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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1411/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice (c.f.:
dell'Avvocatura Regionale presso la quale, in Catanzaro, C.F._1
località Germaneto, elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
-opponente -
E
(c.f.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Puterio (c.f.:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.F._2
Bisignano (CS) alla Via Vico Nuovo n. 26, giusta procura posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.
-opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3/2017 – n. 4207/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 04/01/2017
Conclusioni delle parti: all'udienza del 02.07.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3/2017 – n. 4207/2016 R.G., emesso dall'intestato Tribunale in data
04/01/2017 con il quale, su istanza del , le è stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 900.000,00 oltre interessi, spese e competenze del monitorio, a titolo di anticipazione sull'incentivo dovuto per l'anno 2015 per la messa a disposizione di un'area destinata alla realizzazione di una piattaforma tecnologica per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, servente la provincia di
Cosenza.
A fondamento della spiegata opposizione, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice Amministrativo sul presupposto che si tratti di controversia scaturente da accordo tra pubbliche amministrazioni.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria sul presupposto della mancata realizzazione dell'impianto tecnologico per il trattamento dei rifiuti, così come previsto nella convenzione stipulata tra le parti.
Infine, deducendo di aver pagato le anticipazioni sugli incentivi per gli anni
2013 e 2014 in attesa della realizzazione dell'impianto oggetto di convenzione, ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso della somma complessivamente versata, pari ad € 1.800.000,00.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) annullare e revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3/2017 del
10/01/2017 emesso nel proc. N. r.g. 4207/2016, e dichiarare inammissibile la domanda sottesa, per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
B) nel caso in cui il Tribunale ritenga la propria giurisdizione, annullare e revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 3/2017 emesso nel proc. N. 4207/2016 r.g. e rigettare l'eventuale domanda di pagamento attesa la sua assoluta infondatezza nel merito e, dichiarato l'obbligo del a restituire la somma già versata, CP_1
Pagina 2 di 10 pari a € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila), condannare il al CP_1
pagamento, da effettuarsi in rate annuali entro 5 anni dal 1gennaio 2015, successivo all'ultimo versamento della avvenuto con decreto Pt_1
dirigenziale n. 16040 del 22.12.2014, con gli interessi a norma di legge. C) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite.”
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
In particolare, in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente, ha dedotto la natura negoziale della convenzione. Nel merito, ha insistito nella fondatezza della pretesa creditoria azionata, sul presupposto della ancora attuale validità ed efficacia della convenzione illo tempore stipulata, in assenza di qualsivoglia atto di modifica e/o revoca della convenzione medesima e degli atti ad essa presupposti.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Affinchè l'Ill.mo Tribunale
Adito, disattesa respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, che tutte si impugnano e contestano, Voglia rigettare l'opposizione proposta dalla
e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3/2017 del 10.01.2017, emesso dal Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. II, in persona della Dott.ssa Alessia Dattilo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per la presenza di trattive di bonario componimento, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
02.07.2024, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente, si dà atto che la con il deposito della Parte_1
comparsa conclusionale ha rinunciato all'eccezione di giurisdizione, ribadendo e approfondendo, nel merito, le proprie difese (“…questa difesa rinuncia alla questione di giurisdizione sollevata nell'opposizione, che ritiene infondata” – cfr. pag. 1 comparsa conclusionale).
Pagina 3 di 10 E tuttavia, si rileva che, pur a fronte della suddetta rinuncia di parte opponente alla propria eccezione, questo Giudice non può esimersi dal pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.
Sul punto, è sufficiente richiamare l'indirizzo espresso della Suprema Corte nel suo massimo consesso, alla cui stregua “In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica)” (cfr. Cass. civ. SU n.
20464/2022).
3. Tanto premesso, nel merito l'opposizione è fondata e va pertanto accolta, per quanto appresso esplicitato.
In via preliminare, è necessario chiarire che nel caso di specie è incontestata, oltre che documentata, la stipula di una convenzione tra le parti avente ad oggetto la messa a disposizione di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di un impianto tecnologico per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (cfr. all. 4 fascicolo opposta e all. 10 fascicolo opponente).
