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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2024, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8518\2017 promossa da:
(codice fiscale: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Pescara alla Via Mazzarino n. 8, presso e nello studio dell'Avv. Luigi
D'Andreagiovanni dal quale è rappresentata e difesa;
opponente contro
(Codice Fiscale e P. IVA n° , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Fabio Patarnello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sarah
Liguori in Foggia alla via L. Cariglia n. 58/D. opposta nonché
, ( , assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Marco CP_2 P.IVA_2
Rossi, presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5a, elegge domicilio;
intervenuta
pagina 1 di 8 Motivi di fatto e di diritto
Con atto del 30.03.17, a mezzo della mandataria ha Controparte_1 Parte_2
proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Società CP_3
(obbligata principale), nonché di Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (nella loro qualità di fideiussori) per ottenere il
[...] Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 163.728,85, derivante dallo scoperto del conto corrente n. 10128688, acceso in favore della Società presso la Filiale
Unicredit Banca S.p.A. di Foggia in data 09.10.03, ivi compresi € 76,51 per addebito di interessi al 13.05.2016, come da estratto ex art. 50 D.L.vo 385/93 allegato al ricorso per d.i., oltre interessi al tasso legale dal 14.05.2016 sino al soddisfo.
Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso ed emesso il decreto ingiuntivo n.
2044/2017, con il quale ha ingiunto alla società e ai suoi garanti, di pagare alla parte ricorrente, in solido tra loro (la prima quale debitore principale e gli altri nella qualità di garanti e nei limiti delle garanzie prestate), per le causali di cui al ricorso, la somma di € 134.131,78, oltre interessi come da domanda e sino all'effettivo soddisfo;
spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per onorari ed in € 406,50 per esborsi, nonché oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. e le successive occorrende.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma inferiore a quella richiesta, avendo ritenuto il Giudice adito di dover epurare quest'ultima dagli importi relativi alla
Commissione di Massimo Scoperto.
Il decreto ingiuntivo è stato regolarmente notificato alla società obbligata e ai garanti innanzi indicati. Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 06.11.2017,
ha citato in giudizio chiedendo di volere così Parte_1 Controparte_1
provvedere: “In via pregiudiziale,dare atto che la procedura monitoria non poteva essere attivata nei confronti degli eredi del IG. , non avendo lo stesso Parte_3
mai garantito lo scoperto di conto corrente n. 10128688 acceso in data 09 ottobre
pagina 2 di 8 2003 e per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria attivata nei confronti di per difetto di legittimazione Parte_1
passiva, con immediata estromissione della stessa dal processo. Dare atto che il mutuo garantito dal de cuius è stato estinto in maniera naturale, Persona_1
talchè essendo terminato il rapporto di fidejussione, nessuna azione poteva essere iniziata dalla banca contro l'opponente. Per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria nei confronti di per difetto Parte_1
di legittimazione passiva, con immediata estromissione della stessa dal processo. In rito, dare atto dell'omessa comunicazione a ed il suo dante causa Parte_1 dell'anomalo andamento dei rapporti di conto corrente della debitrice principale e per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria;
dare atto della nullità della garanzia fidejussoria per violazione dell'art.
1956 c.c. da parte della Banca beneficiaria della fidejussione e per l'effetto dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda monitoria. Nel merito, accogliere
l' opposizione svolta per tutte le ragioni sopra esposte e dare atto che a) l'erede risponde della fidejussione prestata dal de cuius solo in proporzione della rispettiva quota ereditaria e per l'effetto limitare la stessa entro detto limite. Per la denegata ipotesi in cui la IG.ra fosse chiamata a rispondere nei confronti Parte_1
della creditrice odierna opposta con i propri beni ereditari, la stessa chiede sin da ora di essere autorizzata a rivalersi nei confronti degli altri fidejussori. In via riconvenzionale. Dare atto che ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_1 odierna opponente in mala fede o colpa grave e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento in favore della opponente medesima del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa da parte del Giudice e comunque entro il limite di euro
5000,00. In ogni caso. Vittoria di spese e competenze”.
Si è costituita la banca opposta, la quale, nell'eccepire preliminarmente la inammissibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di pagina 3 di 8 mediazione, ha impugnato e contestato ogni avversa deduzione e produzione ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si è costituita in giudizio , la quale, ha ritenuto insussistenti i CP_2
presupposti per proseguire nel giudizio incardinato dalla dante causa CP_1
non condividendo le difese esposte dalla cedente e non ravvisandone di CP_1
ulteriori.
Per tali motivi ha dichiarato di rinunciare all'ingiunzione (n. 2044/2017 – RG.
3025/17, emesso in data 18/09/2017 dal Tribunale di Foggia), limitatamente alla signora nonché all'azione spiegata nel presente giudizio, chiedendo Parte_1
la compensazione delle spese di lite.
CP L'opponente ha accettato la rinuncia della ma ha chiesto statuirsi sulle spese facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, stante la rinuncia al decreto ingiuntivo dell'intervenuta e l'accettazione dell'opponente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese, le stesse possono essere compensate nei rapporti tra parte opponente e la
CP
stante la costituzione di quest'ultima al solo fine di rinunciare al decreto ingiuntivo.
Dette spese vanno, invece, poste a carico della facendo applicazione del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'opposizione spiegata, infatti, è fondata.
In primo luogo, si ritiene che non sussistano i presupposti per la configurabilità del collegamento negoziale per come dedotto dall'opposta.
pagina 4 di 8 Il collegamento negoziale, infatti, ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti ad uno stesso fine, nel senso che sono entrambi parti di un rapporto unitario, o, se si preferisce, di un'operazione unitaria.
