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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3022/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3022/2016 R.G. affari contenziosi civili in data 18/12/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo Maria
Molinari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genzano di
UC (PZ) alla Via del Popolo n. 62;
ATTORE
E
(C.F. ), in proprio e Controparte_1 CodiceFiscale_2 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
c.f./P.Iva n. Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Sabatelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Ostuni alla Via Santorsola, n. 1;
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f./P.Iva ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Quercia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla Via Silvio Paternostro n. 6;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3022/2016 R.G.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, ed il giudice assegnava la causa in decisione
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott. e la Controparte_1 società Controparte_2
(legalmente rappresentata dal primo) al fine di sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Riconoscere e dichiarare la responsabilità del dott.
, in solido con la in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo rappresentante pro-tempore, per le lesioni patite dal sig.
in dipendenza dei fatti descritti in narrativa e per l'effetto, Parte_1 condannarli sempre in via solidale al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore come di seguito: - Danno biologico € 42.873,00;
(quarantaduemilaottocentosettantatre,00)- Danno morale € 26.436,30
(ventiseimilaquattrocentotentasei,30); -Danno da invalidità temporanea €
9.605,00 (novemilaseicentocinque,00); - Rimborso spese mediche sostenute, €. 2.708,00 (duemilasettecentootto,00); - Rimborso spese per viaggi a Napoli € 3.000,00 (tremila,00); Ripetizione delle somme erogate in favore del Dott. , €. 6.000,00 (seimila,00);- in via equitativa CP_2 per la mancata consegna della documentazione sanitaria €. 10.000,00
(diecimila,00)-. e così complessivamente la somma di €. 100.622,50 ( centomilaseicentoventidue,50), o le somme maggiori o minori che saranno analiticamente ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi di lite.”
1.1. L'attore, in particolare, esponeva che:
a) era stato assistito dal dott. , presso la struttura medico Controparte_2 sanitaria denominata sita in via Appia di Controparte_2
Potenza, per problematiche odontoiatriche, e in particolare per l'eccessiva mobilità delle protesi mobili cui il era dotato, che rendevano Pt_1 fastidiosa (ma senza alcun dolore avvertito) la masticazione;
2 Proc. n. 3022/2016 R.G.
b) il dott. aveva proposto la sostituzione delle protesi dentarie CP_2 mobili con un impianto fisso che avrebbe realizzato personalmente, presso la struttura medica da lui indicata e della quale ne è il responsabile sanitario;
c) eseguiti ulteriori accertamenti e profilassi sanitaria (a partire dall'aprile
2011) e realizzato, da parte del dott. in persona, l'impianto fisso CP_2 da applicare, veniva effettuato l'intervento impiantologico mediante applicazione di un impianto protesico totale all'arcata superiore ed all'arcata inferiore Dx e Sx;
d) l'intervento non riportava gli esiti sperati, al contrario emergendo l'inadeguatezza estetica e funzionale dell'impianto e, di conseguenza, dolori persistenti lungo tutto l'arco mandibolare assolutamente indipendenti dall'attività masticatoria, peraltro compromessa da persistenti emicranie;
e) notiziato dal paziente, in sanitario tentava (attraverso ulteriori interventi) di porre rimedio alle problematiche insorte, aggravando ulteriormente i fenomeni dannosi;
f) acclarato il danno presso altre strutture, vani risultavano i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13/02/2017, si costituivano in giudizio il convenuto e la società da questi Controparte_1 legalmente rappresentata, eccependo: a) l'improcedibilità della domanda;
b) il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, essendo una società di servizi per i professionisti che non eroga alcun servizio al pubblico e/o pazienti;
c) la decadenza e la prescrizione del diritto ex art. 2226 c.c.; d) l'estraneità del medico ai danni lamentati, sul presupposto per cui il dott. avrebbe eseguito soltanto operazioni preliminari e CP_2 propedeutiche all'intervento (praticate con il consenso volontario dell'attore), non eseguito per la dichiarata indisponibilità (anche economica) del paziente, il quale peraltro avrebbe disertato gli appuntamenti e omesso le cure prescritte e si sarebbe rivolto ad altri sanitari;
e) l'insufficienza di prova degli interventi praticati, del nesso causale e dei danni lamentati;
f) il difetto di legittimazione attiva in ordine alla pretesa restitutoria, per essere state, le somme chieste in ripetizione, versate dal figlio dell'attore.
