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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to ALESI ROBERTA Parte_1
.domiciliato in Pesaro, Via Carlo Cattaneo n. 52,
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e CP_1 domiciliata elettivamente in C/O AVVOCATURA INAIL DI ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) icorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1 chiedendo il riconoscimento della MP “epicondilite gomito dx e sx” CP_1 comportante un danno biologico pari almeno al 5%, o in subordine al diverso gradiente che sarà accertato in corso di causa con rendita cumulativa per il complessivo danno biologico causato dalle patologie suddette nella misura del
17% o, comunque, uguale o superiore al 16%.
Si costituiva il resistente a sua volta dichiarando che, riesaminato il CP_1 caso, la sede decideva di riconoscere un danno del 3% che , sommato ai CP_1 precedenti , darebbe luogo alla costituzione di una rendita nella misura del 16% da domanda. pagina 1 di 3 Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto, in accoglimento della subordinata avanzata in ricorso, e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente chiedeva una compensazione, eventualmente anche parziale, stante l'accoglimento della sola subordinata.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente dei benefici di cui al riconoscimento di un gradiente di lesione psicofisica che unito al presofferto conducesse a rendita.
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati, dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente, nei limiti di subordinata.
Detto accoglimento veniva consacrato nella relazione di visita depositata in atti.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui comprovata dalla documentazione allegata da , e CP_1 dalla dichiarazione di entrambe le Parti circa l'avvenuto riconoscimento del diritto invocato.
Deve allora osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa che presuppone l'accordo tra le parti che, nel caso, è stato espresso all'udienza del
28.7.25 e dalla documentazione in atti, impedendosi così la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda su criteri di verosimiglianza.
Ritiene allora questo giudicante che la domanda come proposta dia evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda, dovendone, per tale via, discendere la condanna alle spese del resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 28.7.2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to ALESI ROBERTA Parte_1
.domiciliato in Pesaro, Via Carlo Cattaneo n. 52,
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to BABBINI DI MEO CRISTINA MARIA e CP_1 domiciliata elettivamente in C/O AVVOCATURA INAIL DI ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) icorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1 chiedendo il riconoscimento della MP “epicondilite gomito dx e sx” CP_1 comportante un danno biologico pari almeno al 5%, o in subordine al diverso gradiente che sarà accertato in corso di causa con rendita cumulativa per il complessivo danno biologico causato dalle patologie suddette nella misura del
17% o, comunque, uguale o superiore al 16%.
Si costituiva il resistente a sua volta dichiarando che, riesaminato il CP_1 caso, la sede decideva di riconoscere un danno del 3% che , sommato ai CP_1 precedenti , darebbe luogo alla costituzione di una rendita nella misura del 16% da domanda. pagina 1 di 3 Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto, in accoglimento della subordinata avanzata in ricorso, e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente chiedeva una compensazione, eventualmente anche parziale, stante l'accoglimento della sola subordinata.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente dei benefici di cui al riconoscimento di un gradiente di lesione psicofisica che unito al presofferto conducesse a rendita.
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati, dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente, nei limiti di subordinata.
Detto accoglimento veniva consacrato nella relazione di visita depositata in atti.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui comprovata dalla documentazione allegata da , e CP_1 dalla dichiarazione di entrambe le Parti circa l'avvenuto riconoscimento del diritto invocato.
Deve allora osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa che presuppone l'accordo tra le parti che, nel caso, è stato espresso all'udienza del
28.7.25 e dalla documentazione in atti, impedendosi così la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda su criteri di verosimiglianza.
Ritiene allora questo giudicante che la domanda come proposta dia evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda, dovendone, per tale via, discendere la condanna alle spese del resistente, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 28.7.2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3