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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2024, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17/12/2024, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1597 dell'anno 2020 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliata in Benevento alla via Goduti, presso lo studio dell'avv.
Carmen Cavuoto dal quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Truppi e Controparte_1
Domenico Vernillo, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Benevento, alla Piazza Risorgimento n. 13
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.07.2020, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Benevento
[...]
n. 270/2020 pubblicata in data 02.03.2020 con la quale il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto opposto n. 735/2018 e condannando parte datoriale al pagamento del TFR come quantificato dal lavoratore in euro 13.378,40 e all'indennità di preavviso, decurtando, invece, le ultime tre mensilità instate, perché ritenute non dovute. L'appellante censura la sentenza del primo giudice contestando la correttezza del calcolo operato dal lavoratore con riferimento sia alla individuazione della retribuzione mensile da utilizzare quale base di calcolo, sia al numero di mensilità da considerare. Con la seconda censura l'appellante contesta la durata del rapporto di lavoro, assumendo che la risoluzione del rapporto sarebbe intervenuta non nel settembre 2018 (data delle dimissioni comunicate dal lavoratore), bensì nel dicembre 2017, quando la società risulta aver cessato l'attività presso la sede locale ove era addetto il Colarusso.
Conclude, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento integrale dell'opposizione al decreto ingiuntivo sopra richiamato.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito che, eccepita Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e la sua infondatezza nel merito, ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Disposta la trattazione della causa con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti depositavano ritualmente le relative note, parte appellante chiedendo un rinvio motivato dalla sua espressa volontà di provvedere al pagamento di quanto spettante al lavoratore in virtù dell'accordo transattivo nelle more intervenuto tra le parti o, in subordine, la decisione della causa con detrazione
– in caso di rigetto dell'appello – dalle somme ritenute dovute all'appellato delle somme nel frattempo corrisposte dalla società al lavoratore. Parte appellata, viceversa, evidenziando il mancato pagamento delle somme individuate dall'accordo transattivo e la conseguente caducazione dello stesso, chiedeva la decisione della causa.
All'esito dell'udienza odierna, la Corte – considerata la vetustà della causa e rilevato che parte appellante, nel chiedere il rinvio, neanche si è premurata di specificare l'ammontare della somma ancora dovuta e soprattutto i tempi e le modalità dell'esecuzione - ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l.
n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824).
Nel caso di specie, l'appellante ha ben evidenziato le parti della sentenza che ha inteso impugnare proponendo specifiche censure.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Destituita di fondamento è la prima censura.
A parere dell'appellante la retribuzione mensile prevista dal CCNL di categoria (€
1.160) andrebbe divisa per 173, al fine di ottenere la paga oraria (6,70); quindi, occorrerebbe determinare la retribuzione mensile moltiplicando la paga oraria ottenuta per 160, per poi sottrarre il risultato di tale operazione (€ 1.072) alla retribuzione mensile contrattualmente prevista: da tale operazione deriverebbe la somma di € 88 mensili.
Tuttavia, siffatta operazione non è affatto condivisibile posto che l'appellante non prende in alcuna considerazione le statuizioni giudiziali (sentenza n. 1133/2016 della Corte di Appello di Napoli e ordinanza del Tribunale di Benevento del
21.12.2015, entrambe passate in giudicato) che, come correttamente rimarcato dall'appellato, “costituiscono invece i pilastri delle operazioni di calcolo proposte dal lavoratore ed accolte dal Giudice di prime cure”.
Ed infatti, la Corte di Appello – nella sentenza sopra richiamata che ha confermato la statuizione del Tribunale in merito alla illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore – ha chiaramente individuato la misura del risarcimento dovuto al lavoratore: le “retribuzioni che l'appellante avrebbe percepito con decorrenza dal 31.07.2009 fino al ripristino del rapporto”, e cioè dal giorno in cui il lavoratore ha formalmente messo a disposizione dell'azienda le proprie energie lavorative sino alla effettiva ripresa dell'attività lavorativa.
È evidente l'intento della Corte di riferirsi alle retribuzioni (determinate nella misura dei minimi contrattuali vigenti al momento della invalida risoluzione) che il datore avrebbe dovuto corrispondere normalmente anche laddove al lavoratore fosse stato impedito - illegittimamente - di rendere le sue prestazioni lavorative.
Analogamente può dirsi per la pronuncia del Tribunale di Benevento che ha ritenuto illegittima anche la seconda risoluzione: infatti, la datrice di lavoro veniva condannata “al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Correttamente, dunque, ha motivato il Tribunale nella sentenza impugnata affermando, previo richiamo ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez
Lav. n. 10968/2018): “Nella fattispecie l'offerta della prestazione lavorativa vi è stata, come accertato dalla Corte d'Appello di Napoli, il 31.07.2009. Tale statuizione è rimasta incontestata.
Proprio sulla scorta di ciò la Corte, pur richiamando il titolo – risarcitorio – dell'attribuzione, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a un'indennità commisurata alle retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, detratto l'aliunde perceptum nella misura in cui lo stesso risultava provato.
Allo stesso modo, con l'ordinanza del 21.12.2015 l'opponente è stata condannata
a corrispondere al un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima CP_1
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Cosicché – premesso che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il trattamento di fine rapporto
(retribuzione differita che matura mese per mese in relazione alle somme spettanti al dipendente in ragione della sussistenza del rapporto di lavoro) a cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, divisa per 13,5 – e rilevato che la retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale, corretti si palesano, da un lato, il conteggio effettuato dal lavoratore e, dall'altro, la decisione del giudice che ha recepito quanto allegato dal ricorrente.
Per altro, in maniera assolutamente condivisibile, il Tribunale ha evidenziato che
“Diversamente opinando sarebbe consentito al datore di lavoro che, non ottemperando all'ordine giudiziale di reintegra, neghi al lavoratore la riammissione in servizio di avvantaggiarsi indebitamente rispetto a quello che invece vi dia esecuzione, con conseguente pregiudizio – a fronte della incoercibilità dell'obbligo di reintegra – dell'esigenza di garantire la necessaria effettività della tutela processuale e la piena attuazione dei diritti del lavoratore”.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, non si può che condividere il ragionamento del giudice di primo grado secondo cui “si ritiene che spetti all'opposto, a far data dalle dimissioni del 27.09.2018, il trattamento di fine rapporto, da quantificarsi in relazione alle retribuzioni dovute per il periodo lavorato nonché a quelle liquidate a titolo risarcitorio in virtù della sentenza della
Corte d'Appello n. 1133/2016 e dell'ordinanza del 21.12.2015”.
Pertanto, la retribuzione mensile da utilizzare quale base di calcolo è quella indicata dal CCNL di categoria all'epoca vigente (per altro, richiamata dalla datrice nei prospetti paga e espressamente non contestata in sede di appello) per un importo pari ad € 1.160,63 (al netto anche degli aumenti contrattuali intervenuti nel corso del tempo).
Anche la seconda censura è infondata.
L'appellante contesta la durata del rapporto di lavoro, ritenendo che la risoluzione del rapporto sarebbe intervenuta non nel settembre 2018 (data delle dimissioni comunicate dal lavoratore), bensì nel dicembre 2017, quando la società risulta aver cessato l'attività presso la sede locale ove era addetto il Colarusso.
Al riguardo, va rilevato che, quando il ha rassegnato le proprie dimissioni CP_1
per giusta causa (ottobre 2018), la società datrice risultava ancora inottemperante alla statuizione giudiziale di reintegrazione del Tribunale di Benevento (circostanza pacifica tra le parti), nonostante l'obbligo datoriale alla reintegrazione del lavoratore (ed al pagamento del relativo risarcimento) permanga sino all'intervento di una effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale.
Sul punto, del tutto insufficiente a fini probatori è la indicazione di inattività sulla visura CCIAA della dal momento che sia il legislatore (con Parte_1
l'art. 2495 c.c., art. 10 L. Fall.) che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. tra le tante, Cass. civ. S.U. n. 6072/2013, richiamata anche dall'appellato) individuano il momento della cessazione dell'attività imprenditoriale nella cancellazione della società dal registro delle imprese.
È significativo al riguardo anche il fatto che, nel precedente grado di giudizio, la società posizionava temporalmente la cessazione dell'attività prima nel 2011, mentre, in questo grado di giudizio, la fa decorrere dal 2017.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha rilevato che “In ogni caso, la società non ha fornito la benché minima prova della effettiva e totale cessazione dell'attività produttiva, né nel 2011 né all'attualità.
Dalle visure camerali allegate al fascicolo di parte opponente emerge infatti Co soltanto che la che ha sede legale a Napoli, ha dichiarato la Controparte_3 cessazione dell'attività a far data dal 28.12.2017 limitatamente alla provincia di
Benevento (richiesta di cancellazione dal registro della CCIAA di Benevento per cessazione dell'unità locale di Benevento c.da Olivola in data 28.12.2017), e che al momento (visura aggiornata al 21.01.2019) risulta “inattiva””.
Ne discende il T.F.R. va calcolato sino alla data del 27.09.2018, data in cui il lavoratore rassegnava le proprie dimissioni.
Ancora infondato è l'ulteriore motivo di impugnazione, con il quale la società appellante assume la carenza del proprio obbligo retributivo per i periodi in cui il risulta aver lavorato alle dipendenze di soggetti terzi o fruito di indennità CP_1
di disoccupazione, ovvero dal luglio 2009 al dicembre 2012.
Anche sul punto il Tribunale ha correttamente motivato evidenziando che l'eventuale aliunde perceptum e l'indennità di disoccupazione sono del tutto irrilevanti ai fini del calcolo del T.F.R. dovuto, avendo – per altro esclusivamente il primo – tutt'al più rilievo ai fini del calcolo dell'indennità risarcitoria.
Da ultimo, entrambe le parti hanno affermato essere tra di loro intervenuto un accordo transattivo;
tuttavia, nessuna delle parti si è premurata di depositare tale atto rendendo assolutamente impossibile ogni valutazione sullo stesso (per altro, neanche richiesta). Ciò che può, al più rilevare è l'avvenuto pagamento (dopo l'emanazione della decisione impugnata) della somma di € 6.500,00, di cui l'appellante ha dato prova mediante deposito di copia dei bonifici effettuati. Di tale pagamento potrà certamente tenersi conto in sede esecutiva, ma esso non può intaccare l'originario titolo esecutivo (id est: la sentenza appellata) che, in questa sede, non può che essere confermato per le motivazioni sopra espresse.
Va, infine, rigettata la richiesta avanzata dal lavoratore di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo si osserva che la condanna de quo richiede la domanda di parte e la prova del danno, esigendo, inoltre, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non è certamente sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Nel caso in esame, non ricorrono, a parere della Corte, i presupposti per un tale tipo di condanna in considerazione della particolare complessità della questione e del comportamento della società che, comunque, ha dato anche inizio al pagamento di parte della somma pretesa legittimamente dal lavoratore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 6.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Domenico Vernillo e Michele Truppi. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali per l'appellante principale e per quello incidentale, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro