CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1344 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti del Comune di Aragona l'avviso di accertamento indicato in epigrafe ed in ricorso dell'importo complessivo di euro 3.293,00, di cui euro 2.493,00 per sorte ed il resto per sanzioni ed interessi, dovuti per IMU per l'anno 2017, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. La società ricorrente lamenta, tra l'altro, l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria essendo gli immobili, cui l'imposta é stata applicata, utilizzato dalla società ricorrente, una Onlus, riconosciuta tale con decreto della Regione Siciliana n. 377 del 05.08.2009, che svolge in tali immobili attività non commerciale di comunità alloggio a favore di soggetti a rischio, fornendo agli stessi equipes di operatori socio-assistenziali. La ricorrente invoca, quindi, l'esenzione, espressamente riconosciuta dal Comune di Aragona con l'art. 11, lett. h) del vigente regolamento comunale IMU, in conformità a quanto analogamente previsto dall'art. 73 del DPR 917/86 e dall'art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985 ed, infine dall'art. 4B, 5° comma, del regolamento IUC adottato dal Comune di Aragona. Al fine di provare quanto asserito in ricorso la società ricorrente produce copia: a) di visura camerale attestante la qualità di Onlus, b) del decreto R.S. n. 377 del 05.08.2009 con cui le viene riconosciuta tale qualità, c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU vigente nel comune di Aragona ed, infine, d) del verbale di conciliazione stragiudiziale ex art. 48 del D. Lgs. 546/92 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2012. Il Comune di Aragona, sebbene ritualmente evocato in giudizio, é rimasto contumace. Ciò posto ritiene preliminarmente la Corte di poter decidere la controversia sulla base del principio della “ragione più liquida” «desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». (Cass. n. 9309/2020; v. anche Cass. SS.UU. n. 9936/14 - Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014). L'applicazione di tale principio consente al giudicante, laddove sussista una ragione di più agevole soluzione, di definire il giudizio senza necessità di esaminare le altre. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria in quanto gli immobili assoggettati a tributo, essendo destinati dalla da soggetto riconosciuto e qualificato come Onlus, ad attività assistenziali con modalità non commerciali, sono esenti da IMU ai sensi delle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 11, lettera h) del vigente regolamento comunale IMU, in conformità a quanto analogamente previsto dall'art. 73 del DPR 917/86, gli immobili adibiti da Onlus allo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali, come é stato provato nella fattispecie, sono esenti dall'IMU. Osserva, altresì, il collegio che il Comune di Aragona era a conoscenza di tali circostanze, ai sensi dell'art. 73 del DPR 917/86, come risulta dal verbale di conciliazione stragiudiziale relativo all'avviso di accertamento n. 29/2017 relativo all'anno 2012, motivo per cui tale conoscenza é sufficiente per escludere la necessità della imprescindibile dichiarazione da rendere al comune ai fini della relativa esenzione (Cfr. In tal senso Cass. Civ. 12226/23 e Cass. Civ. Sez. V, 17.05.2017 n. 12304 entrambe in materia di ICI). A fronte di tali fatti, dell'avvenuta contestazione della sussistenza del presupposto impositivo e dell'affermazione del diritto all'esenzione dall'IMU, il Comune di Aragona, aveva l'onere di provare che per l'anno d'imposta 2017 erano mutati i presupposti impositivi fornendo prova dell'avvenuta utilizzazione a fini commerciali degli immobili in questione. Nel giudizio in materia tributaria l'ente impositore, a prescindere dalla posizione formale assunta nel processo, ha sempre la qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Corte Cost. Sent. n. 109/2007 secondo cui “Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo, ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi come un'inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria”). L'onere della prova, perciò, grava sull'ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'amministrazione abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza della pretesa tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa il titolare della pretesa fiscale é tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. trib., 23/05/2012, n. 8136 con cui é stato ritenuto che “L'accertamento fiscale è provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, nell'ambito della quale l'Ufficio finanziario è tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto, in applicazione del principio dettato dall'art. 2697 c.c.; è compito specifico del giudice di merito operare, con adeguata motivazione, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti” ed in senso conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 18.01.2006 n. 905). Per contro il Comune, su cui gravava l'onere di provare i fatti posti a base dell'accertamento ai sensi dell'art. 2697 C.C. ed oggi, altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs 546/92, introdotto con l'articolo 6, comma 1, della Legge 31 agosto 2022 n. 130 il quale recita “
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” a fronte della contestazione sollevata dal ricorrente in ordine all'effettiva destinazione degli immobili oggetto di imposizione - sostenuta, peraltro, da precedenti comportamenti ed atti provenienti dallo stesso ente impositore di avvenuto riconoscimento del diritto all'esenzione - nulla ha provato. Il ricorso, quindi, assorbito ogni altro motivo, é fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.065,00, oltre magg. 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA se dovuta. Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE relatore ed estensore - Avv. Michele Pellitteri
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 829/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1Rappresentato da
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aragona
