CA
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici Legali dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6602/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 5.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere stato dipendente del Parte_1 [...]
, dal 1.6.1984 al 20.6.2023, di aver svolto la Controparte_1
o l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero della Giustizia, da ultimo inquadrato come Funzionario A3F6, e di aver ricevuto, con nota prot. 131812/2016 del 22.11.2016, la contestazione di addebiti disciplinari sanzionati, con determina prot. 77452 del 16.6.2023, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, decorrente dal 17.11.2016 (data di applicazione della sospensione obbligatoria dal servizio), ha convenuto in Contr giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. Dichiarare ttimo e per effetto annullare il licenziamento intimato al ricorrente con nota protocollo n. 77425 del 16.6.2023 in quanto i fatti posti alla base del licenziamento per giusta causa sono del tutto insussistenti ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili;
2. Ordinare alla parte resistente ai sensi dell'art. 18, c. 4 legge 300/1970 di reintegrare il ricorrente con piena retribuzione così come dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza;
3. Condannare la parte resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
5. Condannare altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva ripresa. In via subordinata:
6. Dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 18, c. 5 L. 300/70, il licenziamento intimato al ricorrente con nota protocollo n. 77425 del 16.6.2023 in quanto comunque privo di giusta causa e/o di giustificato motivo soggettivo;
7. Dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente con effetto dalla data del licenziamento;
8. Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. In ogni caso, con interessi successivi, vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e Cassa Previdenza e rimborso forfettario nella misura del 15%. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Con ogni più ampia riserva di richiesta delle differenze retributive maturate come differenziale fra la retribuzione percepita in ragione dell'illegittima sospensione e la retribuzione spettante in assenza di sospensione e ogni maggior danno dovuto al ricorrente a qualsiasi titolo anche morale ed esistenziale e per mancata progressione di carriera ed impedimento all'assunzione di incarichi di servizio”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha respinto il ricor refusione delle Parte_1 spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che il ricorrente era stato licenziato per le plurime condotte già accertate dal Tribunale penale de La Spezia e richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 07/01/2020, n. 113; v. anche Id., 02/02/2009, n. 2579>, ha escluso la necessità di verificare la veridicità di tutti gli episodi presi in esame dal giudice penale ed anche solo implicitamente richiamati nell'atto di licenziamento nel caso in cui si accerti che anche uno solo di essi assuma rilevanza tale da integrare la giusta causa di recesso>; ha quindi limitato l'esame a soli due addebiti tra quelli contestati;
ii) premesso che Il , costituendosi, non ha indicato CP_1 materiale probatorio diverso o ulteriore rispetto a quanto emerge dalla sentenza di condanna> e che D'altro lato, il ricorrente non nega alcune circostanze, sebbene ne offra una diversa lettura>, richiamate le conversazioni captate riportate nella sentenza penale, ha affermato che indipendentemente dalla prova che vi fosse una diretta correlazione tra la promessa del OR di adoperarsi in ogni modo per far assumere il figlio del e specifici atti di Pt_1 ufficio da parte di quest'ultimo per “aiutare” il presidente dell'Autorità, si era creato tra i due un inconfessabile legame in quanto il primo, chiedendo l'assunzione del figlio o quanto meno lasciando che il presidente si adoperasse in tal senso, si era precluso, per il futuro, la possibilità di esercitare le sue funzioni istituzionali con il dovuto grado di imparzialità, ed il secondo, accettando di attivarsi per tale fatto, si era posto in una condizione di debolezza nei confronti del soggetto che era controparte negoziale dell'Autorità, in quanto concessionario di aree portuali, poiché, ove la soc. LSCT avesse effettivamente assunto il figlio del l'Autorità, in persona del suo presidente, Pt_1 difficilmente, nel gestire il rapporto con il concessionario, avrebbe potuto mantenere il necessario distacco occorrente per agire in modo tale da tutelare esclusivamente l'interesse pubblico> e che non può poi negarsi neppure che il abbia consentito al di intervenire in modo del tutto illecito nel Pt_1 Pt_2 compimento di un atto del suo ufficio come la redazione del verbale di una riunione del Collegio dei revisori>; quindi, sulla scorta delle dichiarazioni acquisite in sede penale e degli altri elementi indiziari puntualmente indicati, ricostruito il quadro normativo in materia di doveri dei pubblici dipendenti (art. 52, co. 2, Cost.; art. 54, co. 1, d.lgs. 156/2001; artt. 1, 4 e 16 D.P.R. 62/2013), ha affermato che può certo dichiararsi che il abbia tenuto Pt_1 comportamenti contrari ai doveri di ufficio> ritenendo, o, che l'utilità che il lavoratore così sperava di conseguire non era di modico valore>; ha inoltre ritenuto non trascurabile, ai fini della valutazione di gravità delle condotte contestate, la particolare posizione del , quale Presidente del collegio dei Pt_1 revisori di un ente pubblico, istituzion preposto ad effettuare attività di controllo sull'attività dell'ente e, in quanto tale, tenuto a svolgere le proprie funzioni con la massima imparzialità; iii) richiamate le previsioni collettive in punto di licenziamento per giusta causa (art. 13, co. 6, lett. d, CCNL 12.6.2023) e le disposizioni normative in materia di organi di controllo di un ente pubblico (artt. 19, 20 e 21 d.lgs. 123/2011), ha affermato che è evidente lo stridente contrasto tra il modello di legge e la condotta del;
iv) ha pertanto Pt_1 concluso affermando che a prescindere dal fatto che la promessa del OR non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che la modifica Pt_1 del verbale avesse carattere meramente formale, re, che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'errata mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale, pendente dinanzi la Corte d'Appello di Genova;
II) l'inesatta e/o illogica valutazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento e della documentazione prodotta dal ricorrente;
III) l'errata quantificazione delle spese di lite non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_3 al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame dei motivi di gravame è utile richiamare i fatti rilevanti per la decisione, così come documentalmente provati e pacifici tra le parti. Contr 4.1. , all'epoca dipendente del e presidente del collegio dei Parte_1 revisori dei conti presso l'Autorità Portuale di La Spezia, è stato dapprima indagato e sottoposto alla misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio e successivamente condannato dal Tribunale di La Spezia (sentenza n. 739/2022), alla pena di anni 4 di reclusione, nonché alla sanzione accessoria di cui all'art. 317 bis c.p. dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché riconosciuto colpevole del reato di cui “agli artt. 319 321 cp perché ….. dipendente del , in qualità Controparte_1 di pubblico ufficiale ed, in particolare, quale presidente del collegio dei revisori Co dei conti, incaricato di provvedere al riscontro degli atti di gestione dell' di accertare la tenuta regolare dei libri contabili e di redigere una relazione sul conto consuntivo, per compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri del suo ufficio ed, in particolare, per aver informato e per informare il Presidente dell'AP sull'oggetto di possibili controlli (“mi dicono che lo Parte_3 tengono un po' segreto questo affare ma che c'è… tu non riesci ad avere sto Contr rapporto del sull'autorità di Genova?”) e mettendosi a sua disposizione per carpire ulteriori informazioni presso il , per averlo Controparte_1 informato e per informarlo in anteprima petenza del collegio dei revisori (sottoponendogli addirittura le bozze dei verbali del Collegio al fine di concordarne forma e contenuto), per avergli fornito e per fornirgli elementi significativi da poter utilizzare contro il Segretario Generale dell'AP per averlo rassicurato su eventuali controlli sulle spese fatte Persona_1
dell'AP ed, in generale, mettendosi a disposizione per verificare ed acquisire eventuali esposti indirizzati al a carico del stesso CP_1 Pt_2
e, quindi, di fatto, asservendo totalmente la propria funzione agli interessi del in spregio ai doveri di imparzialità, lealtà e correttezza, chiedeva e Pt_2 accettava
• la promessa del di far assumere il figlio presso il Pt_2 Persona_2 gruppo , società concessionaria, tramite la controllata LSCT, delle aree CP_5 demani dalla stessa AP (“… mi ha detto quella cosa di ha Per_3 detto c'è bisogno di tempo…”, …poi abbiamo parlato di me .. ha detto “ah ho parlato con te, per la riconferma … gli ho detto: “ma se hai bisogno di qualcuno alla Spezia ci vengo eh… mi ha detto: “ah no io voglio andare a fare il Sindaco
… e tu vieni a fare il segretario generale con me in Comune)” e io gli ho detto:
“magari! .. no guarda…ci sistemiamo io e , non ti preoccupare ... Per_2 sarebbe l'ora che ci si prende un po' di soldi
• la promessa di essere confermato nel ruolo di revisore presso l'AP (ruolo che comportava un importante compenso per il revisore stesso) “allora ieri sera il presidente mi ha .. ha parlato con il viceministro dell'economia”..: fosse la madonna!!! guarda, speriamo che lui campi 100 anni … ho detto “eh!” … gli ho detto: “guarda tu mi devi riconfermare Pt_1
Nella specie, il OR, nel corso della verifica contabile, su richiesta di , Pt_1 contattava AD di LSCT (glielo ho ricordato, mi Testimone_1 assolutamente sì…Ciao , ti ricordi di per ? E' Tes_1 Persona_2 Pt_4 importante, grazie) e su amente te di (poi Persona_4 ha parlato di mio figlio … mi dice: “ah guarda per tuo figlio quel cretino mi devi dare tempo, ora parlo io con il presidente e gli faccio fare), per ottenere l'assunzione di presso inputmap:///postilla. La riproduzione Persona_2 su supporto nte documento costituisce una copia del Contr documento firmato digitalmente e conservato presso il ai sensi della normativa vigente il gruppo ed al contempo lo pr ava al Ministro CP_5 raccomandandolo per un rinnovo dell'incarico. CP_6 zia in data prossima al marzo 2016” 4.2. Con nota del 22.11.2016 è stato instaurato nei confronti dell'appellante il procedimento disciplinare per i fatti storici di cui al sopra richiamato capo di imputazione, procedimento contestualmente sospeso e successivamente riavviato con nota dell'1/3/2023 all'esito del giudizio penale di primo grado, procedimento conclusosi con l'irrogazione della “sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, di cui all'art. 13 comma 6, lettera d), del CCNL del 12 giugno 2003, modificato e integrato dal CCNL del 14 settembre 2007, all'epoca dei fatti vigente, ora confluito nell'art. 43, comma 9, n. 2 lett. d) del CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022, con effetto retroattivo al 17.11.2016, data di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio”. Da detta ultima data, infatti, l'appellante è stato ininterrottamente sospeso dal servizio, prima obbligatoriamente e poi facoltativamente come da provvedimenti in atti.
