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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 428/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 febbraio 2025 da parte di:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Argenta (FE), Via Nicolo Rondinelli n. 28, rappresentata e assistita, giusta delega in atti, dall'Avv.
Elisa Cavedagna (C.F.: , nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), Via C.F._2
Kenia n. 6 è elettivamente domiciliata (per le notificazioni e le comunicazioni:
) Email_1
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Filo di Argenta (FE), Via Paiazza n. 7, rappresentato e assistito, giusta delega in atti, dall'Avv.
Gabriella Azzalli (C.F.: ), nel cui Studio Legale in Argenta (FE), via Don C.F._4
Giovanni Minzoni n. 18 è elettivamente domiciliato (per le notificazioni e le comunicazioni:
) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Argenta (FE), Via Nicolo Rondinelli n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi e su cui grava un mutuo ipotecario cointestato a entrambi, verrà assegnata alla IG.ra Pt_1
unitamente al figlio che vivrà con lei. Il IG. trasferirà altrove la
[...] Per_1 CP_1
propria residenza. I coniugi danno atto che nella casa coniugale convivono con loro anche i IGg.ri e , genitori di . Questi potranno decidere in autonomia Controparte_2 Persona_2 CP_1
se rimanere a vivere presso l'attuale residenza o trasferirsi altrove, nulla opponendo la IG.ra
[...]
sul punto. Pt_1
3) Il pagamento della rata del mutuo cointestato che grava sull'immobile verrà onorato per pari quota tra i coniugi, così come il finanziamento in essere, contratto dai coniugi per la sostituzione degli infissi.
4) Il figlio minorenne , resterà in affido condiviso ad entrambi i genitori, mentre manterrà Per_1
la propria residenza e collocazione prevalente presso la casa coniugale, unitamente alla madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sei il figlio ogni volta lo vorrà, previo avviso alla Per_1
madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Indicativamente il bambino potrà restare con il padre 2 (due) weekend alternati al mese, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna. Nel corso della settimana in cui non e previsto il weekend con il padre, potrà rimanere con quest'ultimo, anche con Per_1 pernottamento, due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola, mentre nella settimana in cui e previsto il weekend con il padre, il bambino potrà pernottare con lo stesso 1 (uno) giorno infrasettimanale e restare con lui un pomeriggio. In tale modo, viene garantita la possibilità per il piccolo di vedere e stare con il padre con regolarità e per un tempo pressochè paritetico Per_1
con ciascun genitore, senza che vi siano interruzioni / sospensioni troppo lunghe e, ancor più, mantenendo le abitudini che sussistevano precedentemente all'allontanamento del padre dalla casa familiare. Durante le vacanze natalizie, potrà trascorrere con il padre 7 (sette) giorni e Per_1
durante le vacanze pasquali 3 (tre) giorni;
per quanto riguarda le ferie estive, il bambino potrà stare con il padre 15 (quindici) giorni, di cui 7 (sette) consecutivi. Stante quanto previsto più sopra, si precisa che durante i giorni di vacanza relativi alle festività Natalizie e Pasquali, potrà Per_3
trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; con lo stesso criterio dell'alternanza, potrà trascorrere Per_1
presso ciascun genitore le altre festività previste nel calendario, nonchè il giorno del compleanno. 6)
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
2 indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e sino all'autosufficienza dello stesso;
7) Il IG. CP_1
inoltre verserà alla IG.ra il 50 % delle spese straordinarie, come individuate
[...] Parte_1 da Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito riportate: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitori proponente;
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta. 8) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_1
rinunciando il IG. a percepirne la suo quota. 9) I coniugi si danno atto sin da ora di CP_1
voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 3 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
05/01/1978, e , nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Romania a Constanta il 15/08/1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai IGnori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 428/2025 R.G. promosso con ricorso in data 20 febbraio 2025 da parte di:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Argenta (FE), Via Nicolo Rondinelli n. 28, rappresentata e assistita, giusta delega in atti, dall'Avv.
