TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 39523 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI LB LB IA e dell'avv. TOSSERI CHIARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
ELEONORA DUSE, 2 20122 presso il difensore avv. DI LB LB IA Pt_1
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA Controparte_1 C.F._1
MP e dell'avv. DANILA BASSI, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122
presso il difensore avv. BOZZOLA MP CONVENUTO Pt_1
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per in rappresentanza Controparte_2 CP_3 dell'amministratore e gli avv.ti DI LB LB IA e TOSSERI CHIARA;
Controparte_4
Per 'avv.to BOZZOLA MP e l'avv. DANILA BASSI Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso il proprio domicilio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Le parti che sono collegate da luogo diverso da quello del difensore rilasciano analoga dichiarazione.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del
1 contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 14,20, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 14,25.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39523/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI LB LB IA e dell'avv. TOSSERI CHIARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
ELEONORA DUSE, 2 20122 presso il difensore avv. DI LB LB IA Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA Controparte_1 C.F._1
MP e dell'avv. DANILA BASSI, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122
presso il difensore avv. BOZZOLA MP CONVENUTO Pt_1
- OGGETTO: uso e tutela di beni in condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 18/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sua sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal Condominio situato in , , con atto di Pt_1 Parte_1 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il signor per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito In via principale: accertare e dichiarare che il Sig. CP_1 in violazione del regolamento condominiale e dell'art. 1117 c.c., abbia illecitamente occupato, in uso esclusivo, una porzione, meglio indicata nella relazione dell'Arch. di cui al Persona_1
3 doc. 7, di proprietà condominiale;
condannare il Sig. al ripristino dello stato dei luoghi nella CP_1 medesima situazione antecedente, come indicata nella relazione dell'Arch. di Persona_1 cui al doc. 7, e così al compimento di tutti i lavori necessari come meglio identificati in corso di causa, quali la demolizione del muro perimetrale - come indicata nella relazione dell'Arch. Persona_1 di cui al doc.
7 - e, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., alla corresponsione, in favore del ,
[...] Parte_1 della somma di euro 100,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio.”.
Con comparsa di risposta contenente domande riconvenzionali si costituiva in giudizio il signor
CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità di ogni e tutte le domande svolte verso il Sig.
CP_1 per assenza della delibera per l'instaurazione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; NEL MERITO - per la denegata ipotesi in cui vengano rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra accertare e dichiarare, stante il consenso del Condominio contenuto nella nota delibera del 25 ottobre 2021, l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte nei confronti del Sig. e
CP_1 per l'effetto, rigettare ogni e tutte le domande del;
- nella denegata ipotesi in cui vengano Parte_1 rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra e non vengano dichiarate infondate le pretese attoree per la presenza della delibera condominiale del 25 ottobre 2021: a) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la “striscia incriminata”, appartiene al Sig. b) sempre in via riconvenzionale: accertare e
CP_1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la parte del “corridoio del sottotetto” adiacente la predetta
“striscia”, come descritta al paragrafo 2, punto b, lett. b) del presente atto e come raffigurata (e delimitata dal colore blu nella planimetria prodotta quale doc. 6), appartiene al Sig. - nella denegata e CP_1 davvero non creduta ipotesi in cui vengano rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra e/o non vengano dichiarate infondate le pretese attoree per la presenza della delibera condominiale del 25 ottobre 2021 e/o vengano rigettate le domande riconvenzionali, condannare, sempre in via riconvenzionale il Condominio, a versare al Signor a titolo di risarcimento danni, ogni e tutti i costi necessari alla messa in pristino, CP_1 nella misura di Euro 46.261,92 (oltre IVA e alla cassa per i compensi della direzione lavori e sicurezza) e/o nella diversa somma che verrà stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
- per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande attoree e rigettate ogni e tutte quelle svolte dal Sig. sia in CP_1 via preliminare che di merito (anche in via riconvenzionale) escludere l'applicazione dell'indennità di mora
e/o ridurla nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA - senza inversione dell'onere probatorio, la comparente si riserva ogni e più ampia riserva, nei termini di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni e produrre documenti anche a prova contraria a seconda delle ulteriori difese avversarie. IN OGNI CASO - porre a carico del le spese ed i Parte_1
4 compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge;
- e, in ogni caso, tenuto conto del contesto nel quale
è stata instaurata la presente causa, condannare il per responsabilità aggravata ex art. 96, Parte_1 terzo comma C.p.c.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che:
- fissava l'udienza del 23.2.2023 per la trattazione della sola eccezione di inammissibilità delle domande per asserita assenza della delibera condominiale autorizzatoria dell'instaurazione del presente giudizio;
- differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione del giudizio all'11.4.2024, rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Alla udienza del 23.2.2024, i procuratori di parte attrice allegavano ed esibivano la esistenza di una delibera di autorizzazione a proporre il presente giudizio ed eccepivano che lo stesso rientrerebbe comunque tra i poteri dell'amministratore ai sensi dell'art.1130 c.c. e che i procuratori di parte convenuta pur preliminarmente insistendo comunque nella loro eccezione, ne prendevano atto e veniva confermata la udienza già fissata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. del 11.4.2024.
Depositate nelle more le memorie ex art. 171 ter c.p.c. alla udienza dell'11.4.2024, rilevato che l'incombente relativo al sub procedimento instaurato per la valutazione dell'eccezione preliminare di inammissibilità delle domande attoree era stato svolto e concluso come da ordinanza del 23.2.2024, veniva disposta la chiusura del sub procedimento per non luogo a provvedere.
All'esito della udienza, poi, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, ritenuto che in conseguenza della domanda riconvenzionale di parte convenuta e delle difese di parte attrice fosse necessario estendere il contraddittorio a tutti i condomini del opposto, quali litisconsorti necessari, veniva disposta la Parte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del e veniva fissata la udienza Parte_1 per consentire tale incombente.
Parte convenuta non procedeva alla chiamata in causa dei condomini e le parti depositavano nuove memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente, dopo un rinvio della trattazione della causa per far tentare alle parti la conciliazione della lite, all'esito dell'udienza del 21.2.2025 veniva dato atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti fino a quel momento, ma parte attrice formulava a verbale una nuova proposta transattiva e, quindi, stante la richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 11.4.2025.
Alla suddetta udienza, dopo aver dato atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo sulla proposta formulata dal convenuto e sulla controproposta del , all'esito dello scioglimento della Parte_1 riserva assunta in tale occasione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
Precisate le conclusioni come da atti introduttivi e memorie ex art171 ter cpc, dopo la discussione orale, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16.5.2023, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Ancora preliminarmente va osservato che parte attrice ha eccepito la inammissibilità delle domande attoree per non essere stata allegata in atti la delibera condominiale autorizzante la instaurazione del presente giudizio.
