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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Bricca per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso Indirizzo telematico difensore OPPONENTI, ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico difensore OPPOSTA, CONVENUTA
Con l'intervento ex art.111 c.p.c. di
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Sardi e Maria Luisa Mammoli, in via anche disgiuntiva, per delega in calce all'atto di intervento, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico dei difensori
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI (verbale di udienza 8.5.2025, con il richiamo alla memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c.): “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
•In via principale,
1) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva di Controparte_2 (e per essa la mandataria e per l'effetto statuire che quest'ultima non ha Controparte_3 diritto di procedere ad esecuzione forzata;
2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo I e III dell'atto di opposizione a precetto atto che i titoli precettati anche se stipulati per atto pubblico non possono essere ricondotti alla categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e non possono ritenersi strutturalmente idonei a sorreggere l'esecuzione forzata, non documentando un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della restituzione coattiva delle somme e che , in subordine al punto Controparte_1 1) anche e per essa la mandataria non hanno diritto di Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e , e per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiarare l'invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo IV dell'atto di opposizione a precetto che sussistono vizi formali dei titoli precettati e che pertanto Controparte_1 e, in subordine rispetto al punto 1) anche e per essa la mandataria
[...] Controparte_2 [...] non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e CP_3 Parte_1
, e per l'effetto, statuire l'invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
Parte_2
• In via subordinata e salvo gravame, Accertare e dichiarare le eccepite nullità/inadempimenti di cui alle clausole contrattuali e relative violazioni di legge come evidenziate al paragrafo II dell'atto di opposizione a precetto e per i motivi ivi dedotti e statuire, quindi, che i titoli precettati sono privi dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità e non costituiscono titoli esecutivi affermando la necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti - non risultando il credito né certo né liquido né esigibile – e la non debenza delle somme precettate e/o comunque accertare il minor debito degli opponenti;
•In via istruttoria, Disporre Consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di procedere al ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, al ricalcolo del piano di rimborso ai sensi dell'art. 117 TUB ed alla detrazione di tutti gli importi corrisposti dalla parte mutuataria per effetto delle clausole contrattuali ritenute nulle. Con vittoria di spese del giudizio”. PER comparsa di costituzione): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_4 contraria argomentazione, eccezione, deduzione e richiesta istruttoria, In via preliminare
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività dei titoli, stante la totale infondatezza dell'opposizione; Nel merito, in via principale
- Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità, validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto;
-Respingere in ogni caso l'interposta opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- Condannare gli opponenti al pagamento nei confronti di degli Controparte_1 importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. In via istruttoria Respingere la richiesta di CTU in quanto inammissibile ed esplorativa. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”. PER L'INTERVENUTA (verbale di udienza 8.5.2025, con il richiamo alla memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la liceità, legittimità, validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto;
Nel merito, sempre in via principale
- respingere in ogni caso l'interposta opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il diritto di quale procuratrice speciale di di Controparte_3 Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti in forza dei predetti titoli esecutivi;
Nel merito, in via subordinata
- condannare gli opponenti al pagamento degli importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. In via istruttoria
- respingere la richiesta di CTU formulata in quanto inammissibile ed esplorativa;
pagina 2 di 8 in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 29.11.2022, la società in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore , nonché in proprio, Parte_2 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c. avverso il precetto loro notificato ad istanza di in data 9.11.2022, con il quale era stato ingiunto, alla società in Controparte_1 qualità di debitrice e ad quale fideiussore, il pagamento della somma di € 758.458,08 Parte_2 oltre interessi di mora al tasso contrattuale e spese, in virtù di “contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale di capitale” stipulato in data 26.7.2018 dinanzi al Notaio di Gualdo Tadino rep. 89784 racc. 34980 e successivo atto di modifica del 19.12.2018. Persona_1
Sostenevano gli opponenti:
1)l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., sulla base della considerazione che i titoli precettati non documentassero un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della restituzione coattiva delle somme, perché la somma mutuata era stata vincolata in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, con richiamo di varie pronunce di merito;
2) l'indeterminatezza/indeterminabilità del piano di rientro e la sussistenza di costi occulti, perché le parti avevano previsto, all'art. 8.1, l'assunzione di un impegno da parte della mutuataria denominato
“Covenant” “a prestare alla banca per ogni periodo di riferimento: un ammortamento di flussi di pagamenti in uscita intesi, come importo complessivo dei pagamenti effettuati pari ad Eur 30.000,00”, prevendo che in caso di mancato rispetto integrale dell'impegno sarebbe stato corrisposto da parte della mutuataria “un congruo importo compensativo commisurato alla differenza tra (i)tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
8.1 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento. Tale importo calcolato su base semestrale nella misura dello 0,500% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rivelazione del mancato rispetto dell'impegno”; importo compensativo, che influiva sul reale conto complessivo del credito, rappresentando un costo occulto del finanziamento ed un elemento di indeterminabilità delle condizioni di rientro;
3) l'indeterminatezza/indeterminabilità del piano di rientro per omessa indicazione del regime finanziario del calcolo di interessi applicato, se con capitalizzazione semplice o composta, con conseguente necessità del ricalcolo del piano con tassi BOT;
4) la violazione da parte della di obblighi di correttezza, trasparenza, pubblicità; CP_1
5) quanto al fideiussore, ribadivano la censura afferente la pretesa inesistenza del titolo esecutivo;
6) l'irregolarità formale dei titoli esecutivi, per l'assenza di timbri di congiunzione tra le pagine dell'atto notarile e una discontinuità tra le pagine per l'inserimento di un allegato.
