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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5983/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Nominativo_1 S.r.l. Societa' Tra Professionisti - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 273631/2024 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 501607 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 139456 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' atto di pignoramento di crediti verso terzi N. 273631/2024 di euro 3.114,56 relativo ad IMU 2013, notificato in data 07.06.2024 da SO.G.E.T S.p.A, , per conto del Comune di Corigliano-.
Rossano.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e carenza di motivazione dell'atto impositivo, nonché decadenza e prescrizione della pretesa tributaria
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
SO SpA si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
Il Comune di Corigliano –Rossano non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, rigetta il ricorso.
Dagli atti versati nel presente giudizio emerge che tutti gli atti presupposti all'atto di pignoramento, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, sono stati regolarmente notificati al contribuente
In particolare sono stati notificati i seguenti atti;
- intimazione n. 501607 notificata il 06/01/2024;
- ingiunzione n. 139456 notificata il 30/09/2019 sottesa al pignoramento che ci occupa;
-avviso di accertamento n. 1-078108-17-0006774 notificato il 04/11/2017 sotteso all'ingiunzione n 139456
Tali atti per la mancata opposizione, sono divenuti definitivi. Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico, posto a fondamento della pretesa tributaria, sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. n. 20735/19; n. 29978/18).
La notifica di un atto antecedente a quello oggetto dell'impugnazione non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso l'atto precedentemente notificato. L'atto impugnato può essere contestato solo per vizi propri e non per censure riguardanti gli atti impositivi presupposti.
Si osserva che ogni termine di decadenza e di prescrizione è rimasto sospeso per tutto il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza Covid, secondo il combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015,
Considerata la peculiarità della materia trattata, si ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale di 1 grado di Cosenza Sezione V, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensate le spese di lite.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5983/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Ufficio Tributi 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
terzi chiamati in causa
Nominativo_1 S.r.l. Societa' Tra Professionisti - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 273631/2024 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 501607 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 139456 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
26/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' atto di pignoramento di crediti verso terzi N. 273631/2024 di euro 3.114,56 relativo ad IMU 2013, notificato in data 07.06.2024 da SO.G.E.T S.p.A, , per conto del Comune di Corigliano-.
Rossano.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti prodromici e carenza di motivazione dell'atto impositivo, nonché decadenza e prescrizione della pretesa tributaria
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
SO SpA si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
Il Comune di Corigliano –Rossano non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, rigetta il ricorso.
Dagli atti versati nel presente giudizio emerge che tutti gli atti presupposti all'atto di pignoramento, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, sono stati regolarmente notificati al contribuente
In particolare sono stati notificati i seguenti atti;
- intimazione n. 501607 notificata il 06/01/2024;
- ingiunzione n. 139456 notificata il 30/09/2019 sottesa al pignoramento che ci occupa;
-avviso di accertamento n. 1-078108-17-0006774 notificato il 04/11/2017 sotteso all'ingiunzione n 139456
Tali atti per la mancata opposizione, sono divenuti definitivi. Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico, posto a fondamento della pretesa tributaria, sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. n. 20735/19; n. 29978/18).
La notifica di un atto antecedente a quello oggetto dell'impugnazione non opposto nei termini di legge, impedisce la proposizione di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso l'atto precedentemente notificato. L'atto impugnato può essere contestato solo per vizi propri e non per censure riguardanti gli atti impositivi presupposti.
Si osserva che ogni termine di decadenza e di prescrizione è rimasto sospeso per tutto il periodo di sospensione dell'attività di riscossione dovuta all'emergenza Covid, secondo il combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015,
Considerata la peculiarità della materia trattata, si ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale di 1 grado di Cosenza Sezione V, in composizione monocratica rigetta il ricorso. Compensate le spese di lite.