Parte attrice, di contro, ha depositato in atti le delibere condominiali del 23/01/2023 e 29/05/2023 dalle quali si evince, a seguito di una loro agevole lettura, che la assemblea condominiale, con la prima delibera, ha incaricato l'amministratore “di affidare la pratica ad un legale per ottenere dal sig. il ripristino delle CP_1 condizioni originarie del sottotetto, mediante abbattimento del muro eretto sulle parti comuni”; mentre con la seconda ha deliberato di affidare all'Avv. Di Alberto, procuratore costituito del nel presente Parte_1 giudizio, di rappresentare gli interessi del Condominio in sede di giudizio avverso il convenuto per CP_1
l'abbattimento ”del muro eretto sulle parti comuni del solaio”.
Posto che il presente giudizio verte in merito alla tutela delle parti comuni condominiali, che costituisce una delle ipotesi in cui l'amministratore condominiale ha il potere di porre in essere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio a termini dell'art.1130, IV comma c.c. e dunque ad agire anche senza espressa autorizzazione condominiale (Cfr. Cass. sentenze n° 25782/2020, 2127/2021 e 20072/2021) e tenuto conto delle suddette delibere, conferenti l'incarico all'amministratore ed al legale di procedere per quanto oggetto del presente giudizio, va esclusa comunque la esistenza dell'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore ed inammissibilità delle domande attoree.
Ne consegue il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito va osservato che il attore allega a sostegno delle sue domande quanto segue: Parte_1
- che il è composto da quattro piani e da un sottotetto al quinto piano e parte convenuta è Parte_1 proprietaria di due unità immobiliari situate al piano quarto, nonché di una porzione di sottotetto posta al piano quinto, mentre la restante parte di tale sottotetto è di proprietà dell'attore ; Parte_1
- che il convenuto nel corso del 2021 conferiva incarico ad un architetto di propria fiducia di progettare e curare l'esecuzione di opere interne alle proprie unità abitative dirette a: suddividere l'area del sottotetto del piano quinto in tre porzioni (porzione A, porzione B e appartamento C); collegare le due unità abitative del piano quarto alle rispettive porzioni A e B del sottotetto mediante la costruzione di scale interne
(appartamento A e appartamento B); isolare dai precedenti un terzo appartamento situato nel sottotetto
(appartamento C) rendendolo una singola unità abitativa con ingresso autonomo;
- che per i lavori veniva presentata dapprima una C.I.L.A. e successivamente una S.C.I.A.;
- che all'assemblea condominiale del 25.10.2021, con riferimento al punto n. 5 dell'O.D.G. “Aggiornamento lavori di ristrutturazioni proprietà Papetti/Bini: discussione e delibera”, parte convenuta, dava atto dell'edificazione di un muro sul solaio di proprietà comune e chiedeva di non demolire il predetto muro per
6 ragioni di sicurezza;
- che successivamente il convenuto, apportando delle modifiche al progetto in corso, presentava n. 3 S.C.I.A. in variante che avrebbero incluso nell'area dell'appartamento A e nell'area dell'appartamento C delle aree del solaio di proprietà del , comportando un aumento della superficie dell'appartamento A da Parte_1
19,47 mq a 20,27 mq e un aumento della superficie dell'appartamento C da 36,76 mq a 38,26 mq;
- che la proprietà comune del solaio risulterebbe confermata sia dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla cd. “Variante 3” (cfr. doc. n. 5) che dalle dichiarazioni di natura confessoria ex art. 2730 c.c. rese dal signor in occasione dell'assemblea condominiale del 25.10.2021 ove lo stesso avrebbe dato CP_1 atto della edificazione di un muro sulla proprietà comune.
Su tali assunti ha allegato che l'intervento realizzato dal signor sarebbe illegittimo in quanto lo stesso CP_1 avrebbe riguardato il solaio condominiale, da intendersi ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ai sensi del regolamento condominiale come bene di proprietà comune dei condomini e di avere diritto ad ottenere la demolizione del muro perimetrale fatto realizzare da parte convenuta oltre che l'ulteriore diritto di ottenere la corresponsione ex art. 614 c.p.c. di un importo di euro 100,00 (o del diverso importo ritenuto di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di demolizione.
Di contro il convenuto eccepisce in fatto che:
- sulla base dei contratti di compravendita degli appartamenti di cui è proprietario e, in particolare sulla base del contratto di acquisto del 1.3.2021 stipulato con i signori aveva il titolo per esercitare il diritto di Per_2 sopralzo sulla porzione del solaio/ sottotetto del quinto piano di sua proprietà esclusiva identificata sulla planimetria allegata al contratto di compravendita (cfr. doc. n. 3, 3A) con le lettere Parte_2
(c.d. striscia), senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al;
Parte_1
- aveva provveduto a proprie spese al consolidamento della parte comune del solaio/ sottotetto, facendo ristrutturare e consolidare il tetto sia nella parte strutturale che nel manto di copertura (cfr. doc. n. 7, 11);
- aveva fatto eseguire i suddetti lavori scegliendo la soluzione progettuale meno intrusiva e meno molesta per i condomini dell'edificio, facendo, da un lato, demolire il vecchio muro ove erano collocate le porte dei solai di proprietà dei signori in quanto non conforme a perimetrare le proprie unità immobiliari e, Per_2 dall'altro lato, facendo realizzare un nuovo muro che compartimentasse il cantiere dalla restante parte del solaio per ragioni di sicurezza;
- il Condominio all'assemblea del 25.10.2021 lo autorizzava a mantenere il muro perimetrale realizzato nella striscia incriminata;
- alcuna confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c. sulla proprietà comune del solaio sarebbe stata dallo steso resa all'assemblea del 25.10.2021, perché le sue dichiarazioni sarebbero state mal verbalizzate in sede assembleare;
nè alcuna confessione di tal tenore sarebbe altresì desumibile dal documento c.d. “Variante
n.3”.
Su tali assunti il convenuto ha preliminarmente eccepito la inammissibilità delle domande attoree per carenza
7 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del e comunque per loro infondatezza in quanto l'asserita Parte_1 appropriazione illecita della porzione del solaio/sottotetto sarebbe stata autorizzata dai condomini all'assemblea del 25.10.2021 con l'adozione di una delibera pacificamente valida e incontestata.
Inoltre ha chiesto, in via riconvenzionale, che la porzione del solaio/ sottotetto oggetto di causa ed il corridoio del sottotetto adiacente a tale porzione siano dichiarate di sua proprietà esclusiva, come risulterebbe dal titolo di provenienza costituito dal contratto di acquisto del 1.3.2021 che prevede il diritto di sopralzo senza la corresponsione di alcuna indennità in favore del e, altresì, dalla funzione Parte_1 esclusiva del solaio atta solo ad isolare dal caldo e dal freddo le proprie unità immobiliari.
La eccezione di carenza di interesse ad agire del è infondata atteso che la porzione immobiliare Parte_1 oggetto delle sue domande potenzialmente rientra tra le parti comuni condominiali ex art117 cc, salvo diverso accertamento e dunque con riferimento alla stessa potrebbe emergere il fatto lesivo posto in essere da parte convenuta con la sua occupazione, tuttora in corso, come pacifico in atti.
Sussiste dunque l'interesse ad agire quale condizione dell'azione come prevista dall'art. 100 c.p.c. , avente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione, atteso che, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez.
I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n.
25278) e la eccezione, conseguentemente, va disattesa.
Per quanto attiene le domande riconvenzionali del convenuto di accertamento e declaratoria che la parte del sottotetto oggetto di causa e del corridoio ad esso adiacente sarebbe di sua proprietà, va poi rilevato che parte convenuta non ha provveduto nel termine perentorio assegnatole a chiamare in causa tutti i condomini quali litisconsorti necessari ai fini di tale accertamento, come era invece suo onere.
Va confermato che l'accertamento suddetto ai fini della decisione della causa su tali domande doveva avvenire nei confronti di tutti i condomini del attore, quali litisconsorti necessari ai quali doveva Parte_1 essere esteso il contraddittorio (cfr. tra le altre Cass Civ. Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020).
In mancanza della loro chiamata in causa ne consegue che va dichiarata la estinzione del giudizio ex art.307 cpc con riferimento a dette domande riconvenzionali di parte convenuta.
Ciò posto, rimane controverso tra le parti se la porzione del sottotetto oggetto di causa e del corridoio ad esso adiacente, sia condominiale o meno, ai fini dell'accoglimento delle domande del . Parte_1
E' noto e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre: Cass. Civ. II sez. Ord. 10269/2023) che la previsione legale di condominialità, stabilita per i beni di cui all'elenco, non tassativo, contemplato dall'art. 1117 cod. civ., derivi sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune (Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n.
17928); mentre, in merito alla natura del sottotetto, in particolare, muovendo dalla mancata sua inclusione tra le porzioni immobiliari rientranti nella presunzione di condominialità di cui al ridetto art. 1117 cod. civ., nella versione antecedente al 2012, - applicabile ratione temporis al caso in esame nel quale l'edificio risulta
8 essere, per quanto in atti, di anteriore edificazione rispetto all'entrata in vigore della nuova norma -, tale giurisprudenza si è costantemente espressa sostenendo che la sua determinazione debba tener conto, in primo luogo, del titolo e, soltanto in sua mancanza, della funzione in concreto impressa al bene, dovendo lo stesso essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento dell'ultimo piano, quale sua pertinenza, quando avente la funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria isolante, e, viceversa, di proprietà del , quando avente Parte_1 dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (Cass., Sez. 2,
30/03/2016 n. 6143, Cass., Sez. 2, 28/04/1999, n. 4266; Cass., Sez. 2, 12/8/2011, n. 17249) e oggettiva destinazione concreta, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass., Sez. 2, 28/04/1999, n. 4266, cit., Cass., Sez. 2, 18/03/1987, n. 2722; Cass., Sez. 2,
12/8/2011, n. 17249), in applicazione della presunzione di condominialità di cui alla citata disposizione, la quale opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2,
30/03/2016, n. 6143).
In applicazione di questi principi va dunque esaminata in punto di fatto quanto emerge dagli atti come posto a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti.
A tali fini va osservato che, dalla documentazione fotografica e grafica allegata da entrambe le parti in atti è provato e in parte anche pacifico tra di esse ex art.115 cpc, che:
- l'attore ha edificato sul solaio soprastante lo stabile condominiale un muro in posizione più avanzata rispetto a quella originaria e tale nuova posizione del muro, le sue dimensioni e quelle dell'area occupata dall'attore a seguito di tale spostamento, quali risultanti dalla perizia dell'arch. allegata in atti Per_1 dall'attore (doc.7 attore), non sono state contestate espressamente e specificamente dal convenuto;
- il titolo di proprietà del convenuto del 10/3/2021 (doc. 3 convenuto) non indica espressamente che la porzione di sottotetto ed il corridoio di accesso ad essa siano di proprietà dello stesso convenuto, mentre nelle piantine allegate ad esso a pag. 11, tutto il sottotetto, ivi compresa la porzione antistante la proprietà del convenuto e quella che era di altri condomini ed il detto corridoio di accesso ad esso, è individuato quale
“parte comune”;
- invece, l'art. 2 del regolamento condominiale (doc. 1 attore) precisa che ”sono oggetto di proprietà comune fra i Condomini e dovranno restare indivisi, esclusa ogni rinuncia, al servizio di tutte le porzioni di proprietà: a) l'area su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri (quelli confinanti con gli altri edifici, fino alla mezzadria) i tetti, i lastrici solari, le scale, il portone d'ingresso, gli anditi, i vani ed i corridoi di accesso ai locali, sotterranei ed ai solai, il cortile;
[…omissis…]”;
- la rappresentazione grafica riportata nella variante n. 393828/2022 del 19 luglio 2022 (doc. 5 attore) identifica come “parte comune” tutto il sottotetto, ivi compresa la porzione antistante la proprietà del convenuto e quella che era di altri condomini ed il detto corridoio di accesso ad esso;
9 - a tutto il sottotetto ivi compresa la porzione antistante la proprietà dell'attore e quella che in precedenza era di altri condomini ed al detto corridoio di accesso ad esso, si accede agevolmente attraverso la scala comune condominiale;
- la parte di sottotetto che è in contestazione se di proprietà del convenuto o condominiale, risulta avere struttura e dimensioni spaziali (altezza, larghezza, lunghezza) ed in particolare una altezza massima da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84, perlomeno pari se non superiore a quella del convenuto e dallo stesso destinata a usi abitativi. Così che le sue dimensioni non appaio di impedimento al facile movimento di chi dovesse accedervi e trattenersi ed al suo utilizzo come vano autonomo anche da parte degli altri condomini;
- nel detto sottotetto esiste impianto elettrico condominiale.