Spiegavano pertanto le conclusioni ritrascritte in epigrafe (tranne la carenza di legittimazione, eccepita successivamente), instando in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed in via istruttoria per la nomina di un CTU per il ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Si costituiva la contestando tutte le eccezioni avversarie, e Controparte_1 sostenendo l'esistenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ritenendo sufficiente ai fini della traditio necessaria per il perfezionamento del contratto reale la disponibilità giuridica della somma;
l'assenza di costi occulti per la presenza del “Covenant”, legittima pattuizione accessoria al contratto e numericamente determinata;
infondatezza delle contestazioni in ordine all'omessa indicazione del regime finanziario del calcolo degli interessi, per l'assenza di fenomeni di capitalizzazione nei sistemi pagina 3 di 8 di ammortamento c.d. “alla francese”; l'assenza di irregolarità formale dei titoli precettati, a fronte dell'apposizione della formula esecutiva da parte del Notaio rogante, avendo solo l'Ufficiale giudiziario rilevato come gli allegati fossero stati inseriti nel corpo dell'atto, e non alla fine, ipotizzando una regolarizzazione invero impossibile, non potendo il Notaio modificare gli atti da lui rogati. Concludeva per la reiezione dell'opposizione, e della preliminare istanza di sospensione, oltre che della richiesta istruttoria.
L'istanza di sospensione veniva coltivata con separata istanza, a seguito della quale veniva fissata l'udienza del 6.4.2023.
Con ordinanza riservata 6.5.2024 l'istanza veniva rigettata.
In data 16.1.2024 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria del credito. Controparte_3
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c.
Successivamente, mutava il magistrato istruttore;
il presente giudicante con ordinanza riservata 30.12.2024 riteneva la causa matura per la decisione, rigettando le istanze istruttorie, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8.5.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e debba trovare reiezione.
1.Deve essere segnalato come parte opponente in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c. abbia avanzato una nuova eccezione, conseguenza dell'intervento del cessionario del credito, contestando la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sulla base della ritenuta inidoneità della sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo, va ricordato come, per giurisprudenza costante di legittimità, la prova della legittimazione possa essere fornita, oltre che in forza della pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta (che attiene prevalentemente all'aspetto probatorio della cessione, più che alla cessione in sé), attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla “idoneità asseverativa” dello stesso avviso (cfr. Cass. n°4277/2023; n°17944/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023), alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. n°18016/2018), alla produzione del contratto di cessione (dato risolutivo): come appunto nel caso di specie, risultando l'allegazione nel fascicolo della procedura (come allegazione alla memoria ex art. 183, sesto comma n.2 c.p.c. di parte intervenuta) del contratto di cessione (essendo così qualificabile un atto costituito da proposta ed accettazione), dal quale emerge chiaramente la ricomprensione del credito in oggetto tra quelli per i quali è intervenuta la cartolarizzazione, già identificati in Gazzetta Ufficiale come i “crediti derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto di coobbligazione (ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori, con esclusione dei contratti di leasing finanziario, di factoring, dei crediti di pura firma e dei derivati, di cui BMPS era titolare alle ore 00.01 della Data di Sottoscrizione, in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
1. denominati in Euro;
2. regolati dalla legge italiana;
3. se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
4. classificati alla relativa Data di Valutazione (come definita nel Contratto di Cessione) come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008 (i "Crediti BMPS")”. Non solo pertanto il credito in oggetto soddisfa tutti i requisiti delle tipologie dei crediti indicati nella Gazzetta Ufficiale, che per giurisprudenza pacifica non devono essere analiticamente enumerati;
ma dal contratto di cessione risulta la specifica menzione del debito di pertanto sicuramente Parte_1 oggetto di cessione, come peraltro comprovato dalla sostanziale “sostituzione” in corso di procedura pagina 4 di 8 della inizialmente costituita, da parte del cessionario Controparte_1 CP_2 e per essa della sua mandataria senza alcuna contestazione da parte della
[...] Controparte_3 cedente, che non ha anzi svolto attività difensiva dopo la costituzione dell'interventore.
