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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 6126/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 22.11.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Francesco Iurino E , nata a [...] il CP_1 07.05.1985, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Canio De Rosa
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
- esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 22.11.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione recepita con la Sentenza n. 3122/2019 con cui è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 2992/2018;
- rilevato che la predetta convenzione prevedeva: - l'affidamento congiunto della prole con il collocamento prevalente dei due figli presso la madre;
- l'obbligo posto a carico del di Pt_1 versare alla la somma mensile di € 650,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento CP_1 dei due figli, (04/05/2004) e (29/11/2010) allora entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
- rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del trasferimento a Milano, per esigenze lavorative, della CP_1
- rilevato altresì che il figlio , ora maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Per_1
-rilevato che a fronte delle predette sopravvenienze, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla modifica del regime di collocamento del minore il quale sarà collocato Per_2 presso il padre;
nonché una revisione delle condizioni economiche di divorzio nel senso della elisione dell'assegno di mantenimento della prole, provvedendo direttamente il al Pt_1 sostegno del minore Per_2
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 07.01.2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 22.11.2024, da Parte_2 e così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: CP_1
- DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni delle condizioni di divorzio, come a suo tempo definite con la convenzione recepita con la Sentenza n. 3122/2019, pubblicata in data 23.07.2019, con cui è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 2992/2018;
- DISPONE, quindi, l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso il padre;
Per_2
-REVOCA, con effetto a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2024, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno dovuto da alla genitrice , a titolo di concorso paterno al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli;
-NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott.Giuseppe Disabato
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 6126/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 22.11.2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Francesco Iurino E , nata a [...] il CP_1 07.05.1985, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Canio De Rosa
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
- esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 22.11.2024, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, oggi formalmente vigenti tra le parti, come a suo tempo definite con la convenzione recepita con la Sentenza n. 3122/2019 con cui è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 2992/2018;
- rilevato che la predetta convenzione prevedeva: - l'affidamento congiunto della prole con il collocamento prevalente dei due figli presso la madre;
- l'obbligo posto a carico del di Pt_1 versare alla la somma mensile di € 650,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento CP_1 dei due figli, (04/05/2004) e (29/11/2010) allora entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
- rilevato che le parti, con il presente ricorso, hanno rappresentato la circostanza sopravvenuta del trasferimento a Milano, per esigenze lavorative, della CP_1
- rilevato altresì che il figlio , ora maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Per_1
-rilevato che a fronte delle predette sopravvenienze, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto alla modifica del regime di collocamento del minore il quale sarà collocato Per_2 presso il padre;
nonché una revisione delle condizioni economiche di divorzio nel senso della elisione dell'assegno di mantenimento della prole, provvedendo direttamente il al Pt_1 sostegno del minore Per_2
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 07.01.2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 22.11.2024, da Parte_2 e così provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva: CP_1
- DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le pattuizioni contenute nel ricorso congiunto, introduttivo del presente giudizio revisionale, aventi ad oggetto la concordata modifica delle condizioni delle condizioni di divorzio, come a suo tempo definite con la convenzione recepita con la Sentenza n. 3122/2019, pubblicata in data 23.07.2019, con cui è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 2992/2018;
- DISPONE, quindi, l'affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso il padre;
Per_2
-REVOCA, con effetto a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2024, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno dovuto da alla genitrice , a titolo di concorso paterno al Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli;
-NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dott.Giuseppe Disabato