Alla stregua di tali elementi di fatto deve ritenersi che il sottotetto, in ragione delle sue dimensioni e caratteristiche strutturali, possa essere utilizzato da parte dei condomini come vano autonomo, potenzialmente anche adatto alla presenza di persone.
Tale possibile o perlomeno potenziale, oggettiva, destinazione all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, consente di applicare a tutto il solaio non attribuito in forza di titolo espresso in proprietà del convenuto, la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. (cfr.: Cass. Civ. ord. 9383 del
21/5/2020; Cass. Sez. 2, n. 6143 del 30/03/2016).
Con la conseguenza che la occupazione di una porzione di tale bene comune condominiale come effettuata dal convenuto con la porzione di muro oggetto di causa, costituisce non solo una alterazione della cosa comune ma una sua sottrazione alla possibilità di godimento collettivo.
Essa quindi non rientra nell'ambito dell'uso frazionato consentito ai sensi dell'art.1102 cc, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015) e per consentirla occorrerebbe il consenso unanime della totalità dei condomini, esulando la decisione sul punto dalle attribuzioni della assemblea condominiale, atteso che in mancanza si determinerebbe una lesione dei diritti di tutti i condomini.
Né risulta fondata sul punto la eccezione di parte convenuta che l'occupazione della parte comune in esame sarebbe giustificata dal diritto di sopralzo sullo stabile, atteso che l'esercizio dello stesso non può mai comportare una inservibilità della parte comune all'uso e al godimento anche di un solo condomino, o determinare l'appropriazione illecita di una parte della cosa comune in favore di uno o più condomini, con alterazione della destinazione principale del bene, come invece avvenuto con la appropriazione di parte del solaio comune con il muro perimetrale edificato dal convenuto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11490 del 2020).
Neppure coglie nel segno la eccezione di parte convenuta che con la delibera del 25.10.2021 la assemblea condominiale lo avrebbe autorizzato a mantenere il nuovo muro perimetrale edificato durante i lavori di ristrutturazione della sua proprietà nella parte di sottotetto in esame.
Difatti, anche ove tale delibera avesse effettivamente inteso consentire una occupazione di detta porzione
10 comune condominiale da parte del convenuto con conseguente inservibilità della parte comune all'uso e al godimento degli altri condomini, sarebbe nulla perché esulante le attribuzioni dell'assemblea condominiale in quanto presa a maggioranza dei presenti (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del
7.3.2005) e la sua nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio.
Ciò posto in maniera assorbente, peraltro, da una lettura agevole di tale delibera appare semmai che l'assemblea abbia consentito di mantenere il detto muro perimetrale solo per ragioni di sicurezza e senza che tale situazione di fatto potesse costituire un precedente, così da esprimere un consenso collegato al temporaneo svolgimento dei lavori e non rivolto a consentire l'occupazione definitiva del bene comune.
Né per le stesse ragioni il appare aver violato l'obbligo di correttezza e buona fede come Parte_1 invocato dal convenuto.
Di qui il rigetto di ogni eccezione di parte convenuta avverso la domanda attorea e della sua domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al rimborso in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno dei costi eventualmente necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.
In definitiva quindi va accolta la domanda dell'attore, perché fondata, di accertamento e declaratoria che il convenuto ha illegittimamente occupato in uso esclusivo la porzione del solaio di proprietà condominiale specificata nella relazione dell'arch. di cui al doc.7 di parte attrice. Per_1
Per l'effetto il convenuto va condannato al ripristino dello stato dei luoghi nella stessa situazione antecedente alla occupazione, con abbattimento del muro oggetto di causa per una lunghezza di metri lineari 13,55; nonché alla sua ricostruzione in muratura in posizione arretrata per metri 0,25 rispetto a quella attuale corrispondente all'esatto confine tra la proprietà dello stesso convenuto e la parte comune condominiale del solaio e sempre per una lunghezza di metri lineari 13,55 e per l'altezza da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84.
Va accolta anche la richiesta formulata dal attore ai sensi dell'art. 614 bic c.p.c., e viene Parte_1 conseguentemente fissata in €.50,00 euro al giorno la somma che sarà dovuta dal convenuto all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione sopra descritta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi di lite e di mediazione seguono la soccombenza, ai sensi dell'artt.91 c.p.c., e vanno posti a carico del convenuto ed a favore del attore e, determinate sulla scorta dei parametri Parte_1 dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- 1) Accerta che il convenuto ha illegittimamente occupato in uso esclusivo la porzione del Controparte_1 solaio di proprietà condominiale del , oggetto di causa, come Parte_1 Pt_1 specificata nella relazione dell'arch. di cui al doc.7 di parte attrice. Per_1
- 2) Per l'effetto condanna il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi del Controparte_1 [...]
oggetto di causa, nella stessa situazione antecedente alla occupazione, con Parte_1 Pt_1 abbattimento del muro oggetto di causa per una lunghezza di metri lineari 13,55; nonché alla sua ricostruzione in muratura in posizione arretrata per metri 0,25 rispetto a quella attuale corrispondente all'esatto confine tra la proprietà dello stesso convenuto e la parte comune condominiale del solaio e sempre per una lunghezza di metri lineari 13,55 e per l'altezza da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84.
- 3) Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in €.50,00 al giorno la somma che sarà dovuta al
[...]
, attore, dal convenuto per ogni giorno di ritardo Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione della decisione di cui al capo 2), a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
- 4) Dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande riconvenzionali del convenuto Controparte_1 di accertamento e declaratoria che la parte del solaio e del corridoio del sottotetto oggetto di causa, apparterrebbero al convenuto.
- 5) Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna del Controparte_1 [...]
, al risarcimento dei danni. Parte_1
- 6) Condanna il convenuto a corrispondere al , , Controparte_1 Parte_1 Pt_1 attore, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.600,00 per spese vive ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
12
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 39523 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI LB LB IA e dell'avv. TOSSERI CHIARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
ELEONORA DUSE, 2 20122 presso il difensore avv. DI LB LB IA Pt_1
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA Controparte_1 C.F._1
MP e dell'avv. DANILA BASSI, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122
presso il difensore avv. BOZZOLA MP CONVENUTO Pt_1
Oggi 18/11/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per in rappresentanza Controparte_2 CP_3 dell'amministratore e gli avv.ti DI LB LB IA e TOSSERI CHIARA;
Controparte_4
Per 'avv.to BOZZOLA MP e l'avv. DANILA BASSI Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso il proprio domicilio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Le parti che sono collegate da luogo diverso da quello del difensore rilasciano analoga dichiarazione.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del
1 contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 14,20, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 14,25.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 39523/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI LB LB IA e dell'avv. TOSSERI CHIARA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
ELEONORA DUSE, 2 20122 presso il difensore avv. DI LB LB IA Pt_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZOLA Controparte_1 C.F._1
MP e dell'avv. DANILA BASSI, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 5 20122
presso il difensore avv. BOZZOLA MP CONVENUTO Pt_1
- OGGETTO: uso e tutela di beni in condominio.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 18/11/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sua sentenza n. 642 del
16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dal Condominio situato in , , con atto di Pt_1 Parte_1 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il signor per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito In via principale: accertare e dichiarare che il Sig. CP_1 in violazione del regolamento condominiale e dell'art. 1117 c.c., abbia illecitamente occupato, in uso esclusivo, una porzione, meglio indicata nella relazione dell'Arch. di cui al Persona_1
3 doc. 7, di proprietà condominiale;
condannare il Sig. al ripristino dello stato dei luoghi nella CP_1 medesima situazione antecedente, come indicata nella relazione dell'Arch. di Persona_1 cui al doc. 7, e così al compimento di tutti i lavori necessari come meglio identificati in corso di causa, quali la demolizione del muro perimetrale - come indicata nella relazione dell'Arch. Persona_1 di cui al doc.
7 - e, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., alla corresponsione, in favore del ,
[...] Parte_1 della somma di euro 100,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio.”.
Con comparsa di risposta contenente domande riconvenzionali si costituiva in giudizio il signor
CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE - Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità di ogni e tutte le domande svolte verso il Sig.
CP_1 per assenza della delibera per l'instaurazione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; NEL MERITO - per la denegata ipotesi in cui vengano rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra accertare e dichiarare, stante il consenso del Condominio contenuto nella nota delibera del 25 ottobre 2021, l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte nei confronti del Sig. e
CP_1 per l'effetto, rigettare ogni e tutte le domande del;
- nella denegata ipotesi in cui vengano Parte_1 rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra e non vengano dichiarate infondate le pretese attoree per la presenza della delibera condominiale del 25 ottobre 2021: a) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la “striscia incriminata”, appartiene al Sig. b) sempre in via riconvenzionale: accertare e
CP_1 dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che la parte del “corridoio del sottotetto” adiacente la predetta
“striscia”, come descritta al paragrafo 2, punto b, lett. b) del presente atto e come raffigurata (e delimitata dal colore blu nella planimetria prodotta quale doc. 6), appartiene al Sig. - nella denegata e CP_1 davvero non creduta ipotesi in cui vengano rigettate le eccezioni preliminari di cui sopra e/o non vengano dichiarate infondate le pretese attoree per la presenza della delibera condominiale del 25 ottobre 2021 e/o vengano rigettate le domande riconvenzionali, condannare, sempre in via riconvenzionale il Condominio, a versare al Signor a titolo di risarcimento danni, ogni e tutti i costi necessari alla messa in pristino, CP_1 nella misura di Euro 46.261,92 (oltre IVA e alla cassa per i compensi della direzione lavori e sicurezza) e/o nella diversa somma che verrà stabilita dall'Ill.mo Giudicante;
- per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui vengano accolte le domande attoree e rigettate ogni e tutte quelle svolte dal Sig. sia in CP_1 via preliminare che di merito (anche in via riconvenzionale) escludere l'applicazione dell'indennità di mora
e/o ridurla nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA - senza inversione dell'onere probatorio, la comparente si riserva ogni e più ampia riserva, nei termini di legge, di ulteriormente argomentare, dedurre, indicare testimoni e produrre documenti anche a prova contraria a seconda delle ulteriori difese avversarie. IN OGNI CASO - porre a carico del le spese ed i Parte_1
4 compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge;
- e, in ogni caso, tenuto conto del contesto nel quale
è stata instaurata la presente causa, condannare il per responsabilità aggravata ex art. 96, Parte_1 terzo comma C.p.c.
La causa veniva assegnata a questo Giudice che:
- fissava l'udienza del 23.2.2023 per la trattazione della sola eccezione di inammissibilità delle domande per asserita assenza della delibera condominiale autorizzatoria dell'instaurazione del presente giudizio;
- differiva l'udienza per la comparizione delle parti e per la trattazione del giudizio all'11.4.2024, rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter c.p.c..
Alla udienza del 23.2.2024, i procuratori di parte attrice allegavano ed esibivano la esistenza di una delibera di autorizzazione a proporre il presente giudizio ed eccepivano che lo stesso rientrerebbe comunque tra i poteri dell'amministratore ai sensi dell'art.1130 c.c. e che i procuratori di parte convenuta pur preliminarmente insistendo comunque nella loro eccezione, ne prendevano atto e veniva confermata la udienza già fissata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. del 11.4.2024.
Depositate nelle more le memorie ex art. 171 ter c.p.c. alla udienza dell'11.4.2024, rilevato che l'incombente relativo al sub procedimento instaurato per la valutazione dell'eccezione preliminare di inammissibilità delle domande attoree era stato svolto e concluso come da ordinanza del 23.2.2024, veniva disposta la chiusura del sub procedimento per non luogo a provvedere.
All'esito della udienza, poi, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, ritenuto che in conseguenza della domanda riconvenzionale di parte convenuta e delle difese di parte attrice fosse necessario estendere il contraddittorio a tutti i condomini del opposto, quali litisconsorti necessari, veniva disposta la Parte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del e veniva fissata la udienza Parte_1 per consentire tale incombente.
Parte convenuta non procedeva alla chiamata in causa dei condomini e le parti depositavano nuove memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Successivamente, dopo un rinvio della trattazione della causa per far tentare alle parti la conciliazione della lite, all'esito dell'udienza del 21.2.2025 veniva dato atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo tra le parti fino a quel momento, ma parte attrice formulava a verbale una nuova proposta transattiva e, quindi, stante la richiesta congiunta delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 11.4.2025.
Alla suddetta udienza, dopo aver dato atto del mancato raggiungimento di un accordo conciliativo sulla proposta formulata dal convenuto e sulla controproposta del , all'esito dello scioglimento della Parte_1 riserva assunta in tale occasione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
Precisate le conclusioni come da atti introduttivi e memorie ex art171 ter cpc, dopo la discussione orale, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 16.5.2023, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Ancora preliminarmente va osservato che parte attrice ha eccepito la inammissibilità delle domande attoree per non essere stata allegata in atti la delibera condominiale autorizzante la instaurazione del presente giudizio.
Parte attrice, di contro, ha depositato in atti le delibere condominiali del 23/01/2023 e 29/05/2023 dalle quali si evince, a seguito di una loro agevole lettura, che la assemblea condominiale, con la prima delibera, ha incaricato l'amministratore “di affidare la pratica ad un legale per ottenere dal sig. il ripristino delle CP_1 condizioni originarie del sottotetto, mediante abbattimento del muro eretto sulle parti comuni”; mentre con la seconda ha deliberato di affidare all'Avv. Di Alberto, procuratore costituito del nel presente Parte_1 giudizio, di rappresentare gli interessi del Condominio in sede di giudizio avverso il convenuto per CP_1
l'abbattimento ”del muro eretto sulle parti comuni del solaio”.
Posto che il presente giudizio verte in merito alla tutela delle parti comuni condominiali, che costituisce una delle ipotesi in cui l'amministratore condominiale ha il potere di porre in essere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio a termini dell'art.1130, IV comma c.c. e dunque ad agire anche senza espressa autorizzazione condominiale (Cfr. Cass. sentenze n° 25782/2020, 2127/2021 e 20072/2021) e tenuto conto delle suddette delibere, conferenti l'incarico all'amministratore ed al legale di procedere per quanto oggetto del presente giudizio, va esclusa comunque la esistenza dell'eccepito difetto di legittimazione ad agire dell'amministratore ed inammissibilità delle domande attoree.
Ne consegue il rigetto della eccezione in esame.
Nel merito va osservato che il attore allega a sostegno delle sue domande quanto segue: Parte_1
- che il è composto da quattro piani e da un sottotetto al quinto piano e parte convenuta è Parte_1 proprietaria di due unità immobiliari situate al piano quarto, nonché di una porzione di sottotetto posta al piano quinto, mentre la restante parte di tale sottotetto è di proprietà dell'attore ; Parte_1
- che il convenuto nel corso del 2021 conferiva incarico ad un architetto di propria fiducia di progettare e curare l'esecuzione di opere interne alle proprie unità abitative dirette a: suddividere l'area del sottotetto del piano quinto in tre porzioni (porzione A, porzione B e appartamento C); collegare le due unità abitative del piano quarto alle rispettive porzioni A e B del sottotetto mediante la costruzione di scale interne
(appartamento A e appartamento B); isolare dai precedenti un terzo appartamento situato nel sottotetto
(appartamento C) rendendolo una singola unità abitativa con ingresso autonomo;
- che per i lavori veniva presentata dapprima una C.I.L.A. e successivamente una S.C.I.A.;
- che all'assemblea condominiale del 25.10.2021, con riferimento al punto n. 5 dell'O.D.G. “Aggiornamento lavori di ristrutturazioni proprietà Papetti/Bini: discussione e delibera”, parte convenuta, dava atto dell'edificazione di un muro sul solaio di proprietà comune e chiedeva di non demolire il predetto muro per
6 ragioni di sicurezza;
- che successivamente il convenuto, apportando delle modifiche al progetto in corso, presentava n. 3 S.C.I.A. in variante che avrebbero incluso nell'area dell'appartamento A e nell'area dell'appartamento C delle aree del solaio di proprietà del , comportando un aumento della superficie dell'appartamento A da Parte_1
19,47 mq a 20,27 mq e un aumento della superficie dell'appartamento C da 36,76 mq a 38,26 mq;
- che la proprietà comune del solaio risulterebbe confermata sia dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla cd. “Variante 3” (cfr. doc. n. 5) che dalle dichiarazioni di natura confessoria ex art. 2730 c.c. rese dal signor in occasione dell'assemblea condominiale del 25.10.2021 ove lo stesso avrebbe dato CP_1 atto della edificazione di un muro sulla proprietà comune.
Su tali assunti ha allegato che l'intervento realizzato dal signor sarebbe illegittimo in quanto lo stesso CP_1 avrebbe riguardato il solaio condominiale, da intendersi ai sensi dell'art. 1117 c.c. e ai sensi del regolamento condominiale come bene di proprietà comune dei condomini e di avere diritto ad ottenere la demolizione del muro perimetrale fatto realizzare da parte convenuta oltre che l'ulteriore diritto di ottenere la corresponsione ex art. 614 c.p.c. di un importo di euro 100,00 (o del diverso importo ritenuto di giustizia) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di demolizione.
Di contro il convenuto eccepisce in fatto che:
- sulla base dei contratti di compravendita degli appartamenti di cui è proprietario e, in particolare sulla base del contratto di acquisto del 1.3.2021 stipulato con i signori aveva il titolo per esercitare il diritto di Per_2 sopralzo sulla porzione del solaio/ sottotetto del quinto piano di sua proprietà esclusiva identificata sulla planimetria allegata al contratto di compravendita (cfr. doc. n. 3, 3A) con le lettere Parte_2
(c.d. striscia), senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al;
Parte_1
- aveva provveduto a proprie spese al consolidamento della parte comune del solaio/ sottotetto, facendo ristrutturare e consolidare il tetto sia nella parte strutturale che nel manto di copertura (cfr. doc. n. 7, 11);
- aveva fatto eseguire i suddetti lavori scegliendo la soluzione progettuale meno intrusiva e meno molesta per i condomini dell'edificio, facendo, da un lato, demolire il vecchio muro ove erano collocate le porte dei solai di proprietà dei signori in quanto non conforme a perimetrare le proprie unità immobiliari e, Per_2 dall'altro lato, facendo realizzare un nuovo muro che compartimentasse il cantiere dalla restante parte del solaio per ragioni di sicurezza;
- il Condominio all'assemblea del 25.10.2021 lo autorizzava a mantenere il muro perimetrale realizzato nella striscia incriminata;
- alcuna confessione stragiudiziale ex art. 2730 c.c. sulla proprietà comune del solaio sarebbe stata dallo steso resa all'assemblea del 25.10.2021, perché le sue dichiarazioni sarebbero state mal verbalizzate in sede assembleare;
nè alcuna confessione di tal tenore sarebbe altresì desumibile dal documento c.d. “Variante
n.3”.
Su tali assunti il convenuto ha preliminarmente eccepito la inammissibilità delle domande attoree per carenza
7 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del e comunque per loro infondatezza in quanto l'asserita Parte_1 appropriazione illecita della porzione del solaio/sottotetto sarebbe stata autorizzata dai condomini all'assemblea del 25.10.2021 con l'adozione di una delibera pacificamente valida e incontestata.