Né ha rilievo, ai fini della validità della cessione (ed anche della sua opponibilità) l'avvenuta pubblicazione o meno della cessione nel registro delle imprese: come precisato da Cass. n° 10200/2021, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.(Cass. ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Peraltro, vi è in atti la prova dell'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
2. Infondata altresì la contestazione relativa alla pretesa inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per l'avvenuto vincolo della somma in deposito cauzionale infruttifero (eccezione, operata sia in riferimento alla posizione del debitore principale che del fideiussore): sul punto, in presenza di un iniziale contrato di giurisprudenza originato da Cass. n°12007/2024, sono ormai intervenute le Sezioni Unite, che hanno definitivamente chiarito come “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Sez. Un. n° 5968 del 6.3.2025).
3. Quanto ai pretesi vizi formali invalidanti il precetto, deve ritenersi non solo l'assoluta irrilevanza degli stessi ai fini di invalidazione del precetto (perché relative a pretese irregolarità riferite ad autonomi atti non immediatamente incidenti sul precetto in sé) , ma la stessa inesistenza di vizi in senso proprio, tenendo presente che ciò che l'ufficiale giudiziario aveva rilevato era la presenza di allegati inseriti all'interno dell'atto, piuttosto che in calce, dove a suo parere dovevano essere posizionati;
d'altronde la formula esecutiva apposta dal Notaio aveva dato espressamente atto della conformità della copia all'originale “in più fogli muniti delle prescritte firme nei miei rogiti”.
4. Venendo alle contestazioni “sostanziali”, oggetto delle domande per ultimo qualificate come subordinate, va escluso che sussistano le eccepite nullità e/o inadempimenti di cui alle clausole contrattuali come evidenziate al paragrafo II dell'atto di opposizione a precetto e per i motivi ivi dedotti, non potendo sostenersi che i titoli precettati siano privi dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità; con la conseguente assenza di necessità del ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, pagina 5 di 8 che ha portato alla reiezione dell'istanza di CTU.
4.1 In primo luogo, va escluso che il mutuo azionato con l'atto di precetto fosse affetto da indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di rientro, per la presenza di “costi occulti”, che avrebbero impedito l'individuazione esatta del tasso di interesse applicato, in ragione del combinato disposto degli artt. 2 bis e 8.1 del contratto di mutuo. In particolare, l'art. 2bis avrebbe previsto che ai fini della determinazione del tasso di interesse si sarebbe dovuto tener conto dell'impegno assunto dalla parte mutuataria “ai sensi del successivo art. 8.1”; e l'art. 8.1, nel caso in cui non vi fosse stato l'integrale rispetto dell'impegno, avrebbe previsto un “congruo importo compensativo” commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto 'impegno di cui all'art.
8.1 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”; importo calcolato su base semestrale nella misura dello 0,500% del debito residuo del finanziamento.
In realtà, siffatte clausole danno conto dell'inserimento nel contratto di finanziamento di una obbligazione accessoria, definita “Covenant”, che non determina alcuna indeterminatezza delle condizioni di rientro né costituisce un costo occulto, trattandosi semmai di un impegno palese e numericamente determinato.
Con sempre maggiore frequenza, nei contratti di finanziamento viene riposta una grande attenzione alla gestione del rischio di credito da parte del soggetto finanziatore, anche grazie all'ausilio di strumenti in alternativa e/o in aggiunta alle garanzie reali. Trattasi di apposite clausole inserite nei contratti di finanziamento che impegnano il soggetto finanziato (in tal caso si parla di "Borrower") ad una determinata condotta, idonea, secondo il creditore (il "Lender"), a mitigare il rischio di insolvenza del primo. Dette clausole pattizie accessorie ai contratti di finanziamento (da qui il nome di covenant) rispondono ad una logica diversa rispetto alle garanzie reali. Più specificatamente, i covenant consentono al creditore di intervenire prima che talune condotte pregiudizievoli del credito si siano verificate;
condotte che, peraltro, alterano lo scoring e/o il rating attribuito al soggetto finanziato in sede di istruttoria per l'affidamento, in ragione del pregiudizio arrecato alla restituzione del finanziamento. A tal fine, l'impegno del cliente può consistere in specifici obblighi di fare, non fare, piuttosto che di garantire il raggiungimento di determinati valori di bilancio, quindi di rationes specificatamente richieste o comunque dedotte dal testo del contratto.