3 Proc. n. 3022/2016 R.G.
Per l'effetto, previa richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa i convenuti concludevano come di seguito: Controparte_3
“1) preliminarmente, in rito, si chiede che nel rispetto dei termini a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c., venga fissata nuova udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c. per consentire, in ragione di quanto sopra esposto e documentato in atti, la chiamata in causa del terzo
c.f./P.Iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in 34132 Trieste (Ts) alla Piazza Duca degli Abruzzi
n.2Pec: e Email_1
(C.F. , P.Iva ), in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in (31021)
Mogliano Veneto (Tv) alla Via Marocchesa n. 14
; 2) in via preliminare, si chiede Email_2 accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per omesso corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio. 3) in subordine, nel merito, preliminarmente accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t. per tutti i motivi e le ragioni sopra dedotte ed accertate, anche nel corso del giudizio;
4) ancora in ogni caso nel merito, preliminarmente accertare e qualificare la natura dell'obbligazione contratta dal Dr. e, qualora la volesse CP_2 considerare come obbligazione di risultato, dichiarare l'attore decaduto ed in ogni caso prescritta l'azione (ex art.2226 c.c.) non avendo lo stesso attore rilevato e denunciato i vizi dell'opera e dato avvio all'azione nei termini di legge;
5) in subordine e nel merito rigettare in ogni caso la domanda attrice, perché illegittima, infondata (e, comunque, non provata) sia in fatto che in diritto;
6) In via estremamente graduata e subordinata accertare e dichiarare che l' Controparte_4
(c.f./P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t. è P.IVA_2 tenuta a garantire e mallevare il Dr. da ogni richiesta Controparte_1
e pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, nel presente giudizio, e per
l'effetto, condannare la terza chiamata, a tenere indenne il Dr. da qualsivoglia pregiudizio dovesse subire dalla Controparte_1
4 Proc. n. 3022/2016 R.G.
presente causa, in virtù delle condizioni di polizza. 7) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad trattenere Controparte_1 le somme ed eventualmente ottenere il pagamento di tutte le ulteriori somme dovute in suo favore in relazione allo studio del caso, alle cure prestate ed alle attrezzature e materiali specificamente predisposti in favore dell'attore e che sono andati irrimediabilmente perduti a seguito dell'assenteismo ed abbandono delle cure da parte di quest'ultimo, con condanna del Sig. al pagamento delle relative ulteriori Parte_1 somme che dovessero risultare dovute in favore del convenuto;
8) in ogni caso condannare l'attore Sig. ex art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” (ovvero a titolo di responsabilità aggravata processuale) cagionati al Dott. Controparte_2 ed alla società in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t; danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 per ciascuna parte anzidetta ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, occorrendo con determinazione anche equitativa;
9) in ogni caso, condannare l'attore Sig. alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio relative a ciascun convenuto, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
3. L'assicurazione terza chiamata, con comparsa depositata il
06/10/2017, si costituiva in giudizio eccependo a vario titolo l'inoperatività della polizza richiamata dal convenuto e concludendo come di seguito:
“Voglia il Tribunale Civile di Potenza adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed in accoglimento della causale di cui in narrativa: a) in via preliminare, dichiarare che l'azione dell'attore(
) volta all'ottenimento del risarcimento del danno è incorsa Parte_1 nella decadenza e prescrizione del diritto ex Art.. 2226 c.c.; dichiarare altresì la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_2
b) sempre in via preliminare, rigettare la domanda di
[...] garanzia e manleva spiegata dal Dr. , siccome estesa alla Controparte_1 convenuta compagnia assicurativa, previa declaratoria dell'inoperatività della copertura assicurativa ex Art. 1901 cc ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto e delle condizioni di assicurazione;
c)
5 Proc. n. 3022/2016 R.G.
sempre in via preliminare rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal dr. previa declaratoria Controparte_1 dell'inoperatività/inesistenza della copertura assicurativa ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto, delle condizioni di assicurazione, art. 3, inizio e termine dell'assicurazione, e condizioni speciali di polizza;
d) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore attore contenere l'eventuale condanna nei confronti della società nei limiti di cui alla comparsa Controparte_3 di risposta;
e) sancire il diritto di rivalsa di nei Controparte_3 confronti del dr. nell'ipotesi in cui l'odierna convenuta dovesse CP_2 essere anche condannata per la parte in eccedenza al massimale di polizza,con ogni conseguenza, in tutti casi rassegnati, in ordine alle spese
e competenze di giudizio.”
4. Istruita a mezzo interpello e prova testimoniale, la causa (assunta in decisione e rimessa sul ruolo nel tentativo, non andato a buon fine, di consentirne la conciliazione) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24/09/2025, veniva rimessa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, avendone le parti già giovato con la prima rimessione in decisione del 29/01/2025.
5. Così brevemente ricostruita la vicenda processuale e prima di passare al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, preporre quanto segue.
5.1. Allorquando viene azionata – come nel caso di specie – la responsabilità di un medico in relazione all'esercizio di attività di tipo sanitario (all'infuori del personale di una struttura sanitaria e in assenza di uno specifico contratto di prestazione d'opera professionale), secondo l'impostazione giurisprudenziale ampiamente consolidatasi nella vigenza della disciplina normativa applicabile ratione temporis, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale”, appunto - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono
6 Proc. n. 3022/2016 R.G.
esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n.
9085/06).
Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento.
5.2. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del 2017 - che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente - non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel.
c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806).
Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n. 189/12, di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo
2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14;
Cass. n. 8940/14).
5.3. Sicché, ricondotta anche la responsabilità del singolo sanitario, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge , nell'ambito della Parte_2 disciplina di tipo contrattuale (ex art. 1173 c.c.), deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo
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diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
5.4. La riconduzione dell'obbligazione professionale del sanitario nell'ambito di un modello di “tipo contrattuale”, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità del sanitario per l'inesatto adempimento della prestazione, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano
8 Proc. n. 3022/2016 R.G.
stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5.5. In sintesi, in tema di responsabilità di tipo contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(cfr. Cass. n. 24073/2017, n. 975/2009, n. 577/2008 e n. 11488/2004).
6. Posta, in diritto, la premessa che precede, nel caso di specie l'attore ha omesso di fornire la necessaria prova (logicamente e giuridicamente prodromica all'accertamento del danno lamentato) dell'effettivo
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svolgimento, da parte del sanitario convenuto, dell'intervento dal quale si assumono essere derivati i danni di cui si invoca il risarcimento.
Infatti, pur qualora si riscontri la sussistenza di un contatto sociale dalle parti, ciò non comporta, di per sé, l'attribuibilità della titolarità del lato passivo della pretesa azionata nella presente sede, essendo piuttosto necessario vagliare nel concreto la ricorrenza di un effettivo apporto causale delle condotte di ciascun convenuto con i danni lamentati dall'attore.
Nel caso di specie non solo l'attore non ha inteso presentarsi a fornire l'interrogatorio formale deferitogli (comportamento, quest'ultimo, processualmente qualificato, ossia valutabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 116 co. 2 e 232 c.p.c.), ma ha anche omesso di convocare ritualmente i testimoni da egli indicati, incorrendo in un
(condivisibile) provvedimento di decadenza dalla prova, ai sensi degli artt.
208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.
Sicché, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione dell'effettiva esecuzione dell'intervento impiantistico da parte del sanitario convenuto
(la cui difesa è stata caratterizzata, ab origine, dalla negazione dell'esecuzione di tale intervento, sul rilievo per cui l'opera sanitaria prestata si sarebbe limitata ad attività preliminari e preparatorie) non può predicarsi alcuna responsabilità a suo carico, a ciò conseguendo il necessario rigetto della domanda risarcitoria e delle, connesse, domande di rimborso delle spese mediche e di trasferta sostenute (non essendo stata, lo si ribadisce, raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione, da parte del convenuto, dell'intervento asseritamente causativo dei danni e, di conseguenza, degli ulteriori interventi medici necessari).
7. La domanda di ripetizione degli importi (€ 6.000,00) versati al professionista per l'esecuzione degli interventi è da rigettarsi.