Inoltre ha chiesto, in via riconvenzionale, che la porzione del solaio/ sottotetto oggetto di causa ed il corridoio del sottotetto adiacente a tale porzione siano dichiarate di sua proprietà esclusiva, come risulterebbe dal titolo di provenienza costituito dal contratto di acquisto del 1.3.2021 che prevede il diritto di sopralzo senza la corresponsione di alcuna indennità in favore del e, altresì, dalla funzione Parte_1 esclusiva del solaio atta solo ad isolare dal caldo e dal freddo le proprie unità immobiliari.
La eccezione di carenza di interesse ad agire del è infondata atteso che la porzione immobiliare Parte_1 oggetto delle sue domande potenzialmente rientra tra le parti comuni condominiali ex art117 cc, salvo diverso accertamento e dunque con riferimento alla stessa potrebbe emergere il fatto lesivo posto in essere da parte convenuta con la sua occupazione, tuttora in corso, come pacifico in atti.
Sussiste dunque l'interesse ad agire quale condizione dell'azione come prevista dall'art. 100 c.p.c. , avente carattere attuale al momento in cui è proposta la azione, atteso che, senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (vedi: Cass. civ. Sez. Unite, 28/04/2017, n. 10553; Cass. civ. Sez.
I, 30/07/2015, n. 16162; Cass. civ. Sez. II, 25/09/2013, n. 21951; Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/2006, n.
25278) e la eccezione, conseguentemente, va disattesa.
Per quanto attiene le domande riconvenzionali del convenuto di accertamento e declaratoria che la parte del sottotetto oggetto di causa e del corridoio ad esso adiacente sarebbe di sua proprietà, va poi rilevato che parte convenuta non ha provveduto nel termine perentorio assegnatole a chiamare in causa tutti i condomini quali litisconsorti necessari ai fini di tale accertamento, come era invece suo onere.
Va confermato che l'accertamento suddetto ai fini della decisione della causa su tali domande doveva avvenire nei confronti di tutti i condomini del attore, quali litisconsorti necessari ai quali doveva Parte_1 essere esteso il contraddittorio (cfr. tra le altre Cass Civ. Ordinanza n. 4697 del 21/02/2020).
In mancanza della loro chiamata in causa ne consegue che va dichiarata la estinzione del giudizio ex art.307 cpc con riferimento a dette domande riconvenzionali di parte convenuta.
Ciò posto, rimane controverso tra le parti se la porzione del sottotetto oggetto di causa e del corridoio ad esso adiacente, sia condominiale o meno, ai fini dell'accoglimento delle domande del . Parte_1
E' noto e ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le altre: Cass. Civ. II sez. Ord. 10269/2023) che la previsione legale di condominialità, stabilita per i beni di cui all'elenco, non tassativo, contemplato dall'art. 1117 cod. civ., derivi sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune, sia dalla concreta destinazione del medesimo al servizio comune (Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n.
17928); mentre, in merito alla natura del sottotetto, in particolare, muovendo dalla mancata sua inclusione tra le porzioni immobiliari rientranti nella presunzione di condominialità di cui al ridetto art. 1117 cod. civ., nella versione antecedente al 2012, - applicabile ratione temporis al caso in esame nel quale l'edificio risulta
8 essere, per quanto in atti, di anteriore edificazione rispetto all'entrata in vigore della nuova norma -, tale giurisprudenza si è costantemente espressa sostenendo che la sua determinazione debba tener conto, in primo luogo, del titolo e, soltanto in sua mancanza, della funzione in concreto impressa al bene, dovendo lo stesso essere considerato di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento dell'ultimo piano, quale sua pertinenza, quando avente la funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria isolante, e, viceversa, di proprietà del , quando avente Parte_1 dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo (Cass., Sez. 2,
30/03/2016 n. 6143, Cass., Sez. 2, 28/04/1999, n. 4266; Cass., Sez. 2, 12/8/2011, n. 17249) e oggettiva destinazione concreta, sia pure in via solo potenziale, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune (Cass., Sez. 2, 28/04/1999, n. 4266, cit., Cass., Sez. 2, 18/03/1987, n. 2722; Cass., Sez. 2,
12/8/2011, n. 17249), in applicazione della presunzione di condominialità di cui alla citata disposizione, la quale opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le sue caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2,
30/03/2016, n. 6143).
In applicazione di questi principi va dunque esaminata in punto di fatto quanto emerge dagli atti come posto a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti.
A tali fini va osservato che, dalla documentazione fotografica e grafica allegata da entrambe le parti in atti è provato e in parte anche pacifico tra di esse ex art.115 cpc, che:
- l'attore ha edificato sul solaio soprastante lo stabile condominiale un muro in posizione più avanzata rispetto a quella originaria e tale nuova posizione del muro, le sue dimensioni e quelle dell'area occupata dall'attore a seguito di tale spostamento, quali risultanti dalla perizia dell'arch. allegata in atti Per_1 dall'attore (doc.7 attore), non sono state contestate espressamente e specificamente dal convenuto;
- il titolo di proprietà del convenuto del 10/3/2021 (doc. 3 convenuto) non indica espressamente che la porzione di sottotetto ed il corridoio di accesso ad essa siano di proprietà dello stesso convenuto, mentre nelle piantine allegate ad esso a pag. 11, tutto il sottotetto, ivi compresa la porzione antistante la proprietà del convenuto e quella che era di altri condomini ed il detto corridoio di accesso ad esso, è individuato quale
“parte comune”;
- invece, l'art. 2 del regolamento condominiale (doc. 1 attore) precisa che ”sono oggetto di proprietà comune fra i Condomini e dovranno restare indivisi, esclusa ogni rinuncia, al servizio di tutte le porzioni di proprietà: a) l'area su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri maestri (quelli confinanti con gli altri edifici, fino alla mezzadria) i tetti, i lastrici solari, le scale, il portone d'ingresso, gli anditi, i vani ed i corridoi di accesso ai locali, sotterranei ed ai solai, il cortile;
[…omissis…]”;
- la rappresentazione grafica riportata nella variante n. 393828/2022 del 19 luglio 2022 (doc. 5 attore) identifica come “parte comune” tutto il sottotetto, ivi compresa la porzione antistante la proprietà del convenuto e quella che era di altri condomini ed il detto corridoio di accesso ad esso;
9 - a tutto il sottotetto ivi compresa la porzione antistante la proprietà dell'attore e quella che in precedenza era di altri condomini ed al detto corridoio di accesso ad esso, si accede agevolmente attraverso la scala comune condominiale;
- la parte di sottotetto che è in contestazione se di proprietà del convenuto o condominiale, risulta avere struttura e dimensioni spaziali (altezza, larghezza, lunghezza) ed in particolare una altezza massima da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84, perlomeno pari se non superiore a quella del convenuto e dallo stesso destinata a usi abitativi. Così che le sue dimensioni non appaio di impedimento al facile movimento di chi dovesse accedervi e trattenersi ed al suo utilizzo come vano autonomo anche da parte degli altri condomini;
- nel detto sottotetto esiste impianto elettrico condominiale.
