Articolo 6 della Legge 24 aprile 1967, n. 261
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 maggio 1967
Art. 6.

Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , puo' ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermita', atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/05/1967, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 31 maggio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente