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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI UA MA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Giovanni Battista Trener 7 38122 Trento TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006188680065502717 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla RTI Municipia spa e Comune di Salerno e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 20.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento relativo a TARI anno 2017 per € 613,13 omnia.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica e la prescrizione. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 22 novembre 2025 si costituiva Municipia spa, rappresentata e difesa come dà procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
In data 4 dicembre 2025 si costituiva il comune di Salerno, in persona del dirigente p.t., controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso. Per quanto riguarda la notifica, la Corte non intende discostarsi dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n.
5791/2008, Cass. ordinanza n° 565 del 15.1.2020).
Rilevato che gli atti sono stati regolarmente notificati, la doglianza non può essere accolta e di conseguenza anche gli altri motivi sono da rigettare.
La Corte decidendo in merito non accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI UA MA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4835/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Giovanni Battista Trener 7 38122 Trento TN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006188680065502717 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alla RTI Municipia spa e Comune di Salerno e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 20.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come da procura in atti, proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento relativo a TARI anno 2017 per € 613,13 omnia.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica e la prescrizione. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 22 novembre 2025 si costituiva Municipia spa, rappresentata e difesa come dà procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
In data 4 dicembre 2025 si costituiva il comune di Salerno, in persona del dirigente p.t., controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso. Per quanto riguarda la notifica, la Corte non intende discostarsi dal consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n.
5791/2008, Cass. ordinanza n° 565 del 15.1.2020).
Rilevato che gli atti sono stati regolarmente notificati, la doglianza non può essere accolta e di conseguenza anche gli altri motivi sono da rigettare.
La Corte decidendo in merito non accoglie il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.