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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA AD Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 862/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Isonzo n.23, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI ROBERTA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...],
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1 disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 ammonimento del Sig. a dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra CP_1 Pt_1 relative alle decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta o in quel diverso minore termine che la madre porrà relativamente alle necessità della decisione, dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata;
2 confermare il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
Per_1
3 disporre che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, alla Sig.ra Pt_1 almeno 15 giorni prima del periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé la figlia minore con le modalità di seguito indicate: Per_1
4 tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
5 a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
6 durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino Per_1 alle ore 17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
7 durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno Per_1 di Pasqua e di Pasquetta;
8 durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro Per_1 anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
4. disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 Pt_1 figlia minore a decorrere dal mese di gennaio 2026, l'importo mensile di € 300,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre, a carico del Sig. , il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in CP_1 favore della figlia, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
6. disporre che le deduzioni per la figlia a carico spettino nella misura del 50% a ciascun genitore;
7. disporre che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia beneficino entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
8. disporre che l'assegno unico per la figlia minore venga corrisposto al 100% in favore della Sig.ra
Pt_1
9. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.39 c.p.c.
10.disporre l'ammonimento del Sig. , previo accertamento delle sue condotte, ad esercitare CP_1 la responsabilità genitoriale nel rispetto del precipuo interesse della figlia minore Per_1
11.individuare, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig. per ogni CP_1 violazione e/o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti;
12.condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un CP_1 minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
13.condannare il Sig. , per le condotte di cui in atti, al risarcimento dei danni tutti, subiti e CP_1 subendi, dalla figlia minore , nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da Persona_2 determinarsi anche in via equitativa, con versamento dell'importo dovuto alla madre, la quale avrà poi premura di destinarlo alla figlia;
14.condannare il Sig. , per le condotte di cui in atti, al risarcimento dei danni tutti, subiti e CP_1 subendi, dalla Sig.ra nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche Parte_1 in via equitativa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 30/05/2025 a adito Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.12.2014 nel Comune di Robbiate con , dalla cui unione Controparte_1 coniugale è nata una figlia l'8.4.2014, minorenne. Per_1
A tale scopo ha esposto di essersi consensualmente separata dal coniuge in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco in data 22.11.2022. e- di non essersi, dall'epoca della comparizione all'udienza presidenziale (avvenuta mediante trattazione scritta il giorno 15.06.2022), più riconciliata con il coniuge e di non avere ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.
In particolare, il suddetto decreto di omologa ha disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché che le Per_1 frequentazioni padre/figlia avvengano, oltre a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9.00, durante il periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, tutti i venerdì dall'uscito da scuola (o dalla mattina alle 9.00, durante il periodo non scolastico) fino al lunedì mattina. Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo in capo al sig. di versare a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 250, da corrispondersi, fino alla definitiva estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, mediante pagamento diretto integrale delle rate residue del mutuo cointestato, con versamento alla ricorrente della differenza dovuta, oltre al 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell' assegno unico in favore della madre.
Nella presente sede la ricorrente ha riferito che il sig. si è reso inadempiente rispetto agli CP_1 accordi consacrati in sede di separazione, con riguardo alle frequentazioni padre/figlia, deducendo al riguardo la mancata organizzazione del padre con la propria attività lavorativa e la mancata comunicazione in anticipo alla ricorrente dei propri turni lavorativi. Al contempo ha riferito che il sig. si è reso inadempimento del versamento della differenza dovuta, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento di tra la quota della rata di mutuo versata e l'importo dell'assegno di Per_1 mantenimento determinato in € 250,00 in sede di separazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto in via preliminare, a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c., disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre, nonché che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo, oltre a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico). Con riguardo ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla sig.ra a somma di euro 350, oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Infine, ha chiesto disporsi la prosecuzione del giudizio per la trattazione nel merito della causa, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento delle domande formulate in via preliminare.
Da ultimo ha chiesto disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.39 c.p.c., l'ammonimento del CP_
, previo accertamento delle sue condotte, ad esercitare la responsabilità genitoriale nel CP_1 rispetto del precipuo interesse della figlia minore individuando, ai sensi dell'articolo 614bis Per_1 c.p.c., la somma di denaro dovuta dall' per ogni violazione e/o inosservanza e per ogni giorno CP_1 di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti, con condanna allo stesso al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
e al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, dalla figlia minore nella CP_3 Per_1 misura da determinarsi anche in via equitativa.
