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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3613/2022 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AV), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maglio;
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AV) il 05.03.1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trimonti;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.6.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15.9.1974. Controparte_1
All'uopo, il ricorrente esponeva: - che dall'unione nascevano due figli, (nato il [...]) e ( nato il Persona_1 Persona_2
26.05.1984);
- che, a seguito della crisi coniugale, con decreto del 30.06.2017, depositato il 4.7.2017, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale dei coniugi, con cui le parti concordavano: -
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto convivente con il figlio , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbligo per il di versare alla Pt_1 moglie la somma di Euro 850,00, di cui euro 700,00 a titolo di assegno separativo ed euro 150,00 per il mantenimento del figlio , oltre al versamento diretto al figlio dell'ulteriore Per_2 Per_2 somma di € 100,00 mensili, per un totale di euro 950,00 mensili;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione;
- che, nelle more, la oltre a disporre in via esclusiva della casa coniugale di proprietà CP_1 di entrambi i coniugi, non si era attivata in alcun modo per far fronte ai suoi problemi economici anche attraverso gli ammortizzatori sociali, mentre il figlio , quasi quarantenne, rifiutava Per_2 sistematicamente ogni collocazione lavorativa.
Tanto premesso, il ricorrente, evidenziata la ricorrenza dei presupposti di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “ a) La casa familiare di proprietà di entrambi, dovrà essere messa a reddito o venduta, al fine di dividere la somma ottenuta, o in alternativa si dovrà disporre una turnazione nell'utilizzo dell'immobile; b) Il
Sig. verserà alla moglie, entro la fine di ogni mese, a mezzo bonifico o altra modalità da Pt_1 concordare, la somma onnicomprensiva di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
c) Nessuna somma sarà versata a titolo di mantenimento al figlio maggiorenne , convivente della madre nella casa di proprietà Per_2 di entrambi i coniugi, potendo la somma prevista a favore della Sig.ra soddisfare le CP_1 necessità di entrambi. d) le spese processuali a carico della Sig.ra ”. Controparte_1
Con memoria difensiva datata 16.1.2023, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 aderiva espressamente alla domanda di divorzio e, con riferimento alle condizioni accessorie, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore nonché la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non Persona_2 economicamente autosufficiente.
Con sentenza non definitiva n. 1220/2023 del 28.7.23 il Tribunale di Avellino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Indi, rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, acquisita documentazione varia, all'udienza del 10.6.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Occorre premettere che, a seguito della sentenza non definitiva n. 1220/2023, con cui il Tribunale adito ha già statuito in ordine allo status delle parti, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ai provvedimenti accessori da assumere.
1.- Ciò posto, occorre evidenziare che, sin dal ricorso introduttivo, la ha chiesto CP_1 riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In proposito, vanno richiamati i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n.
11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa
l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della Suprema
Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile – con funzione assistenziale - in favore di Controparte_1
Dalle risultanze processuali è, invero, emersa un'evidente disparità economica a favore del ricorrente, il quale percepisce una pensione mensile pari a circa 2.300,00 euro, mentre la resistente, ora 70enne, ha da poco raggiunto l'età per accedere alla pensione minima sociale, non avendo mai svolto attività lavorativa retribuita nel corso della lunga vita matrimoniale durata circa 38 anni.
Tenuto conto che la resistente ha attualmente 70 anni e, in quanto priva di una specifica professionalità, appare del tutto inverosimile un suo inserimento nel mondo lavorativo, non vi sono dubbi sulla sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Tale disparità legittima, dunque, nella prospettiva indicata dalle Sezioni Unite, la pretesa della in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale, che – CP_1 valutate la misura della pensione sociale comunque percepita (ancorchè non documentata) e la perdurante occupazione della casa coniugale - il Collegio ritiene congruo fissare nella misura di euro 300,00 mensili, in conformità alla disponibilità prospettata dallo stesso ricorrente nelle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
2.- Va invece respinta la domanda avanzata dalla resistente in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_2
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo (Cass. 12952/2016).
La Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014) ha avuto modo altresì di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. In tal caso, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante,
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
26875/2023).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore del figlio vada revocato, non avendo la resistente assolto all'onere su Per_2 di sé incombente di comprovare la ricorrenza dei presupposti per il relativo riconoscimento.
Invero, va evidenziato che , ormai anni 41enne, non può soddisfare l'esigenza ad una Persona_2 vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore ma, in forza del principio di autoresponsabilità, deve provvedere in autonomia alle proprie necessità, giacchè deve presumersi, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ad un percorso formativo ancora in atto ovvero in ordine alla sussistenza di condizioni escludenti la sua abilità al lavoro, che egli abbia ampiamente acquisito la capacità di produrre autonomamente reddito.
3.- Va parimenti rigettata la domanda della resistente diretta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Invero, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. 25604/2018).
4.- Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3612/2022 RG, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di Parte_1
l'importo di Euro € 300,00, a titolo di assegno divorzile, oltre Parte_2 rivalutazione annuale istat;
2) revoca l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
Persona_2
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da CP_1
[...]
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Califano Raffaele Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3613/2022 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AV), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maglio;
Ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AV) il 05.03.1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trimonti;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 10.6.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15.9.1974. Controparte_1
All'uopo, il ricorrente esponeva: - che dall'unione nascevano due figli, (nato il [...]) e ( nato il Persona_1 Persona_2
26.05.1984);
- che, a seguito della crisi coniugale, con decreto del 30.06.2017, depositato il 4.7.2017, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione personale dei coniugi, con cui le parti concordavano: -
l'assegnazione della casa familiare alla moglie, in quanto convivente con il figlio , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbligo per il di versare alla Pt_1 moglie la somma di Euro 850,00, di cui euro 700,00 a titolo di assegno separativo ed euro 150,00 per il mantenimento del figlio , oltre al versamento diretto al figlio dell'ulteriore Per_2 Per_2 somma di € 100,00 mensili, per un totale di euro 950,00 mensili;
-che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione;
- che, nelle more, la oltre a disporre in via esclusiva della casa coniugale di proprietà CP_1 di entrambi i coniugi, non si era attivata in alcun modo per far fronte ai suoi problemi economici anche attraverso gli ammortizzatori sociali, mentre il figlio , quasi quarantenne, rifiutava Per_2 sistematicamente ogni collocazione lavorativa.
Tanto premesso, il ricorrente, evidenziata la ricorrenza dei presupposti di legge, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “ a) La casa familiare di proprietà di entrambi, dovrà essere messa a reddito o venduta, al fine di dividere la somma ottenuta, o in alternativa si dovrà disporre una turnazione nell'utilizzo dell'immobile; b) Il
Sig. verserà alla moglie, entro la fine di ogni mese, a mezzo bonifico o altra modalità da Pt_1 concordare, la somma onnicomprensiva di Euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie;
c) Nessuna somma sarà versata a titolo di mantenimento al figlio maggiorenne , convivente della madre nella casa di proprietà Per_2 di entrambi i coniugi, potendo la somma prevista a favore della Sig.ra soddisfare le CP_1 necessità di entrambi. d) le spese processuali a carico della Sig.ra ”. Controparte_1
Con memoria difensiva datata 16.1.2023, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 aderiva espressamente alla domanda di divorzio e, con riferimento alle condizioni accessorie, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, l'attribuzione di un assegno divorzile in proprio favore nonché la conferma dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , non Persona_2 economicamente autosufficiente.
Con sentenza non definitiva n. 1220/2023 del 28.7.23 il Tribunale di Avellino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Indi, rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio, acquisita documentazione varia, all'udienza del 10.6.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Occorre premettere che, a seguito della sentenza non definitiva n. 1220/2023, con cui il Tribunale adito ha già statuito in ordine allo status delle parti, l'oggetto del presente giudizio risulta limitato ai provvedimenti accessori da assumere.
1.- Ciò posto, occorre evidenziare che, sin dal ricorso introduttivo, la ha chiesto CP_1 riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In proposito, vanno richiamati i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n.
11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è di recente contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa
l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della Suprema
Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile – con funzione assistenziale - in favore di Controparte_1
Dalle risultanze processuali è, invero, emersa un'evidente disparità economica a favore del ricorrente, il quale percepisce una pensione mensile pari a circa 2.300,00 euro, mentre la resistente, ora 70enne, ha da poco raggiunto l'età per accedere alla pensione minima sociale, non avendo mai svolto attività lavorativa retribuita nel corso della lunga vita matrimoniale durata circa 38 anni.
Tenuto conto che la resistente ha attualmente 70 anni e, in quanto priva di una specifica professionalità, appare del tutto inverosimile un suo inserimento nel mondo lavorativo, non vi sono dubbi sulla sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Tale disparità legittima, dunque, nella prospettiva indicata dalle Sezioni Unite, la pretesa della in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale, che – CP_1 valutate la misura della pensione sociale comunque percepita (ancorchè non documentata) e la perdurante occupazione della casa coniugale - il Collegio ritiene congruo fissare nella misura di euro 300,00 mensili, in conformità alla disponibilità prospettata dallo stesso ricorrente nelle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo.
2.- Va invece respinta la domanda avanzata dalla resistente in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne Per_2
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo (Cass. 12952/2016).
La Suprema Corte (Cass. n. 18076/2014) ha avuto modo altresì di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. In tal caso, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante,
Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (nella specie conviventi con la madre) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Più recentemente, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass.
26875/2023).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento in favore del figlio vada revocato, non avendo la resistente assolto all'onere su Per_2 di sé incombente di comprovare la ricorrenza dei presupposti per il relativo riconoscimento.
Invero, va evidenziato che , ormai anni 41enne, non può soddisfare l'esigenza ad una Persona_2 vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore ma, in forza del principio di autoresponsabilità, deve provvedere in autonomia alle proprie necessità, giacchè deve presumersi, in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine ad un percorso formativo ancora in atto ovvero in ordine alla sussistenza di condizioni escludenti la sua abilità al lavoro, che egli abbia ampiamente acquisito la capacità di produrre autonomamente reddito.
3.- Va parimenti rigettata la domanda della resistente diretta ad ottenere l'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Invero, “La casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (Cass. 25604/2018).
4.- Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3612/2022 RG, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore di Parte_1
l'importo di Euro € 300,00, a titolo di assegno divorzile, oltre Parte_2 rivalutazione annuale istat;
2) revoca l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
Persona_2
3) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da CP_1
[...]
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano