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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/08/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 29/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 04/07/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura alle liti in Pt_1 atti dall'Avv. Floro Flori elett.te dom.to in Ancona, via San Martino 23
Parte appellante
E
, rappresentata e difesa per procura alle liti dall'avv.to Francesco Maria Marisca Controparte_1
presso il cui studio, sito in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267 è elett.dom.to
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 182/2022, pubblicata in data 08.08.2022, emessa dal Tribunale Pt_1
di Ancona con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione, veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021 emesso a carico della per il pagamento della somma di Controparte_1
Euro 132.706,20, oltre interessi e rivalutazione, per debiti contributivi asseritamente dovuti in qualità di committente della Golden Post TÀ RA (dunque quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003), con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell' a Pt_1
pagina 1 di 9 rifondere a la residua metà, liquidata in euro 2.568,50, oltre accessori di legge. CP_1
Con tale sentenza, il primo giudice, pur ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ravvisare la responsabilità solidale, ex art. 29 D.lgs. 276/2003, in capo alla per i debiti Controparte_1 contributivi dell'appaltatrice Golden Post soc.coop. (con conseguente rigetto delle eccezioni di decadenza ed inammissibilità della pretesa), revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata, sotto il profilo del quantum, la pretesa dell' , stante la carenza di allegazioni in atti che Pt_2 rendevano impossibile anche l'effettuazione di una CTU contabile.
Ritiene, al contrario, l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata, dovendosi, al Pt_2
contrario, ritenere provato il quantum della pretesa, eventualmente da accertare mediante CTU da svolgersi sui prospetti allegati in atti (pag. 6 e 7 del verbale ispettivo, all. G, H, I, estratti conto individuali dei lavoratori e conteggi prodotti nel corso del giudizio). Rileva, inoltre, l' come i Pt_2 lavoratori utilizzati nell'appalto fossero stati individuati a mezzo LUL e riportati negli allegati al verbale ispettivo e come gli elementi indicati nel verbale, tra cui le fatture e periodi di emissione, fossero stati direttamente visionati dagli ispettori, facendo prova fino a querela di falso.
Nel processo di appello si è costituita la società chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_1
contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L.
7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando, seppure in modo sintetico, una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo un progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi nella fattispecie rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello pagina 2 di 9 in esame contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Andando, dunque, ad analizzare il merito, come detto, oggetto del presente appello è unicamente la questione della determinabilità del quantum della pretesa contributiva, essendo, per il resto, coperta da giudicato interno, la statuizione della sussistenza della responsabilità solidale dell'appellata per i debiti contributivi della Golden Post (in particolare, pari ad euro Controparte_1
132.706,19, di cui euro 96.765,65 per le “inadempienze rilevate e addebitate con il presente accertamento ispettivo relative al periodo da 2/2016 a 7/2018”, euro 23.418,44 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 2/2016 a 9/2017, il cui debito è stato già iscritto a ruolo e i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell' di Ancona il 28/08/2018” ed Pt_1 euro 12.522,10 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 10/2017 a
7/2018, il cui debito è gestito dall' in fase amministrativa, i cui importi sono stati forniti dalla Pt_1 gestione del credito dell' di Ancona il28/08/2018 e il 19/09/2018”). Pt_1
Orbene, gli ispettori hanno provveduto a determinare il credito vantato dall' applicando Pt_2
il criterio della misura percentuale rispetto al fatturato registrato dalla Golden Post nel periodo febbraio
2016/luglio 2018, tenendo conto delle fatture emesse mese per mese (cfr. verbale ispettivo in atti e relativi Allegati). In proposito, ritiene il Collegio che sia corretto proporzionare il credito contributivo all'imponibile retributivo, a sua volta calcolato sulla quota percentuale di fatturato periodicamente emesso dalla fornitrice nei confronti del committente;
si tratta con ogni evidenza del criterio in concreto rispondente, più di ogni altro, alla logica della necessaria relazione esistente tra l'entità della produzione (in termine di servizi appaltati) e l'entità della manodopera in essa impegnata, laddove, a sua volta, il fatturato esprime in maniera altrettanto fedele l'entità della produzione stessa.
Tuttavia, pur senza contestare l'adozione di tale criterio, come anticipato, il primo giudice ha ritenuto non provato il quantum della pretesa contributiva sostenendo, nella sostanza, l'inattendibilità di quanto calcolato in sede ispettiva per tre ordini di motivi: 1) mancata indicazione da parte dell' Pt_1
della generalità degli altri committenti e mancata produzione delle fatture da costoro emesse;
2) mancata prova che i lavoratori interessati dalle omissioni contributive fossero stati applicati nell'appalto 3) mancato chiarimento in merito alle modalità di calcolo della percentuale del CP_1
fatturato tenendo conto che, pur avendo gli ispettori affermato di avere detratto dagli importi fatturati i costi per noleggio, bollette e affitti, ciò sarebbe stato fatto solo in relazione al periodo precedente al settembre 2016.
Ebbene, quanto al primo punto, come rilevato in sede di appello dall' , occorre partire da Pt_1
quello che è il valore probatorio del verbale ispettivo.
pagina 3 di 9 Come da giurisprudenza consolidata, infatti, (v. Cass. Sez. L, Sentenze n. 11751 del
24/06/2004; n. 23800/2014) “i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso” (con la prima sentenza, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un verbale redatto da ispettori di un ente previdenziale, nel quale si affermava di avere desunto la prova di una determinata circostanza dalla visione dei libri sociali obbligatori, e in mancanza di una prova contraria offerta dalla interessata in ordine alle risultanze dei libri visionati, in applicazione del principio dell'onere della prova aveva rigettato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione; con la seconda sentenza, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari Pt_1
avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n.
341).
Nel caso in esame, dunque, il fatto che l' non abbia rivelato il nominativo degli altri Pt_1 committenti e non abbia prodotto le fatture esaminate, non vale ad inficiare l'accertamento compiuto, atteso che, in assenza di specifici elementi contrari offerti dall'appellata, può ritenersi provato, in considerazione della fede privilegiata attribuita agli accertamenti compiuti dagli ispettori, che la
Golden Post avesse altri committenti, seppure in misura nettamente inferiore, in termini di fatturato, rispetto alla CP_1
Allo stesso modo, non pare potersi dubitare degli esiti ispettivi per il fatto che non si sarebbe provato che i singoli lavoratori interessati dalle omissioni contributive (individuati nominativamente negli allegati A, B, C, D, E, F allegati al verbale ispettivo di chiamata in solido) fossero stati effettivamente applicati all'appalto conferito dalla Postadoc.
A prescindere dal fatto che non poche omissioni contributive riguardano la totalità dei lavoratori, anche nel caso in cui esse sono conseguenza dell'errato inquadramento dei soci lavoratori e dei dipendenti assunti con contratto subordinato (ossia, comunque, sostanzialmente la totalità dei dipendenti), il fatto che non si sia accertata la loro concreta applicazione all'appalto assume nel caso in pagina 4 di 9 esame una limitata, anzi minimale, importanza, alla luce della sostanziale unicità del soggetto committente l'attività di trasporto della corrispondenza.
Gli ispettori hanno, infatti, accertato, in base alle fatture emesse dalla Goldenpost, che il servizio di trasporto della corrispondenza veniva effettuato principalmente in favore della il CP_1
cui appalto permetteva di ricavare una percentuale del fatturato totale pari a circa il 98-99% (solo per un mese risulterebbe 93,17%).
Appare, pertanto, più che verosimile che tutti i lavoratori dipendenti della Golden Post, e dunque, necessariamente anche quelli interessati dalle omissioni contributive in esame, siano stati applicati all'appalto commissionato dall'appellata.
Quanto, poi, al calcolo della percentuale, seppure è vero che l' nel proprio atto di appello Pt_1
non ha specificamente censurato la parte della sentenza in cui il primo giudice dà atto di un comportamento contraddittorio degli ispettori, tuttavia, non si tratta di una parte motivazionale che da sola può reggere la pronuncia adottata, così come preteso dall'appellante.
Tale statuizione si trova, infatti, confinata tra parentesi e si limita ad affermare una apparente discrasia tra le modalità di calcolo affermate dagli ispettori e quelle in realtà applicate nei prospetti G,
H etc.., discrasia, dunque, espressa in via meramente dubitativa e non adeguatamente approfondita, sicché da sola non vale a reggere la pronuncia relativa all'impossibilità di determinazione del quantum.
Sul punto, occorre, in ogni caso, osservare come nei prospetti citati gli ispettori, al fine del calcolo della percentuale della solidarietà, abbiano dichiaratamente considerato gli importi delle fatture emesse alla senza considerare le decurtazioni per spese di affitto palmari e locali, spese che, a CP_1
mente del contratto di partnership stipulato dalle due parti, dovevano essere rimborsate dalla Golden
Post.