Con decreto del 3.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 1.10.2025.
All'udienza del 1.10.2025 il sig. non è comparso, né si è costituito, e il Controparte_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla parte resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, il Presidente del
Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, ammonendo il padre di rispondere in via telematica Per_1 alle richieste della madre, entro 10 giorni o altro termine inferiore che la madre porrà relativamente alle necessità della decisione, dovendosi ritenere che in mancanza di risposta la richiesta s'intenderà accettata, con conferma del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre. Per_1
Quanto alle regolamentazioni padre figlia ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità stabilite dal Tribunale in sede di separazione. In punto Per_1 economico ha disposto che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per la figlia minore l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, rimanendo efficaci fino a dicembre 2025 gli accordi di separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia.
All'udienza del 1.10.2025 la ricorrente ha chiesto pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri aspetti contenziosi e pertanto il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status n. 458/2025 del 2.10.2025, dando atto della contumacia del resistente, come dichiarata in prima udienza.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione alle parti di un termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, dando particolarmente atto della mancanza da parte del resistente di rispondere tempestivamente alle decisioni relative alla figlia minore, chiedendo pertanto la conferma dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente del
Tribunale con l'ordinanza del 01.10.2025, riducendo a 5 i giorni per riscontrare le richieste della Sig.ra in merito alle decisioni di interesse per e aumentando a 15 i giorni per Pt_1 Per_1 comunicare alla ricorrente i tempi che il resistente trascorrerà con la bambina.
Infine, il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Motivi della decisione. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, non Per_1 avendo parte ricorrente avanzato richieste di soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso e non avendo rappresentato parte ricorrente alcuna condotta posta in essere dal resistente caratterizzato da un serio e concreto pregiudizio per la minore. Tuttavia, si auspica una maggiore serietà nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. , ammonendo CP_1 quest'ultimo di dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra relative alle Pt_1 decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta, dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata, al fine di evitare situazioni di stalle nelle decisioni della minore, potenzialmente pregiudizievoli per la stessa.
Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, con la previsione a che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, - alla Sig.ra almeno 15 giorni prima del Pt_1 periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 minore con le modalità di seguito indicate: Per_1 - tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
-a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino alle ore Per_1
17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Per_1
Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Con riguardo alla ricorrente la stessa ha dedotto di lavorare in qualità di dipendente della società
Decathlon Italia Srl presso il centro commerciale Il Globo di Busnago, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di sales department manager, da cui percepisce un'entrata media mensile netta di € 1.800,00 circa per 14 mensilità. Di contro, quanto al resistente, la ricorrente ha dedotto che lo stesso lavora come dipendente del negozio “Pellizzari” presso Il Globo di Busnago, da cui percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.500,00/1.600,00 per 14 mensilità.
Pertanto, appare opportuno prevedere un contributo al mantenimento a carico dell' e a favore CP_1 della figlia minore di euro 300 mensili, avuto in particolare riguardo al fatto che, allo stato, Per_1 grava integralmente sulla madre l'intero carico della gestione della figlia, nonché al percepimento integrale alla stessa dell'assegno unico.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Infine, il Collegio prende atto che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, conformemente a quanto indicato dalla ricorrente nella domanda formulata in ricorso.
Con riguardo, infine, alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente a norma dell'art 473bis.39
c.p.c. osserva il Collegio come non possano trovare accoglimento nella presente sede essendo state formulate in modo generico e non corroborate da idonea prova.