Alla stregua di tali elementi di fatto deve ritenersi che il sottotetto, in ragione delle sue dimensioni e caratteristiche strutturali, possa essere utilizzato da parte dei condomini come vano autonomo, potenzialmente anche adatto alla presenza di persone.
Tale possibile o perlomeno potenziale, oggettiva, destinazione all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, consente di applicare a tutto il solaio non attribuito in forza di titolo espresso in proprietà del convenuto, la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. (cfr.: Cass. Civ. ord. 9383 del
21/5/2020; Cass. Sez. 2, n. 6143 del 30/03/2016).
Con la conseguenza che la occupazione di una porzione di tale bene comune condominiale come effettuata dal convenuto con la porzione di muro oggetto di causa, costituisce non solo una alterazione della cosa comune ma una sua sottrazione alla possibilità di godimento collettivo.
Essa quindi non rientra nell'ambito dell'uso frazionato consentito ai sensi dell'art.1102 cc, ma nell'appropriazione di parte della cosa comune (Cass. Sez. 2, Sent. n. 14694 del 2015) e per consentirla occorrerebbe il consenso unanime della totalità dei condomini, esulando la decisione sul punto dalle attribuzioni della assemblea condominiale, atteso che in mancanza si determinerebbe una lesione dei diritti di tutti i condomini.
Né risulta fondata sul punto la eccezione di parte convenuta che l'occupazione della parte comune in esame sarebbe giustificata dal diritto di sopralzo sullo stabile, atteso che l'esercizio dello stesso non può mai comportare una inservibilità della parte comune all'uso e al godimento anche di un solo condomino, o determinare l'appropriazione illecita di una parte della cosa comune in favore di uno o più condomini, con alterazione della destinazione principale del bene, come invece avvenuto con la appropriazione di parte del solaio comune con il muro perimetrale edificato dal convenuto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11490 del 2020).
Neppure coglie nel segno la eccezione di parte convenuta che con la delibera del 25.10.2021 la assemblea condominiale lo avrebbe autorizzato a mantenere il nuovo muro perimetrale edificato durante i lavori di ristrutturazione della sua proprietà nella parte di sottotetto in esame.
Difatti, anche ove tale delibera avesse effettivamente inteso consentire una occupazione di detta porzione
10 comune condominiale da parte del convenuto con conseguente inservibilità della parte comune all'uso e al godimento degli altri condomini, sarebbe nulla perché esulante le attribuzioni dell'assemblea condominiale in quanto presa a maggioranza dei presenti (Cfr.: Cass. Sezz. UU. 9839/2021; Cass. Sezz. UU. sent. n. 4806 del
7.3.2005) e la sua nullità sarebbe anche rilevabile d'ufficio.
Ciò posto in maniera assorbente, peraltro, da una lettura agevole di tale delibera appare semmai che l'assemblea abbia consentito di mantenere il detto muro perimetrale solo per ragioni di sicurezza e senza che tale situazione di fatto potesse costituire un precedente, così da esprimere un consenso collegato al temporaneo svolgimento dei lavori e non rivolto a consentire l'occupazione definitiva del bene comune.
Né per le stesse ragioni il appare aver violato l'obbligo di correttezza e buona fede come Parte_1 invocato dal convenuto.
Di qui il rigetto di ogni eccezione di parte convenuta avverso la domanda attorea e della sua domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al rimborso in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno dei costi eventualmente necessari per ripristinare lo stato dei luoghi.
In definitiva quindi va accolta la domanda dell'attore, perché fondata, di accertamento e declaratoria che il convenuto ha illegittimamente occupato in uso esclusivo la porzione del solaio di proprietà condominiale specificata nella relazione dell'arch. di cui al doc.7 di parte attrice. Per_1
Per l'effetto il convenuto va condannato al ripristino dello stato dei luoghi nella stessa situazione antecedente alla occupazione, con abbattimento del muro oggetto di causa per una lunghezza di metri lineari 13,55; nonché alla sua ricostruzione in muratura in posizione arretrata per metri 0,25 rispetto a quella attuale corrispondente all'esatto confine tra la proprietà dello stesso convenuto e la parte comune condominiale del solaio e sempre per una lunghezza di metri lineari 13,55 e per l'altezza da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84.
Va accolta anche la richiesta formulata dal attore ai sensi dell'art. 614 bic c.p.c., e viene Parte_1 conseguentemente fissata in €.50,00 euro al giorno la somma che sarà dovuta dal convenuto all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione sopra descritta, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese ed i compensi di lite e di mediazione seguono la soccombenza, ai sensi dell'artt.91 c.p.c., e vanno posti a carico del convenuto ed a favore del attore e, determinate sulla scorta dei parametri Parte_1 dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- 1) Accerta che il convenuto ha illegittimamente occupato in uso esclusivo la porzione del Controparte_1 solaio di proprietà condominiale del , oggetto di causa, come Parte_1 Pt_1 specificata nella relazione dell'arch. di cui al doc.7 di parte attrice. Per_1
- 2) Per l'effetto condanna il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi del Controparte_1 [...]
oggetto di causa, nella stessa situazione antecedente alla occupazione, con Parte_1 Pt_1 abbattimento del muro oggetto di causa per una lunghezza di metri lineari 13,55; nonché alla sua ricostruzione in muratura in posizione arretrata per metri 0,25 rispetto a quella attuale corrispondente all'esatto confine tra la proprietà dello stesso convenuto e la parte comune condominiale del solaio e sempre per una lunghezza di metri lineari 13,55 e per l'altezza da piano di calpestio a trave di colmo di m. 2,84.
- 3) Fissa, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in €.50,00 al giorno la somma che sarà dovuta al
[...]
, attore, dal convenuto per ogni giorno di ritardo Parte_1 Controparte_1 nell'esecuzione della decisione di cui al capo 2), a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
- 4) Dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande riconvenzionali del convenuto Controparte_1 di accertamento e declaratoria che la parte del solaio e del corridoio del sottotetto oggetto di causa, apparterrebbero al convenuto.
- 5) Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna del Controparte_1 [...]
, al risarcimento dei danni. Parte_1
- 6) Condanna il convenuto a corrispondere al , , Controparte_1 Parte_1 Pt_1 attore, le spese e competenze di lite e di mediazione, liquidate in €.600,00 per spese vive ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
12