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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5398/2017 Reg. Gen. vertente tra
- con sede legale in Messina, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina,
via L. Manara, 19, presso lo studio degli Avv.ti Guido Barbaro e Raffaella Pugliano,
che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
– appellante –
E - , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Messina, via Ghibellina, 46, presso lo studio dell'Avv. Danilo
Millemaci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellato –
E
- Controparte_2
del , in persona del dirigente pro tempore; Controparte_1
– appellato contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La proponeva ricorso dinanzi al al fine di Parte_1 Controparte_3
ottenere l'annullamento della nota di diffida del dirigente del
[...]
, prot. n. 27266, del 5 Controparte_4
febbraio 2015, con la quale veniva accertata la violazione dell'art. 23, co. 4 e 11,
C.d.S., per la collocazione di una insegna pubblicitaria senza aver chiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione, e dell'ordinanza di rimozione di mezzi pubblicitari n.
348 del 23 giugno 2015.
Il T.A.R. di Catania, con sentenza n. 852/2016, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il procedimento veniva, quindi, riassunto dalla società dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Messina, il quale, con sentenza del 30 giugno 2017, rigettava il ricorso proposto per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui sopra.
La società proponeva appello, esponendo i motivi di gravame. Parte_1
Si costituiva il che replicava e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Il Dipartimento Entrate Tributarie Pubblicità e Affissioni del CP_1
non compariva.
[...]
Con ordinanza del 28 dicembre 2017, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del provvedimento oggetto di opposizione.
All'udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo
2024 n. 56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto
. Controparte_4
Con il primo motivo di appello la società censura la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S., l'art. 58 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e l'art. 234 C.d.S.
Più esattamente, il Giudice di Pace ha evidenziato che, secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 4, C.d.S. e dall'art. 58 del Regolamento di attuazione del C.d.S., le insegne pubblicitarie possono essere installate, lungo le strade, solo dopo l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e che quelle installate prima dell'entrata in vigore del suddetto Codice debbano essere adeguate alla normativa vigente nei tempi previsti dal regolamento di esecuzione del C.d.S.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, quindi, che la normativa del Codice della strada, anche se successiva all'installazione dei cartelli pubblicitari da parte della società appellante, debba essere ugualmente applicata al caso di specie, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 58 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e della norma transitoria di cui all'art. 234 C.d.S.
Pertanto, il Giudice di Pace, appurato che il ricorrente, al momento dell'accertamento, non era in possesso dell'autorizzazione richiesta dall'art. 23, co.
4., C.d.S. e non aveva adeguato la cartellonistica pubblicitaria alla nuova normativa,
ha rigettato il ricorso.
Ciò detto, l'appellante ritiene, in contrario, che l'art. 23, co. 4 e 11, Codice
della strada non possa essere applicato retroattivamente ai cartelli pubblicitari collocati prima dell'entrata in vigore del Codice della strada, in considerazione del disposto dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dell'art. 11 delle preleggi. Peraltro, la società appellante sostiene – difformemente da quanto stabilito dal giudice di primo grado – che non possano trovare applicazione al caso di specie l'art. 58 del regolamento di attuazione del C.d.S. e la norma transitoria di cui all'art. 234
C.d.S., rilevando che queste norme fanno riferimento all'obbligo di adeguamento dei mezzi pubblicitari, installati sulla base di autorizzazioni preesistenti che, nella specie,
non sussistono, poiché non erano richieste dal testo di legge in vigore all'epoca dell'installazione della cartellonistica pubblicitaria.
Il motivo è infondato.
Risulta incontestato che le insegne pubblicitarie del supermercato Parte_1
sito in Messina, via Garibaldi, is. 458, siano state installate nell'anno 1987. Ciò si può
desumere dall'autorizzazione all'esercizio commerciale, n. 3372 del 19 gennaio
1987, rilasciata dal Comune di Messina.
Ciò posto, il Codice della strada, introdotto con decreto legislativo del 30 aprile
1992, n. 285, ha previsto, all'art. 23, commi 4 e 11, la configurazione di una violazione amministrativa per la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in centri abitati in assenza di una previa autorizzazione da parte del CP_1
Ebbene, la normativa del Codice della strada, seppure introdotta successivamente all'installazione della cartellonistica stradale da parte della società
appellante, deve essere applicata alla fattispecie in esame. Invero, l'illecito previsto e punito dall'art. 23, comma 4 e 11, C.d.S. deve essere qualificato, per le sue caratteristiche, come un illecito permanente, il quale si protrae in conseguenza di una condotta continuativa del trasgressore.
Sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità, in un caso simile, ha precisato che l'abusiva collocazione di cartelli pubblicitari costituisce un illecito amministrativo a consumazione prolungata, caratterizzato dal fatto che la situazione vietata è suscettibile di protrarsi nel tempo in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa dell'agente, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità. Pertanto, il regime sanzionatorio applicabile è
quello del momento dell'accertamento, perché in tale momento è in atto la violazione
(Cass. 29355/2011 e 4594/2000).
La conseguenza di tale qualificazione è che l'art. 23 C.d.S., pur se entrato in vigore successivamente all'installazione delle insegne pubblicitarie, deve essere applicato al caso in esame, quale normativa vigente al momento dell'accertamento,
poiché anche in tale momento è in atto la violazione, come specificato dalla giurisprudenza sopramenzionata.
L'accertamento, nella specie, è avvenuto in data 23 gennaio 2015, cui è
seguita, in data 5 febbraio 2015, la diffida da parte del alla Controparte_1
collocazione di insegne di esercizio in assenza della preventiva autorizzazione. Al momento dell'accertamento e della conseguente diffida, quindi, la normativa del Codice della strada era in vigore e deve essere, pertanto, applicata nei confronti del trasgressore.
In tal modo, non si crea un problema di retroattività delle sanzioni amministrative, in quanto le norme vengono applicate ex nunc dal momento dell'accertamento della violazione.
Nel caso di specie, quindi, il ha correttamente sanzionato la società CP_1
appellante, la quale, nonostante l'accertamento della violazione, non ha provveduto ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione della cartellonistica pubblicitaria nei centri urbani, dovendosi precisare che la valutazione di pericolosità di tale condotta è
stata effettuata a monte dal legislatore e non deve essere provata dall'ente accertatore.
Irrilevante risulta, pertanto, l'osservazione dell'appellante secondo cui la cartellonistica non costituirebbe un pericolo per la circolazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Nulla per l'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5398/2017 Reg. Gen. vertente tra
- con sede legale in Messina, C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina,
via L. Manara, 19, presso lo studio degli Avv.ti Guido Barbaro e Raffaella Pugliano,
che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
– appellante –
E - , in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Messina, via Ghibellina, 46, presso lo studio dell'Avv. Danilo
Millemaci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– appellato –
E
- Controparte_2
del , in persona del dirigente pro tempore; Controparte_1
– appellato contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La proponeva ricorso dinanzi al al fine di Parte_1 Controparte_3
ottenere l'annullamento della nota di diffida del dirigente del
[...]
, prot. n. 27266, del 5 Controparte_4
febbraio 2015, con la quale veniva accertata la violazione dell'art. 23, co. 4 e 11,
C.d.S., per la collocazione di una insegna pubblicitaria senza aver chiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione, e dell'ordinanza di rimozione di mezzi pubblicitari n.
348 del 23 giugno 2015.
Il T.A.R. di Catania, con sentenza n. 852/2016, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Il procedimento veniva, quindi, riassunto dalla società dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Messina, il quale, con sentenza del 30 giugno 2017, rigettava il ricorso proposto per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di cui sopra.
La società proponeva appello, esponendo i motivi di gravame. Parte_1
Si costituiva il che replicava e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Il Dipartimento Entrate Tributarie Pubblicità e Affissioni del CP_1
non compariva.
[...]
Con ordinanza del 28 dicembre 2017, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e del provvedimento oggetto di opposizione.
All'udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo
2024 n. 56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia del convenuto
. Controparte_4
Con il primo motivo di appello la società censura la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'art. 23, commi 4 e 11, C.d.S., l'art. 58 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e l'art. 234 C.d.S.
Più esattamente, il Giudice di Pace ha evidenziato che, secondo quanto previsto dall'art. 23, co. 4, C.d.S. e dall'art. 58 del Regolamento di attuazione del C.d.S., le insegne pubblicitarie possono essere installate, lungo le strade, solo dopo l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e che quelle installate prima dell'entrata in vigore del suddetto Codice debbano essere adeguate alla normativa vigente nei tempi previsti dal regolamento di esecuzione del C.d.S.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, quindi, che la normativa del Codice della strada, anche se successiva all'installazione dei cartelli pubblicitari da parte della società appellante, debba essere ugualmente applicata al caso di specie, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 58 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e della norma transitoria di cui all'art. 234 C.d.S.