Elisa Cavedagna (C.F.: , nel cui Studio Legale in Portomaggiore (FE), Via C.F._2
Kenia n. 6 è elettivamente domiciliata (per le notificazioni e le comunicazioni:
) Email_1
e
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Filo di Argenta (FE), Via Paiazza n. 7, rappresentato e assistito, giusta delega in atti, dall'Avv.
Gabriella Azzalli (C.F.: ), nel cui Studio Legale in Argenta (FE), via Don C.F._4
Giovanni Minzoni n. 18 è elettivamente domiciliato (per le notificazioni e le comunicazioni:
) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Argenta (FE), Via Nicolo Rondinelli n. 28, di proprietà di entrambi i coniugi e su cui grava un mutuo ipotecario cointestato a entrambi, verrà assegnata alla IG.ra Pt_1
unitamente al figlio che vivrà con lei. Il IG. trasferirà altrove la
[...] Per_1 CP_1
propria residenza. I coniugi danno atto che nella casa coniugale convivono con loro anche i IGg.ri e , genitori di . Questi potranno decidere in autonomia Controparte_2 Persona_2 CP_1
se rimanere a vivere presso l'attuale residenza o trasferirsi altrove, nulla opponendo la IG.ra
[...]
sul punto. Pt_1
3) Il pagamento della rata del mutuo cointestato che grava sull'immobile verrà onorato per pari quota tra i coniugi, così come il finanziamento in essere, contratto dai coniugi per la sostituzione degli infissi.
4) Il figlio minorenne , resterà in affido condiviso ad entrambi i genitori, mentre manterrà Per_1
la propria residenza e collocazione prevalente presso la casa coniugale, unitamente alla madre.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sei il figlio ogni volta lo vorrà, previo avviso alla Per_1
madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Indicativamente il bambino potrà restare con il padre 2 (due) weekend alternati al mese, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna. Nel corso della settimana in cui non e previsto il weekend con il padre, potrà rimanere con quest'ultimo, anche con Per_1 pernottamento, due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola, mentre nella settimana in cui e previsto il weekend con il padre, il bambino potrà pernottare con lo stesso 1 (uno) giorno infrasettimanale e restare con lui un pomeriggio. In tale modo, viene garantita la possibilità per il piccolo di vedere e stare con il padre con regolarità e per un tempo pressochè paritetico Per_1
con ciascun genitore, senza che vi siano interruzioni / sospensioni troppo lunghe e, ancor più, mantenendo le abitudini che sussistevano precedentemente all'allontanamento del padre dalla casa familiare. Durante le vacanze natalizie, potrà trascorrere con il padre 7 (sette) giorni e Per_1
durante le vacanze pasquali 3 (tre) giorni;
per quanto riguarda le ferie estive, il bambino potrà stare con il padre 15 (quindici) giorni, di cui 7 (sette) consecutivi. Stante quanto previsto più sopra, si precisa che durante i giorni di vacanza relativi alle festività Natalizie e Pasquali, potrà Per_3
trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; con lo stesso criterio dell'alternanza, potrà trascorrere Per_1
presso ciascun genitore le altre festività previste nel calendario, nonchè il giorno del compleanno. 6)
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Parte_1 figlio , la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Per_1
2 indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese e sino all'autosufficienza dello stesso;
7) Il IG. CP_1
inoltre verserà alla IG.ra il 50 % delle spese straordinarie, come individuate
[...] Parte_1 da Protocollo del Tribunale di Ferrara e di seguito riportate: spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. spese mediche
(da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitori proponente;
Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby-sitter; b. campi estivi. Tali somme dovranno essere versate dal marito alla moglie, previa esibizione dei documenti dimostrativi, entro 7 giorni dalla richiesta. 8) I coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra Parte_1
rinunciando il IG. a percepirne la suo quota. 9) I coniugi si danno atto sin da ora di CP_1
voler vivere separatamente e si riconoscono piena libertà di fissare nel territorio nazionale o all'estero la propria residenza e si impegnano a prestare il proprio consenso, qualora questo fosse necessario per legge a uno di loro, per espatriare o comunque ottenere il passaporto.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 3 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] il Parte_1
05/01/1978, e , nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio in CP_1
Romania a Constanta il 15/08/1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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