5. Con il primo motivo l'appellante torna a insistere sulla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, istanza ribadita anche nel corso della discussione orale e già disattesa dal Tribunale con l'ordinanza del 19/3/2024. 5.1. Il motivo è infondato perché non tiene conto della motivazione del licenziamento, delle ragioni espresse dal Tribunale né dei consolidati princìpi di legittimità.
5.2. Nella ordinanza riservata, emessa all'esito dell'udienza del 19/3/2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc affermando che
”la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato” (Cass.civ. sez. VI, 20/01/2015, n. 798); e che “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/07/2019, n. 18918); considerato che, nella specie, l'accertamento della responsabilità disciplinare del ricorrente, oggetto del presente giudizio, non è collegato normativamente all'accertamento della sua eventuale responsabilità penale, dovendo valutarsi, in questa sede, la sussistenza e la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati in base ad autonomi parametri di responsabilità civilistica;
e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per la sospensione del presente giudizio, ravvisandosi tra i due giudizi una mera comunanza fattuale>
5.3. La soluzione adottata è conforme ai consolidati princìpi di diritto, puntualmente richiamati dal primo giudice e neppure messi in discussione dall'appellante.
5.4. Quest'ultimo, infatti, si limita ad affermare che “Nel caso di specie la definizione della controversia in ambito penale costituisce proprio l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipendono i fatti oggetti di licenziamento. Mettiamo il caso che il procedimento penale pervenga alla decisione che quei fatti non sono avvenuti ovvero non sono avvenuti secondo le modalità contestate dalla pubblica accusa. Tale evento cambierebbe completamente la prospettiva del processo civile poiché quello che sembrava potenzialmente rilevante da un punto di vista disciplinare potrebbe non esserlo più in conseguenza dei fatti accertati nel procedimento penale di secondo grado”.
5.5. Non solo l'appellante, come anticipato, non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, ma neppure tiene conto della motivazione del licenziamento e delle premesse su cui il Tribunale ha fondato l'accertamento di responsabilità per gli episodi esaminati.
5.6. Nel provvedimento di recesso si legge chiaramente e inequivocabilmente che “RITENUTO che tutti i fatti oggetto della contestazione e della riattivazione del procedimento disciplinare, oltre a costituire illecito penale, autonomamente valutati in sede amministrativa, assumono rilevanza disciplinare di particolare gravità, in relazione alle reiterate gravissime violazioni di legge, degli obblighi contrattuali principali afferenti lo status di pubblico dipendente e delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”. L'appellante, quindi, non è stato licenziato perché condannato per il reato di corruzione, ma per aver posto in essere comportamenti che, al di là e indipendentemente dal rilievo penale, integrano una grave violazione dei doveri di un pubblico dipendente, così integrandosi quella autonomia tra i due giudizi su cui si fonda l'ordinamento lavoristico e che esclude la sussistenza dei presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c.. 5.7. La doglianza dell'appellante, inoltre, non tiene conto di quanto affermato nella gravata sentenza e non contestato e più esattamente che, con riguardo agli addebiti e in specie a quelli esaminati dal Tribunale, il ricorrente non nega alcune circostanze, sebbene ne offra una diversa lettura>, sicché i fatti accertati nella gravata sentenza e ritenuti disciplinarmente rilevanti e sufficienti a giustificare il licenziamento sono ammessi dallo stesso appellante (per come meglio si ribadirà oltre), così sancendosi ulteriormente l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello penale.
6. Con il secondo motivo il gravame, non mettendo in discussione il principio di diritto per cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'accertamento di soli due degli addebiti contestati, affronta la ricostruzione e valutazione di detti episodi.
6.1. Va da subito osservato che l'appellante, non tenendo conto degli oneri sanciti dall'art. 434 c.p.c. né dell'autonomia dei due giudizi, confondendo il profilo penale e quello disciplinare, ripropone in questa sede, per come dallo stesso riconosciuto, le censure mosse alla sentenza penale, finendo così per ignorare le ragioni della decisione qui impugnata, ragioni solo formalmente e parzialmente riprodotte nel gravame, senza però un compiuto confronto critico con le stesse. Il gravame per come formulato non solo non è idoneo a inficiare la gravata sentenza, ma rende difficoltoso l'esame delle doglianze, in contrasto con gli obblighi processuali di chiarezza e specificità, per la necessità del Collegio di doversi fare carico di una risposta ordinata e congrua rispetto a quanto effettivamente accertato e affermato dal primo giudice.
6.2 Passando all'esame dei singoli episodi, con riguardo al primo di essi va da subito ribadito anche in questa sede, perché non censurato, come sia lo stesso appellante ad avere ammesso di “avere fatto richiesta al Presidente OR di interessarsi affinché il proprio figlio potesse essere sottoposto ad un colloquio di lavoro da parte di LSCT. Da principio il dott. aveva richiesto Pt_1 direttamente un interessamento all'ing. consegnandogli il Curriculum Tes_1 di . Tale richiesta no evuto alcun seguito, perciò il Persona_2 dott. aveva richiesto al Presidente se potesse informarsi in Pt_1 Pt_2 merit 5 del gravame, che riproduce aggio dell'atto di appello penale).
6.2.1. Quindi l'appellante, all'epoca presidente del collegio dei revisori dei conti presso l'Autorità Portuale di La Spezia, ammette di essersi attivato, con l'allora presidente della stessa Autorità, perché intercedesse a sua volta presso la LSCT, società concessionaria della predetta Autorità per far ottenere al proprio figlio un colloquio di lavoro.
6.2.2. Ed allora, va da subito evidenziato che una tale condotta si pone in aperto e inequivoco contrasto con i doveri gravanti sull'appellante, contrasto che appare ancor più evidente nella puntale ricostruzione operata dal Tribunale.
6.2.3. Si legge, infatti, nella gravata sentenza, che Nel ricorso…. si afferma espressamente che il fece richiesta a presidente Pt_1 Parte_3 dell'Autorità Portuale zia, di “interessa oprio figlio potesse essere sottoposto ad un colloquio di lavoro da parte di LSCT” (v. pag. 13 del ricorso). Afferma appunto che non si trattava di promessa di assunzione ma soltanto di una richiesta di informarsi in merito alla possibilità che il proprio figlio potesse es-sere sottoposto ad un colloquio di lavoro, dopo che Per_2 egli stesso aveva chiesto direttamente un interessamento a tale ing.
[...]
amministratore delegato della soc. LSCT – La Spezia Co Tes_1
Terminal (v. pag. 159 della sentenza penale). Tale società, facente parte del Gruppo Contship, come si legge nel ricorso (pag. 13) e nella sentenza penale (pag. 154), e terminalista del porto della Spezia (pag. 121 della sentenza penale), era dunque concessionaria di un ser-vizio pubblico e quindi vincolata all'Autorità portuale. Inoltre, in quel periodo, l'Autorità, titolare al 100% delle quote della società APLS Investimenti S.r.l., intendeva affidare a tale società in concessione temporanea delle aree portuali da utilizzare per servizi ai crocieristi ed intendeva far entrare, nel capitale della detta società, un socio privato, ovvero proprio la soc. LSCT, di cui era presidente tale (alle pagg. 121 Persona_4
e segg. della sentenza penale è narrata tale vicenda con riferimento ad atti amministrativi ed a stralci di intercettazioni telefoniche). Indipendentemente dalla specifica veridicità dei comportamenti attribuiti ad alcuni degli imputati (diversi dal ricorrente e dal , è certo che la soc. LSCT era già vincolata
Pt_2 da un rapporto pubblicistico/commerciale all'Autorità portuale per cui, se certo il non avrebbe potuto direttamente far assumere il figlio del
Pt_2 Pt_1 si trovava però in una posizione tale che sarebbe stato non irragionevole aspettarsi che la concessionaria, per ingraziarsi l'ente concedente, avrebbe potuto accettare di assumere una persona indicata dal soggetto dal quale dipendeva la sua attività all'interno del porto della Spezia. In tale contesto vanno lette le conversazioni da cui emerge con chiarezza la pressante insistenza del per far assumere il figlio del ricorrente. In particolare, si legga la
Pt_2 conversazione tra il ed il del 4 marzo 2016, riportata alle pagg.
Pt_2 Per_4
150-151 della sentenza penale, dalla quale appare chiaro che lo stesso Pt_2 aveva già parlato al non certo di una mera possibilità di far so Per_4 il figlio del ad un colloquio in vista di una possibile assunzione, ma Pt_1 direttamen ssunzione ed anzi gli stessi responsabili della società avevano prospettato un'assunzione non già alla Spezia, poiché avrebbe potuto essere “pericoloso”, bensì a ME (MI). Incalzando il OR con particolari, il aveva riconosciuto che la conversazione vi era stata ed aveva invitato Per_4
i a fargli avere il curriculum del giovane. Il OR si era quindi lamentato del fatto che il gli aveva detto che lo avrebbe fatto e che, Tes_1 nonostante fossero trascorsi quattro-cinque mesi, la cosa non si era concretizzata. Dalla stessa conversazione emerge anche che la possibilità di assunzione appariva non meramente eventuale poiché il OR aveva già interpellato per sapere se il figlio avrebbe avuto difficoltà a lavorare Pt_1 in altro luog do assenso per la prospettata assunzione a . Il fatto Pt_4 che la questione avesse non poca rilevanza per il OR traspare dalla circostanza che il medesimo giorno, appena un'ora dopo la conversazione con il il poteva annunciare al figlio che era ormai cosa quasi Per_4 Pt_1
(“c etterti in preallarme per Milano, eh, comincia a trovare”) (v. pag. 153 della sentenza). Dunque, il OR, immediatamente dopo la conversazione con il aveva informato il evidentemente Per_4 Pt_1 prospettandogli concrete possibilità. La convinzione del ricorrente di avere ormai qualcosa più di una mera speranza di far assumere il figlio emerge dalla conversazione avuta con la moglie il medesimo giorno nella qua-le arriva a dire:
“Perché sennò va a finire che ha il posto garantito questa settimana o la settimana che entra il ragazzo” ed infine augura lunga vita al presidente dell'Autorità, nel quale vedeva, quindi, la persona che gli avrebbe assicurato non solo questo ma anche possibili futuri vantaggi (pag. 155 della sentenza). Come si evidenzia nella sentenza penale, prova del fatto che tra il ed il Pt_2 la questione dell'assunzione del figlio aveva importanz a da Pt_1 una conversazione del 18 gennaio 2016, nella quale il primo dice di averla nuovamente ricordata a “quella persona” la quale si era scusata di esser-sene dimenticata. Al che il “ci sei tu…ci sei tu a ricordarglielo” (pag. 157). Pt_1
In una conversazione tti di poco successiva, cioè del 22 gennaio 2016 (pagg. 157-158 della sentenza penale), il riferisce al OR che il Pt_1 bilancio 2016 dell'Ente era stato approvat prescrizioni” ed entrambi convengono che si sarebbero visti di persona per esaminare il documento;
subito dopo che il si stava accomiatando, il gli dice di aver Pt_1 Pt_2 nuovamente parlato, di aver rimandato le cose (il curriculum?); il Pt_1 allora, risponde: “eee…là ce lo dobbiamo ricordare ogni tanto perché
“eh no! Io gliel'ho ricordato”; : “è troppo.. ah ah.. è troppo Pt_2 Pt_1 to”; “no no gliel'ho rico 'ha detto assolutamente di sì”. Pt_2
Per i due, la questione dell'assunzione del figlio del ricorrente era oggetto di continua attenzione ed il OR, subito dopo l'intesa per esaminare il bilancio per il quale erano state formulate delle “prescrizioni” (l'approvazione, evidentemente, non era stata incondizionata), non manca di tornare sulla questione per dimostrare che certo lui era solerte nel cercare di portare a termine la questione tanto da concludere nel senso che, a quanto aveva detto la persona interpellata, la cosa ormai era sicurissima. Tanto appare sufficiente per affermare che, indipendentemente dalla prova che vi fosse una diretta correlazione tra la promessa del di adoperarsi in ogni modo per far Pt_2 assumere il figlio del e specifici atti di ufficio da parte di quest'ultimo Pt_1 per “aiutare” il presid utorità, si era creato tra i due un inconfessabile legame in quanto il primo, chiedendo l'assunzione del figlio o quanto meno lasciando che il presidente si adoperasse in tal senso, si era precluso, per il futuro, la possibilità di esercitare le sue funzioni istituzionali con il dovuto grado di imparzialità, ed il secondo, accettando di attivarsi per tale fatto, si era posto in una condizione di debolezza nei confronti del soggetto che era controparte negoziale dell'Autorità, in quanto concessionario di aree portuali, poiché, ove la soc. LSCT avesse effettivamente assunto il figlio del l'Autorità, in Pt_1 persona del suo presidente, difficilmente, nel gestire il rapporto con il concessionario, avrebbe potuto mantenere il necessario distacco occorrente per agire in modo tale da tutelare esclusivamente l'interesse pubblico>.
6.2.4. A fronte della puntuale ricostruzione dei fatti, in alcun modo smentita né contraddetta, ricostruzione supportata da condivisibili considerazioni logiche, il gravame accusa il Tribunale di “superficialità nell'esame della vicenda”, accusa temeraria per la sua palese infondatezza e che si riduce a evidenziare che il figlio dell'appellante “non fu mai assunto dalla LSCT”, circostanza che ad avviso di quest'ultimo priverebbe la condotta posta in essere di rilievo disciplinare.
6.2.5. L'appellante, come già anticipato, non si confronta in alcun modo con le ragioni della decisione né tiene conto che lo stesso Tribunale ha tenuto conto dell'invocata circostanza, ritenendola irrilevante nella parte finale della motivazione in cui si legge In definitiva, a prescindere dal fatto che la promessa del OR non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che Pt_1 la modifica del verbale avesse carattere meramente formale, il , che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
6.2.6. La condotta inadempiente dell'appellante non può perdere certamente di rilievo disciplinare solo perché “moltissimi cittadini, in difficoltà per problematiche collegate alla mancanza di posti di lavoro, ricorrevano ad Amministratori locali per cercare di ottenere un'occupazione”, come insistentemente ribadito anche in questo grado con l'altrettanto insistente riproduzione dell'atto di appello penale. Sull'appellante, per il ruolo ricoperto, gravavano obblighi e doveri che non lo rendevano un cittadino qualsiasi e gli vietavano in modo assoluto simili comportamenti.
6.2.7. Per il resto, come anticipato, il gravame non fa che riprodurre ancora una volta le censure mosse alla sentenza penale, già contenute nel ricorso introduttivo e disattese dal Tribunale, censure che non hanno alcun rilievo sia perché qui è in discussione la distinta e diversa responsabilità disciplinare sia perché in appello si impone necessariamente un confronto critico con le ragioni della decisione e non certo la mera e acritica riproposizione delle tesi difensive originarie.
6.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al secondo degli episodi esaminati nella gravata sentenza, laddove si legge che Non può poi negarsi neppure che il abbia consentito al OR di intervenire in Pt_1 modo del tutto illecito nel compimento di un atto del suo ufficio come la redazione del verbale di una riunione del Collegio dei revisori. L'episodio è esaminato alle pagg. 184-197 della sentenza penale. Il ricorrente non nega che egli ha modificato il verbale dopo le rimostranze del OR, ma ne minimizza il significato evidenziando che si trattava di una mera bozza e che la modifica fu di carattere meramente formale, in quanto il presidente dell'Autorità non tollerava che nella medesima pratica fossero censurate, nella stessa misura, due situazioni assolutamente differenti relative la prima allo smarrimento di due scontrini per un importo complessivo di €53,00 circa per spese sostenute durante la sua missione a Miami e la seconda ai rimborsi chiesti da tale Per_1 segretario dell'Autorità, del valore di oltre mille euro. A prescindere dal fatto che l'atto fosse o meno perfezionato con la sottoscrizione di tutti i membri del collegio dei revisori, è evidente che il presidente dell'Autorità non avrebbe dovuto minimamente interferire, neppure per motivi di “forma”, sul verbale nel quale venivano esaminate questioni che lo interessavano personalmente come la prova delle spese sostenute durante una missione, ed il non si sarebbe certo Pt_1 dovuto prestare a riscrivere il verbale per renderlo conforme a quanto desiderato dal OR. Del tutto esplicito quanto si legge nella conversazione del 1° dicembre 2015 tra e (pag. 194 della sentenza): VIGOGNA: Pt_1 Pt_2 buon-giorno a te. l' a modo mio e poi lo faccio vedere;
l'ho visto;
no, non l'hai visto;
te l'ha fatto vedere ieri Pt_2 Pt_1
ORCIERI: A no. Non mi ha fatto vedere niente. VIGOGNA: Pt_3
No, no, ho fatto a modo mio, non ti preoccupare, così si impara-no a fare i furbi. Prosegue poi la conversazione nel senso che, essendo in questione la mancata giustificazione di una spesa di quattro euro, su suggerimento del OR, il concorda sul fatto che avrebbe scritto che quella spesa era una Pt_1 one” applicata sulla carta di credito. Dunque, per compiacere il presidente, il si assume il compito di redigere personalmente di nuovo Pt_1 il verbale in orrisponda esattamente ed alla lettera a quanto gradito. E' significativo che già all'epoca il aveva avanzato la richiesta di far Pt_1 assumere il figlio (come sopra già a conversazione del 4 marzo 2016 tra e il primo si era lamentato che, nonostante fossero trascorsi Pt_2 Per_4 già si, la cosa non si era ancora conclusa). Infatti, nella conversazione del 26 novembre 2015 (pag. 192 della sentenza), nella quale il ricorrente evidenzia al di avergli mandato una bozza di quel “benedetto Pt_2 verbale”, coglie l'occasione per dirgli che “quei documenti sono a Milano” Pt_2
e che “… a è stata presa e ieri è stata consegnata lì a Milano e adesso poi vediamo, eh”. Dunque, come efficacemente notato dal Tribunale della Spezia (pag. 193), si era giunti “al paradosso della necessità della preventiva approvazione dell'atto di controllo da parte dell'organo controllato e, pertanto, del sostanziale sabotaggio della funzione di controllo”. Il aveva perciò Pt_1 compiuto chiaramente un atto contrario ai doveri del pr o, per venire incontro ai desiderata del presidente al quale egli aveva chiesto di adoperarsi presso una controparte negoziale dell'Autorità portuale affinché fosse assunto suo figlio, o quanto meno aveva lasciato che ciò venisse fatto, in tal modo dando, comunque, il proprio consenso>.
6.3.1 Il gravame sul punto è totalmente inammissibile, perché, non tenendo conto delle ragioni della decisione, si limita a riprodurre ancora una volta il ricorso introduttivo che a sua volta riproduce l'atto di appello penale per come emerge dal semplice confronto tra quanto scritto in questo grado da pg 19 a pg 22 e quanto contenuto nel ricorso dall'ultimo cpv pg 38 al primo cpv pg 41. 6.3.2 L'assenza di una critica conforme ai parametri dell'art. 434 c.p.c solleva il Collegio da ogni altra considerazione.
6.4. In conclusione, la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale va confermata, non essendo stato fornito alcun elemento contrario così come va confermata la decisiva rilevanza di detti fatti a supportare l'impugnata sanzione.
7. Va, infatti, disatteso anche il terzo motivo di gravame con il quale si lamenta la “totale sproporzionalità dell'atto espulsivo”.
7.1. Anche sul punto l'appellante non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad affermare di “prendere atto” che “le conclusioni a cui giunge la sentenza di primo grado sono argomentate su due questioni non certe”.
7.2. L'affermazione non risponde al vero e certo non vale a supportarla l'utilizzo del neretto per evidenziare alcune brevi frasi, estrapolate dal ben più articolato e argomentato ragionamento del primo giudice, assolutamente trascurato.
7.3. Ed allora. Innanzitutto l'appellante non mette in discussione le fonti normative e contrattuali puntualmente richiamate dal Tribunale e in specie l'art. 54 comma 2 Cost, l'art. 54 comma 1 d.lgs n. 165/2001 e gli artt 4 e 16 DPR 16 aprile 2013 n. 62, fonti che sanciscono in capo ai pubblici dipendenti i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, onore, disciplina, onestà.
7.4. L'appellante non tiene neppure conto del ruolo rivestito e dei doveri che da questo scaturiscono secondo le previsioni del d.lgs n. 123/2011 (artt. 19, 20 e 21 ai quali per brevità si rinvia) e per come parimenti richiamati nella gravata sentenza in cui si legge che non deve trascurarsi di considerare la particolare posizione che il rivestiva, ovvero, dipendente di un'Amministrazione Pt_1 dello Stato designato dall'Amministrazione vigilante quale presidente del collegio dei revisori di un ente pubblico, dunque istituzionalmente preposto ad effettuare attività di controllo sull'attività dell'ente e, come tale, tenuto a svolgere le proprie funzioni con la massima imparzialità ben potendo emergere, nel loro espletamento, non solo illegittimità amministrative, ma anche comportamenti illeciti, persino di rilevanza penale>.
7.5. Nessun dubbio, nessuna incertezza nel ragionamento del Tribunale che dopo aver richiamato le fonti normative, del tutto ignorate nel gravame, osserva che Può certo dichiararsi che il abbia tenuto comportamenti contrari ai Pt_1 doveri di ufficio. Anche se no elementi diretti per affermare che abbia egli assunto l'iniziativa di chiedere al OR di attivarsi per far assumere il figlio (ha, infatti, ammesso soltanto di aver richiesto che il figlio fosse sottoposto ad un colloquio di lavoro), è certo che in non poche occasioni ha dimostrato di essere fortemente speranzoso che quanto prospettato si avverasse tanto da ritenerlo ormai quasi cosa fatta o comunque molto probabile, laddove, se pure fosse stata iniziativa del OR quella di adoperarsi per ottenere l'assunzione, egli avrebbe dovuto tenere ben altro comportamento. L'utilità che il lavoratore così sperava di conseguire non era di modico valore. Sebbene non possa dirsi che vi fosse un'immediata correlazione tra la promessa del OR ed il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, tuttavia, come sopra rilevato, vi era contestualità tra i frequenti interventi del OR presso i vertici della soc. LSCT e la piena disponibilità del a compiacere il presidente Pt_1 dell'Autorità in occasione della richiesta m verbale relativo a vicenda che lo interessava personalmente, cioè quella sulla giustificazione delle spese di missione. Come ricordato, il codice di comportamento non esclude la permanenza delle regole disciplinari sul licenziamento per giusta causa previste dai contratti collettivi. In particolare, l'atto di licenziamento menziona l'art. 13, comma 6, lett. d, del CCNL del 12.6.20023 – modificato ed integrato dal CCNL del 14.9.2007, vigente all'epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell'art. 43, comma 9, del CCNL Funzioni centrali del 9.5.2022) – secondo cui si applica il licenziamento senza preavviso per “commissione in genere – an-che nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. E' opportuno ricordare, oltre alla espressa previsione regolamentare circa la necessità, nella determinazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nel caso concreto, anche il principio giurisprudenziale di interpretazione del concetto di giusta causa secondo cui “Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affida-mento che queste richiedono e che il fatto concreto va valutato nella sua por-tata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (Cass. civ. sez. lav., 08/08/2011, n. 17092; per una recente ripresa del principio si veda, ad es., Corte appello Catania sez. lav., 21/01/2019, n. 54: “È pienamente legittimo, poiché sorretto da giusta causa, il licenziamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta idonea, nella sua portata oggettiva e soggettiva, a ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in considerazione dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedevano, nonché della situazione di pericolo determinata dalla condotta tenuta”)>.
7.6. Alle richiamate osservazione, il primo giudice ha poi aggiunto quanto già riprodotto al punto precedente in ordine alla specifica posizione dell'appellante e ai doveri che da detta posizione scaturiscono ex d.lgs n. 123/2011, sicché è del tutto condivisibile la conclusione per cui Tali disposizioni rendono evidente lo stridente contrasto tra il modello di legge e la condotta del il quale, Pt_1 minando la propria posizione di indipendenza, aveva consentito al OR di ingerirsi direttamente in un atto tipico ed esclusivo dell'organo di controllo, ed aveva quanto meno lasciato che il medesimo si adoperasse perché suo figlio fosse assunto presso una impresa che era legata all'Autorità da un rapporto di concessione, con rischio evidente di pregiudizio per la correttezza della gestione di tale rapporto. In definitiva, a prescindere dal fatto che la promessa del Pt_2 non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che la modifica Pt_1 del verbale avesse carattere meramente formale, re, che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
7.7. Ebbene, a fronte di tale lineare ragionamento, fondato su dati di fatto accertati e in alcun modo smentiti e sui consolidati princìpi che regolano il rapporto di lavoro, la responsabilità disciplinare e il licenziamento per giusta causa, l'appellante non offre alcun elemento capace di inficiare quanto sopra esposto, continuandosi a difendere come se fosse in sede penale.
8. Da ultimo l'appellante si duole della quantificazione delle spese di lite poste a suo carico assumendo che “non vi è stata alcuna attività istruttoria e pertanto le spese legali dovranno essere rideterminate in base alle effettive fasi di giudizio”.
8.1. Il motivo così formulato non solo è assolutamente generico, ma neppure tiene conto, ancora una volta, di quanto affermato in sentenza, sebbene graficamente riprodotto nell'atto di gravame.
8.2. Il Tribunale, infatti, ha puntualmente argomentato la liquidazione anche della fase istruttoria stante l'espletamento delle formalità di prima udienza e l'adozione di provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di sospensione ed esclusa la necessità di svolgere attività istruttoria (v. Cass. civ. sez. VI, 02/10/2020, n. 20993)>. L'appellante tace sul punto, sicché nulla va aggiunto a quanto puntualmente e correttamente affermato dal primo giudice.
9. In conclusione l'appello va respinto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 10.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere al le Controparte_1 spese del grado liquidate in € 6.946,00, oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma 17.7.2025 LA PRESIDENTE est
Dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera SELMI dott. Vincenzo Consigliere
all'esito dell'udienza del 3.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.to in Roma, Controparte_1 via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici Legali dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 6602/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 5.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere stato dipendente del Parte_1 [...]
, dal 1.6.1984 al 20.6.2023, di aver svolto la Controparte_1
o l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero della Giustizia, da ultimo inquadrato come Funzionario A3F6, e di aver ricevuto, con nota prot. 131812/2016 del 22.11.2016, la contestazione di addebiti disciplinari sanzionati, con determina prot. 77452 del 16.6.2023, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, decorrente dal 17.11.2016 (data di applicazione della sospensione obbligatoria dal servizio), ha convenuto in Contr giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale:
1. Dichiarare ttimo e per effetto annullare il licenziamento intimato al ricorrente con nota protocollo n. 77425 del 16.6.2023 in quanto i fatti posti alla base del licenziamento per giusta causa sono del tutto insussistenti ovvero perché i fatti rientrano tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili;
2. Ordinare alla parte resistente ai sensi dell'art. 18, c. 4 legge 300/1970 di reintegrare il ricorrente con piena retribuzione così come dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza;
3. Condannare la parte resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto;
5. Condannare altresì il datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva ripresa. In via subordinata:
6. Dichiarare illegittimo, ai sensi dell'art. 18, c. 5 L. 300/70, il licenziamento intimato al ricorrente con nota protocollo n. 77425 del 16.6.2023 in quanto comunque privo di giusta causa e/o di giustificato motivo soggettivo;
7. Dichiarare risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società resistente con effetto dalla data del licenziamento;
8. Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta in ragione della Fascia retributiva e inquadramento contrattuale di appartenenza, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. In ogni caso, con interessi successivi, vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e Cassa Previdenza e rimborso forfettario nella misura del 15%. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Con ogni più ampia riserva di richiesta delle differenze retributive maturate come differenziale fra la retribuzione percepita in ragione dell'illegittima sospensione e la retribuzione spettante in assenza di sospensione e ogni maggior danno dovuto al ricorrente a qualsiasi titolo anche morale ed esistenziale e per mancata progressione di carriera ed impedimento all'assunzione di incarichi di servizio”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Controparte_1
Roma ha respinto il ricor refusione delle Parte_1 spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) premesso che il ricorrente era stato licenziato per le plurime condotte già accertate dal Tribunale penale de La Spezia e richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (Cass. civ. sez. lav., 07/01/2020, n. 113; v. anche Id., 02/02/2009, n. 2579>, ha escluso la necessità di verificare la veridicità di tutti gli episodi presi in esame dal giudice penale ed anche solo implicitamente richiamati nell'atto di licenziamento nel caso in cui si accerti che anche uno solo di essi assuma rilevanza tale da integrare la giusta causa di recesso>; ha quindi limitato l'esame a soli due addebiti tra quelli contestati;
ii) premesso che Il , costituendosi, non ha indicato CP_1 materiale probatorio diverso o ulteriore rispetto a quanto emerge dalla sentenza di condanna> e che D'altro lato, il ricorrente non nega alcune circostanze, sebbene ne offra una diversa lettura>, richiamate le conversazioni captate riportate nella sentenza penale, ha affermato che indipendentemente dalla prova che vi fosse una diretta correlazione tra la promessa del OR di adoperarsi in ogni modo per far assumere il figlio del e specifici atti di Pt_1 ufficio da parte di quest'ultimo per “aiutare” il presidente dell'Autorità, si era creato tra i due un inconfessabile legame in quanto il primo, chiedendo l'assunzione del figlio o quanto meno lasciando che il presidente si adoperasse in tal senso, si era precluso, per il futuro, la possibilità di esercitare le sue funzioni istituzionali con il dovuto grado di imparzialità, ed il secondo, accettando di attivarsi per tale fatto, si era posto in una condizione di debolezza nei confronti del soggetto che era controparte negoziale dell'Autorità, in quanto concessionario di aree portuali, poiché, ove la soc. LSCT avesse effettivamente assunto il figlio del l'Autorità, in persona del suo presidente, Pt_1 difficilmente, nel gestire il rapporto con il concessionario, avrebbe potuto mantenere il necessario distacco occorrente per agire in modo tale da tutelare esclusivamente l'interesse pubblico> e che non può poi negarsi neppure che il abbia consentito al di intervenire in modo del tutto illecito nel Pt_1 Pt_2 compimento di un atto del suo ufficio come la redazione del verbale di una riunione del Collegio dei revisori>; quindi, sulla scorta delle dichiarazioni acquisite in sede penale e degli altri elementi indiziari puntualmente indicati, ricostruito il quadro normativo in materia di doveri dei pubblici dipendenti (art. 52, co. 2, Cost.; art. 54, co. 1, d.lgs. 156/2001; artt. 1, 4 e 16 D.P.R. 62/2013), ha affermato che può certo dichiararsi che il abbia tenuto Pt_1 comportamenti contrari ai doveri di ufficio> ritenendo, o, che l'utilità che il lavoratore così sperava di conseguire non era di modico valore>; ha inoltre ritenuto non trascurabile, ai fini della valutazione di gravità delle condotte contestate, la particolare posizione del , quale Presidente del collegio dei Pt_1 revisori di un ente pubblico, istituzion preposto ad effettuare attività di controllo sull'attività dell'ente e, in quanto tale, tenuto a svolgere le proprie funzioni con la massima imparzialità; iii) richiamate le previsioni collettive in punto di licenziamento per giusta causa (art. 13, co. 6, lett. d, CCNL 12.6.2023) e le disposizioni normative in materia di organi di controllo di un ente pubblico (artt. 19, 20 e 21 d.lgs. 123/2011), ha affermato che è evidente lo stridente contrasto tra il modello di legge e la condotta del;
iv) ha pertanto Pt_1 concluso affermando che a prescindere dal fatto che la promessa del OR non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che la modifica Pt_1 del verbale avesse carattere meramente formale, re, che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'errata mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale, pendente dinanzi la Corte d'Appello di Genova;
II) l'inesatta e/o illogica valutazione dei fatti posti a fondamento del licenziamento e della documentazione prodotta dal ricorrente;
III) l'errata quantificazione delle spese di lite non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo Controparte_3 al gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Prima di passare all'esame dei motivi di gravame è utile richiamare i fatti rilevanti per la decisione, così come documentalmente provati e pacifici tra le parti. Contr 4.1. , all'epoca dipendente del e presidente del collegio dei Parte_1 revisori dei conti presso l'Autorità Portuale di La Spezia, è stato dapprima indagato e sottoposto alla misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio e successivamente condannato dal Tribunale di La Spezia (sentenza n. 739/2022), alla pena di anni 4 di reclusione, nonché alla sanzione accessoria di cui all'art. 317 bis c.p. dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché riconosciuto colpevole del reato di cui “agli artt. 319 321 cp perché ….. dipendente del , in qualità Controparte_1 di pubblico ufficiale ed, in particolare, quale presidente del collegio dei revisori Co dei conti, incaricato di provvedere al riscontro degli atti di gestione dell' di accertare la tenuta regolare dei libri contabili e di redigere una relazione sul conto consuntivo, per compiere e per aver compiuto atti contrari ai doveri del suo ufficio ed, in particolare, per aver informato e per informare il Presidente dell'AP sull'oggetto di possibili controlli (“mi dicono che lo Parte_3 tengono un po' segreto questo affare ma che c'è… tu non riesci ad avere sto Contr rapporto del sull'autorità di Genova?”) e mettendosi a sua disposizione per carpire ulteriori informazioni presso il , per averlo Controparte_1 informato e per informarlo in anteprima petenza del collegio dei revisori (sottoponendogli addirittura le bozze dei verbali del Collegio al fine di concordarne forma e contenuto), per avergli fornito e per fornirgli elementi significativi da poter utilizzare contro il Segretario Generale dell'AP per averlo rassicurato su eventuali controlli sulle spese fatte Persona_1
dell'AP ed, in generale, mettendosi a disposizione per verificare ed acquisire eventuali esposti indirizzati al a carico del stesso CP_1 Pt_2
e, quindi, di fatto, asservendo totalmente la propria funzione agli interessi del in spregio ai doveri di imparzialità, lealtà e correttezza, chiedeva e Pt_2 accettava
• la promessa del di far assumere il figlio presso il Pt_2 Persona_2 gruppo , società concessionaria, tramite la controllata LSCT, delle aree CP_5 demani dalla stessa AP (“… mi ha detto quella cosa di ha Per_3 detto c'è bisogno di tempo…”, …poi abbiamo parlato di me .. ha detto “ah ho parlato con te, per la riconferma … gli ho detto: “ma se hai bisogno di qualcuno alla Spezia ci vengo eh… mi ha detto: “ah no io voglio andare a fare il Sindaco
… e tu vieni a fare il segretario generale con me in Comune)” e io gli ho detto:
“magari! .. no guarda…ci sistemiamo io e , non ti preoccupare ... Per_2 sarebbe l'ora che ci si prende un po' di soldi
• la promessa di essere confermato nel ruolo di revisore presso l'AP (ruolo che comportava un importante compenso per il revisore stesso) “allora ieri sera il presidente mi ha .. ha parlato con il viceministro dell'economia”..: fosse la madonna!!! guarda, speriamo che lui campi 100 anni … ho detto “eh!” … gli ho detto: “guarda tu mi devi riconfermare Pt_1
Nella specie, il OR, nel corso della verifica contabile, su richiesta di , Pt_1 contattava AD di LSCT (glielo ho ricordato, mi Testimone_1 assolutamente sì…Ciao , ti ricordi di per ? E' Tes_1 Persona_2 Pt_4 importante, grazie) e su amente te di (poi Persona_4 ha parlato di mio figlio … mi dice: “ah guarda per tuo figlio quel cretino mi devi dare tempo, ora parlo io con il presidente e gli faccio fare), per ottenere l'assunzione di presso inputmap:///postilla. La riproduzione Persona_2 su supporto nte documento costituisce una copia del Contr documento firmato digitalmente e conservato presso il ai sensi della normativa vigente il gruppo ed al contempo lo pr ava al Ministro CP_5 raccomandandolo per un rinnovo dell'incarico. CP_6 zia in data prossima al marzo 2016” 4.2. Con nota del 22.11.2016 è stato instaurato nei confronti dell'appellante il procedimento disciplinare per i fatti storici di cui al sopra richiamato capo di imputazione, procedimento contestualmente sospeso e successivamente riavviato con nota dell'1/3/2023 all'esito del giudizio penale di primo grado, procedimento conclusosi con l'irrogazione della “sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, di cui all'art. 13 comma 6, lettera d), del CCNL del 12 giugno 2003, modificato e integrato dal CCNL del 14 settembre 2007, all'epoca dei fatti vigente, ora confluito nell'art. 43, comma 9, n. 2 lett. d) del CCNL del Comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 9 maggio 2022, con effetto retroattivo al 17.11.2016, data di applicazione della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio”. Da detta ultima data, infatti, l'appellante è stato ininterrottamente sospeso dal servizio, prima obbligatoriamente e poi facoltativamente come da provvedimenti in atti.