Tuttavia, è vero che, per i primi mesi del 2016, gli importi delle fatture sono stati, invece, considerati al netto di tali decurtazioni, il che ha, dunque, comportato il calcolo di una percentuale a carico dell'appellata sicuramente minore (essendo minore l'importo fatturato).
Tale ultimo calcolo sembrerebbe in linea con quanto affermato nel corpo del verbale ispettivo, in cui si dà atto che gli importi delle fatture erano indicati “al netto degli importi negativi per palmari, affitti e bollette in quanto non appartenenti all'attività lavorativa”. Tale affermazione appare, tuttavia, un refuso in quanto, dovendosi considerare gli importi fatturati a titolo di servizio reso e, dunque, per l'attività lavorativa svolta, l'importo corretto era quello al lordo, ossia senza considerare le decurtazioni per l'affitto dei beni e locali che andavano a diminuire i costi del lavoro.
Corretto appare, dunque, il calcolo della percentuale effettuato nei prospetti allegati al verbale
(quanto meno da settembre 2016 in poi) in cui si è giustamente considerato l'importo delle fatture pagina 5 di 9 maggiorato delle suddette decurtazioni.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dunque, pur a fronte di un comportamento non completamente collaborativo dell' nel corso del giudizio di primo grado, non vi sono seri e Pt_2
precisi elementi contrari che mettano in dubbio il calcolo del quantum operato in sede ispettiva.
A rafforzare tale conclusione, occorre anche richiamare quanto già affermato da questa Corte, sulla scorta di recenti pronunce di legittimità
La Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alla posizione del creditore lavoratore, ha avuto modo di precisare che “Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata” (così Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 834 del 15/01/2019).
Si legge nella motivazione della richiamata pronuncia dei giudici di legittimità, per le parti che qui rilevano: “…Il disposto di cui all'art. 29, co. 2, del d. Igs. n. 276 del 2003, pro tempore vigente (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'arti comma 911 della legge n.296/2006, ed in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti), prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative.
Con tale disposizione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici, possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
tutela che successivamente è stata in parte attenuata, mediante l'introduzione del principio del beneficium excussionis in favore del committente e la possibilità (già introdotta nel 2004
e cancellata ex lege 27/12/2006 n.296) "di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
pagina 6 di 9 complessiva degli appalti" (art.4 c.31 legge n.92/2012, soppresso dal D.L. 17 marzo 2017, n.25, convertito senza modificazioni in L. 20 aprile 2017 n.49).
Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che
l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto.
Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi …Conclusivamente, con riferimento alla fattispecie qui delibata, va, quindi, rimarcato che il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi..”. Continuando la lettura della motivazione si evince che se sono dati incontroversi l'intercorrenza di un rapporto di appalto fra le TÀ nel periodo indicato, così come lo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti nella esecuzione delle opere appaltate, “…l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltarici non può ridondare a carico del lavoratore, il quale correttamente si è limitato ad imputare la propria attività per l'intero periodo dedotto in lite….
Nell'obbligazione solidale si realizza infatti un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, “… in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato pari gradu con gli altri, con rafforzamento del vincolo obbligatorio anche in funzione di garanzia per il creditore in relazione all'intero credito.
La richiamata essenza dell'istituto dispiega i suoi effetti nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, che viene in gioco nella fattispecie considerata, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso….”
I surrichiamati, ed affatto condivisibili, argomenti senza dubbio possono spendersi anche a favore dell'Istituto appellante che, al pari del lavoratore, agisca ex art. 29 d.lgs.n. 276/2003 nei confronti dei soggetti trai quali è intercorso un appalto o altra figura contrattuale ad esso parificata, atteso che anche il soddisfacimento dei crediti previdenziali ed assicurativi è preordinato in ultima analisi ed in maniera sostanziale alla tutela e salvaguardia delle posizioni creditorie dei lavoratori impiegati dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici.
In definitiva, la Suprema Corte ha inteso sancire un principio di carattere generale, secondo cui pagina 7 di 9 la solidarietà passiva fra committente ed appaltatori, in quanto strumento previsto per rafforzare la tutela di tutte le posizioni creditorie dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - incluse quelle di natura assicurativa e previdenziale - comporta che incombe ai debitori solidali l'onere di dimostrare la misura del debito di ciascuno, ma soprattutto che l'esatta determinazione del debito gravante su ciascun condebitore è questione da risolversi in sede di rapporti interni tra costoro, mediante azione di regresso, e non è opponibile alla parte creditrice.
