Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira Maltese Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 304/2022 R.G. promossa
- DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'affermata P.IVA_1
qualità di mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria
[...]
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò,
Vagliasindi Riccardo –
Appellante
- CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Livio Cagnes –
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione avvisi di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4209 del 12.10.2021, il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno appellato avverso gli avvisi di addebito n. 593 2019 000 22027 000 e n. 593 2019 000 2423200 000, con i quali gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.869,37 per contri- buti e somme aggiuntive, pretesi dall in conseguenza del disconoscimen- Pt_1
to delle agevolazioni contributive.
Richiamata la normativa afferente al rilascio del DURC, secondo il Tribunale il fatto che non fosse stato provato da parte dell l'invio all'opponente di Pt_1
alcun invito volto a sanare la irregolarità contributiva da cui era poi scaturito il recupero dei contributi previdenziali, nonostante il disposto dell'art. 7 del DM
24.10.2007, determinava l'annullamento degli opposti avvisi;
in particolare, il mancato rilascio del DURC interno imponeva l'invio al contribuente della ri- chiesta di pagamento di cui al comma 6 della citata norma.
Impugnava la sentenza l con atto del 6.4.2022. Resisteva al gravame Pt_1
l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per omes- sa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Pt_2
2. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpreta- to l'art. 7 comma 3 del d.m. 24.10.2007, in quanto, come già affermato da que- sta Corte nella sentenza 1032/2019, la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità Pt_1
delle differenze contributive rispetto agli sgravi.
3. Così riassunti i motivi di gravame, benché sia fondato e vada affermato il di-
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fetto di legittimazione della società cessionaria dei crediti - posto che, come ri- levato dall'appellante sin dal primo grado del giudizio, l'ultimo contratto di cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del
31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti con- tributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da marzo 2018 a set- tembre 2018, come tali estranei all'operazione di cartolarizzazione -, tuttavia, come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 1217/2024 pubblicata il
24.12.2024 e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
“l' non ha alcun potere di rappresentare, con i propri difensori, in questo Pt_1
giudizio - e quindi di sollevare la questione del difetto della legittimazione pas- siva di detta società – evincendosi chiaramente dall'[allegata] procura specia- le, conferita con atto del 3.7.2014 in Notaio con atto del 3.7.2014 in Notaio da Tivoli, che il mandato difensivo, speso dall'ente a sostegno Persona_1
del proprio potere rappresentativo, è limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente
[rectius “di quel”] mandato” è attribuito all' per il tramite dei suoi di- Pt_1
fensori, il potere di rappresentare, assistere e difendere la (nello stesso Pt_2
senso, Corte Appello Catania, sentenza 121/2025).
Anche nel caso in esame l ha fatto riferimento, nella propria memoria di Pt_1
costituzione del primo grado del giudizio, alla medesima «procura speciale per atto Dott.ssa Notaio in Tivoli, Rep. 37521/5762 registrato a Persona_1
Tivoli in data 3 luglio 2014 al n. 3404 Serie 1T».
Ne consegue che, non potendo l vantare alcun potere di rappresentare, Pt_1
assistere e difendere con riguardo a crediti contributivi maturati ben oltre l'anno 2005, la società di cartolarizzazione deve ritenersi non validamente co- stituita nel giudizio, sia in primo grado che nel presente gravame.
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4. È fondato il secondo motivo di appello.
Si richiama l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, ribadito nella recente sentenza n. 36846/2022, che di seguito si riporta: «I quattro moti- vi possono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando intorno alla moti- vazione rassegnata dai giudici territoriali alle pagg.
8-11 della sentenza impu- gnata, secondo cui il rilascio al datore di lavoro del c.d. DURC e l'eventuale violazione da parte dell' del procedimento di cui al decreto attuativo Pt_1
dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296 del 2006, non potrebbe comunque implicare il diritto del datore di lavoro di beneficiare di sgravi indebitamente fruiti;
che, al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la circostanza che l' non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al Pt_1
rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenzia- le gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, e che, semmai, la violazione degli ob- blighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispet- to all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M.
24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi (così Cass. Civ. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità
Cass. Civ. n. 24854 del 2022); che, su un piano più generale, è costante
l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con prece- denti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono pro- priamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del pote-
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re autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti preceden- temente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie for- mali e sostanziali (così già Cass. Civ. n. 256 del 2001); che si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione al- la L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l'affidamento del contribuente, trat- tandosi di principio che va contemperato con l'inderogabilità delle norme tri- butarie, l'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l'irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conse- guente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sè e per il giudice ordi- nario alle determinazioni dell'ente concernenti la sussistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzio- nale della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost. (così da ult. Cass.
Civ. n. 16865 del 2020, che proprio perciò ha circoscritto l'eventuale rilevanza della buona fede al limitato fine di escludere sanzioni e interessi moratori,
s'intende ove ne ricorrano i presupposti)».
5. Dal principio di diritto sopra richiamato consegue la irrilevanza della proce- dura prevista dal legislatore per la sanatoria di irregolarità riscontrate dall'ente previdenziale o di eventuali sue violazioni, non incidendo tale procedura sulla regolarità contributiva, unico presupposto per la fruizione degli sgravi.
6. Vanno, infine, respinte le altre questioni, riproposte dall'appellato ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con le quali l ribadisce di essere in possesso dei CP_1
requisiti di legge per fruire delle agevolazioni contributive di cui alla legge
190/2014, in relazione all'assunzione di . Parte_3
In particolare, l'appellato afferma di aver dato compiuta prova sia del diritto al- lo sgravio che della correntezza contributiva, con il richiamo alla documenta- zione versata in atti.
6.1 Osserva il collegio che i due avvisi di addebito oggetto di causa, fanno rife-
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rimento alle note con le quali l ha rettificato a debito del ricorrente gli Pt_1
importi versati con le deleghe.
I due DURC prodotti dall in primo grado, rispettivamente n. protocollo Pt_1
del 4.4.2018 e n. protocollo del 20.11.2018, CP_2 CP_3
sono relativi a «I.N.A.I.L. Gestione Industria- per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 304,95» e Gestione Pt_1
Datori di lavoro con dipendenti -per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 20.735,28 I.N.A.I.L. Gestione Industria-per ir- regolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro
304,95».
È, quindi, in conseguenza di tali DURC negativi che l ha disconosciuto Pt_1
il regime agevolativo degli sgravi con le note di rettifica, e non viceversa.
In tale contesto non rileva né l'autorizzazione alla fruizione degli sgravi (codi- ce codice 6/Y) né il versamento nei termini di legge dei contributi, posto che, a monte, sono altre le irregolarità contributive indicate nel DURC.
Per usufruire di benefici contributivi occorre – paritariamente e contestualmen- te – l'assolvimento degli altri obblighi previsti dalle leggi per la fruizione delle singole fattispecie di benefici ed agevolazioni contributive (cfr. art. 1, comma
1175, della L. n. 296 del 2006), nonché il DURC attestante la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva (id est i versamenti effettuati), essendo ob- bligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, per- dendo, in mancanza, le agevolazioni contributive.
L'appellato avrebbe dovuto documentare il tempestivo versamento di tutti i contributi contestati nei DURC, essendo all'evidenza insufficiente il mero pos- sesso dei requisiti specifici richiesti dalla L. n. 407 del 1990.
7. La sentenza di primo grado va di conseguenza riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da . Controparte_1
8. Le spese processuali dei due gradi, liquidate come in dispositivo in relazione
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al valore della controversia, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico dell'appellato opponente in favore dell . Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
condanna l'appellato al pagamento in favore dell delle spese di lite, che Pt_1
liquida in € 1.278,00 quanto al giudizio di primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente giudizio, oltre spese forfettarie 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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