In tal caso la disciplina e le vicende dei contratti collegati tra di loro cambia, nel senso che le sorti di uno influenzano quelle dell'altro, e la disciplina di un contratto si comunica (o può comunicarsi) anche all'altro.
Ovviamente l'esistenza di un collegamento non presuppone unità di documenti contrattuali, potendo uno stesso documento essere relativo a più rapporti o, al contrario un unico rapporto risultare da più documenti.
In presenza di un rapporto complesso sarà necessario accertare se le parti non abbiano stipulato un unico contratto (magari misto o complesso) o più contratti collegati.
In particolare, nell'ipotesi in cui il collegamento investa rapporti in cui i soggetti del primo negozio sono diversi rispetto a quelli del secondo che vi è collegato, all'interprete resta da spiegare come può essere che un contratto stipulato tra due parti possa avere effetti nei confronti di un terzo soggetto, stante il principio di relatività del contratto posto dall'articolo 1372.
Per entrambe le ipotesi la risposta deve trovarsi nell'articolo 1322. E' la volontà delle parti, e quindi il principio dell'autonomia privata, che giustifica la possibilità nel primo caso di dare al contratto effetti diversi da quelli propri del tipo legale e nel secondo caso di produrre effetti nei confronti dei terzi.
L'accertamento del collegamento non va effettuato in base agli effetti, bensì in base alla volontà delle parti;
l'unica che può instaurare un collegamento tra contratti distinti.
La giurisprudenza ha ritenuto che debbano sussistere entrambi i requisiti:
1) il requisito oggettivo consiste nel nesso teleologico tra i due contatti;
occorre cioè che i due contratti siano diretti a raggiungere un risultato economico unitario;
il risultato economico può dirsi unitario quando consente alle parti di raggiungere un risultato non raggiungibile con un singolo negozio.
pagina 5 di 8 2) il requisito soggettivo consiste nella volontà delle parti (che potrà essere manifestata in forma espressa o tacita) di volere il collegamento.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano né l'elemento soggettivo né l'elemento oggettivo della fattispecie in questione, non avendone l'opposta, come era suo onere, fornito prova, ma essendosi limitata solo a dedurne genericamente la sussistenza.
Non sono stati acquisiti al giudizio elementi utili a dimostrare che i contratti di fideiussione dedotti dalla banca siano stati, sì stipulati tra soggetti diversi, ma diretti ad una operazione economica unitaria.
Non emerge, altresì, la volontà del de cuius di inserirsi, con la Persona_1
sottoscrizione del contratto di fideiussione del 16.04.2009, in una operazione negoziale più ampia e data dal collegamento di diversi contratti.
In proposito, si evidenzia l'unico contratto sottoscritto da risale al Parte_6
2009, mentre gli altri contratti fideiussori sono stati stipulati successivamente nel
2011, per cui il non poteva manifestare la volontà di realizzare un Pt_1
collegamento negoziale della fideiussione da lui sottoscritta nel 2009 con contratti non ancora in essere.
Priva di fondamento è, altresì, la deduzione di parte opposta relativamente alla qualificazione del contratto di fideiussione del 2009 sottoscritta da e Persona_1 posto a base dell'ingiunzione in termini di fideiussione omnibus.
In particolare, una fideiussione viene chiamata omnibus quando rappresenta l'impegno, preso da un soggetto verso una banca, di garantire l'adempimento di tutti i debiti che il soggetto garantito risulterà avere verso l'istituto di credito.
È importante notare che questa definizione di fideiussione omnibus comprende anche i debiti futuri, e non soltanto quelli esistenti al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, i debiti futuri che rientrano nella fideiussione omnibus sono quelli che risulteranno sussistenti al momento della scadenza pattuita, o nel pagina 6 di 8 momento in cui la banca decide di recedere dal rapporto e di esigere il pagamento dei propri crediti.
Per evitare o almeno ridurre tali gravi conseguenze sul patrimonio del fideiussore,
l'art. 1938 del Codice civile richiede come condizione di validità della fideiussione omnibus la specificazione nel contratto dell'importo massimo garantito.
Dalla documentazione agli atti, non si evincono i requisiti testè indicati per la qualificazione del contratto in parola in termini di fideiussione omnibus.
Al contrario, si evince la volontà di di garantire la società Persona_1
limitatamente al finanziamento portato dallo stesso documento contrattuale.
In particolare, il contratto di fideiussione stipulato da in data Persona_1
16.04.2009 deve essere qualificato come fideiussione specifica e non omnibus per il tenore delle clausole contrattuali ivi inserite.
Tra l'altro, anche confrontando i contenuti dei rispettivi contratti, si comprende la diversa volontà delle parti contraenti.
Considerato, quindi, che, come dedotto dall'opponente e non contestato dall'opposta, il mutuo per il quale era stata sottoscritta da la fideiussione Persona_1
specifica si è naturalmente estinto, deve dichiararsi estinta anche la garanzia per lo stesso prestata.
La questione appena affrontata è assorbente rispetto alle altre prospettate.
Non sussistono i presupposti per la condanna delle parti opposte ex art.96 cpc, non essendone stata fornita prova.
Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 147\2022 in vigore attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2044/2017;
- compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra parte opponente e la;
CP_2
- condanna la al pagamento in favore dell'opponente delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano complessivamente in € 7.052,00, oltre iva, cap e rimb. Forf. come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia,05/11/2024.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 8 di 8