Oggetto di contestazione è, invece, il mancato pagamento dell'anticipazione, relativa all'anno 2015, sull'incentivo previsto dall'art. 5 della convenzione, quale dotazione economica riconosciuta all'Amministrazione locale per il disagio arrecato dalla presenza degli impianti.
Al riguardo, il Comune opposto ha dedotto che la propria pretesa creditoria troverebbe fondamento nell'art. 6 della suddetta convenzione, stipulata tra le parti in data 18 novembre 2013, le cui condizioni, anche sotto il profilo degli incentivi
Pagina 4 di 10 economici previsti, giammai sarebbero state modificate e/o revocate dalla Regione opponente, con conseguente violazione delle pattuizioni ivi previste. Vieppiù, secondo la prospettazione di parte opposta, tale pretesa trova conferma e piena legittimazione nell'impegno di spesa assunto dalla giusta Parte_1
decreto dirigenziale n. 16730 del 05.12.2013 in conformità a quanto previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 (cfr. all. 11 fascicolo opponente).
Per contro, la difesa di parte opponente ha eccepito l'insussistenza del presupposto per il riconoscimento della suddetta anticipazione, in quanto connessa all'effettiva realizzazione dell'impianto e alla sua entrata in funzione, invocando il verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 della convenzione.
Così ricostruita la materia del contendere, va evidenziato quanto segue.
Dall'esame della convenzione allegata in atti, identificata dal numero di repertorio 3072 del 18/11/2013, emerge che la , nell'ambito delle Parte_1
attività di programmazione delle azioni volte al superamento delle criticità nel ciclo dei rifiuti solidi urbani, ha chiesto al Comune di di manifestare la CP_1
disponibilità ad ospitare nel proprio territorio una piattaforma o componente della stessa, in grado di provvedere al trattamento dei rifiuti, con la previsione che al
Comune “ospitante” sarebbero stati riconosciuti dei benefit economici (incentivi) per il disagio derivante dalla presenza dell'impianto sul territorio comunale.
In particolare, l'art. 2 della richiamata convenzione opera una distinzione tra anticipazioni sugli incentivi ed incentivi veri e propri, chiarendo che questi ultimi sono quantificati in base ai volumi di rifiuti effettivamente trattati, mentre le prime sono riconosciute per la sola disponibilità dimostrata dall'Ente ad ospitare l'impianto, ma sempre in attesa della messa in esercizio dello stesso che, quindi, è indubbiamente elevata a presupposto per il riconoscimento, tanto degli incentivi, quanto delle anticipazioni.
Recita testualmente l'art. 2: “Oggetto della presente convenzione è:
1. acquisire la disponibilità dell'area per realizzare la piattaforma tecnologica in aree adiacenti il Depuratore in funzione, preferibilmente del Comune di
;
2. definire la forma di incentivo da attribuire al Comune di , CP_1 CP_1
Pagina 5 di 10 in relazione ai volumi che verranno trattati dall'impianto;
3. stabilire e quantificare l'anticipazione sull'incentivo di cui al punto precedente, da riconoscere al di per la disponibilità dimostrata, nelle more CP_1 CP_1 della messa in esercizio dell'impianto” (cfr. art. 2 convenzione del 18/11/2013).
Sulla scorta di tale previsione, poi, l'art. 5 specifica che tali incentivi sono quantificati “nella misura presuntiva pari a quella prevista nell'ambito della rivisitazione della tariffa di conferimento dei rifiuti solidi urbani negli impianti di trattamento…, pari ad € 5,00/t e corrispondenti a circa € 900.000,00 annui” (cfr, art. 5 convenzione).