Risulta pertanto evidente come la portata convenzionale dei covenant mira a monitorare il debitore durante il rapporto contrattuale, prevenendone eventuali comportamenti di varia natura lesivi degli interessi del Lender, in presenza dei quali quest'ultimo può avvalersi degli strumenti di tutela obbligatoria contrattualmente previsti. Detti strumenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di covenant, possono andare dal mutamento delle condizioni inizialmente pattuite, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto. Più specificatamente, di prassi, in conseguenza della violazione di una o più clausole da parte del borrower, nei contratti creditizi in commento si riscontra la pattuizione del diritto del lender alla rinegoziazione del pricing del finanziamento (rectius alla maggiorazione del tasso fisso o dello spread, rispetto a quello indicato inizialmente), nella misura prevista nell'addendum al contratto. Quindi, il mancato rispetto di valori soglia di indici finanziari, piuttosto che di determinati vincoli o comportamenti, può comportare una variazione peggiorativa delle condizioni contrattuali per il prenditore di fondi, nella misura prevista in sede di stipula.
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie: come descritto dagli artt. 2 bis e . 8.1, l'impegno della parte consisteva nell'assicurare per ogni periodo di riferimento (un semestre) un ammortamento di flussi da pagamenti in uscita intesi come importo complessivo di pagamenti effettuati (carte di credito e debito, RID ecc.) pari ad € 30.000,00; nel caso in cui il borrower non avesse garantito siffatta movimentazione, e per il solo periodo in questione, il lender avrebbe avuto diritto a pretendere un importo compensativo, pari allo 0,500% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno. pagina 6 di 8 I covenant non sono pertanto pattuizioni che determinano indeterminatezza del tasso, essendo espressamente indicate sia le circostanze che ne consentono l'attivazione, sia i criteri per il calcolo dell'impegno compensativo.
Oltre a questa legittimità in astratto, deve poi essere evidenziato come la parte non abbia neanche provato, in concreto, che vi sia stata da parte del creditore l'attivazione del meccanismo e la richiesta di somme allo stesso ricollegabile.
Trattandosi di impegno accessorio liberamente assunto e numericamente determinabile, non vi è pertanto spazio per l'operatività del ricalcolo del piano di rientro ex art. 117 comma 7 TUB.
4.2 Parimenti, deve escludersi che siano ravvisabili problematiche di indeterminatezza del piano di rientro per omessa indicazione del regime finanziario del calcolo degli interessi, applicato con riferimento al mutuo in questione, il cui ammortamento è c.d. alla francese. E' ormai stata definitivamente chiarita dalla Cassazione, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a quelli a tasso variabile, l'assenza di problematiche di illegittima capitalizzazione e/o di indeterminabilità del c.d. ammortamento alla francese: le Sezioni Unite, con la sentenza n° 15130/2024, hanno infatti chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; la successiva Cass.n° 7382/2025, in tema di mutuo a tasso variabile, ha definitivamente chiarito come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
5. Va da sé che l'accertata legittimità delle pattuizioni impedisce la ravvisabilità di violazioni degli obblighi di correttezza, trasparenza e pubblicità, che in ogni caso, per il noto principio della tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, non avrebbe determinato problematiche di invalidazione del mutuo, ma al più avrebbe legittimato pretese risarcitorie( cfr. Sez. Un. n. 26724 e n. 26725 del 2007).
6. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Consequenziale alla soccombenza, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta residua, interventore ex art. 111 c.p.c., potendo addivenirsi alla compensazione delle spese nei confronti della , che non ha Controparte_1 più svolto attività difensiva dopo la costituzione del cessionario. Spese, liquidate in dispositivo d'ufficio -in difetto di notula- secondo lo scaglione indeterminabile-complessità media, e applicazione dei minimi.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra e Parte_1 Parte_2
-opponenti, attori-, -opposta, convenuta- e
[...] Controparte_1
e per essa la mandataria -intervenuta-, ogni diversa Controparte_2 Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa, così decide:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese di lite, qui liquidate -d'ufficio, in difetto di notula- per compenso professionale in € 5.431,00, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, dichiarando compensate le spese nei confronti di
[...]