5. Con il primo motivo l'appellante torna a insistere sulla sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello penale, istanza ribadita anche nel corso della discussione orale e già disattesa dal Tribunale con l'ordinanza del 19/3/2024. 5.1. Il motivo è infondato perché non tiene conto della motivazione del licenziamento, delle ragioni espresse dal Tribunale né dei consolidati princìpi di legittimità.
5.2. Nella ordinanza riservata, emessa all'esito dell'udienza del 19/3/2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc affermando che
”la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero, costituendo ratio dell'art. 295 c.p.c. l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione di un'altra e l'accertamento di tale antecedente sia in questa richiesto con efficacia di giudicato” (Cass.civ. sez. VI, 20/01/2015, n. 798); e che “la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/07/2019, n. 18918); considerato che, nella specie, l'accertamento della responsabilità disciplinare del ricorrente, oggetto del presente giudizio, non è collegato normativamente all'accertamento della sua eventuale responsabilità penale, dovendo valutarsi, in questa sede, la sussistenza e la rilevanza disciplinare dei fatti addebitati in base ad autonomi parametri di responsabilità civilistica;
e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per la sospensione del presente giudizio, ravvisandosi tra i due giudizi una mera comunanza fattuale>
5.3. La soluzione adottata è conforme ai consolidati princìpi di diritto, puntualmente richiamati dal primo giudice e neppure messi in discussione dall'appellante.
5.4. Quest'ultimo, infatti, si limita ad affermare che “Nel caso di specie la definizione della controversia in ambito penale costituisce proprio l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipendono i fatti oggetti di licenziamento. Mettiamo il caso che il procedimento penale pervenga alla decisione che quei fatti non sono avvenuti ovvero non sono avvenuti secondo le modalità contestate dalla pubblica accusa. Tale evento cambierebbe completamente la prospettiva del processo civile poiché quello che sembrava potenzialmente rilevante da un punto di vista disciplinare potrebbe non esserlo più in conseguenza dei fatti accertati nel procedimento penale di secondo grado”.
5.5. Non solo l'appellante, come anticipato, non si confronta adeguatamente con le ragioni della decisione, ma neppure tiene conto della motivazione del licenziamento e delle premesse su cui il Tribunale ha fondato l'accertamento di responsabilità per gli episodi esaminati.
5.6. Nel provvedimento di recesso si legge chiaramente e inequivocabilmente che “RITENUTO che tutti i fatti oggetto della contestazione e della riattivazione del procedimento disciplinare, oltre a costituire illecito penale, autonomamente valutati in sede amministrativa, assumono rilevanza disciplinare di particolare gravità, in relazione alle reiterate gravissime violazioni di legge, degli obblighi contrattuali principali afferenti lo status di pubblico dipendente e delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62”. L'appellante, quindi, non è stato licenziato perché condannato per il reato di corruzione, ma per aver posto in essere comportamenti che, al di là e indipendentemente dal rilievo penale, integrano una grave violazione dei doveri di un pubblico dipendente, così integrandosi quella autonomia tra i due giudizi su cui si fonda l'ordinamento lavoristico e che esclude la sussistenza dei presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c.. 5.7. La doglianza dell'appellante, inoltre, non tiene conto di quanto affermato nella gravata sentenza e non contestato e più esattamente che, con riguardo agli addebiti e in specie a quelli esaminati dal Tribunale, il ricorrente non nega alcune circostanze, sebbene ne offra una diversa lettura>, sicché i fatti accertati nella gravata sentenza e ritenuti disciplinarmente rilevanti e sufficienti a giustificare il licenziamento sono ammessi dallo stesso appellante (per come meglio si ribadirà oltre), così sancendosi ulteriormente l'autonomia del presente giudizio rispetto a quello penale.
6. Con il secondo motivo il gravame, non mettendo in discussione il principio di diritto per cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'accertamento di soli due degli addebiti contestati, affronta la ricostruzione e valutazione di detti episodi.
6.1. Va da subito osservato che l'appellante, non tenendo conto degli oneri sanciti dall'art. 434 c.p.c. né dell'autonomia dei due giudizi, confondendo il profilo penale e quello disciplinare, ripropone in questa sede, per come dallo stesso riconosciuto, le censure mosse alla sentenza penale, finendo così per ignorare le ragioni della decisione qui impugnata, ragioni solo formalmente e parzialmente riprodotte nel gravame, senza però un compiuto confronto critico con le stesse. Il gravame per come formulato non solo non è idoneo a inficiare la gravata sentenza, ma rende difficoltoso l'esame delle doglianze, in contrasto con gli obblighi processuali di chiarezza e specificità, per la necessità del Collegio di doversi fare carico di una risposta ordinata e congrua rispetto a quanto effettivamente accertato e affermato dal primo giudice.
6.2 Passando all'esame dei singoli episodi, con riguardo al primo di essi va da subito ribadito anche in questa sede, perché non censurato, come sia lo stesso appellante ad avere ammesso di “avere fatto richiesta al Presidente OR di interessarsi affinché il proprio figlio potesse essere sottoposto ad un colloquio di lavoro da parte di LSCT. Da principio il dott. aveva richiesto Pt_1 direttamente un interessamento all'ing. consegnandogli il Curriculum Tes_1 di . Tale richiesta no evuto alcun seguito, perciò il Persona_2 dott. aveva richiesto al Presidente se potesse informarsi in Pt_1 Pt_2 merit 5 del gravame, che riproduce aggio dell'atto di appello penale).
6.2.1. Quindi l'appellante, all'epoca presidente del collegio dei revisori dei conti presso l'Autorità Portuale di La Spezia, ammette di essersi attivato, con l'allora presidente della stessa Autorità, perché intercedesse a sua volta presso la LSCT, società concessionaria della predetta Autorità per far ottenere al proprio figlio un colloquio di lavoro.
6.2.2. Ed allora, va da subito evidenziato che una tale condotta si pone in aperto e inequivoco contrasto con i doveri gravanti sull'appellante, contrasto che appare ancor più evidente nella puntale ricostruzione operata dal Tribunale.
6.2.3. Si legge, infatti, nella gravata sentenza, che Nel ricorso…. si afferma espressamente che il fece richiesta a presidente Pt_1 Parte_3 dell'Autorità Portuale zia, di “interessa oprio figlio potesse essere sottoposto ad un colloquio di lavoro da parte di LSCT” (v. pag. 13 del ricorso). Afferma appunto che non si trattava di promessa di assunzione ma soltanto di una richiesta di informarsi in merito alla possibilità che il proprio figlio potesse es-sere sottoposto ad un colloquio di lavoro, dopo che Per_2 egli stesso aveva chiesto direttamente un interessamento a tale ing.
[...]
amministratore delegato della soc. LSCT – La Spezia Co Tes_1
Terminal (v. pag. 159 della sentenza penale). Tale società, facente parte del Gruppo Contship, come si legge nel ricorso (pag. 13) e nella sentenza penale (pag. 154), e terminalista del porto della Spezia (pag. 121 della sentenza penale), era dunque concessionaria di un ser-vizio pubblico e quindi vincolata all'Autorità portuale. Inoltre, in quel periodo, l'Autorità, titolare al 100% delle quote della società APLS Investimenti S.r.l., intendeva affidare a tale società in concessione temporanea delle aree portuali da utilizzare per servizi ai crocieristi ed intendeva far entrare, nel capitale della detta società, un socio privato, ovvero proprio la soc. LSCT, di cui era presidente tale (alle pagg. 121 Persona_4
e segg. della sentenza penale è narrata tale vicenda con riferimento ad atti amministrativi ed a stralci di intercettazioni telefoniche). Indipendentemente dalla specifica veridicità dei comportamenti attribuiti ad alcuni degli imputati (diversi dal ricorrente e dal , è certo che la soc. LSCT era già vincolata
Pt_2 da un rapporto pubblicistico/commerciale all'Autorità portuale per cui, se certo il non avrebbe potuto direttamente far assumere il figlio del
Pt_2 Pt_1 si trovava però in una posizione tale che sarebbe stato non irragionevole aspettarsi che la concessionaria, per ingraziarsi l'ente concedente, avrebbe potuto accettare di assumere una persona indicata dal soggetto dal quale dipendeva la sua attività all'interno del porto della Spezia. In tale contesto vanno lette le conversazioni da cui emerge con chiarezza la pressante insistenza del per far assumere il figlio del ricorrente. In particolare, si legga la
Pt_2 conversazione tra il ed il del 4 marzo 2016, riportata alle pagg.
Pt_2 Per_4
150-151 della sentenza penale, dalla quale appare chiaro che lo stesso Pt_2 aveva già parlato al non certo di una mera possibilità di far so Per_4 il figlio del ad un colloquio in vista di una possibile assunzione, ma Pt_1 direttamen ssunzione ed anzi gli stessi responsabili della società avevano prospettato un'assunzione non già alla Spezia, poiché avrebbe potuto essere “pericoloso”, bensì a ME (MI). Incalzando il OR con particolari, il aveva riconosciuto che la conversazione vi era stata ed aveva invitato Per_4
i a fargli avere il curriculum del giovane. Il OR si era quindi lamentato del fatto che il gli aveva detto che lo avrebbe fatto e che, Tes_1 nonostante fossero trascorsi quattro-cinque mesi, la cosa non si era concretizzata. Dalla stessa conversazione emerge anche che la possibilità di assunzione appariva non meramente eventuale poiché il OR aveva già interpellato per sapere se il figlio avrebbe avuto difficoltà a lavorare Pt_1 in altro luog do assenso per la prospettata assunzione a . Il fatto Pt_4 che la questione avesse non poca rilevanza per il OR traspare dalla circostanza che il medesimo giorno, appena un'ora dopo la conversazione con il il poteva annunciare al figlio che era ormai cosa quasi Per_4 Pt_1
(“c etterti in preallarme per Milano, eh, comincia a trovare”) (v. pag. 153 della sentenza). Dunque, il OR, immediatamente dopo la conversazione con il aveva informato il evidentemente Per_4 Pt_1 prospettandogli concrete possibilità. La convinzione del ricorrente di avere ormai qualcosa più di una mera speranza di far assumere il figlio emerge dalla conversazione avuta con la moglie il medesimo giorno nella qua-le arriva a dire:
“Perché sennò va a finire che ha il posto garantito questa settimana o la settimana che entra il ragazzo” ed infine augura lunga vita al presidente dell'Autorità, nel quale vedeva, quindi, la persona che gli avrebbe assicurato non solo questo ma anche possibili futuri vantaggi (pag. 155 della sentenza). Come si evidenzia nella sentenza penale, prova del fatto che tra il ed il Pt_2 la questione dell'assunzione del figlio aveva importanz a da Pt_1 una conversazione del 18 gennaio 2016, nella quale il primo dice di averla nuovamente ricordata a “quella persona” la quale si era scusata di esser-sene dimenticata. Al che il “ci sei tu…ci sei tu a ricordarglielo” (pag. 157). Pt_1
In una conversazione tti di poco successiva, cioè del 22 gennaio 2016 (pagg. 157-158 della sentenza penale), il riferisce al OR che il Pt_1 bilancio 2016 dell'Ente era stato approvat prescrizioni” ed entrambi convengono che si sarebbero visti di persona per esaminare il documento;
subito dopo che il si stava accomiatando, il gli dice di aver Pt_1 Pt_2 nuovamente parlato, di aver rimandato le cose (il curriculum?); il Pt_1 allora, risponde: “eee…là ce lo dobbiamo ricordare ogni tanto perché
“eh no! Io gliel'ho ricordato”; : “è troppo.. ah ah.. è troppo Pt_2 Pt_1 to”; “no no gliel'ho rico 'ha detto assolutamente di sì”. Pt_2
Per i due, la questione dell'assunzione del figlio del ricorrente era oggetto di continua attenzione ed il OR, subito dopo l'intesa per esaminare il bilancio per il quale erano state formulate delle “prescrizioni” (l'approvazione, evidentemente, non era stata incondizionata), non manca di tornare sulla questione per dimostrare che certo lui era solerte nel cercare di portare a termine la questione tanto da concludere nel senso che, a quanto aveva detto la persona interpellata, la cosa ormai era sicurissima. Tanto appare sufficiente per affermare che, indipendentemente dalla prova che vi fosse una diretta correlazione tra la promessa del di adoperarsi in ogni modo per far Pt_2 assumere il figlio del e specifici atti di ufficio da parte di quest'ultimo Pt_1 per “aiutare” il presid utorità, si era creato tra i due un inconfessabile legame in quanto il primo, chiedendo l'assunzione del figlio o quanto meno lasciando che il presidente si adoperasse in tal senso, si era precluso, per il futuro, la possibilità di esercitare le sue funzioni istituzionali con il dovuto grado di imparzialità, ed il secondo, accettando di attivarsi per tale fatto, si era posto in una condizione di debolezza nei confronti del soggetto che era controparte negoziale dell'Autorità, in quanto concessionario di aree portuali, poiché, ove la soc. LSCT avesse effettivamente assunto il figlio del l'Autorità, in Pt_1 persona del suo presidente, difficilmente, nel gestire il rapporto con il concessionario, avrebbe potuto mantenere il necessario distacco occorrente per agire in modo tale da tutelare esclusivamente l'interesse pubblico>.
6.2.4. A fronte della puntuale ricostruzione dei fatti, in alcun modo smentita né contraddetta, ricostruzione supportata da condivisibili considerazioni logiche, il gravame accusa il Tribunale di “superficialità nell'esame della vicenda”, accusa temeraria per la sua palese infondatezza e che si riduce a evidenziare che il figlio dell'appellante “non fu mai assunto dalla LSCT”, circostanza che ad avviso di quest'ultimo priverebbe la condotta posta in essere di rilievo disciplinare.
6.2.5. L'appellante, come già anticipato, non si confronta in alcun modo con le ragioni della decisione né tiene conto che lo stesso Tribunale ha tenuto conto dell'invocata circostanza, ritenendola irrilevante nella parte finale della motivazione in cui si legge In definitiva, a prescindere dal fatto che la promessa del OR non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che Pt_1 la modifica del verbale avesse carattere meramente formale, il , che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
6.2.6. La condotta inadempiente dell'appellante non può perdere certamente di rilievo disciplinare solo perché “moltissimi cittadini, in difficoltà per problematiche collegate alla mancanza di posti di lavoro, ricorrevano ad Amministratori locali per cercare di ottenere un'occupazione”, come insistentemente ribadito anche in questo grado con l'altrettanto insistente riproduzione dell'atto di appello penale. Sull'appellante, per il ruolo ricoperto, gravavano obblighi e doveri che non lo rendevano un cittadino qualsiasi e gli vietavano in modo assoluto simili comportamenti.
6.2.7. Per il resto, come anticipato, il gravame non fa che riprodurre ancora una volta le censure mosse alla sentenza penale, già contenute nel ricorso introduttivo e disattese dal Tribunale, censure che non hanno alcun rilievo sia perché qui è in discussione la distinta e diversa responsabilità disciplinare sia perché in appello si impone necessariamente un confronto critico con le ragioni della decisione e non certo la mera e acritica riproposizione delle tesi difensive originarie.
6.3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al secondo degli episodi esaminati nella gravata sentenza, laddove si legge che Non può poi negarsi neppure che il abbia consentito al OR di intervenire in Pt_1 modo del tutto illecito nel compimento di un atto del suo ufficio come la redazione del verbale di una riunione del Collegio dei revisori. L'episodio è esaminato alle pagg. 184-197 della sentenza penale. Il ricorrente non nega che egli ha modificato il verbale dopo le rimostranze del OR, ma ne minimizza il significato evidenziando che si trattava di una mera bozza e che la modifica fu di carattere meramente formale, in quanto il presidente dell'Autorità non tollerava che nella medesima pratica fossero censurate, nella stessa misura, due situazioni assolutamente differenti relative la prima allo smarrimento di due scontrini per un importo complessivo di €53,00 circa per spese sostenute durante la sua missione a Miami e la seconda ai rimborsi chiesti da tale Per_1 segretario dell'Autorità, del valore di oltre mille euro. A prescindere dal fatto che l'atto fosse o meno perfezionato con la sottoscrizione di tutti i membri del collegio dei revisori, è evidente che il presidente dell'Autorità non avrebbe dovuto minimamente interferire, neppure per motivi di “forma”, sul verbale nel quale venivano esaminate questioni che lo interessavano personalmente come la prova delle spese sostenute durante una missione, ed il non si sarebbe certo Pt_1 dovuto prestare a riscrivere il verbale per renderlo conforme a quanto desiderato dal OR. Del tutto esplicito quanto si legge nella conversazione del 1° dicembre 2015 tra e (pag. 194 della sentenza): VIGOGNA: Pt_1 Pt_2 buon-giorno a te. l' a modo mio e poi lo faccio vedere;
l'ho visto;
no, non l'hai visto;
te l'ha fatto vedere ieri Pt_2 Pt_1
ORCIERI: A no. Non mi ha fatto vedere niente. VIGOGNA: Pt_3
No, no, ho fatto a modo mio, non ti preoccupare, così si impara-no a fare i furbi. Prosegue poi la conversazione nel senso che, essendo in questione la mancata giustificazione di una spesa di quattro euro, su suggerimento del OR, il concorda sul fatto che avrebbe scritto che quella spesa era una Pt_1 one” applicata sulla carta di credito. Dunque, per compiacere il presidente, il si assume il compito di redigere personalmente di nuovo Pt_1 il verbale in orrisponda esattamente ed alla lettera a quanto gradito. E' significativo che già all'epoca il aveva avanzato la richiesta di far Pt_1 assumere il figlio (come sopra già a conversazione del 4 marzo 2016 tra e il primo si era lamentato che, nonostante fossero trascorsi Pt_2 Per_4 già si, la cosa non si era ancora conclusa). Infatti, nella conversazione del 26 novembre 2015 (pag. 192 della sentenza), nella quale il ricorrente evidenzia al di avergli mandato una bozza di quel “benedetto Pt_2 verbale”, coglie l'occasione per dirgli che “quei documenti sono a Milano” Pt_2
e che “… a è stata presa e ieri è stata consegnata lì a Milano e adesso poi vediamo, eh”. Dunque, come efficacemente notato dal Tribunale della Spezia (pag. 193), si era giunti “al paradosso della necessità della preventiva approvazione dell'atto di controllo da parte dell'organo controllato e, pertanto, del sostanziale sabotaggio della funzione di controllo”. Il aveva perciò Pt_1 compiuto chiaramente un atto contrario ai doveri del pr o, per venire incontro ai desiderata del presidente al quale egli aveva chiesto di adoperarsi presso una controparte negoziale dell'Autorità portuale affinché fosse assunto suo figlio, o quanto meno aveva lasciato che ciò venisse fatto, in tal modo dando, comunque, il proprio consenso>.
