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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5935/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 5935/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1177/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'avv.
TO TR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Sabato Robertelli
n.19;
APPELLANTE
E
“ .” Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 16.4.2025, la sola parte appellante rassegnava le proprie conclusioni, come da nota scritta depositata in atti (cfr., per l'appellante, la nota del 15.4.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1177/2022, del 1.2.2022, depositata in data 8.3.2022 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Salerno.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Salerno al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.10.2017, alle ore 10:30 circa, all'interno dell'Azienda ospedaliera convenuta.
Evidenziava che, in tali circostanze, nell'espletamento delle sue mansioni, nel mentre si accingeva a spostare una voluminosa scatola contenente materiale di lavoro da un luogo all'altro, scendendo la scala laterale al corridoio del Reparto Dialisi, l'appellante cadeva improvvisamente a terra, a causa della cattiva manutenzione della scala di marmo, la quale si spostava dalla propria sede.
In conseguenza del sinistro, il sig. riportava lesioni personali diagnosticate in un “trauma Pt_1 valido distrattivo ginocchio sn.” per il cui risarcimento inoltrava apposita raccomandata a.r. in data
27.11.2017.
Pertanto, l'odierno appellante, ritenendo sussistente la responsabilità dell'Azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 2051 c.c., conveniva il predetto ente in giudizio concludendo perché ne fosse accertata la responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, perché la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 3.388,60, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l' ” Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Deducendo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti fondanti una propria responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.p.c., e contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In subordine, chiedeva accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato nella verificazione del sinistro, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria
Espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, ed espletata la CTU medico- legale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1177/2022, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva in parte la domanda attorea, ascrivendo alla condotta del danneggiato il concorso nella causazione del sinistro, e per l'effetto condannava l' al pagamento della somma di € 3.500,00, oltre interessi legali Controparte_1 decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per le lesioni patite dal sig.
. L' convenuta veniva inoltre condannata alla refusione delle spese di lite Parte_1 CP_1 in favore dell'attore.
Sicché, impugnava la predetta sentenza, dolendosi che la sentenza fosse erronea Parte_1 nella parte in cui riconosceva il concorso di responsabilità dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, avendo, invece, la parte prestato tutte le attenzioni del caso ponendo in essere una condotta diligente.
Contestando anche il quantum riconosciutogli a titolo di risarcimento del danno, concludeva instando per l'accoglimento dell'appello e perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Controparte_1 ” nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna
[...] dell'ente appellato al risarcimento dei danni materiali da lui subiti, quantificati nella somma di €
5.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 6.12.2023, veniva rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello,
e ne veniva, pertanto, disposta la rinnovazione.
Rilevato un ulteriore profilo di nullità afferente alla rinotifica dell'atto di appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2025.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 14.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Va anzitutto evidenziata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 8.3.2022, l'atto di appello veniva inoltrato per la notifica in data 28.6.2022.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Tanto premesso occorre rilevare che, stante la mancata costituzione in giudizio dell' Azienda ospedaliera convenuta, con ordinanza del 6.12.2023 veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, con contestuale ordine di rinnovazione e rinvio all'udienza 24.4.2024.
Infatti, in sede di relata di notifica telematica non risultava indicato il pubblico registro da cui veniva estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in violazione delle norme di cui all'art. 160 c.p.c., nonché degli artt. 11 e 3-bis l. n. 53/1994. Di poi, espletata la rinnovazione della notifica, veniva rilevato un nuovo motivo di nullità della notifica telematica. Più in particolare, la predetta notifica veniva effettuata nei confronti dell'appellato presso il procuratore domiciliatario per il primo grado di giudizio.
Alcun dubbio può porsi in merito alla nullità di tale seconda notifica, tenuto conto del più generale disposto di cui all'art. 330, III comma c.p.c., secondo cui la notifica dell'atto di impugnazione, decorso l'anno dalla pubblicazione dalla sentenza appellata (avvenuta in data 8.3.2022), si notifica personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. (Cass. Civ., SS:UU., 1.2.2006, n. 2197).
Va pertanto ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153
c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (Cass. Civ., Sez. V, 17.7.2019, n. 19218; Sez. II, 1.10.2019, n. 24474).
