissenso motivato e dovrà comunicarlo, a sua volta, per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e/o proporre una soluzione alternativa confacente all'interesse della minore. Nel caso in cui il genitore non risponda alla richiesta il suo silenzio verrà inteso come consenso alla spesa proposta. In mancanza di accordo le parti avranno la possibilità di rivolgersi al giudice.
20) Comunicazioni tra i genitori:
a) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare l'eventuale cambiamento di residenza o domicilio;
andrà comunicato anche l'indirizzo e il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura se presente anche il minore;
andrà mantenuto sempre operativo tra i genitori un canale di comunicazione telefonico e di messaggistica;
b)
Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati e collaborare su tutte le questioni relative alla minore, comprese eventuali terapie mediche in corso, gli incontri scuola/famiglia, visite mediche, vaccinazioni, App scolastiche, feste di compleanno di amici e parenti, attività extrascolastiche, ecc.;
c) i ricorrenti si impegnano a utilizzare la messaggistica SMS e Whatsapp e/o eventuali altri social tra di loro solo per fini collaborativi e per comunicazioni funzionali all'organizzazione delle esigenze del minore e sul suo stato di salute, e si impegnano ad avere tra di loro una comunicazione reciprocamente non offensiva volta a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico del minore;
d) le comunicazioni relative all'organizzazione della minore dovranno avvenire essenzialmente tra i genitori, salvo casi eccezionali per le esigenze della minore;
e)
Il genitore con cui il minore si trova avrà cura di garantire le comunicazioni telefoniche e/o messaggistiche e/o videochiamate tra il minore e l'altro genitore, almeno una volta al giorno e senza intralci. A tale scopo saranno forniti all'altro genitore i necessari recapiti;
f) in caso di situazioni di pericolo e/o emergenza per il minore, il genitore con cui si trova il minore dovrà avvertire l'altro con tempestività dell'emergenza e fornire informazioni sullo stato di salute della prole;
g) ciascuno genitore seguirà l'esecuzione, da parte della figlia, dei compiti scolastici nel tempo in cui si trova con lui.
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21) Le parti, altresì, concordano che all'esito del presente procedimento, in ogni caso, entro e non oltre tre mesi dalla definizione del medesimo (pubblicazione della sentenza), provvederanno a presentare istanza congiunta dinanzi all'autorità giudiziaria competente per l'assunzione del cognome paterno alla minore, da affiancare a quello materno”.
Ebbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (3.6.2020) avvenga secondo le condizioni dell'accordo Persona_2 raggiunto dalle parti, depositato telematicamente in data 9.4.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Bianchi Ilaria
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