Invero, laddove si qualifichi tale domanda come istanza ex art. 2033 c.c., la stessa deve dirsi sprovvista di legittimazione (recte, titolarità) attiva, poiché, dal confronto tra le matrici degli assegni esibiti e le copie depositate dal sanitario convenuto, emerge come l'esborso sia provenuto da tale
[...]
persona estranea al presente giudizio, unico soggetto Per_1 potenzialmente legittimato alla richiesta di rimborso, in qualità di solvens.
10 Proc. n. 3022/2016 R.G.
8. In definitiva, l'intero impianto attoreo risulta infondato e, pertanto, tutte le domande vanno rigettate.
9. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'attore soccombente, anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, poiché
“in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del
06/12/2019,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023), e nel caso di specie non pare profilarsi l'anzidetta arbitrarietà [dovendosi verificare, al fine di valutare l'eventuale abuso, da parte del convenuto, dello strumento processuale della chiamata in causa, se la chiamata sia “priva di una ragionevole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale”
(in tali termini, in motivazione, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del
07/03/2024), e tanto non si profila nella presente vicenda].
La quantificazione delle spese viene operata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in forza dell'attività processuale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/14 parametrati al disputatum
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), con attribuzione in favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte
11 Proc. n. 3022/2016 R.G.
nell'ambito del giudizio n. 3022/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti CP_1
e società
[...] Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 totali
[...] per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della compagnia assicurativa terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
12
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3022/2016 R.G. affari contenziosi civili in data 18/12/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo Maria
Molinari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Genzano di
UC (PZ) alla Via del Popolo n. 62;
ATTORE
E
(C.F. ), in proprio e Controparte_1 CodiceFiscale_2 nella qualità di legale rappresentante p.t. della società
[...]
c.f./P.Iva n. Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Sabatelli, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Ostuni alla Via Santorsola, n. 1;
CONVENUTI
NONCHÉ
(c.f./P.Iva ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vittorio Quercia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Crotone alla Via Silvio Paternostro n. 6;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3022/2016 R.G.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, ed il giudice assegnava la causa in decisione
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il dott. e la Controparte_1 società Controparte_2
(legalmente rappresentata dal primo) al fine di sentir accogliere le
[...] seguenti conclusioni: “Riconoscere e dichiarare la responsabilità del dott.
, in solido con la in Controparte_1 Controparte_2 persona del suo rappresentante pro-tempore, per le lesioni patite dal sig.
in dipendenza dei fatti descritti in narrativa e per l'effetto, Parte_1 condannarli sempre in via solidale al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore come di seguito: - Danno biologico € 42.873,00;
(quarantaduemilaottocentosettantatre,00)- Danno morale € 26.436,30
(ventiseimilaquattrocentotentasei,30); -Danno da invalidità temporanea €
9.605,00 (novemilaseicentocinque,00); - Rimborso spese mediche sostenute, €. 2.708,00 (duemilasettecentootto,00); - Rimborso spese per viaggi a Napoli € 3.000,00 (tremila,00); Ripetizione delle somme erogate in favore del Dott. , €. 6.000,00 (seimila,00);- in via equitativa CP_2 per la mancata consegna della documentazione sanitaria €. 10.000,00
(diecimila,00)-. e così complessivamente la somma di €. 100.622,50 ( centomilaseicentoventidue,50), o le somme maggiori o minori che saranno analiticamente ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi di lite.”
1.1. L'attore, in particolare, esponeva che:
a) era stato assistito dal dott. , presso la struttura medico Controparte_2 sanitaria denominata sita in via Appia di Controparte_2
Potenza, per problematiche odontoiatriche, e in particolare per l'eccessiva mobilità delle protesi mobili cui il era dotato, che rendevano Pt_1 fastidiosa (ma senza alcun dolore avvertito) la masticazione;