Il successivo art. 6 dispone che “nelle more della realizzazione e messa in esercizio della piattaforma impiantistica e ferma restando la previsione di cui all'art. 8, a titolo di anticipazione sull'incentivo di cui al punto precedente, si riconosce quale benefit al comune di , già dall'anno 2013, l'importo CP_1
complessivo relativo alla prima annualità al netto del tasso di sconto praticato dalla Banca d'Italia al momento della sua erogazione. Anticipazione al predetto titolo e nella misura stabilita dall'art. 5, e sempre al netto del predetto tasso di sconto, sarà riconosciuta al per ogni anno successivo e sino Controparte_1
al 2015, per complessivi anni tre decorrenti dal corrente 2013, qualora non si addivenga alla definitiva messa in esercizio del Polo Tecnologico entro l'anno
2015. A tal fine il impegnerà la somma Parte_2 complessiva di € 2.700.000,00 (euroduemilionisettecentomila/00), inerenti le annualità 2013, 2014 e 2015, sulla Contabilità Speciale n. 2762, entro 10 giorni dall'efficacia della presente Convenzione, per come definita ai punti successivi”.
Dal tenore letterale della predetta norma, il avrebbe diritto, dunque, CP_1
agli incentivi per i primi tre anni ossia per gli anni 2013, 2014 e 2015, qualora non si addivenga alla definitiva messa in esercizio del Polo Tecnologico entro l'anno
2015. Sennonché la messa in esercizio presuppone pur sempre la realizzazione preventiva dell'impianto; circostanza che nella fattispecie in esame non si è avverata, come emerso dall'istruttoria svolta e, per vero, neanche contestata dal
Comune opposto.
Pagina 6 di 10 Per la suddetta ipotesi, invero, all'art. 8 della convenzione si è espressamente previsto che in caso di mancata realizzazione dell'impianto, indipendentemente da fatto del Comune ovvero dell'Amministrazione regionale,
“il Comune si impegna a restituire l'anticipazione percepita, debitamente rivalutata al tasso vigente al momento della eventuale restituzione, mediante stipulazione di apposito Piano di Rientro avente durata quinquennale decorrente dall'anno successivo all'erogazione dell'ultima anticipazione”.
Tanto chiarito, dalla documentazione in atti risulta che, a seguito dell'avvio, da parte della , dell'attività di ricerca delle localizzazioni adatte a Parte_1
ricevere la nuova impiantistica regionale, il comune di ha, in un primo CP_1 momento, fornito la disponibilità di un'area all'interno del proprio territorio, avente le caratteristiche morfologiche e di accessibilità richieste dalla Pt_1
(doc. n. 10 fascicolo di parte opponente).
[...]
Sennonché, a seguito di successivi accertamenti e consultazioni, la suddetta area è stata ritenuta non idonea poiché rientrante in un'area potenzialmente inondabile, riportata nella “Tavola delle aree vulnerate ad elementi a rischio n.
IAV078-017/B in quanto ricompresa all'interno della perimetrazione Pt_3 delle aree soggette all'onda di sommersione a valle della Diga del Lago di
Cecita” (v. nota del Dirigente Generale del Parte_2
prot. n. 0364302 del 18/11/2014 all. 17 fascicolo opponente;
nonché note del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità di Bacino Regionale del 26/11/2014 all.ti 18 e 19 fascicolo opponente).
Più in particolare, a seguito degli accertamenti eseguiti, la pur Pt_1
dando atto della assenza di inibizioni in senso stretto alla realizzazione del polo tecnologico sull'area individuata dal - “l'ubicazione dell'impianto in CP_1
oggetto non rientra nelle perimetrazioni a rischio idraulico del Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (PAI) della , ma solo in un'area Parte_1 potenzialmente inondabile …” (cfr. nota Autorità di Bacino prot. n. 371667 del
26/11/2014 – all. 19 fascicolo opponente) - ha, comunque, invitato l'Ente a provvedere alla individuazione di un sito alternativo, giusta comunicazione prot.