Controparte_1
Perugia, 28 agosto 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2022 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Francesco Bricca per delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso Indirizzo telematico difensore OPPONENTI, ATTORI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cesarini per delega in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico difensore OPPOSTA, CONVENUTA
Con l'intervento ex art.111 c.p.c. di
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Sardi e Maria Luisa Mammoli, in via anche disgiuntiva, per delega in calce all'atto di intervento, elettivamente domiciliata presso Indirizzo telematico dei difensori
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI (verbale di udienza 8.5.2025, con il richiamo alla memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c.): “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
•In via principale,
1) Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e di legittimazione attiva di Controparte_2 (e per essa la mandataria e per l'effetto statuire che quest'ultima non ha Controparte_3 diritto di procedere ad esecuzione forzata;
2) Accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo I e III dell'atto di opposizione a precetto atto che i titoli precettati anche se stipulati per atto pubblico non possono essere ricondotti alla categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c. e non possono ritenersi strutturalmente idonei a sorreggere l'esecuzione forzata, non documentando un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della restituzione coattiva delle somme e che , in subordine al punto Controparte_1 1) anche e per essa la mandataria non hanno diritto di Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 8 procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e , e per l'effetto, Parte_1 Parte_2 dichiarare l'invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui al paragrafo IV dell'atto di opposizione a precetto che sussistono vizi formali dei titoli precettati e che pertanto Controparte_1 e, in subordine rispetto al punto 1) anche e per essa la mandataria
[...] Controparte_2 [...] non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e CP_3 Parte_1
, e per l'effetto, statuire l'invalidità/inefficacia dell'atto di precetto notificato;
Parte_2
• In via subordinata e salvo gravame, Accertare e dichiarare le eccepite nullità/inadempimenti di cui alle clausole contrattuali e relative violazioni di legge come evidenziate al paragrafo II dell'atto di opposizione a precetto e per i motivi ivi dedotti e statuire, quindi, che i titoli precettati sono privi dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità e non costituiscono titoli esecutivi affermando la necessità di ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti - non risultando il credito né certo né liquido né esigibile – e la non debenza delle somme precettate e/o comunque accertare il minor debito degli opponenti;
•In via istruttoria, Disporre Consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di procedere al ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, al ricalcolo del piano di rimborso ai sensi dell'art. 117 TUB ed alla detrazione di tutti gli importi corrisposti dalla parte mutuataria per effetto delle clausole contrattuali ritenute nulle. Con vittoria di spese del giudizio”. PER comparsa di costituzione): “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni Controparte_4 contraria argomentazione, eccezione, deduzione e richiesta istruttoria, In via preliminare
- Respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione e/o dell'esecutività dei titoli, stante la totale infondatezza dell'opposizione; Nel merito, in via principale
- Accertare e Dichiarare la liceità, legittimità, validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto;
-Respingere in ogni caso l'interposta opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via subordinata:
- Condannare gli opponenti al pagamento nei confronti di degli Controparte_1 importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. In via istruttoria Respingere la richiesta di CTU in quanto inammissibile ed esplorativa. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”. PER L'INTERVENUTA (verbale di udienza 8.5.2025, con il richiamo alla memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria ritenuta di giustizia, ogni avversa domanda, istanza ed eccezione respinta, Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la liceità, legittimità, validità ed efficacia dei titoli esecutivi e dell'atto di precetto;
Nel merito, sempre in via principale
- respingere in ogni caso l'interposta opposizione perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare il diritto di quale procuratrice speciale di di Controparte_3 Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti in forza dei predetti titoli esecutivi;
Nel merito, in via subordinata
- condannare gli opponenti al pagamento degli importi che risulteranno dovuti in esito al presente giudizio. In via istruttoria
- respingere la richiesta di CTU formulata in quanto inammissibile ed esplorativa;
pagina 2 di 8 in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 29.11.2022, la società in Pt_1 persona del legale rappresentante pro tempore , nonché in proprio, Parte_2 Parte_2 proponevano opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c. avverso il precetto loro notificato ad istanza di in data 9.11.2022, con il quale era stato ingiunto, alla società in Controparte_1 qualità di debitrice e ad quale fideiussore, il pagamento della somma di € 758.458,08 Parte_2 oltre interessi di mora al tasso contrattuale e spese, in virtù di “contratto di finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale di capitale” stipulato in data 26.7.2018 dinanzi al Notaio di Gualdo Tadino rep. 89784 racc. 34980 e successivo atto di modifica del 19.12.2018. Persona_1
Sostenevano gli opponenti:
1)l'inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., sulla base della considerazione che i titoli precettati non documentassero un credito certo, liquido ed esigibile ai fini della restituzione coattiva delle somme, perché la somma mutuata era stata vincolata in un deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa, con richiamo di varie pronunce di merito;
2) l'indeterminatezza/indeterminabilità del piano di rientro e la sussistenza di costi occulti, perché le parti avevano previsto, all'art. 8.1, l'assunzione di un impegno da parte della mutuataria denominato
“Covenant” “a prestare alla banca per ogni periodo di riferimento: un ammortamento di flussi di pagamenti in uscita intesi, come importo complessivo dei pagamenti effettuati pari ad Eur 30.000,00”, prevendo che in caso di mancato rispetto integrale dell'impegno sarebbe stato corrisposto da parte della mutuataria “un congruo importo compensativo commisurato alla differenza tra (i)tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto l'impegno di cui all'art.
8.1 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento. Tale importo calcolato su base semestrale nella misura dello 0,500% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rivelazione del mancato rispetto dell'impegno”; importo compensativo, che influiva sul reale conto complessivo del credito, rappresentando un costo occulto del finanziamento ed un elemento di indeterminabilità delle condizioni di rientro;
3) l'indeterminatezza/indeterminabilità del piano di rientro per omessa indicazione del regime finanziario del calcolo di interessi applicato, se con capitalizzazione semplice o composta, con conseguente necessità del ricalcolo del piano con tassi BOT;
4) la violazione da parte della di obblighi di correttezza, trasparenza, pubblicità; CP_1
5) quanto al fideiussore, ribadivano la censura afferente la pretesa inesistenza del titolo esecutivo;
6) l'irregolarità formale dei titoli esecutivi, per l'assenza di timbri di congiunzione tra le pagine dell'atto notarile e una discontinuità tra le pagine per l'inserimento di un allegato.
Spiegavano pertanto le conclusioni ritrascritte in epigrafe (tranne la carenza di legittimazione, eccepita successivamente), instando in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed in via istruttoria per la nomina di un CTU per il ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Si costituiva la contestando tutte le eccezioni avversarie, e Controparte_1 sostenendo l'esistenza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ritenendo sufficiente ai fini della traditio necessaria per il perfezionamento del contratto reale la disponibilità giuridica della somma;
l'assenza di costi occulti per la presenza del “Covenant”, legittima pattuizione accessoria al contratto e numericamente determinata;
infondatezza delle contestazioni in ordine all'omessa indicazione del regime finanziario del calcolo degli interessi, per l'assenza di fenomeni di capitalizzazione nei sistemi pagina 3 di 8 di ammortamento c.d. “alla francese”; l'assenza di irregolarità formale dei titoli precettati, a fronte dell'apposizione della formula esecutiva da parte del Notaio rogante, avendo solo l'Ufficiale giudiziario rilevato come gli allegati fossero stati inseriti nel corpo dell'atto, e non alla fine, ipotizzando una regolarizzazione invero impossibile, non potendo il Notaio modificare gli atti da lui rogati. Concludeva per la reiezione dell'opposizione, e della preliminare istanza di sospensione, oltre che della richiesta istruttoria.
L'istanza di sospensione veniva coltivata con separata istanza, a seguito della quale veniva fissata l'udienza del 6.4.2023.
Con ordinanza riservata 6.5.2024 l'istanza veniva rigettata.
In data 16.1.2024 si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. e per essa la Controparte_2 mandataria quale cessionaria del credito. Controparte_3
Le parti depositavano le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c.
Successivamente, mutava il magistrato istruttore;
il presente giudicante con ordinanza riservata 30.12.2024 riteneva la causa matura per la decisione, rigettando le istanze istruttorie, e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8.5.2025, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e debba trovare reiezione.
1.Deve essere segnalato come parte opponente in sede di memoria ex art. 183, sesto comma n.1 c.p.c. abbia avanzato una nuova eccezione, conseguenza dell'intervento del cessionario del credito, contestando la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sulla base della ritenuta inidoneità della sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo, va ricordato come, per giurisprudenza costante di legittimità, la prova della legittimazione possa essere fornita, oltre che in forza della pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta (che attiene prevalentemente all'aspetto probatorio della cessione, più che alla cessione in sé), attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla “idoneità asseverativa” dello stesso avviso (cfr. Cass. n°4277/2023; n°17944/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. n°31188/2017; n°7866/2024; n° 21821/2023), alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. n°18016/2018), alla produzione del contratto di cessione (dato risolutivo): come appunto nel caso di specie, risultando l'allegazione nel fascicolo della procedura (come allegazione alla memoria ex art. 183, sesto comma n.2 c.p.c. di parte intervenuta) del contratto di cessione (essendo così qualificabile un atto costituito da proposta ed accettazione), dal quale emerge chiaramente la ricomprensione del credito in oggetto tra quelli per i quali è intervenuta la cartolarizzazione, già identificati in Gazzetta Ufficiale come i “crediti derivanti da concessioni creditizie di qualsiasi natura anche oggetto di coobbligazione (ivi inclusi gli sconfinamenti di conto corrente) con i relativi accessori, con esclusione dei contratti di leasing finanziario, di factoring, dei crediti di pura firma e dei derivati, di cui BMPS era titolare alle ore 00.01 della Data di Sottoscrizione, in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative:
1. denominati in Euro;
2. regolati dalla legge italiana;
3. se ipotecari, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
4. classificati alla relativa Data di Valutazione (come definita nel Contratto di Cessione) come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008 (i "Crediti BMPS")”. Non solo pertanto il credito in oggetto soddisfa tutti i requisiti delle tipologie dei crediti indicati nella Gazzetta Ufficiale, che per giurisprudenza pacifica non devono essere analiticamente enumerati;
ma dal contratto di cessione risulta la specifica menzione del debito di pertanto sicuramente Parte_1 oggetto di cessione, come peraltro comprovato dalla sostanziale “sostituzione” in corso di procedura pagina 4 di 8 della inizialmente costituita, da parte del cessionario Controparte_1 CP_2 e per essa della sua mandataria senza alcuna contestazione da parte della
[...] Controparte_3 cedente, che non ha anzi svolto attività difensiva dopo la costituzione dell'interventore.
Né ha rilievo, ai fini della validità della cessione (ed anche della sua opponibilità) l'avvenuta pubblicazione o meno della cessione nel registro delle imprese: come precisato da Cass. n° 10200/2021, “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi- e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”.(Cass. ord. n. 10200 del 16/04/2021).
Peraltro, vi è in atti la prova dell'avvenuta iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
2. Infondata altresì la contestazione relativa alla pretesa inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per l'avvenuto vincolo della somma in deposito cauzionale infruttifero (eccezione, operata sia in riferimento alla posizione del debitore principale che del fideiussore): sul punto, in presenza di un iniziale contrato di giurisprudenza originato da Cass. n°12007/2024, sono ormai intervenute le Sezioni Unite, che hanno definitivamente chiarito come “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Sez. Un. n° 5968 del 6.3.2025).
3. Quanto ai pretesi vizi formali invalidanti il precetto, deve ritenersi non solo l'assoluta irrilevanza degli stessi ai fini di invalidazione del precetto (perché relative a pretese irregolarità riferite ad autonomi atti non immediatamente incidenti sul precetto in sé) , ma la stessa inesistenza di vizi in senso proprio, tenendo presente che ciò che l'ufficiale giudiziario aveva rilevato era la presenza di allegati inseriti all'interno dell'atto, piuttosto che in calce, dove a suo parere dovevano essere posizionati;
d'altronde la formula esecutiva apposta dal Notaio aveva dato espressamente atto della conformità della copia all'originale “in più fogli muniti delle prescritte firme nei miei rogiti”.
4. Venendo alle contestazioni “sostanziali”, oggetto delle domande per ultimo qualificate come subordinate, va escluso che sussistano le eccepite nullità e/o inadempimenti di cui alle clausole contrattuali come evidenziate al paragrafo II dell'atto di opposizione a precetto e per i motivi ivi dedotti, non potendo sostenersi che i titoli precettati siano privi dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità; con la conseguente assenza di necessità del ricalcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, pagina 5 di 8 che ha portato alla reiezione dell'istanza di CTU.
4.1 In primo luogo, va escluso che il mutuo azionato con l'atto di precetto fosse affetto da indeterminatezza e/o indeterminabilità del piano di rientro, per la presenza di “costi occulti”, che avrebbero impedito l'individuazione esatta del tasso di interesse applicato, in ragione del combinato disposto degli artt. 2 bis e 8.1 del contratto di mutuo. In particolare, l'art. 2bis avrebbe previsto che ai fini della determinazione del tasso di interesse si sarebbe dovuto tener conto dell'impegno assunto dalla parte mutuataria “ai sensi del successivo art. 8.1”; e l'art. 8.1, nel caso in cui non vi fosse stato l'integrale rispetto dell'impegno, avrebbe previsto un “congruo importo compensativo” commisurato alla differenza tra (i) tasso/spread che sarebbe stato applicato al Cliente ove questi non avesse assunto 'impegno di cui all'art.
8.1 e (ii) tasso/spread effettivamente applicato al presente finanziamento”; importo calcolato su base semestrale nella misura dello 0,500% del debito residuo del finanziamento.
In realtà, siffatte clausole danno conto dell'inserimento nel contratto di finanziamento di una obbligazione accessoria, definita “Covenant”, che non determina alcuna indeterminatezza delle condizioni di rientro né costituisce un costo occulto, trattandosi semmai di un impegno palese e numericamente determinato.
Con sempre maggiore frequenza, nei contratti di finanziamento viene riposta una grande attenzione alla gestione del rischio di credito da parte del soggetto finanziatore, anche grazie all'ausilio di strumenti in alternativa e/o in aggiunta alle garanzie reali. Trattasi di apposite clausole inserite nei contratti di finanziamento che impegnano il soggetto finanziato (in tal caso si parla di "Borrower") ad una determinata condotta, idonea, secondo il creditore (il "Lender"), a mitigare il rischio di insolvenza del primo. Dette clausole pattizie accessorie ai contratti di finanziamento (da qui il nome di covenant) rispondono ad una logica diversa rispetto alle garanzie reali. Più specificatamente, i covenant consentono al creditore di intervenire prima che talune condotte pregiudizievoli del credito si siano verificate;
condotte che, peraltro, alterano lo scoring e/o il rating attribuito al soggetto finanziato in sede di istruttoria per l'affidamento, in ragione del pregiudizio arrecato alla restituzione del finanziamento. A tal fine, l'impegno del cliente può consistere in specifici obblighi di fare, non fare, piuttosto che di garantire il raggiungimento di determinati valori di bilancio, quindi di rationes specificatamente richieste o comunque dedotte dal testo del contratto.
Risulta pertanto evidente come la portata convenzionale dei covenant mira a monitorare il debitore durante il rapporto contrattuale, prevenendone eventuali comportamenti di varia natura lesivi degli interessi del Lender, in presenza dei quali quest'ultimo può avvalersi degli strumenti di tutela obbligatoria contrattualmente previsti. Detti strumenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di covenant, possono andare dal mutamento delle condizioni inizialmente pattuite, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto. Più specificatamente, di prassi, in conseguenza della violazione di una o più clausole da parte del borrower, nei contratti creditizi in commento si riscontra la pattuizione del diritto del lender alla rinegoziazione del pricing del finanziamento (rectius alla maggiorazione del tasso fisso o dello spread, rispetto a quello indicato inizialmente), nella misura prevista nell'addendum al contratto. Quindi, il mancato rispetto di valori soglia di indici finanziari, piuttosto che di determinati vincoli o comportamenti, può comportare una variazione peggiorativa delle condizioni contrattuali per il prenditore di fondi, nella misura prevista in sede di stipula.
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie: come descritto dagli artt. 2 bis e . 8.1, l'impegno della parte consisteva nell'assicurare per ogni periodo di riferimento (un semestre) un ammortamento di flussi da pagamenti in uscita intesi come importo complessivo di pagamenti effettuati (carte di credito e debito, RID ecc.) pari ad € 30.000,00; nel caso in cui il borrower non avesse garantito siffatta movimentazione, e per il solo periodo in questione, il lender avrebbe avuto diritto a pretendere un importo compensativo, pari allo 0,500% del debito residuo del finanziamento esistente alla data di rilevazione del mancato rispetto dell'impegno. pagina 6 di 8 I covenant non sono pertanto pattuizioni che determinano indeterminatezza del tasso, essendo espressamente indicate sia le circostanze che ne consentono l'attivazione, sia i criteri per il calcolo dell'impegno compensativo.
Oltre a questa legittimità in astratto, deve poi essere evidenziato come la parte non abbia neanche provato, in concreto, che vi sia stata da parte del creditore l'attivazione del meccanismo e la richiesta di somme allo stesso ricollegabile.
Trattandosi di impegno accessorio liberamente assunto e numericamente determinabile, non vi è pertanto spazio per l'operatività del ricalcolo del piano di rientro ex art. 117 comma 7 TUB.
4.2 Parimenti, deve escludersi che siano ravvisabili problematiche di indeterminatezza del piano di rientro per omessa indicazione del regime finanziario del calcolo degli interessi, applicato con riferimento al mutuo in questione, il cui ammortamento è c.d. alla francese. E' ormai stata definitivamente chiarita dalla Cassazione, sia con riferimento ai mutui a tasso fisso che a quelli a tasso variabile, l'assenza di problematiche di illegittima capitalizzazione e/o di indeterminabilità del c.d. ammortamento alla francese: le Sezioni Unite, con la sentenza n° 15130/2024, hanno infatti chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”; la successiva Cass.n° 7382/2025, in tema di mutuo a tasso variabile, ha definitivamente chiarito come “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
5. Va da sé che l'accertata legittimità delle pattuizioni impedisce la ravvisabilità di violazioni degli obblighi di correttezza, trasparenza e pubblicità, che in ogni caso, per il noto principio della tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto, non avrebbe determinato problematiche di invalidazione del mutuo, ma al più avrebbe legittimato pretese risarcitorie( cfr. Sez. Un. n. 26724 e n. 26725 del 2007).
6. L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Consequenziale alla soccombenza, la condanna degli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta residua, interventore ex art. 111 c.p.c., potendo addivenirsi alla compensazione delle spese nei confronti della , che non ha Controparte_1 più svolto attività difensiva dopo la costituzione del cessionario. Spese, liquidate in dispositivo d'ufficio -in difetto di notula- secondo lo scaglione indeterminabile-complessità media, e applicazione dei minimi.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra e Parte_1 Parte_2
-opponenti, attori-, -opposta, convenuta- e
[...] Controparte_1
e per essa la mandataria -intervenuta-, ogni diversa Controparte_2 Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa, così decide:
-rigetta l'opposizione;
-condanna gli opponenti in solido alla rifusione in favore dell'intervenuta delle spese di lite, qui liquidate -d'ufficio, in difetto di notula- per compenso professionale in € 5.431,00, oltre rimborso forfetario 15%, Cap ed Iva come per legge, dichiarando compensate le spese nei confronti di
[...]
Controparte_1
Perugia, 28 agosto 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
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