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1344 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna nei confronti del Comune di Aragona l'avviso di accertamento indicato in epigrafe ed in ricorso dell'importo complessivo di euro 3.293,00, di cui euro 2.493,00 per sorte ed il resto per sanzioni ed interessi, dovuti per IMU per l'anno 2017, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. La società ricorrente lamenta, tra l'altro, l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria essendo gli immobili, cui l'imposta é stata applicata, utilizzato dalla società ricorrente, una Onlus, riconosciuta tale con decreto della Regione Siciliana n. 377 del 05.08.2009, che svolge in tali immobili attività non commerciale di comunità alloggio a favore di soggetti a rischio, fornendo agli stessi equipes di operatori socio-assistenziali. La ricorrente invoca, quindi, l'esenzione, espressamente riconosciuta dal Comune di Aragona con l'art. 11, lett. h) del vigente regolamento comunale IMU, in conformità a quanto analogamente previsto dall'art. 73 del DPR 917/86 e dall'art. 16, lettera a) della legge n. 222/1985 ed, infine dall'art. 4B, 5° comma, del regolamento IUC adottato dal Comune di Aragona. Al fine di provare quanto asserito in ricorso la società ricorrente produce copia: a) di visura camerale attestante la qualità di Onlus, b) del decreto R.S. n. 377 del 05.08.2009 con cui le viene riconosciuta tale qualità, c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU vigente nel comune di Aragona ed, infine, d) del verbale di conciliazione stragiudiziale ex art. 48 del D. Lgs. 546/92 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2012. Il Comune di Aragona, sebbene ritualmente evocato in giudizio, é rimasto contumace. Ciò posto ritiene preliminarmente la Corte di poter decidere la controversia sulla base del principio della “ragione più liquida” «desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.». (Cass. n. 9309/2020; v. anche Cass. SS.UU. n. 9936/14 - Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014). L'applicazione di tale principio consente al giudicante, laddove sussista una ragione di più agevole soluzione, di definire il giudizio senza necessità di esaminare le altre. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della pretesa tributaria in quanto gli immobili assoggettati a tributo, essendo destinati dalla da soggetto riconosciuto e qualificato come Onlus, ad attività assistenziali con modalità non commerciali, sono esenti da IMU ai sensi delle leggi vigenti. Ai sensi dell'art. 11, lettera h) del vigente regolamento comunale IMU, in conformità a quanto analogamente previsto dall'art. 73 del DPR 917/86, gli immobili adibiti da Onlus allo svolgimento di attività assistenziali con modalità non commerciali, come é stato provato nella fattispecie, sono esenti dall'IMU. Osserva, altresì, il collegio che il Comune di Aragona era a conoscenza di tali circostanze, ai sensi dell'art. 73 del DPR 917/86, come risulta dal verbale di conciliazione stragiudiziale relativo all'avviso di accertamento n. 29/2017 relativo all'anno 2012, motivo per cui tale conoscenza é sufficiente per escludere la necessità della imprescindibile dichiarazione da rendere al comune ai fini della relativa esenzione (Cfr. In tal senso Cass. Civ. 12226/23 e Cass. Civ. Sez. V, 17.05.2017 n. 12304 entrambe in materia di ICI). A fronte di tali fatti, dell'avvenuta contestazione della sussistenza del presupposto impositivo e dell'affermazione del diritto all'esenzione dall'IMU, il Comune di Aragona, aveva l'onere di provare che per l'anno d'imposta 2017 erano mutati i presupposti impositivi fornendo prova dell'avvenuta utilizzazione a fini commerciali degli immobili in questione. Nel giudizio in materia tributaria l'ente impositore, a prescindere dalla posizione formale assunta nel processo, ha sempre la qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Corte Cost. Sent. n. 109/2007 secondo cui “Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo, ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi come un'inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria”). L'onere della prova, perciò, grava sull'ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'amministrazione abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza della pretesa tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa il titolare della pretesa fiscale é tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c. (Cfr. Cass. Civ., sez. trib., 23/05/2012, n. 8136 con cui é stato ritenuto che “L'accertamento fiscale è provvedimento autoritativo con il quale l'Amministrazione fa valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, nell'ambito della quale l'Ufficio finanziario è tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto, in applicazione del principio dettato dall'art. 2697 c.c.; è compito specifico del giudice di merito operare, con adeguata motivazione, il controllo critico sulla correttezza e portata probatoria e sulla coerenza logica e giuridica degli elementi addotti” ed in senso conforme Cass. Civ. Sez. Trib. 18.01.2006 n. 905). Per contro il Comune, su cui gravava l'onere di provare i fatti posti a base dell'accertamento ai sensi dell'art. 2697 C.C. ed oggi, altresì, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs 546/92, introdotto con l'articolo 6, comma 1, della Legge 31 agosto 2022 n. 130 il quale recita “
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” a fronte della contestazione sollevata dal ricorrente in ordine all'effettiva destinazione degli immobili oggetto di imposizione - sostenuta, peraltro, da precedenti comportamenti ed atti provenienti dallo stesso ente impositore di avvenuto riconoscimento del diritto all'esenzione - nulla ha provato. Il ricorso, quindi, assorbito ogni altro motivo, é fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Aragona al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.065,00, oltre magg. 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA se dovuta. Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE relatore ed estensore - Avv. Michele Pellitteri