Art. 6.
Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , puo' ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermita', atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/05/1967, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all' articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317 , puo' ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermita', atti notori e testimonianza dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 26/05/1967, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.