3. Spese di lite. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, quantificate nei minimi, esclusa la fase di trattazione, tenendo conto della semplicità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente contumace, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 ammonimento del Sig. a dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra CP_1 Pt_1 relative alle decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata;
DISPONE il collocamento prevalente della minore presso la madre;
DISPONE che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, alla Sig.ra almeno Pt_1
10 giorni prima del periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa vedere Per_1
e tenere con sé la figlia minore con le modalità di seguito indicate: Per_1
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
- a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino alle ore Per_1
17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Per_1
Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
PONE A CARICO di di pagare a favore della sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 300 mensili, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, rimanendo efficaci fino a dicembre 2025 gli accordi di separazione
PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
DISPONE che l'assegno UNICO verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
RIGETTA le ulteriori domande;
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio MA AD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio MA AD Presidente relatore dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 862/2025 promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Isonzo n.23, con il patrocinio dell'avv. ZUCCHI ROBERTA,
ricorrente;
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...],
resistente contumace;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1 disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 ammonimento del Sig. a dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra CP_1 Pt_1 relative alle decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta o in quel diverso minore termine che la madre porrà relativamente alle necessità della decisione, dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata;
2 confermare il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre;
Per_1
3 disporre che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, alla Sig.ra Pt_1 almeno 15 giorni prima del periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa Per_1 vedere e tenere con sé la figlia minore con le modalità di seguito indicate: Per_1
4 tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
5 a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
6 durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino Per_1 alle ore 17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
7 durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno Per_1 di Pasqua e di Pasquetta;
8 durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro Per_1 anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
4. disporre che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento per la CP_1 Pt_1 figlia minore a decorrere dal mese di gennaio 2026, l'importo mensile di € 300,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
5. disporre, a carico del Sig. , il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in CP_1 favore della figlia, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco;
6. disporre che le deduzioni per la figlia a carico spettino nella misura del 50% a ciascun genitore;
7. disporre che le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia beneficino entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
8. disporre che l'assegno unico per la figlia minore venga corrisposto al 100% in favore della Sig.ra
Pt_1
9. emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis.39 c.p.c.
10.disporre l'ammonimento del Sig. , previo accertamento delle sue condotte, ad esercitare CP_1 la responsabilità genitoriale nel rispetto del precipuo interesse della figlia minore Per_1
11.individuare, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal Sig. per ogni CP_1 violazione e/o inosservanza e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti;
12.condannare il Sig. al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un CP_1 minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende;
13.condannare il Sig. , per le condotte di cui in atti, al risarcimento dei danni tutti, subiti e CP_1 subendi, dalla figlia minore , nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da Persona_2 determinarsi anche in via equitativa, con versamento dell'importo dovuto alla madre, la quale avrà poi premura di destinarlo alla figlia;
14.condannare il Sig. , per le condotte di cui in atti, al risarcimento dei danni tutti, subiti e CP_1 subendi, dalla Sig.ra nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi anche Parte_1 in via equitativa.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 30/05/2025 a adito Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.12.2014 nel Comune di Robbiate con , dalla cui unione Controparte_1 coniugale è nata una figlia l'8.4.2014, minorenne. Per_1
A tale scopo ha esposto di essersi consensualmente separata dal coniuge in forza di decreto di omologa del Tribunale di Lecco in data 22.11.2022. e- di non essersi, dall'epoca della comparizione all'udienza presidenziale (avvenuta mediante trattazione scritta il giorno 15.06.2022), più riconciliata con il coniuge e di non avere ripreso, neppure momentaneamente, la convivenza coniugale.
In particolare, il suddetto decreto di omologa ha disposto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché che le Per_1 frequentazioni padre/figlia avvengano, oltre a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9.00, durante il periodo non scolastico) fino al lunedì mattina, tutti i venerdì dall'uscito da scuola (o dalla mattina alle 9.00, durante il periodo non scolastico) fino al lunedì mattina. Quanto ai profili economici ha disposto l'obbligo in capo al sig. di versare a titolo CP_1 di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 250, da corrispondersi, fino alla definitiva estinzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, mediante pagamento diretto integrale delle rate residue del mutuo cointestato, con versamento alla ricorrente della differenza dovuta, oltre al 50% delle spese straordinarie e il percepimento integrale dell' assegno unico in favore della madre.
Nella presente sede la ricorrente ha riferito che il sig. si è reso inadempiente rispetto agli CP_1 accordi consacrati in sede di separazione, con riguardo alle frequentazioni padre/figlia, deducendo al riguardo la mancata organizzazione del padre con la propria attività lavorativa e la mancata comunicazione in anticipo alla ricorrente dei propri turni lavorativi. Al contempo ha riferito che il sig. si è reso inadempimento del versamento della differenza dovuta, a titolo di contributo CP_1 al mantenimento di tra la quota della rata di mutuo versata e l'importo dell'assegno di Per_1 mantenimento determinato in € 250,00 in sede di separazione.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto in via preliminare, a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c., disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso la madre, nonché che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo, oltre a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico). Con riguardo ai profili economici ha chiesto che il padre versi alla sig.ra a somma di euro 350, oltre il 50% delle spese straordinarie. Pt_1
Infine, ha chiesto disporsi la prosecuzione del giudizio per la trattazione nel merito della causa, chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'accoglimento delle domande formulate in via preliminare.
Da ultimo ha chiesto disporsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.39 c.p.c., l'ammonimento del CP_
, previo accertamento delle sue condotte, ad esercitare la responsabilità genitoriale nel CP_1 rispetto del precipuo interesse della figlia minore individuando, ai sensi dell'articolo 614bis Per_1 c.p.c., la somma di denaro dovuta dall' per ogni violazione e/o inosservanza e per ogni giorno CP_1 di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti, con condanna allo stesso al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della
[...]
e al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, dalla figlia minore nella CP_3 Per_1 misura da determinarsi anche in via equitativa.
Con decreto del 3.6.2025 il Presidente relatore ha fissato udienza di comparizione personale delle parti al 1.10.2025.
All'udienza del 1.10.2025 il sig. non è comparso, né si è costituito, e il Controparte_1
Presidente relatore, previo controllo della regolare notifica alla parte resistente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ne ha dichiarato la contumacia. In tale sede, il Presidente del
Tribunale ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo il regime di affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, ammonendo il padre di rispondere in via telematica Per_1 alle richieste della madre, entro 10 giorni o altro termine inferiore che la madre porrà relativamente alle necessità della decisione, dovendosi ritenere che in mancanza di risposta la richiesta s'intenderà accettata, con conferma del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre. Per_1
Quanto alle regolamentazioni padre figlia ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le modalità stabilite dal Tribunale in sede di separazione. In punto Per_1 economico ha disposto che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento per la figlia minore l'importo mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, rimanendo efficaci fino a dicembre 2025 gli accordi di separazione, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia.
All'udienza del 1.10.2025 la ricorrente ha chiesto pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status, salva la prosecuzione del giudizio in relazione agli altri aspetti contenziosi e pertanto il Tribunale ha pronunciato sentenza non definitiva sullo status n. 458/2025 del 2.10.2025, dando atto della contumacia del resistente, come dichiarata in prima udienza.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione alle parti di un termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente ha depositato note scritte nel nuovo termine assegnato, dando particolarmente atto della mancanza da parte del resistente di rispondere tempestivamente alle decisioni relative alla figlia minore, chiedendo pertanto la conferma dei provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente del
Tribunale con l'ordinanza del 01.10.2025, riducendo a 5 i giorni per riscontrare le richieste della Sig.ra in merito alle decisioni di interesse per e aumentando a 15 i giorni per Pt_1 Per_1 comunicare alla ricorrente i tempi che il resistente trascorrerà con la bambina.
Infine, il Tribunale, in camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Motivi della decisione. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile. L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Qualora tale regime risulti contrario agli interessi del minore - in quanto oggettivamente pregiudizievole per lo stesso o laddove uno dei genitori genitore appaia manifestamente incapace o non idoneo ad assumere tale ruolo (Cass. n. 18867/2011) - l'art. 337 quater c.c. riconosce al giudice la possibilità di derogare alla regola generale disponendo, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo o super esclusivo del minore. Nel primo caso, le decisioni di maggior interesse verranno comunque adottate da entrambi i genitori, mentre nel caso di affidamento super esclusivo (anche detto rafforzato) l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale sarà concentrato totalmente in capo al genitore affidatario, residuando in capo al non affidatario il dovere di vigilare sulle condizioni di vita, sulla salute, sull'educazione e sull'istruzione del figlio minore.
Tanto premesso, nel caso di specie, non si ravvisano ostacoli alla previsione del regime di affido condiviso della figlia minore tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, non Per_1 avendo parte ricorrente avanzato richieste di soluzioni diverse dal modello legale dell'affido condiviso e non avendo rappresentato parte ricorrente alcuna condotta posta in essere dal resistente caratterizzato da un serio e concreto pregiudizio per la minore. Tuttavia, si auspica una maggiore serietà nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del sig. , ammonendo CP_1 quest'ultimo di dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra relative alle Pt_1 decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta, dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata, al fine di evitare situazioni di stalle nelle decisioni della minore, potenzialmente pregiudizievoli per la stessa.