Pagina 7 di 10 n. 377345 del 28/11/2014 (cfr. all. 20 fascicolo opponente), a cui ha fatto seguito nota di riscontro del con l'individuazione di altra area. Cionondimeno, CP_1 con nota n. 0067772 del 01/03/2016, l' sul presupposto Parte_4 dell'inidoneità anche della nuova localizzazione a conciliare la presenza del previsto impianto di riuso/recupero dei rifiuti nel territorio del comune di
, ha invocato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 CP_1
della convenzione e ha invitato il a “voler restituire a questa CP_1
Amministrazione regionale quanto già erogato con DDG n. 2318 del 3.03.2014 pari a € 612.000,00, DDG n. 4509 del 15.04.2014 pari a € 288.000,00, DDG n.
10373 del 28.08.2014 pari a € 650.000, DDG n. 16040 del 22.12.2014 di €
250.000,00 per un totale complessivo di € 1.800.000,00 corrisposto a titolo di anticipazione per il disagio che il avrebbe subito qualora la piattaforma CP_1 di cui si discute si fosse effettivamente realizzata” (v. doc. n. 22 fascicolo di parte opponente).
Ciò posto, con la suddetta nota prot. n. 0667772 del 01/03/2016 e con la presente azione, l' ha manifestato la volontà di risolvere il contratto, Parte_4
dando atto della mancata realizzazione del polo tecnologico e, ancor prima, della mancata individuazione dell'area in grado di ospitare la piattaforma, così da rendere ormai definitiva l'irrealizzabilità dell'impianto.
Pertanto, in applicazione dell'art. 8 della citata convenzione - il cui presupposto, si ribadisce, è la mancata realizzazione del Polo Tecnologico – la ha chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di Parte_1 anticipazione sull'incentivo.
Orbene, la medesima volontà è stata manifestata anche dal Comune oggi opposto che, con la missiva n. 6050 del 27.4.2016, si è reso disponibile, in assenza della costruzione dell'Impianto di Recupero e Riciclaggio Rifiuti sul proprio territorio, ad onorare la previsione di cui all'art. 8 della convenzione, impegnandosi a restituire quanto già percepito ed ancora da percepire, secondo le cadenze da stabilire, così dando implicitamente atto dell'irrealizzabilità dell'impianto e, quindi, della sussistenza del presupposto di cui al citato art. 8.
Pagina 8 di 10 Alla luce di quanto esposto, non è condivisibile la tesi di parte opposta secondo la quale non sarebbero venuti meno i presupposti giustificativi della pretesa azionata in via monitoria, non avendo la mai provveduto Parte_1
a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. La suddetta affermazione è infatti smentita dalla documentazione in atti, nella quale, come già evidenziato, si da atto della mancata realizzazione dell'impianto, con contestuale domanda di restituzione delle somme già versate a titolo di anticipo.
Del resto, tale ricostruzione è aderente sia al dato fattuale - a distanza di quasi 12 anni, infatti, non si è ancora proceduto all'individuazione dell'area da destinare al Polo Tecnologico – sia alla stessa volontà delle parti che hanno espressamente regolamentato l'ipotesi di mancata realizzazione dell'impianto, indipendentemente da ogni responsabilità delle parti.
Accertati nei termini predetti il verificarsi dei presupposti per l'applicazione dell'art. 8 della richiamata convenzione, l'opposizione va, pertanto, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, con conseguente condanna del alla CP_1
restituzione degli importi ricevuti a titolo di anticipazioni per gli anni 2013 e 2014
(cfr. all.ti 12, 13, 14 e 15 fascicolo opponente), pari ad € 1.800.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, con applicazione dei valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto autonomo svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da in p.l.r.p.t. e per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3/2017 emesso in data 4.1.2017;
Pagina 9 di 10 - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla , in Parte_1
p.l.r.p.t. e, per l'effetto, condanna il , in p.l.r.p.t., alla Controparte_1 restituzione, in suo favore, della somma complessiva di € 1.800.000,00 percepita a titolo di anticipazione sugli incentivi per gli anni 2013 e 2014, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della , che si liquidano in € 870,00 per esborsi ed € 10.180,00 Parte_1
per competenze professionali, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Catanzaro, 30 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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