Tornando, dunque, al caso di specie, appare correttamente calcolata, secondo la percentuale di solidarietà determinata in base al fatturato, la quota della contribuzione dovuta dall'appellata pari ad euro 132.706,20.
Da tale somma, come correttamente affermato dal primo giudice (seppure incidenter tantum), va, tuttavia, detratto l'importo di euro 10.203,78, ossia la somma che, sulla scorta dell'istruttoria compiuta in primo grado, risulta essere stata versata dalla datrice di lavoro Golden Post alla gestione separata (per quei lavoratori per i quali vi è stato disconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).
In tema di obbligazioni solidali passive costituisce, infatti, regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad una medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), sicché l'avvenuto pagamento determina l'estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.
Inoltre, nell'ipotesi in cui i versamenti risultino indebiti in quanto versati a cassa previdenziale diversa da quella competente per il rapporto di lavoro che ne origina l'obbligazione, si applica l'art. 116, comma 20, della L. 388/2000 secondo cui “il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellato andrà condannato a pagare all' la diversa somma di euro 122.502,42. Pt_2
Considerato l'esito complessivo del giudizio ed, in particolare, il residuale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio per un terzo, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellato prevalentemente soccombente.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021, condanna a pagare CP_1
pagina 8 di 9 all' la somma di euro 122.502,42, oltre interessi come per legge;
2) condanna l'appellata a Pt_1 rifondere all' i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il Pt_1 primo grado e per l'intero, in € 6.000,00 per compenso professionale e per il secondo grado, per l'intero, in euro 5.000,00, oltre euro 64,50 per spese nonché spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Ancona, 04 Luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr.ssa Angela Quitadamo Consigliere
3. dr.ssa Arianna Sbano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, all'udienza del 04/07/2024, fissata ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura alle liti in Pt_1 atti dall'Avv. Floro Flori elett.te dom.to in Ancona, via San Martino 23
Parte appellante
E
, rappresentata e difesa per procura alle liti dall'avv.to Francesco Maria Marisca Controparte_1
presso il cui studio, sito in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267 è elett.dom.to
Parte appellata
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 182/2022, pubblicata in data 08.08.2022, emessa dal Tribunale Pt_1
di Ancona con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione, veniva disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021 emesso a carico della per il pagamento della somma di Controparte_1
Euro 132.706,20, oltre interessi e rivalutazione, per debiti contributivi asseritamente dovuti in qualità di committente della Golden Post TÀ RA (dunque quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003), con compensazione per metà delle spese di lite e condanna dell' a Pt_1
pagina 1 di 9 rifondere a la residua metà, liquidata in euro 2.568,50, oltre accessori di legge. CP_1
Con tale sentenza, il primo giudice, pur ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per ravvisare la responsabilità solidale, ex art. 29 D.lgs. 276/2003, in capo alla per i debiti Controparte_1 contributivi dell'appaltatrice Golden Post soc.coop. (con conseguente rigetto delle eccezioni di decadenza ed inammissibilità della pretesa), revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non provata, sotto il profilo del quantum, la pretesa dell' , stante la carenza di allegazioni in atti che Pt_2 rendevano impossibile anche l'effettuazione di una CTU contabile.
Ritiene, al contrario, l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata, dovendosi, al Pt_2
contrario, ritenere provato il quantum della pretesa, eventualmente da accertare mediante CTU da svolgersi sui prospetti allegati in atti (pag. 6 e 7 del verbale ispettivo, all. G, H, I, estratti conto individuali dei lavoratori e conteggi prodotti nel corso del giudizio). Rileva, inoltre, l' come i Pt_2 lavoratori utilizzati nell'appalto fossero stati individuati a mezzo LUL e riportati negli allegati al verbale ispettivo e come gli elementi indicati nel verbale, tra cui le fatture e periodi di emissione, fossero stati direttamente visionati dagli ispettori, facendo prova fino a querela di falso.
Nel processo di appello si è costituita la società chiedendo il rigetto del gravame, Controparte_1
contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.434
c.p.c. (come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c bis del d.l. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge con L.
7 agosto 2012 n.134), atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando, seppure in modo sintetico, una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo un progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi dell'appello è quindi da ritenersi nella fattispecie rispettato, atteso che alle argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello pagina 2 di 9 in esame contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Andando, dunque, ad analizzare il merito, come detto, oggetto del presente appello è unicamente la questione della determinabilità del quantum della pretesa contributiva, essendo, per il resto, coperta da giudicato interno, la statuizione della sussistenza della responsabilità solidale dell'appellata per i debiti contributivi della Golden Post (in particolare, pari ad euro Controparte_1
132.706,19, di cui euro 96.765,65 per le “inadempienze rilevate e addebitate con il presente accertamento ispettivo relative al periodo da 2/2016 a 7/2018”, euro 23.418,44 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 2/2016 a 9/2017, il cui debito è stato già iscritto a ruolo e i cui importi sono stati forniti dalla gestione del credito dell' di Ancona il 28/08/2018” ed Pt_1 euro 12.522,10 per la “contribuzione già denunciata con flussi uniemens e non pagata da 10/2017 a
7/2018, il cui debito è gestito dall' in fase amministrativa, i cui importi sono stati forniti dalla Pt_1 gestione del credito dell' di Ancona il28/08/2018 e il 19/09/2018”). Pt_1
Orbene, gli ispettori hanno provveduto a determinare il credito vantato dall' applicando Pt_2
il criterio della misura percentuale rispetto al fatturato registrato dalla Golden Post nel periodo febbraio
2016/luglio 2018, tenendo conto delle fatture emesse mese per mese (cfr. verbale ispettivo in atti e relativi Allegati). In proposito, ritiene il Collegio che sia corretto proporzionare il credito contributivo all'imponibile retributivo, a sua volta calcolato sulla quota percentuale di fatturato periodicamente emesso dalla fornitrice nei confronti del committente;
si tratta con ogni evidenza del criterio in concreto rispondente, più di ogni altro, alla logica della necessaria relazione esistente tra l'entità della produzione (in termine di servizi appaltati) e l'entità della manodopera in essa impegnata, laddove, a sua volta, il fatturato esprime in maniera altrettanto fedele l'entità della produzione stessa.
Tuttavia, pur senza contestare l'adozione di tale criterio, come anticipato, il primo giudice ha ritenuto non provato il quantum della pretesa contributiva sostenendo, nella sostanza, l'inattendibilità di quanto calcolato in sede ispettiva per tre ordini di motivi: 1) mancata indicazione da parte dell' Pt_1
della generalità degli altri committenti e mancata produzione delle fatture da costoro emesse;
2) mancata prova che i lavoratori interessati dalle omissioni contributive fossero stati applicati nell'appalto 3) mancato chiarimento in merito alle modalità di calcolo della percentuale del CP_1
fatturato tenendo conto che, pur avendo gli ispettori affermato di avere detratto dagli importi fatturati i costi per noleggio, bollette e affitti, ciò sarebbe stato fatto solo in relazione al periodo precedente al settembre 2016.
Ebbene, quanto al primo punto, come rilevato in sede di appello dall' , occorre partire da Pt_1
quello che è il valore probatorio del verbale ispettivo.
pagina 3 di 9 Come da giurisprudenza consolidata, infatti, (v. Cass. Sez. L, Sentenze n. 11751 del
24/06/2004; n. 23800/2014) “i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso” (con la prima sentenza, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un verbale redatto da ispettori di un ente previdenziale, nel quale si affermava di avere desunto la prova di una determinata circostanza dalla visione dei libri sociali obbligatori, e in mancanza di una prova contraria offerta dalla interessata in ordine alle risultanze dei libri visionati, in applicazione del principio dell'onere della prova aveva rigettato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione; con la seconda sentenza, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari Pt_1
avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n.
341).
Nel caso in esame, dunque, il fatto che l' non abbia rivelato il nominativo degli altri Pt_1 committenti e non abbia prodotto le fatture esaminate, non vale ad inficiare l'accertamento compiuto, atteso che, in assenza di specifici elementi contrari offerti dall'appellata, può ritenersi provato, in considerazione della fede privilegiata attribuita agli accertamenti compiuti dagli ispettori, che la
Golden Post avesse altri committenti, seppure in misura nettamente inferiore, in termini di fatturato, rispetto alla CP_1
Allo stesso modo, non pare potersi dubitare degli esiti ispettivi per il fatto che non si sarebbe provato che i singoli lavoratori interessati dalle omissioni contributive (individuati nominativamente negli allegati A, B, C, D, E, F allegati al verbale ispettivo di chiamata in solido) fossero stati effettivamente applicati all'appalto conferito dalla Postadoc.
A prescindere dal fatto che non poche omissioni contributive riguardano la totalità dei lavoratori, anche nel caso in cui esse sono conseguenza dell'errato inquadramento dei soci lavoratori e dei dipendenti assunti con contratto subordinato (ossia, comunque, sostanzialmente la totalità dei dipendenti), il fatto che non si sia accertata la loro concreta applicazione all'appalto assume nel caso in pagina 4 di 9 esame una limitata, anzi minimale, importanza, alla luce della sostanziale unicità del soggetto committente l'attività di trasporto della corrispondenza.
Gli ispettori hanno, infatti, accertato, in base alle fatture emesse dalla Goldenpost, che il servizio di trasporto della corrispondenza veniva effettuato principalmente in favore della il CP_1
cui appalto permetteva di ricavare una percentuale del fatturato totale pari a circa il 98-99% (solo per un mese risulterebbe 93,17%).
Appare, pertanto, più che verosimile che tutti i lavoratori dipendenti della Golden Post, e dunque, necessariamente anche quelli interessati dalle omissioni contributive in esame, siano stati applicati all'appalto commissionato dall'appellata.
Quanto, poi, al calcolo della percentuale, seppure è vero che l' nel proprio atto di appello Pt_1
non ha specificamente censurato la parte della sentenza in cui il primo giudice dà atto di un comportamento contraddittorio degli ispettori, tuttavia, non si tratta di una parte motivazionale che da sola può reggere la pronuncia adottata, così come preteso dall'appellante.
Tale statuizione si trova, infatti, confinata tra parentesi e si limita ad affermare una apparente discrasia tra le modalità di calcolo affermate dagli ispettori e quelle in realtà applicate nei prospetti G,
H etc.., discrasia, dunque, espressa in via meramente dubitativa e non adeguatamente approfondita, sicché da sola non vale a reggere la pronuncia relativa all'impossibilità di determinazione del quantum.
Sul punto, occorre, in ogni caso, osservare come nei prospetti citati gli ispettori, al fine del calcolo della percentuale della solidarietà, abbiano dichiaratamente considerato gli importi delle fatture emesse alla senza considerare le decurtazioni per spese di affitto palmari e locali, spese che, a CP_1
mente del contratto di partnership stipulato dalle due parti, dovevano essere rimborsate dalla Golden
Post.
Tuttavia, è vero che, per i primi mesi del 2016, gli importi delle fatture sono stati, invece, considerati al netto di tali decurtazioni, il che ha, dunque, comportato il calcolo di una percentuale a carico dell'appellata sicuramente minore (essendo minore l'importo fatturato).
Tale ultimo calcolo sembrerebbe in linea con quanto affermato nel corpo del verbale ispettivo, in cui si dà atto che gli importi delle fatture erano indicati “al netto degli importi negativi per palmari, affitti e bollette in quanto non appartenenti all'attività lavorativa”. Tale affermazione appare, tuttavia, un refuso in quanto, dovendosi considerare gli importi fatturati a titolo di servizio reso e, dunque, per l'attività lavorativa svolta, l'importo corretto era quello al lordo, ossia senza considerare le decurtazioni per l'affitto dei beni e locali che andavano a diminuire i costi del lavoro.
Corretto appare, dunque, il calcolo della percentuale effettuato nei prospetti allegati al verbale
(quanto meno da settembre 2016 in poi) in cui si è giustamente considerato l'importo delle fatture pagina 5 di 9 maggiorato delle suddette decurtazioni.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, dunque, pur a fronte di un comportamento non completamente collaborativo dell' nel corso del giudizio di primo grado, non vi sono seri e Pt_2
precisi elementi contrari che mettano in dubbio il calcolo del quantum operato in sede ispettiva.
A rafforzare tale conclusione, occorre anche richiamare quanto già affermato da questa Corte, sulla scorta di recenti pronunce di legittimità
La Corte di Cassazione, sia pure con riferimento alla posizione del creditore lavoratore, ha avuto modo di precisare che “Il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata” (così Cass., Sez.
Lav., Sent. n. 834 del 15/01/2019).
Si legge nella motivazione della richiamata pronuncia dei giudici di legittimità, per le parti che qui rilevano: “…Il disposto di cui all'art. 29, co. 2, del d. Igs. n. 276 del 2003, pro tempore vigente (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'arti comma 911 della legge n.296/2006, ed in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti), prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative.
