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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 236/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, LA
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3200/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coobbligata In Qualita' Di Socia Di Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Coobbligata In Qualita' Di Socia Di Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 30/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E200694/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E200694/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: le parti insistono per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.25, Ricorrente_3 SNC di Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e le socie, personalmente, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 179/2025, depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale aveva respinto il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto l'avviso di accertamento numero T9K02E200694/2023 per l'anno di imposta 2017 (avente ad oggetto: accertamento del reddito, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e contestuale irrogazione delle sanzioni e gli interessi) della quale chiedevano la riforma.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP Monza e Brianza dando atto che in data 14/11/2025 l'Ufficio e la società Ricorrente_3 s.n.c. hanno sottoscritto un accordo di conciliazione ex art. 48, comma 1, D.Lgs. 546/92, per la definizione totale della controversia, che hanno allegato alla memoria difensiva.
All'udienza fissata dalla Corte di Giustizia, le parti insistevano per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria della estinzione del giudizio.
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare di ciò atto ai sensi dell'art. ex art. 48, comma 2, D.Lgs.
546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e dichiarare, di conseguenza, estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione, tenuto conto degli accordi delle parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 46 D.lgs. n. 546/1992, per essere cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate tra le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente
ATANASIO CC, LA
BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3200/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coobbligata In Qualita' Di Socia Di Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Coobbligata In Qualita' Di Socia Di Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 30/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E200694/2023 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E200694/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato: le parti insistono per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.10.25, Ricorrente_3 SNC di Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e le socie, personalmente, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 179/2025, depositata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, la quale aveva respinto il ricorso dei contribuenti avente ad oggetto l'avviso di accertamento numero T9K02E200694/2023 per l'anno di imposta 2017 (avente ad oggetto: accertamento del reddito, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e contestuale irrogazione delle sanzioni e gli interessi) della quale chiedevano la riforma.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP Monza e Brianza dando atto che in data 14/11/2025 l'Ufficio e la società Ricorrente_3 s.n.c. hanno sottoscritto un accordo di conciliazione ex art. 48, comma 1, D.Lgs. 546/92, per la definizione totale della controversia, che hanno allegato alla memoria difensiva.
All'udienza fissata dalla Corte di Giustizia, le parti insistevano per la declaratoria di cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita in corso di causa e le concordi dichiarazioni delle parti valgono, allo stato degli atti, ad attestare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria della estinzione del giudizio.
Tanto premesso, non resta alla Corte che dare di ciò atto ai sensi dell'art. ex art. 48, comma 2, D.Lgs.
546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e dichiarare, di conseguenza, estinto il presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Le spese processuali devono essere oggetto di integrale compensazione, tenuto conto degli accordi delle parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 46 D.lgs. n. 546/1992, per essere cessata la materia del contendere;
spese integralmente compensate tra le parti.