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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 28/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 396/2024
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 09.09 innanzi al Giudice Francesca CC, sono comparsi: per l'avv. DEL GATTO ANTONIO sostituito dall'avv. Gloria Urbani Pt_1
per nessuno compare;
Controparte_1 per 'avv. Russo Giancarlo in sostituzione dell'avv. Rosaria Summa;
Controparte_2
per nessuno compare. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Urbani si riporta agli atti di causa e si oppone all'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che non si tratti di tributi e nel merito chiede lo sgravio integrale del ruolo opposto, evidenziando che nelle analoghe vertenze rg n. 398/2024 dottoressa e Rg 451/2024 dottoressa Per_1 Persona_2
si è costituita producendo il provvedimento di discarico delle partite di credito Controparte_2
opposte. Con vittoria di spese e onorari di causa.
L'avv. Russo si riporta ai propri atti difensivi, insiste per l'accoglimento delle eccezioni di carenza di giurisdizione avendo la lite oggetto tributi e nell'eccezione di incompetenza per valore pure formulata.
Ribadisce nel merito come il giudice dell'esecuzione abbia posto a carico di le spese Pt_1 dell'esecuzione comprese contributo unificato, marche ed imposte, si oppone alle deduzioni avversarie in quanto fondate su documentazione relativa ad altre controversie e non depositata nel presente fascicolo. Con vittoria di spese.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca CC
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca CC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DEL GATTO ANTONIO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(c.f. , con l'avv. Rosanna Summa, Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. impugnava la cartella di pagamento n. Pt_1
09720240125712865000, relativa al ruolo del , per tributi e spese del processo Controparte_3
(per la parte ammessa al gratuito patrocinio) relativa all'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Sondrio nel pignoramento presso terzi ( in qualità di terzo pignorato) NRG 299/2019, Pt_1
pagina 2 di 4 convenendo in giudizio il , ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
[...]
Parte ricorrente eccepiva l'omessa motivazione della cartella di pagamento, contestando nel merito le somme richieste dal Tribunale di Sondrio, assumendo che l'ordinanza di assegnazione delle somme non avrebbe posto a carico di le spese della procedura esecutiva che, nel caso di specie, erano Pt_1
state prenotate a debito in quanto il creditore procedente, signor beneficiava del CP_5
gratuito patrocinio.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Controparte_2
Sondrio in favore della Corte di Giustizia Tributaria, quanto alle somme relative ai tributi oggetto della cartella e precisamente: contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria.
Per quanto riguarda, invece, le somme relative a spese del processo richieste con la cartella, parte convenuta eccepiva il difetto di competenza per valore del Tribunale di Sondrio, in favore del Giudice di Pace di Sondrio, in considerazione dell'importo delle stesse.
Non si costituivano in giudizio il e , che pertanto Controparte_3 Controparte_4
devono essere dichiarati contumaci.
La causa veniva infine rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
Le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta sono fondate e meritano accoglimento.
Infatti, la giurisdizione in materia di tributi, cui risultano pacificamente riconducibili le somme oggetto della cartella di pagamento relative a contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria. Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio in favore della Corte di Giustizia Tributaria quanto alle somme oggetto della cartella qui opposta relative a imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria.
Per quanto riguarda, invece, le somme oggetto della cartella relative a spese del processo, pari ad €
1.327,00, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Sondrio in favore del
Giudice di Pace di Sondrio, in considerazione dell'importo delle medesime.
Sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 - dichiara la contumacia di e;
Controparte_6 Controparte_3
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria per quanto riguarda le somme oggetto della cartella relative a tributi (contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria);
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Sondrio in favore del Giudice di Pace di Sondrio quanto alle somme oggetto della cartella relative a spese del processo;
- spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti processuali.
Sondrio, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca CC
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 396/2024
Oggi 28 maggio 2025 alle ore 09.09 innanzi al Giudice Francesca CC, sono comparsi: per l'avv. DEL GATTO ANTONIO sostituito dall'avv. Gloria Urbani Pt_1
per nessuno compare;
Controparte_1 per 'avv. Russo Giancarlo in sostituzione dell'avv. Rosaria Summa;
Controparte_2
per nessuno compare. Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
L'avv. Urbani si riporta agli atti di causa e si oppone all'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che non si tratti di tributi e nel merito chiede lo sgravio integrale del ruolo opposto, evidenziando che nelle analoghe vertenze rg n. 398/2024 dottoressa e Rg 451/2024 dottoressa Per_1 Persona_2
si è costituita producendo il provvedimento di discarico delle partite di credito Controparte_2
opposte. Con vittoria di spese e onorari di causa.
L'avv. Russo si riporta ai propri atti difensivi, insiste per l'accoglimento delle eccezioni di carenza di giurisdizione avendo la lite oggetto tributi e nell'eccezione di incompetenza per valore pure formulata.
Ribadisce nel merito come il giudice dell'esecuzione abbia posto a carico di le spese Pt_1 dell'esecuzione comprese contributo unificato, marche ed imposte, si oppone alle deduzioni avversarie in quanto fondate su documentazione relativa ad altre controversie e non depositata nel presente fascicolo. Con vittoria di spese.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca CC
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca CC ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 396/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DEL GATTO ANTONIO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
e contro
(c.f. , con l'avv. Rosanna Summa, Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTA
e contro
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. impugnava la cartella di pagamento n. Pt_1
09720240125712865000, relativa al ruolo del , per tributi e spese del processo Controparte_3
(per la parte ammessa al gratuito patrocinio) relativa all'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Sondrio nel pignoramento presso terzi ( in qualità di terzo pignorato) NRG 299/2019, Pt_1
pagina 2 di 4 convenendo in giudizio il , ed Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
[...]
Parte ricorrente eccepiva l'omessa motivazione della cartella di pagamento, contestando nel merito le somme richieste dal Tribunale di Sondrio, assumendo che l'ordinanza di assegnazione delle somme non avrebbe posto a carico di le spese della procedura esecutiva che, nel caso di specie, erano Pt_1
state prenotate a debito in quanto il creditore procedente, signor beneficiava del CP_5
gratuito patrocinio.
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale di Controparte_2
Sondrio in favore della Corte di Giustizia Tributaria, quanto alle somme relative ai tributi oggetto della cartella e precisamente: contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria.
Per quanto riguarda, invece, le somme relative a spese del processo richieste con la cartella, parte convenuta eccepiva il difetto di competenza per valore del Tribunale di Sondrio, in favore del Giudice di Pace di Sondrio, in considerazione dell'importo delle stesse.
Non si costituivano in giudizio il e , che pertanto Controparte_3 Controparte_4
devono essere dichiarati contumaci.
La causa veniva infine rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
***
Le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta sono fondate e meritano accoglimento.
Infatti, la giurisdizione in materia di tributi, cui risultano pacificamente riconducibili le somme oggetto della cartella di pagamento relative a contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria, spetta alla Corte di Giustizia Tributaria. Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio in favore della Corte di Giustizia Tributaria quanto alle somme oggetto della cartella qui opposta relative a imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria.
Per quanto riguarda, invece, le somme oggetto della cartella relative a spese del processo, pari ad €
1.327,00, deve essere dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Sondrio in favore del
Giudice di Pace di Sondrio, in considerazione dell'importo delle medesime.
Sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 3 di 4 - dichiara la contumacia di e;
Controparte_6 Controparte_3
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Sondrio in favore della Corte di Giustizia
Tributaria per quanto riguarda le somme oggetto della cartella relative a tributi (contributo unificato, imposta di registro, imposta di bollo e diritti di cancelleria);
- dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Sondrio in favore del Giudice di Pace di Sondrio quanto alle somme oggetto della cartella relative a spese del processo;
- spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti processuali.
Sondrio, 28 maggio 2025.
Il Giudice
Francesca CC
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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