Con tale disposizione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici, possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale;
tutela che successivamente è stata in parte attenuata, mediante l'introduzione del principio del beneficium excussionis in favore del committente e la possibilità (già introdotta nel 2004
e cancellata ex lege 27/12/2006 n.296) "di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
pagina 6 di 9 complessiva degli appalti" (art.4 c.31 legge n.92/2012, soppresso dal D.L. 17 marzo 2017, n.25, convertito senza modificazioni in L. 20 aprile 2017 n.49).
Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che
l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto.
Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi …Conclusivamente, con riferimento alla fattispecie qui delibata, va, quindi, rimarcato che il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi..”. Continuando la lettura della motivazione si evince che se sono dati incontroversi l'intercorrenza di un rapporto di appalto fra le TÀ nel periodo indicato, così come lo svolgimento di attività lavorativa dei dipendenti nella esecuzione delle opere appaltate, “…l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltarici non può ridondare a carico del lavoratore, il quale correttamente si è limitato ad imputare la propria attività per l'intero periodo dedotto in lite….
Nell'obbligazione solidale si realizza infatti un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, “… in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato pari gradu con gli altri, con rafforzamento del vincolo obbligatorio anche in funzione di garanzia per il creditore in relazione all'intero credito.
La richiamata essenza dell'istituto dispiega i suoi effetti nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, che viene in gioco nella fattispecie considerata, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso….”
I surrichiamati, ed affatto condivisibili, argomenti senza dubbio possono spendersi anche a favore dell'Istituto appellante che, al pari del lavoratore, agisca ex art. 29 d.lgs.n. 276/2003 nei confronti dei soggetti trai quali è intercorso un appalto o altra figura contrattuale ad esso parificata, atteso che anche il soddisfacimento dei crediti previdenziali ed assicurativi è preordinato in ultima analisi ed in maniera sostanziale alla tutela e salvaguardia delle posizioni creditorie dei lavoratori impiegati dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici.
In definitiva, la Suprema Corte ha inteso sancire un principio di carattere generale, secondo cui pagina 7 di 9 la solidarietà passiva fra committente ed appaltatori, in quanto strumento previsto per rafforzare la tutela di tutte le posizioni creditorie dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto - incluse quelle di natura assicurativa e previdenziale - comporta che incombe ai debitori solidali l'onere di dimostrare la misura del debito di ciascuno, ma soprattutto che l'esatta determinazione del debito gravante su ciascun condebitore è questione da risolversi in sede di rapporti interni tra costoro, mediante azione di regresso, e non è opponibile alla parte creditrice.
Tornando, dunque, al caso di specie, appare correttamente calcolata, secondo la percentuale di solidarietà determinata in base al fatturato, la quota della contribuzione dovuta dall'appellata pari ad euro 132.706,20.
Da tale somma, come correttamente affermato dal primo giudice (seppure incidenter tantum), va, tuttavia, detratto l'importo di euro 10.203,78, ossia la somma che, sulla scorta dell'istruttoria compiuta in primo grado, risulta essere stata versata dalla datrice di lavoro Golden Post alla gestione separata (per quei lavoratori per i quali vi è stato disconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).
In tema di obbligazioni solidali passive costituisce, infatti, regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad una medesima prestazione in modo che l'adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), sicché l'avvenuto pagamento determina l'estinzione ipso iure del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati.
Inoltre, nell'ipotesi in cui i versamenti risultino indebiti in quanto versati a cassa previdenziale diversa da quella competente per il rapporto di lavoro che ne origina l'obbligazione, si applica l'art. 116, comma 20, della L. 388/2000 secondo cui “il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione”.
Di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'appellato andrà condannato a pagare all' la diversa somma di euro 122.502,42. Pt_2
Considerato l'esito complessivo del giudizio ed, in particolare, il residuale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio per un terzo, con condanna, per la restante parte, in capo all'appellato prevalentemente soccombente.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 240/2021, condanna a pagare CP_1
pagina 8 di 9 all' la somma di euro 122.502,42, oltre interessi come per legge;
2) condanna l'appellata a Pt_1 rifondere all' i due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il Pt_1 primo grado e per l'intero, in € 6.000,00 per compenso professionale e per il secondo grado, per l'intero, in euro 5.000,00, oltre euro 64,50 per spese nonché spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Ancona, 04 Luglio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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