Quanto al regime di visita con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto indicato nelle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, con la previsione a che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, - alla Sig.ra almeno 15 giorni prima del Pt_1 periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa vedere e tenere con sé la figlia Per_1 minore con le modalità di seguito indicate: Per_1 - tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
-a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino alle ore Per_1
17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Per_1
Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
Con riferimento al mantenimento della prole, si ricorda che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Con riguardo alla ricorrente la stessa ha dedotto di lavorare in qualità di dipendente della società
Decathlon Italia Srl presso il centro commerciale Il Globo di Busnago, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di sales department manager, da cui percepisce un'entrata media mensile netta di € 1.800,00 circa per 14 mensilità. Di contro, quanto al resistente, la ricorrente ha dedotto che lo stesso lavora come dipendente del negozio “Pellizzari” presso Il Globo di Busnago, da cui percepisce uno stipendio netto mensile di circa € 1.500,00/1.600,00 per 14 mensilità.
Pertanto, appare opportuno prevedere un contributo al mantenimento a carico dell' e a favore CP_1 della figlia minore di euro 300 mensili, avuto in particolare riguardo al fatto che, allo stato, Per_1 grava integralmente sulla madre l'intero carico della gestione della figlia, nonché al percepimento integrale alla stessa dell'assegno unico.
Le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rimanda integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale, sono a carico di entrambi i genitori, in pari misura.
Infine, il Collegio prende atto che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, conformemente a quanto indicato dalla ricorrente nella domanda formulata in ricorso.
Con riguardo, infine, alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente a norma dell'art 473bis.39
c.p.c. osserva il Collegio come non possano trovare accoglimento nella presente sede essendo state formulate in modo generico e non corroborate da idonea prova.
3. Spese di lite. Stante la soccombenza del convenuto contumaciale, le spese di lite, quantificate nei minimi, esclusa la fase di trattazione, tenendo conto della semplicità della causa e dell'assenza di attività istruttoria, devono essere poste a carico del resistente contumace, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 ammonimento del Sig. a dare riscontro, in via telematica, alle richieste della Sig.ra CP_1 Pt_1 relative alle decisioni da assumere nell'interesse della figlia minore, entro 5 giorni dalla richiesta dovendosi ritenere che, in mancanza di risposta, la richiesta s'intenderà accettata;
DISPONE il collocamento prevalente della minore presso la madre;
DISPONE che - previa comunicazione da indirizzare, in via telematica, alla Sig.ra almeno Pt_1
10 giorni prima del periodo di propria competenza e con l'avvertimento che, in mancanza della suddetta comunicazione nei termini sopra indicati, starà con la madre - il padre possa vedere Per_1
e tenere con sé la figlia minore con le modalità di seguito indicate: Per_1
- tutti i venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del giorno successivo;
- a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalla mattina alle 9,00 durante il periodo non scolastico) fino alla mattina del lunedì, quando avrà cura di accompagnare la figlia a scuola;
- durante le vacanze natalizie, trascorrerà, ad anni alterni, dalla Vigilia di Natale fino alle ore Per_1
17,00 del 25.12 con un genitore e dalle 17,00 del giorno di Natale al 26.12 fino a dopo cena con l'altro genitore;
il 31.01 e il giorno di Capodanno, ad anni alterni, con ciascun genitore;
i restanti giorni di sospensione dell'attività scolastica verranno trascorsi da con la madre;
Per_1
- durante le vacanze pasquali, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascun genitore, il giorno di Per_1
Pasqua e di Pasquetta;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, tra loro anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 20 febbraio di ogni anno, salvo diversi accordi che le parti potranno assumere sulla base delle esigenze della figlia minore;
PONE A CARICO di di pagare a favore della sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 300 mensili, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore , Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alle coordinate bancarie della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, rimanendo efficaci fino a dicembre 2025 gli accordi di separazione
PONE A CARICO di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, per la cui individuazione e disciplina si rinvia integralmente al Protocollo in uso presso questo Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto;
DISPONE che l'assegno UNICO verrà percepito integralmente dalla ricorrente;
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali vengano usufruite al 50% ciascuno dai coniugi, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), disporre che le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dalla sola parte che effettivamente l'ha sostenuta;
RIGETTA le ulteriori domande;
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, come per legge, disponendo con separato decreto il pagamento a carico dello Stato anticipatario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 02/12/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio MA AD