6.3.1 Il gravame sul punto è totalmente inammissibile, perché, non tenendo conto delle ragioni della decisione, si limita a riprodurre ancora una volta il ricorso introduttivo che a sua volta riproduce l'atto di appello penale per come emerge dal semplice confronto tra quanto scritto in questo grado da pg 19 a pg 22 e quanto contenuto nel ricorso dall'ultimo cpv pg 38 al primo cpv pg 41. 6.3.2 L'assenza di una critica conforme ai parametri dell'art. 434 c.p.c solleva il Collegio da ogni altra considerazione.
6.4. In conclusione, la puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale va confermata, non essendo stato fornito alcun elemento contrario così come va confermata la decisiva rilevanza di detti fatti a supportare l'impugnata sanzione.
7. Va, infatti, disatteso anche il terzo motivo di gravame con il quale si lamenta la “totale sproporzionalità dell'atto espulsivo”.
7.1. Anche sul punto l'appellante non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi ad affermare di “prendere atto” che “le conclusioni a cui giunge la sentenza di primo grado sono argomentate su due questioni non certe”.
7.2. L'affermazione non risponde al vero e certo non vale a supportarla l'utilizzo del neretto per evidenziare alcune brevi frasi, estrapolate dal ben più articolato e argomentato ragionamento del primo giudice, assolutamente trascurato.
7.3. Ed allora. Innanzitutto l'appellante non mette in discussione le fonti normative e contrattuali puntualmente richiamate dal Tribunale e in specie l'art. 54 comma 2 Cost, l'art. 54 comma 1 d.lgs n. 165/2001 e gli artt 4 e 16 DPR 16 aprile 2013 n. 62, fonti che sanciscono in capo ai pubblici dipendenti i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, onore, disciplina, onestà.
7.4. L'appellante non tiene neppure conto del ruolo rivestito e dei doveri che da questo scaturiscono secondo le previsioni del d.lgs n. 123/2011 (artt. 19, 20 e 21 ai quali per brevità si rinvia) e per come parimenti richiamati nella gravata sentenza in cui si legge che non deve trascurarsi di considerare la particolare posizione che il rivestiva, ovvero, dipendente di un'Amministrazione Pt_1 dello Stato designato dall'Amministrazione vigilante quale presidente del collegio dei revisori di un ente pubblico, dunque istituzionalmente preposto ad effettuare attività di controllo sull'attività dell'ente e, come tale, tenuto a svolgere le proprie funzioni con la massima imparzialità ben potendo emergere, nel loro espletamento, non solo illegittimità amministrative, ma anche comportamenti illeciti, persino di rilevanza penale>.
7.5. Nessun dubbio, nessuna incertezza nel ragionamento del Tribunale che dopo aver richiamato le fonti normative, del tutto ignorate nel gravame, osserva che Può certo dichiararsi che il abbia tenuto comportamenti contrari ai Pt_1 doveri di ufficio. Anche se no elementi diretti per affermare che abbia egli assunto l'iniziativa di chiedere al OR di attivarsi per far assumere il figlio (ha, infatti, ammesso soltanto di aver richiesto che il figlio fosse sottoposto ad un colloquio di lavoro), è certo che in non poche occasioni ha dimostrato di essere fortemente speranzoso che quanto prospettato si avverasse tanto da ritenerlo ormai quasi cosa fatta o comunque molto probabile, laddove, se pure fosse stata iniziativa del OR quella di adoperarsi per ottenere l'assunzione, egli avrebbe dovuto tenere ben altro comportamento. L'utilità che il lavoratore così sperava di conseguire non era di modico valore. Sebbene non possa dirsi che vi fosse un'immediata correlazione tra la promessa del OR ed il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, tuttavia, come sopra rilevato, vi era contestualità tra i frequenti interventi del OR presso i vertici della soc. LSCT e la piena disponibilità del a compiacere il presidente Pt_1 dell'Autorità in occasione della richiesta m verbale relativo a vicenda che lo interessava personalmente, cioè quella sulla giustificazione delle spese di missione. Come ricordato, il codice di comportamento non esclude la permanenza delle regole disciplinari sul licenziamento per giusta causa previste dai contratti collettivi. In particolare, l'atto di licenziamento menziona l'art. 13, comma 6, lett. d, del CCNL del 12.6.20023 – modificato ed integrato dal CCNL del 14.9.2007, vigente all'epoca dei fatti (la cui formulazione è stata poi trasfusa nell'art. 43, comma 9, del CCNL Funzioni centrali del 9.5.2022) – secondo cui si applica il licenziamento senza preavviso per “commissione in genere – an-che nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro”. E' opportuno ricordare, oltre alla espressa previsione regolamentare circa la necessità, nella determinazione del tipo e dell'entità della sanzione da applicare nel caso concreto, anche il principio giurisprudenziale di interpretazione del concetto di giusta causa secondo cui “Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affida-mento che queste richiedono e che il fatto concreto va valutato nella sua por-tata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento” (Cass. civ. sez. lav., 08/08/2011, n. 17092; per una recente ripresa del principio si veda, ad es., Corte appello Catania sez. lav., 21/01/2019, n. 54: “È pienamente legittimo, poiché sorretto da giusta causa, il licenziamento del lavoratore che abbia posto in essere una condotta idonea, nella sua portata oggettiva e soggettiva, a ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in considerazione dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedevano, nonché della situazione di pericolo determinata dalla condotta tenuta”)>.
7.6. Alle richiamate osservazione, il primo giudice ha poi aggiunto quanto già riprodotto al punto precedente in ordine alla specifica posizione dell'appellante e ai doveri che da detta posizione scaturiscono ex d.lgs n. 123/2011, sicché è del tutto condivisibile la conclusione per cui Tali disposizioni rendono evidente lo stridente contrasto tra il modello di legge e la condotta del il quale, Pt_1 minando la propria posizione di indipendenza, aveva consentito al OR di ingerirsi direttamente in un atto tipico ed esclusivo dell'organo di controllo, ed aveva quanto meno lasciato che il medesimo si adoperasse perché suo figlio fosse assunto presso una impresa che era legata all'Autorità da un rapporto di concessione, con rischio evidente di pregiudizio per la correttezza della gestione di tale rapporto. In definitiva, a prescindere dal fatto che la promessa del Pt_2 non abbia condotto ad alcun risultato concreto per il e che la modifica Pt_1 del verbale avesse carattere meramente formale, re, che è venuto meno a doveri fondamentali per tutti i pubblici dipendenti, ha inciso, con il proprio comportamento, sul fondamento stesso della sua affidabilità, ledendo il decoro ed il prestigio della sua amministrazione di appartenenza – apparendo, agli occhi quanto meno dei vertici della soc. LSCT, come persona che non esitava ad approfittare della posizione in cui si trovava per cercare di ottenere un vantaggio per il proprio figlio tramite il presidente dell'Autorità portuale – sicché la misura sanzionatoria adottata appare proporzionata alla gravità del fatto>.
7.7. Ebbene, a fronte di tale lineare ragionamento, fondato su dati di fatto accertati e in alcun modo smentiti e sui consolidati princìpi che regolano il rapporto di lavoro, la responsabilità disciplinare e il licenziamento per giusta causa, l'appellante non offre alcun elemento capace di inficiare quanto sopra esposto, continuandosi a difendere come se fosse in sede penale.
8. Da ultimo l'appellante si duole della quantificazione delle spese di lite poste a suo carico assumendo che “non vi è stata alcuna attività istruttoria e pertanto le spese legali dovranno essere rideterminate in base alle effettive fasi di giudizio”.
8.1. Il motivo così formulato non solo è assolutamente generico, ma neppure tiene conto, ancora una volta, di quanto affermato in sentenza, sebbene graficamente riprodotto nell'atto di gravame.
8.2. Il Tribunale, infatti, ha puntualmente argomentato la liquidazione anche della fase istruttoria stante l'espletamento delle formalità di prima udienza e l'adozione di provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di sospensione ed esclusa la necessità di svolgere attività istruttoria (v. Cass. civ. sez. VI, 02/10/2020, n. 20993)>. L'appellante tace sul punto, sicché nulla va aggiunto a quanto puntualmente e correttamente affermato dal primo giudice.
9. In conclusione l'appello va respinto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
10. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. 10.1 In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere al le Controparte_1 spese del grado liquidate in € 6.946,00, oltre rimborso 15%; in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma 17.7.2025 LA PRESIDENTE est
Dott.ssa Vittoria Di Sario