2 Proc. n. 3022/2016 R.G.
b) il dott. aveva proposto la sostituzione delle protesi dentarie CP_2 mobili con un impianto fisso che avrebbe realizzato personalmente, presso la struttura medica da lui indicata e della quale ne è il responsabile sanitario;
c) eseguiti ulteriori accertamenti e profilassi sanitaria (a partire dall'aprile
2011) e realizzato, da parte del dott. in persona, l'impianto fisso CP_2 da applicare, veniva effettuato l'intervento impiantologico mediante applicazione di un impianto protesico totale all'arcata superiore ed all'arcata inferiore Dx e Sx;
d) l'intervento non riportava gli esiti sperati, al contrario emergendo l'inadeguatezza estetica e funzionale dell'impianto e, di conseguenza, dolori persistenti lungo tutto l'arco mandibolare assolutamente indipendenti dall'attività masticatoria, peraltro compromessa da persistenti emicranie;
e) notiziato dal paziente, in sanitario tentava (attraverso ulteriori interventi) di porre rimedio alle problematiche insorte, aggravando ulteriormente i fenomeni dannosi;
f) acclarato il danno presso altre strutture, vani risultavano i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 13/02/2017, si costituivano in giudizio il convenuto e la società da questi Controparte_1 legalmente rappresentata, eccependo: a) l'improcedibilità della domanda;
b) il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, essendo una società di servizi per i professionisti che non eroga alcun servizio al pubblico e/o pazienti;
c) la decadenza e la prescrizione del diritto ex art. 2226 c.c.; d) l'estraneità del medico ai danni lamentati, sul presupposto per cui il dott. avrebbe eseguito soltanto operazioni preliminari e CP_2 propedeutiche all'intervento (praticate con il consenso volontario dell'attore), non eseguito per la dichiarata indisponibilità (anche economica) del paziente, il quale peraltro avrebbe disertato gli appuntamenti e omesso le cure prescritte e si sarebbe rivolto ad altri sanitari;
e) l'insufficienza di prova degli interventi praticati, del nesso causale e dei danni lamentati;
f) il difetto di legittimazione attiva in ordine alla pretesa restitutoria, per essere state, le somme chieste in ripetizione, versate dal figlio dell'attore.
3 Proc. n. 3022/2016 R.G.
Per l'effetto, previa richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa i convenuti concludevano come di seguito: Controparte_3
“1) preliminarmente, in rito, si chiede che nel rispetto dei termini a comparire, di cui all'art. 163 bis c.p.c., venga fissata nuova udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c. per consentire, in ragione di quanto sopra esposto e documentato in atti, la chiamata in causa del terzo
c.f./P.Iva ), in persona Controparte_4 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in 34132 Trieste (Ts) alla Piazza Duca degli Abruzzi
n.2Pec: e Email_1
(C.F. , P.Iva ), in Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in (31021)
Mogliano Veneto (Tv) alla Via Marocchesa n. 14
; 2) in via preliminare, si chiede Email_2 accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea per omesso corretto esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio. 3) in subordine, nel merito, preliminarmente accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante p.t. per tutti i motivi e le ragioni sopra dedotte ed accertate, anche nel corso del giudizio;
4) ancora in ogni caso nel merito, preliminarmente accertare e qualificare la natura dell'obbligazione contratta dal Dr. e, qualora la volesse CP_2 considerare come obbligazione di risultato, dichiarare l'attore decaduto ed in ogni caso prescritta l'azione (ex art.2226 c.c.) non avendo lo stesso attore rilevato e denunciato i vizi dell'opera e dato avvio all'azione nei termini di legge;
5) in subordine e nel merito rigettare in ogni caso la domanda attrice, perché illegittima, infondata (e, comunque, non provata) sia in fatto che in diritto;
6) In via estremamente graduata e subordinata accertare e dichiarare che l' Controparte_4
(c.f./P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante p.t. è P.IVA_2 tenuta a garantire e mallevare il Dr. da ogni richiesta Controparte_1
e pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, nel presente giudizio, e per
l'effetto, condannare la terza chiamata, a tenere indenne il Dr. da qualsivoglia pregiudizio dovesse subire dalla Controparte_1
