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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Alberto E. BONI e Roberta VICINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima a Modena, Via Bellini n. 70/2 RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 13 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Campli (TE) il 5 settembre 2009. Dall'unione sono nati il 14 dicembre 2009, il 9 aprile 2011, e , Per_1 Per_2 Per_3 il 24 luglio 2018. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da richiesta delle parti le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 24 febbraio 1976 e nata a [...] il 9 Parte_2 maggio 1979, unitisi in matrimonio a Campli (TE) il 5 settembre 2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto 5 Parte I, anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso il padre a cui, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
4) prende atto che la moglie ha dichiarato che reperirà altro alloggio compatibile con le proprie condizioni economiche e comunque entro 6 mesi dalla sentenza di separazione;
5) dispone che i minori stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante la settimana: il lunedì e il martedì fino al mercoledì mattina con il genitore con il quale non hanno trascorso il week-end precedente;
il mercoledì e il giovedì, sino al venerdì mattina, con l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - in estate due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6) sancisce che le vacanze natalizie e pasquali di anno in anno siano equamente suddivise tra i genitori tenendo conto dei reciproci impegni e delle esigenze dei figli;
7) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico delle località in cui trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore a due giorni nei fine settimana con i figli;
8) a fare data dal deposito del ricorso, pone a carico dei due genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei minori quando li avranno con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita degli stessi (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
9) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e debbano così individuarsi: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario;
tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
2) centro ricreativo e gruppo estivo;
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter); 3) viaggi e vacanze;
10) prende atto che i ricorrenti si impegnano a collaborare tra loro affinché le condizioni concordate vengano rispettate da entrambi nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi il reciproco consenso per ogni adempimento riguardante il rilascio di documento valido per l'espatrio per i minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
pagina 3 di 4 La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F: Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv. ti Alberto E. BONI e Roberta VICINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima a Modena, Via Bellini n. 70/2 RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 13 marzo 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 21 gennaio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 13 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Campli (TE) il 5 settembre 2009. Dall'unione sono nati il 14 dicembre 2009, il 9 aprile 2011, e , Per_1 Per_2 Per_3 il 24 luglio 2018. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 4 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da richiesta delle parti le spese processuali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Marocco) il 24 febbraio 1976 e nata a [...] il 9 Parte_2 maggio 1979, unitisi in matrimonio a Campli (TE) il 5 settembre 2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto 5 Parte I, anno 2009; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso il padre a cui, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
4) prende atto che la moglie ha dichiarato che reperirà altro alloggio compatibile con le proprie condizioni economiche e comunque entro 6 mesi dalla sentenza di separazione;
5) dispone che i minori stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante la settimana: il lunedì e il martedì fino al mercoledì mattina con il genitore con il quale non hanno trascorso il week-end precedente;
il mercoledì e il giovedì, sino al venerdì mattina, con l'altro genitore;
pagina 2 di 4 - in estate due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
6) sancisce che le vacanze natalizie e pasquali di anno in anno siano equamente suddivise tra i genitori tenendo conto dei reciproci impegni e delle esigenze dei figli;
7) prende atto che i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico delle località in cui trascorreranno le ferie e/o si recheranno per una permanenza superiore a due giorni nei fine settimana con i figli;
8) a fare data dal deposito del ricorso, pone a carico dei due genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto dei minori quando li avranno con sé; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita degli stessi (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
9) a far data dal deposito della domanda dispone che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno e debbano così individuarsi: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario;
tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
2) centro ricreativo e gruppo estivo;
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter); 3) viaggi e vacanze;
10) prende atto che i ricorrenti si impegnano a collaborare tra loro affinché le condizioni concordate vengano rispettate da entrambi nel preminente interesse dei figli nonché a prestarsi il reciproco consenso per ogni adempimento riguardante il rilascio di documento valido per l'espatrio per i minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 18 marzo 2025.
pagina 3 di 4 La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
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