Pertanto, il Giudice di Pace, appurato che il ricorrente, al momento dell'accertamento, non era in possesso dell'autorizzazione richiesta dall'art. 23, co.
4., C.d.S. e non aveva adeguato la cartellonistica pubblicitaria alla nuova normativa,
ha rigettato il ricorso.
Ciò detto, l'appellante ritiene, in contrario, che l'art. 23, co. 4 e 11, Codice
della strada non possa essere applicato retroattivamente ai cartelli pubblicitari collocati prima dell'entrata in vigore del Codice della strada, in considerazione del disposto dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dell'art. 11 delle preleggi. Peraltro, la società appellante sostiene – difformemente da quanto stabilito dal giudice di primo grado – che non possano trovare applicazione al caso di specie l'art. 58 del regolamento di attuazione del C.d.S. e la norma transitoria di cui all'art. 234
C.d.S., rilevando che queste norme fanno riferimento all'obbligo di adeguamento dei mezzi pubblicitari, installati sulla base di autorizzazioni preesistenti che, nella specie,
non sussistono, poiché non erano richieste dal testo di legge in vigore all'epoca dell'installazione della cartellonistica pubblicitaria.
Il motivo è infondato.
Risulta incontestato che le insegne pubblicitarie del supermercato Parte_1
sito in Messina, via Garibaldi, is. 458, siano state installate nell'anno 1987. Ciò si può
desumere dall'autorizzazione all'esercizio commerciale, n. 3372 del 19 gennaio
1987, rilasciata dal Comune di Messina.
Ciò posto, il Codice della strada, introdotto con decreto legislativo del 30 aprile
1992, n. 285, ha previsto, all'art. 23, commi 4 e 11, la configurazione di una violazione amministrativa per la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari in centri abitati in assenza di una previa autorizzazione da parte del CP_1
Ebbene, la normativa del Codice della strada, seppure introdotta successivamente all'installazione della cartellonistica stradale da parte della società
appellante, deve essere applicata alla fattispecie in esame. Invero, l'illecito previsto e punito dall'art. 23, comma 4 e 11, C.d.S. deve essere qualificato, per le sue caratteristiche, come un illecito permanente, il quale si protrae in conseguenza di una condotta continuativa del trasgressore.
Sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità, in un caso simile, ha precisato che l'abusiva collocazione di cartelli pubblicitari costituisce un illecito amministrativo a consumazione prolungata, caratterizzato dal fatto che la situazione vietata è suscettibile di protrarsi nel tempo in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa dell'agente, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità. Pertanto, il regime sanzionatorio applicabile è
quello del momento dell'accertamento, perché in tale momento è in atto la violazione
(Cass. 29355/2011 e 4594/2000).
La conseguenza di tale qualificazione è che l'art. 23 C.d.S., pur se entrato in vigore successivamente all'installazione delle insegne pubblicitarie, deve essere applicato al caso in esame, quale normativa vigente al momento dell'accertamento,
poiché anche in tale momento è in atto la violazione, come specificato dalla giurisprudenza sopramenzionata.
L'accertamento, nella specie, è avvenuto in data 23 gennaio 2015, cui è
seguita, in data 5 febbraio 2015, la diffida da parte del alla Controparte_1
collocazione di insegne di esercizio in assenza della preventiva autorizzazione. Al momento dell'accertamento e della conseguente diffida, quindi, la normativa del Codice della strada era in vigore e deve essere, pertanto, applicata nei confronti del trasgressore.
In tal modo, non si crea un problema di retroattività delle sanzioni amministrative, in quanto le norme vengono applicate ex nunc dal momento dell'accertamento della violazione.
Nel caso di specie, quindi, il ha correttamente sanzionato la società CP_1
appellante, la quale, nonostante l'accertamento della violazione, non ha provveduto ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione della cartellonistica pubblicitaria nei centri urbani, dovendosi precisare che la valutazione di pericolosità di tale condotta è
stata effettuata a monte dal legislatore e non deve essere provata dall'ente accertatore.
Irrilevante risulta, pertanto, l'osservazione dell'appellante secondo cui la cartellonistica non costituirebbe un pericolo per la circolazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
Nulla per l'appellato contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.