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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/11/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 457 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti MUTASCIO LARA e ANTONIO C.F._2
NA con i quali elettivamente domiciliati in Benevento alla Via Torre della Catena 12, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta del 28/10/2025 da intendersi integralmente riportate.
Il Pubblico Ministero concludeva come da comunicazione del 04/08/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/8/2024 i ricorrenti -premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 25/02/1999 in SGENGJIN (Albania), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune e, che, dalla loro unione erano nati in Agropoli XH AM il
1 29/01/2002 e, il 13/09/2007 - domandavano la separazione consensuale alle Parte_3 condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni.
Rappresentavano che, per effetto di incomprensioni maturate nel corso degli anni, dovute a causa del progressivo differenziarsi dei rispettivi caratteri, era venuta meno la comunione d'intenti e che, tale situazione, rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 29/10/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione rimettendo le parti al Collegio. Il Collegio, dopo aver letto il ricorso, rilevava la necessità di fissare l'udienza di comparizione personale delle parti per la verifica in contraddittorio del contenuto degli accordi nella parte relativa alla determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli della coppia.
All'udienza del 07/01/2025 il giudice, interrogate le parti e preso atto delle dichiarazioni dei coniugi, le invitava a modificare le clausole dell'accordo; le parti aderivano, procedendo alla integrazione delle clausole originariamente predisposte.
Il tribunale con la sentenza n. 10/2025 dichiarava la separazione dei coniugi e disponeva il prosieguo del giudizio.
I coniugi comparivano nuovamente davanti al tribunale all'udienza del 30 settembre 2025, confermavano la propria intenzione di non volersi riconciliare e chiedevano un rinvio per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025.
Giova ricordare che se è provata la residenza in Italia delle parti al momento della instaurazione del giudizio, ancorché il matrimonio sia stato celebrato in Paese estero, va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento n. 1259/2010 la giurisdizione del giudice italiano. Ciò perché, ai sensi della detta norma, è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale ove si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
2 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale sia perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 2/8/2024 così come integrate all'udienza del 30/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Va, infine., evidenziato che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio ( cfr. Cass. Unite, 28.10.1985 n. 5292) e che nulla viene disposto in ordine alla trascrizione non essendo stata allegata la trascrizione del matrimonio celebrato in Albania nei registri dello stato civile italiano.
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SGENGJIN
(Albania) il 25/2/1999, fra e , alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2 parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.
Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Mario Miele - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 457 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti MUTASCIO LARA e ANTONIO C.F._2
NA con i quali elettivamente domiciliati in Benevento alla Via Torre della Catena 12, come da procure in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta del 28/10/2025 da intendersi integralmente riportate.
Il Pubblico Ministero concludeva come da comunicazione del 04/08/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/8/2024 i ricorrenti -premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data 25/02/1999 in SGENGJIN (Albania), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune e, che, dalla loro unione erano nati in Agropoli XH AM il
1 29/01/2002 e, il 13/09/2007 - domandavano la separazione consensuale alle Parte_3 condizioni di cui al ricorso e chiedevano, altresì, al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni.
Rappresentavano che, per effetto di incomprensioni maturate nel corso degli anni, dovute a causa del progressivo differenziarsi dei rispettivi caratteri, era venuta meno la comunione d'intenti e che, tale situazione, rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza.
All'udienza del 29/10/2024, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse apparivano conformi alla legge, riservava la decisione rimettendo le parti al Collegio. Il Collegio, dopo aver letto il ricorso, rilevava la necessità di fissare l'udienza di comparizione personale delle parti per la verifica in contraddittorio del contenuto degli accordi nella parte relativa alla determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli della coppia.
All'udienza del 07/01/2025 il giudice, interrogate le parti e preso atto delle dichiarazioni dei coniugi, le invitava a modificare le clausole dell'accordo; le parti aderivano, procedendo alla integrazione delle clausole originariamente predisposte.
Il tribunale con la sentenza n. 10/2025 dichiarava la separazione dei coniugi e disponeva il prosieguo del giudizio.
I coniugi comparivano nuovamente davanti al tribunale all'udienza del 30 settembre 2025, confermavano la propria intenzione di non volersi riconciliare e chiedevano un rinvio per il deposito dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025.
Giova ricordare che se è provata la residenza in Italia delle parti al momento della instaurazione del giudizio, ancorché il matrimonio sia stato celebrato in Paese estero, va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Regolamento n. 1259/2010 la giurisdizione del giudice italiano. Ciò perché, ai sensi della detta norma, è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale ove si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda congiuntamente proposta.
2 Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione consensuale, fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale sia perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito.
Da ultimo, il Collegio attesta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle questioni patrimoniali preesistenti e, pertanto, hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del pregresso matrimonio concordatario.
Il Tribunale, pertanto, preso atto che le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese patrimoniali reciproche, e tenendo presenti gli interessi morali e materiali della famiglia, ritiene opportuno confermare le disposizioni contenute nel ricorso congiunto depositato il 2/8/2024 così come integrate all'udienza del 30/9/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Va, infine., evidenziato che la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o scioglimento del matrimonio ( cfr. Cass. Unite, 28.10.1985 n. 5292) e che nulla viene disposto in ordine alla trascrizione non essendo stata allegata la trascrizione del matrimonio celebrato in Albania nei registri dello stato civile italiano.
L'accordo delle parti consente di dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando sulla domanda congiunta proposta dalle Parti indicate in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SGENGJIN
(Albania) il 25/2/1999, fra e , alle condizioni di cui in Parte_1 Parte_2 parte motiva, da intendersi qui integralmente riportate;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 30/10/2025
La Presidente Est. dott.ssa Elvira Bellantoni
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