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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1563/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giovanni LORETO (C.F. C.F._1
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo CAPANO (C.F. ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 17.11.2021, il ha proposto appello avverso la sentenza n. 296/2021, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di il 28.9.2021 (proc. n. 309/2019 RG), con la quale il Pt_1
medesimo ente locale – in accoglimento della domanda proposta da CP_1
– è stato condannato al pagamento, in suo favore, di € 1.706,77, oltre interessi
[...] legali e spese di lite (pari ad € 936,53 per compenso, € 136,53 per esborsi ed accessori di legge), a titolo di risarcimento dei danni (biologico e per spese mediche) ex art. 2051
c.c. o comunque art. 2043 c.c. subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
2.4.2016, quando, alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. AT318872, di proprietà di
, in Località Foresta del COMUNE di SCALEA, con direzione SP9 Controparte_2
verso la via Impresa, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza di buche non segnalate su tratto stradale privo d'illuminazione, riportando danni al veicolo e lesioni personali.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'erronea ricostruzione e valutazione del fatto, la mancata ed erronea valutazione di elementi di prova e l'omessa ed insufficiente motivazione da parte del primo giudice atteso che:
- l'attore non aveva assolto al suo onere di provare la dinamica del sinistro;
- le condizioni del tratto stradale interessato erano visibili con l'ausilio dei fari dell'autovettura ed evitabili con l'adozione di una moderata velocità di guida;
- l'evento era, quindi, imputabile esclusivamente alla condotta colposa di guida del per avere tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi;
CP_1
- non era provato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro;
- la quantificazione del danno biologico da parte del CTU era sproporzionata rispetto alle lesioni concretamente subite dall'odierno appellato;
- in ogni caso sussisteva il concorso di colpa del danneggiato;
- la quantificazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della “soccombenza parziale” perché, a fronte di una richiesta risarcitoria di €. 4.640,15 per il 4% di invalidità permanente, era stata pronunciata condanna soltanto per € 1.706,77.
2 Ha, pertanto, chiesto che, in riforma della sentenza appellata, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dal . CP_1
1.2. – Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare, la Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.. Ha, poi, evidenziato, nel merito, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell'odierno appellante ex artt. 2043 o 2051 cod. civ. e la corretta liquidazione dei danni da parte del primo giudice.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata.
2. – Ciò posto, la sentenza appellata deve essere confermata.
2.1. – Invero, sono infondate le censure relative alla ricostruzione del fatto da parte del primo giudice, ma la motivazione deve essere integrata nei seguenti termini.
Giova premettere che – sebbene non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III,
20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III,
Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la
Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
3 adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal
4 custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 cod. civ., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,
Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
Nel caso di specie, è provata sussistenza della responsabilità del Parte_1
ex art. 2051 cod. civ. per il sinistro occorso a Controparte_1
Invero, quest'ultimo ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui custode il appellante (circostanza incontestata) – e l'evento Pt_1
dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunta, della documentazione fotografica prodotta e del verbale di sopralluogo effettuato dai Carabinieri di – Pt_1 che l'appellato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. AT318872, il tratto stradale sito in Località Foresta, con direzione SP9 verso la via Impresa, perdeva improvvisamente il controllo a causa della presenza di buche in tratto stradale privo di illuminazione.
In particolare, la teste (convivente del danneggiato) – presente Testimone_1 al momento del sinistro, perché seduta sul sedile posteriore dell'autovettura condotta da sentita all'udienza del 27.1.2020, dopo aver riconosciuto lo stato Controparte_1 dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo, ha affermato che l'autovettura “era andata a finire in una di quelle buche che sono rappresentate nelle fotografie che mi vengono mostrate” in sottopasso privo di illuminazione e che pur lamentando dolori alle spalle, al collo e Controparte_1 alla testa a seguito dell'urto, non è voluto andare al Pronto Soccorso di notte, ma si è ivi
5 recato, accompagnato dalla medesima teste, la mattina dopo (cfr. verbale di udienza del
GdP di Scalea del 27.1.2020, pagg. 2, 3).
I CC di , intervenuti nell'immediatezza, nel verbale di sopralluogo, davano atto Pt_1
che il sottopasso non era illuminato, che presentava numerose buche e che nel corso della serata aveva piovuto.
Inoltre, sono allegate al verbale le foto dell'auto con danni alla fiancata per avere strisciato conto la parente di cemento del medesimo sottopasso (secondo le dichiarazioni rese dal ai CC come riportate nel medesimo verbale) e le foto CP_1
del sottopasso con manto stradale caratterizzato dalla presenza di varie buche.
A fronte di ciò, le osservazioni formulate nell'atto di appello non vanno oltre le mere congetture.
La presenza di numerose buche in sottopasso privo illuminazione – per di più in una serata piovosa – non consente di affermare la visibilità delle buche con l'uso dei fari dell'autovettura.
Altrettanto apodittica è l'affermazione della velocità di guida non adeguata per il solo fatto di essere finito in una buca ed avere perso il controllo mezzo.
Non vi è, prova, quindi, di comportamenti colposi del danneggiato.
Piuttosto, lo stato dei luoghi – non soltanto riferito dalla teste, ma fotografato dai CC intervenuti nell'immediatezza – consente di ritenere più che probabile che il CP_1
abbia perso il controllo del mezzo per essere finito in una delle numerose buche presenti nel sottopasso, non visibili né evitabili con l'uso della diligenza esigibile all'utente della strada.
Infine, il non ha fornito la prova liberatoria prevista dall'art. Parte_1
2051 cod. civ
Quanto alle lesioni subite dal , il solo rapporto di convivenza con la teste, CP_1
non è sufficiente ad infirmarne la deposizione testimoniale nella parte in cui ha riferito le lamentele del danneggiato e la sua scelta di ricorrere alle cure del P.S. la mattina dopo.
Non sono, poi, formulate specifiche censure alla CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado dal dott. , le cui risultanze sono pienamente condivisibile. Da Per_1
essa è emerso che a riportato postumi permanenti identificabili in Controparte_1
“trauma distrattivo del rachide cervicale e contusivo della spalla sinistra”,
6 complessivamente valutati nell'1% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 5 giorni al 100% e inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 50%, sostenendo spese mediche congrue per € 400,00.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'odierno appellato alla luce delle tabella ministeriale ex art. 139 cod. ass. con i valori vigenti alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (28.9.2021), oltre € 400,00 per spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU.
Non sono state formulate specifiche contestazioni sull'applicazione della predetta tabella.
Del resto, l'applicazione della tabella milanese avrebbe condotto ad una maggiore liquidazione del danno biologico accertato.
2.2. – Il motivo relativo alla errata liquidazione delle spese di giudizio è, invece, inammissibile perché non correlato ad alcuna richiesta di modifica della sentenza nel capo corrispondente.
Ad ogni modo, l'accoglimento parziale della domanda è fattispecie diversa dalla soccombenza reciproca dedotta dall'appellante.
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate – alla luce dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellato, con distrazione al suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Infine, occorre dare atto che, per il rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellato, con distrazione al suo procuratore. Dà atto, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 d.p.r. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di
7 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
8
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Giovanni LORETO (C.F. C.F._1
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo CAPANO (C.F. ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 17.11.2021, il ha proposto appello avverso la sentenza n. 296/2021, emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di il 28.9.2021 (proc. n. 309/2019 RG), con la quale il Pt_1
medesimo ente locale – in accoglimento della domanda proposta da CP_1
– è stato condannato al pagamento, in suo favore, di € 1.706,77, oltre interessi
[...] legali e spese di lite (pari ad € 936,53 per compenso, € 136,53 per esborsi ed accessori di legge), a titolo di risarcimento dei danni (biologico e per spese mediche) ex art. 2051
c.c. o comunque art. 2043 c.c. subìti in conseguenza del sinistro verificatosi in data
2.4.2016, quando, alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. AT318872, di proprietà di
, in Località Foresta del COMUNE di SCALEA, con direzione SP9 Controparte_2
verso la via Impresa, perdeva improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza di buche non segnalate su tratto stradale privo d'illuminazione, riportando danni al veicolo e lesioni personali.
In particolare, l'appellante ha eccepito l'erronea ricostruzione e valutazione del fatto, la mancata ed erronea valutazione di elementi di prova e l'omessa ed insufficiente motivazione da parte del primo giudice atteso che:
- l'attore non aveva assolto al suo onere di provare la dinamica del sinistro;
- le condizioni del tratto stradale interessato erano visibili con l'ausilio dei fari dell'autovettura ed evitabili con l'adozione di una moderata velocità di guida;
- l'evento era, quindi, imputabile esclusivamente alla condotta colposa di guida del per avere tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi;
CP_1
- non era provato il nesso di causalità tra le lesioni lamentate ed il sinistro;
- la quantificazione del danno biologico da parte del CTU era sproporzionata rispetto alle lesioni concretamente subite dall'odierno appellato;
- in ogni caso sussisteva il concorso di colpa del danneggiato;
- la quantificazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della “soccombenza parziale” perché, a fronte di una richiesta risarcitoria di €. 4.640,15 per il 4% di invalidità permanente, era stata pronunciata condanna soltanto per € 1.706,77.
2 Ha, pertanto, chiesto che, in riforma della sentenza appellata, venisse rigettata la domanda risarcitoria proposta dal . CP_1
1.2. – Si è costituito il quale ha eccepito in via preliminare, la Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.. Ha, poi, evidenziato, nel merito, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell'odierno appellante ex artt. 2043 o 2051 cod. civ. e la corretta liquidazione dei danni da parte del primo giudice.
Ha, pertanto, chiesto di rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata.
2. – Ciò posto, la sentenza appellata deve essere confermata.
2.1. – Invero, sono infondate le censure relative alla ricostruzione del fatto da parte del primo giudice, ma la motivazione deve essere integrata nei seguenti termini.
Giova premettere che – sebbene non manchino, anche in tempi recenti, pronunce rilevanti che continuano a configurare la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. come aggravata o presunta, identificando la prova liberatoria del caso fortuito a carico del custode con la dimostrazione dell'assenza di colpa del medesimo (Cass., Sez. III,
20.2.2006, n. 3651; Sez. III, 27.6.2016, n. 13222; Sez. III, 9.6.2016, n. 11802; Sez. III,
Ordinanza n. 11096 del 10.6.2020; Sez. III, Ordinanza n. 8811 del 12.5.2020) –, la
Terza Sezione della Suprema Corte, con le sentenze nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481,
2482, 2483 dell'1.2.2018, con il chiaro intento nomofilattico di revisionare i principi in materia, ne ha cosi ridefinito i pilastri: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità
3 adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata a tali approdi (cfr., tra le più significative Sez. VI-III, Ordinanza n. 27724 del 30.10.2018, Sez. III, Ordinanza n.
2345 del 29.1.2019, Sez. VI-III, Ordinanza n. 9315 del 3.4.2019, Sez. VI-III, Ordinanza
n. 17873 del 27.8.2020; Sez. VI-III, Ordinanza n. 34886 del 17.11.2021), avallati anche dalle S.U. (cfr. Ordinanza n. 20943 del 30.6.2022, anche se intervenuta non per dirimere un contrasto giurisprudenziale, ma su ricorso avverso sentenza del TSAP).
Più di recente, inoltre, la stessa Terza Sezione (cfr. Sentenza n. 4035 del 16.2.2021;
Ordinanza n. 28035 del 14.10.2021; Ordinanza n. 39965 del 14.12.2021; Ordinanza n.
4023 dell'8.2.2022), pur ponendosi nel solco dell'illustrato orientamento, ha precisato, in raccordo con precedenti pronunce, che: ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
l'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal
4 custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che quella condotta non fosse prevedibile;
in definitiva, “la condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (così, già Cass. n. 25837/2017); analogamente, è stato affermato, in termini generali, che il comportamento del terzo o del danneggiato, per integrare la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 cod. civ., deve consistente in una
“condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1152 del 27.4.2023; conf. Sez. 3, Ordinanza n.
15447 del 31.5.2023 e Sez. 3, Sentenza n. 26142 del 7.9.2023 mentre secondo Sez. 3,
Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 29634 del 25.10.2023 non è richiesto che il comportamento colposo del danneggiato sia “anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile ed inevitabile”).
Nel caso di specie, è provata sussistenza della responsabilità del Parte_1
ex art. 2051 cod. civ. per il sinistro occorso a Controparte_1
Invero, quest'ultimo ha assolto al proprio onere di provare il nesso eziologico tra la strada – di cui custode il appellante (circostanza incontestata) – e l'evento Pt_1
dannoso.
È, infatti, acclarato – sulla base della testimonianza assunta, della documentazione fotografica prodotta e del verbale di sopralluogo effettuato dai Carabinieri di – Pt_1 che l'appellato, mentre si trovava alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. AT318872, il tratto stradale sito in Località Foresta, con direzione SP9 verso la via Impresa, perdeva improvvisamente il controllo a causa della presenza di buche in tratto stradale privo di illuminazione.
In particolare, la teste (convivente del danneggiato) – presente Testimone_1 al momento del sinistro, perché seduta sul sedile posteriore dell'autovettura condotta da sentita all'udienza del 27.1.2020, dopo aver riconosciuto lo stato Controparte_1 dei luoghi in quello rappresentato nella documentazione fotografica allegata all'atto introduttivo, ha affermato che l'autovettura “era andata a finire in una di quelle buche che sono rappresentate nelle fotografie che mi vengono mostrate” in sottopasso privo di illuminazione e che pur lamentando dolori alle spalle, al collo e Controparte_1 alla testa a seguito dell'urto, non è voluto andare al Pronto Soccorso di notte, ma si è ivi
5 recato, accompagnato dalla medesima teste, la mattina dopo (cfr. verbale di udienza del
GdP di Scalea del 27.1.2020, pagg. 2, 3).
I CC di , intervenuti nell'immediatezza, nel verbale di sopralluogo, davano atto Pt_1
che il sottopasso non era illuminato, che presentava numerose buche e che nel corso della serata aveva piovuto.
Inoltre, sono allegate al verbale le foto dell'auto con danni alla fiancata per avere strisciato conto la parente di cemento del medesimo sottopasso (secondo le dichiarazioni rese dal ai CC come riportate nel medesimo verbale) e le foto CP_1
del sottopasso con manto stradale caratterizzato dalla presenza di varie buche.
A fronte di ciò, le osservazioni formulate nell'atto di appello non vanno oltre le mere congetture.
La presenza di numerose buche in sottopasso privo illuminazione – per di più in una serata piovosa – non consente di affermare la visibilità delle buche con l'uso dei fari dell'autovettura.
Altrettanto apodittica è l'affermazione della velocità di guida non adeguata per il solo fatto di essere finito in una buca ed avere perso il controllo mezzo.
Non vi è, prova, quindi, di comportamenti colposi del danneggiato.
Piuttosto, lo stato dei luoghi – non soltanto riferito dalla teste, ma fotografato dai CC intervenuti nell'immediatezza – consente di ritenere più che probabile che il CP_1
abbia perso il controllo del mezzo per essere finito in una delle numerose buche presenti nel sottopasso, non visibili né evitabili con l'uso della diligenza esigibile all'utente della strada.
Infine, il non ha fornito la prova liberatoria prevista dall'art. Parte_1
2051 cod. civ
Quanto alle lesioni subite dal , il solo rapporto di convivenza con la teste, CP_1
non è sufficiente ad infirmarne la deposizione testimoniale nella parte in cui ha riferito le lamentele del danneggiato e la sua scelta di ricorrere alle cure del P.S. la mattina dopo.
Non sono, poi, formulate specifiche censure alla CTU redatta nel corso del giudizio di primo grado dal dott. , le cui risultanze sono pienamente condivisibile. Da Per_1
essa è emerso che a riportato postumi permanenti identificabili in Controparte_1
“trauma distrattivo del rachide cervicale e contusivo della spalla sinistra”,
6 complessivamente valutati nell'1% di invalidità permanente, oltre inabilità temporanea totale per 5 giorni al 100% e inabilità temporanea parziale per 20 giorni al 50%, sostenendo spese mediche congrue per € 400,00.
Correttamente, dunque, il Giudice di prime cure ha riconosciuto all'odierno appellato alla luce delle tabella ministeriale ex art. 139 cod. ass. con i valori vigenti alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (28.9.2021), oltre € 400,00 per spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU.
Non sono state formulate specifiche contestazioni sull'applicazione della predetta tabella.
Del resto, l'applicazione della tabella milanese avrebbe condotto ad una maggiore liquidazione del danno biologico accertato.
2.2. – Il motivo relativo alla errata liquidazione delle spese di giudizio è, invece, inammissibile perché non correlato ad alcuna richiesta di modifica della sentenza nel capo corrispondente.
Ad ogni modo, l'accoglimento parziale della domanda è fattispecie diversa dalla soccombenza reciproca dedotta dall'appellante.
2.3. – Segue, per la soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate – alla luce dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi relative ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione di valore – in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellato, con distrazione al suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Infine, occorre dare atto che, per il rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore dell'appellato, con distrazione al suo procuratore. Dà atto, ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 d.p.r. 115/2002, della sussistenza dell'obbligo di
7 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 5 giugno 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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