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale estinzione del giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui agli artt. 291, I e III comma e 307, III comma c.p.c., applicabili in questa sede in virtù del più generale richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2593; Sez. I, 4.11.2019, n.
28267; Sez. II, 30.5.2017, n. 13637).
Tale situazione processuale, in assenza di specifica disposizione normativa di segno diverso, non può in alcun modo equipararsi all'ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Non può venire in rilievo un'ipotesi di tardività della stessa: sotto tale profilo, invero, deve darsi atto come l'odierno appellante avesse comunque tempestivamente provveduto alla notifica dell'atto di impugnazione, oltre che della relativa rinnovazione, pur risultando entrambi tali iter notificatori invalidamente conclusi.
Parimenti è da escludere l'assimilabilità della fattispecie in esame all'ipotesi dell'omessa integrazione del contraddittorio in ipotesi di causa inscindibile di cui all'art. 331 c.p.c., non venendo in alcun modo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio.
Pertanto, deve senz'altro richiamarsi in questa sede il condivisibile orientamento giurisprudenziale evidenziato in precedenza, secondo cui la nullità della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello comporta l'applicazione dell'art. 291, III comma c.p.c., con conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio. Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020,
n. 26914).
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso la Parte_1 sentenza n.1177/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Salerno, il 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 5935/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1177/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma Parte_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione del primo grado di giudizio, dall'avv.
TO TR, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Sabato Robertelli
n.19;
APPELLANTE
E
“ .” Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 16.4.2025, la sola parte appellante rassegnava le proprie conclusioni, come da nota scritta depositata in atti (cfr., per l'appellante, la nota del 15.4.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1177/2022, del 1.2.2022, depositata in data 8.3.2022 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Salerno.
Ed invero, l'odierno appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Salerno al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 5.10.2017, alle ore 10:30 circa, all'interno dell'Azienda ospedaliera convenuta.
Evidenziava che, in tali circostanze, nell'espletamento delle sue mansioni, nel mentre si accingeva a spostare una voluminosa scatola contenente materiale di lavoro da un luogo all'altro, scendendo la scala laterale al corridoio del Reparto Dialisi, l'appellante cadeva improvvisamente a terra, a causa della cattiva manutenzione della scala di marmo, la quale si spostava dalla propria sede.
In conseguenza del sinistro, il sig. riportava lesioni personali diagnosticate in un “trauma Pt_1 valido distrattivo ginocchio sn.” per il cui risarcimento inoltrava apposita raccomandata a.r. in data
27.11.2017.
Pertanto, l'odierno appellante, ritenendo sussistente la responsabilità dell'Azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 2051 c.c., conveniva il predetto ente in giudizio concludendo perché ne fosse accertata la responsabilità nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, perché la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni patiti, quantificati nella somma di € 3.388,60, ovvero in quella somma diversa maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l' ” Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Deducendo l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti fondanti una propria responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.p.c., e contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. In subordine, chiedeva accertare e dichiarare il concorso colposo del danneggiato nella verificazione del sinistro, con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria
Espletata l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, ed espletata la CTU medico- legale, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1177/2022, il Giudice di Pace di Salerno accoglieva in parte la domanda attorea, ascrivendo alla condotta del danneggiato il concorso nella causazione del sinistro, e per l'effetto condannava l' al pagamento della somma di € 3.500,00, oltre interessi legali Controparte_1 decorrenti dalla domanda e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni per le lesioni patite dal sig.
. L' convenuta veniva inoltre condannata alla refusione delle spese di lite Parte_1 CP_1 in favore dell'attore.
Sicché, impugnava la predetta sentenza, dolendosi che la sentenza fosse erronea Parte_1 nella parte in cui riconosceva il concorso di responsabilità dell'odierno appellante nella causazione del sinistro, avendo, invece, la parte prestato tutte le attenzioni del caso ponendo in essere una condotta diligente.
Contestando anche il quantum riconosciutogli a titolo di risarcimento del danno, concludeva instando per l'accoglimento dell'appello e perché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Controparte_1 ” nella causazione del sinistro oggetto di causa, con conseguente condanna
[...] dell'ente appellato al risarcimento dei danni materiali da lui subiti, quantificati nella somma di €
5.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 6.12.2023, veniva rilevata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello,
e ne veniva, pertanto, disposta la rinnovazione.
Rilevato un ulteriore profilo di nullità afferente alla rinotifica dell'atto di appello, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.4.2025.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 14.6.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Va anzitutto evidenziata la tempestività dell'impugnazione: ed invero, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 8.3.2022, l'atto di appello veniva inoltrato per la notifica in data 28.6.2022.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano state prospettate da parte dell'odierno appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale, onde deve riscontrarsi l'ammissibilità dell'appello in parte qua.
Tanto premesso occorre rilevare che, stante la mancata costituzione in giudizio dell' Azienda ospedaliera convenuta, con ordinanza del 6.12.2023 veniva dichiarata la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello, con contestuale ordine di rinnovazione e rinvio all'udienza 24.4.2024.
Infatti, in sede di relata di notifica telematica non risultava indicato il pubblico registro da cui veniva estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, in violazione delle norme di cui all'art. 160 c.p.c., nonché degli artt. 11 e 3-bis l. n. 53/1994. Di poi, espletata la rinnovazione della notifica, veniva rilevato un nuovo motivo di nullità della notifica telematica. Più in particolare, la predetta notifica veniva effettuata nei confronti dell'appellato presso il procuratore domiciliatario per il primo grado di giudizio.
Alcun dubbio può porsi in merito alla nullità di tale seconda notifica, tenuto conto del più generale disposto di cui all'art. 330, III comma c.p.c., secondo cui la notifica dell'atto di impugnazione, decorso l'anno dalla pubblicazione dalla sentenza appellata (avvenuta in data 8.3.2022), si notifica personalmente ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. (Cass. Civ., SS:UU., 1.2.2006, n. 2197).
Va pertanto ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153
c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini (Cass. Civ., Sez. V, 17.7.2019, n. 19218; Sez. II, 1.10.2019, n. 24474).
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale estinzione del giudizio.
Infatti, risulta senz'altro validamente perfezionata la vicenda estintiva di cui agli artt. 291, I e III comma e 307, III comma c.p.c., applicabili in questa sede in virtù del più generale richiamo di cui all'art. 359 c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 7.2.2006, n. 2593; Sez. I, 4.11.2019, n.
28267; Sez. II, 30.5.2017, n. 13637).
Tale situazione processuale, in assenza di specifica disposizione normativa di segno diverso, non può in alcun modo equipararsi all'ipotesi dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Non può venire in rilievo un'ipotesi di tardività della stessa: sotto tale profilo, invero, deve darsi atto come l'odierno appellante avesse comunque tempestivamente provveduto alla notifica dell'atto di impugnazione, oltre che della relativa rinnovazione, pur risultando entrambi tali iter notificatori invalidamente conclusi.
Parimenti è da escludere l'assimilabilità della fattispecie in esame all'ipotesi dell'omessa integrazione del contraddittorio in ipotesi di causa inscindibile di cui all'art. 331 c.p.c., non venendo in alcun modo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio.
Pertanto, deve senz'altro richiamarsi in questa sede il condivisibile orientamento giurisprudenziale evidenziato in precedenza, secondo cui la nullità della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in appello comporta l'applicazione dell'art. 291, III comma c.p.c., con conseguente ordine di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del giudizio. Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, il Tribunale ritiene che debba essere quella della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove divenga definitiva, della sentenza di primo grado;
l'adozione della forma sentenza consente alla parte, che lo ritenga necessario, l'impugnazione, facendone valere gli eventuali vizi.
Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio, qualora reso dal Tribunale in composizione monocratica, ha il contenuto sostanziale di una sentenza anche se emesso in forma di ordinanza, essendo lo stesso suscettibile di autonoma impugnazione ordinaria (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22.6.2007, n. 14592; Sez. VI, 26.11.2020,
n. 26914).
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del processo, restando le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di avverso la Parte_1 sentenza n.1177/2022 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese di lite a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Salerno, il 29.10.2025 Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato