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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 734/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 734/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per l'avv. PAOLA FORGIONE in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e ZAFFINA CP_1
ANTONELLO
Il Giudice invita alla discussione. L'avv. Forgione discute la causa riportandosi alle difese ed eccezioni della memoria difensiva e insistendo per il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,46, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA A VESPUCCI N. 10 MONTEVARCHI presso il difensore avv. CRUCITTI ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
(C.F. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.3.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 341 2023 00038397 69 000, notificato il 31.1.2041, con cui l' ha ingiunto il CP_1 pagamento del complessivo importo di € 10.583,49 a titolo di mancato pagamento dei Contributi IVS dal 01/2017 al 31/12/2017 (a percentuale sul reddito eccedenti il minimale) oltre a sanzioni morosità.
Ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale della pretesa contributiva e il difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 del provvedimento opposto;
ha concluso, previa sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito, per l'annullamento del medesimo.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, si è costituito in giudizio , che ha CP_1
contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata. In punto di eccepita prescrizione quinquennale, deve tenersi conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge” (cfr., da ultimo, Cass., 5379/2019, in motivazione;
nello stesso senso, Cass., 9270/2019, 19640/2018, Cass.,
27950/2018).
Dovendo quindi prendere in considerazione, quale dies a quo, il giorno del versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, esso coincide nel caso di specie con la data del 2.8.2018, non potendo trovare applicazione per il ricorrente la proroga al 20.8.2018 per non aver ha allegato e provato che possedesse i requisiti soggettivi richiesti per CP_1 Parte_1
usufruire della proroga.
Rispetto alla data del 2.8.2018, l' ha interrotto la prescrizione con la notifica in data 28.6.2022 CP_1
della comunicazione di debito datata 21.5.2022 (docc. 3 e 4 fasc. res.), e successivamente la notifica dell'avviso di addebito opposto è stata idonea ad interrompere la prescrizione ancora non maturata, tenuto conto della sospensione di 129 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) disposta dall'art. 37, comma
2, D.L. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla L. 27/2020), della sospensione di 182 giorni (dal
31.12.2020 al 3.6.2021) stabilita dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020 (conv. dalla L. 21/2021), periodi in parte coincidenti con la sospensione dell'attività di notifica degli atti di riscossione per giorni 541
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021) per effetto della previsione dell'art. 68 D.L. 18/2020, per espresso richiamo all'art. 12 D.Lgs. 15972015.
Infondata è altresì il dedotto vizio di mancanza di motivazione, tenuto conto che l'avviso di addebito, redatto su modelli approvati in via normativa, contiene quanto sufficiente e necessario per rendere edotto il destinatario circa la pretesa contributiva azionata (ne è dimostrazione la tempestiva proposizione del presente giudizio) e considerato che, in ogni caso, l'odierno giudizio non ha natura impugnatoria (dovendosi comunque risolvere nell'accertamento della sussistenza o meno della pretesa contributiva) e che le nome sullo Statuto del Contribuente non si applicano ai giudizi in materia previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso e conferma la pretesa debitoria oggetto dell'avviso di addebito n. 341 2023
00038397 69 000 opposto, con condanna di al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
relative somme;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 3.727,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 734/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per essuno compare Parte_1
Per l'avv. PAOLA FORGIONE in sostituzione degli avv.ti IMBRIACI SILVANO e ZAFFINA CP_1
ANTONELLO
Il Giudice invita alla discussione. L'avv. Forgione discute la causa riportandosi alle difese ed eccezioni della memoria difensiva e insistendo per il rigetto delle domande del ricorso.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,46, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 734/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA A VESPUCCI N. 10 MONTEVARCHI presso il difensore avv. CRUCITTI ANTONIO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
(C.F. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.3.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 341 2023 00038397 69 000, notificato il 31.1.2041, con cui l' ha ingiunto il CP_1 pagamento del complessivo importo di € 10.583,49 a titolo di mancato pagamento dei Contributi IVS dal 01/2017 al 31/12/2017 (a percentuale sul reddito eccedenti il minimale) oltre a sanzioni morosità.
Ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale della pretesa contributiva e il difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000 del provvedimento opposto;
ha concluso, previa sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito, per l'annullamento del medesimo.
Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, si è costituito in giudizio , che ha CP_1
contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'opposizione è infondata. In punto di eccepita prescrizione quinquennale, deve tenersi conto dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. Ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". La relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge” (cfr., da ultimo, Cass., 5379/2019, in motivazione;
nello stesso senso, Cass., 9270/2019, 19640/2018, Cass.,
27950/2018).
Dovendo quindi prendere in considerazione, quale dies a quo, il giorno del versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, esso coincide nel caso di specie con la data del 2.8.2018, non potendo trovare applicazione per il ricorrente la proroga al 20.8.2018 per non aver ha allegato e provato che possedesse i requisiti soggettivi richiesti per CP_1 Parte_1
usufruire della proroga.
Rispetto alla data del 2.8.2018, l' ha interrotto la prescrizione con la notifica in data 28.6.2022 CP_1
della comunicazione di debito datata 21.5.2022 (docc. 3 e 4 fasc. res.), e successivamente la notifica dell'avviso di addebito opposto è stata idonea ad interrompere la prescrizione ancora non maturata, tenuto conto della sospensione di 129 giorni (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) disposta dall'art. 37, comma
2, D.L. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla L. 27/2020), della sospensione di 182 giorni (dal
31.12.2020 al 3.6.2021) stabilita dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020 (conv. dalla L. 21/2021), periodi in parte coincidenti con la sospensione dell'attività di notifica degli atti di riscossione per giorni 541
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021) per effetto della previsione dell'art. 68 D.L. 18/2020, per espresso richiamo all'art. 12 D.Lgs. 15972015.
Infondata è altresì il dedotto vizio di mancanza di motivazione, tenuto conto che l'avviso di addebito, redatto su modelli approvati in via normativa, contiene quanto sufficiente e necessario per rendere edotto il destinatario circa la pretesa contributiva azionata (ne è dimostrazione la tempestiva proposizione del presente giudizio) e considerato che, in ogni caso, l'odierno giudizio non ha natura impugnatoria (dovendosi comunque risolvere nell'accertamento della sussistenza o meno della pretesa contributiva) e che le nome sullo Statuto del Contribuente non si applicano ai giudizi in materia previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle cause riunite indicate in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso e conferma la pretesa debitoria oggetto dell'avviso di addebito n. 341 2023
00038397 69 000 opposto, con condanna di al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
relative somme;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 3.727,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 18 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.