4 Proc. n. 3022/2016 R.G.
presente causa, in virtù delle condizioni di polizza. 7) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del Dott. ad trattenere Controparte_1 le somme ed eventualmente ottenere il pagamento di tutte le ulteriori somme dovute in suo favore in relazione allo studio del caso, alle cure prestate ed alle attrezzature e materiali specificamente predisposti in favore dell'attore e che sono andati irrimediabilmente perduti a seguito dell'assenteismo ed abbandono delle cure da parte di quest'ultimo, con condanna del Sig. al pagamento delle relative ulteriori Parte_1 somme che dovessero risultare dovute in favore del convenuto;
8) in ogni caso condannare l'attore Sig. ex art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” (ovvero a titolo di responsabilità aggravata processuale) cagionati al Dott. Controparte_2 ed alla società in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante p.t; danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 per ciascuna parte anzidetta ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, occorrendo con determinazione anche equitativa;
9) in ogni caso, condannare l'attore Sig. alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio relative a ciascun convenuto, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
3. L'assicurazione terza chiamata, con comparsa depositata il
06/10/2017, si costituiva in giudizio eccependo a vario titolo l'inoperatività della polizza richiamata dal convenuto e concludendo come di seguito:
“Voglia il Tribunale Civile di Potenza adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa ed in accoglimento della causale di cui in narrativa: a) in via preliminare, dichiarare che l'azione dell'attore(
) volta all'ottenimento del risarcimento del danno è incorsa Parte_1 nella decadenza e prescrizione del diritto ex Art.. 2226 c.c.; dichiarare altresì la carenza di legittimazione passiva della società Controparte_2
b) sempre in via preliminare, rigettare la domanda di
[...] garanzia e manleva spiegata dal Dr. , siccome estesa alla Controparte_1 convenuta compagnia assicurativa, previa declaratoria dell'inoperatività della copertura assicurativa ex Art. 1901 cc ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto e delle condizioni di assicurazione;
c)
5 Proc. n. 3022/2016 R.G.
sempre in via preliminare rigettare la domanda di garanzia e manleva spiegata dal dr. previa declaratoria Controparte_1 dell'inoperatività/inesistenza della copertura assicurativa ovvero in conformità alle condizioni generali di contratto, delle condizioni di assicurazione, art. 3, inizio e termine dell'assicurazione, e condizioni speciali di polizza;
d) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore attore contenere l'eventuale condanna nei confronti della società nei limiti di cui alla comparsa Controparte_3 di risposta;
e) sancire il diritto di rivalsa di nei Controparte_3 confronti del dr. nell'ipotesi in cui l'odierna convenuta dovesse CP_2 essere anche condannata per la parte in eccedenza al massimale di polizza,con ogni conseguenza, in tutti casi rassegnati, in ordine alle spese
e competenze di giudizio.”
4. Istruita a mezzo interpello e prova testimoniale, la causa (assunta in decisione e rimessa sul ruolo nel tentativo, non andato a buon fine, di consentirne la conciliazione) veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24/09/2025, veniva rimessa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis, avendone le parti già giovato con la prima rimessione in decisione del 29/01/2025.
5. Così brevemente ricostruita la vicenda processuale e prima di passare al merito, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, preporre quanto segue.
5.1. Allorquando viene azionata – come nel caso di specie – la responsabilità di un medico in relazione all'esercizio di attività di tipo sanitario (all'infuori del personale di una struttura sanitaria e in assenza di uno specifico contratto di prestazione d'opera professionale), secondo l'impostazione giurisprudenziale ampiamente consolidatasi nella vigenza della disciplina normativa applicabile ratione temporis, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale”, appunto - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono
6 Proc. n. 3022/2016 R.G.
esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n.
9085/06).
Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento.
5.2. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del 2017 - che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente - non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel.
c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806).
Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore. Per quanto attiene, invece, alle disposizioni della L. n. 189/12, di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo
2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14;
Cass. n. 8940/14).
5.3. Sicché, ricondotta anche la responsabilità del singolo sanitario, per fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge , nell'ambito della Parte_2 disciplina di tipo contrattuale (ex art. 1173 c.c.), deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo
7 Proc. n. 3022/2016 R.G.
diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
5.4. La riconduzione dell'obbligazione professionale del sanitario nell'ambito di un modello di “tipo contrattuale”, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità del sanitario per l'inesatto adempimento della prestazione, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano
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stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022; Cass. n.
26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5.5. In sintesi, in tema di responsabilità di tipo contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(cfr. Cass. n. 24073/2017, n. 975/2009, n. 577/2008 e n. 11488/2004).
6. Posta, in diritto, la premessa che precede, nel caso di specie l'attore ha omesso di fornire la necessaria prova (logicamente e giuridicamente prodromica all'accertamento del danno lamentato) dell'effettivo
9 Proc. n. 3022/2016 R.G.
svolgimento, da parte del sanitario convenuto, dell'intervento dal quale si assumono essere derivati i danni di cui si invoca il risarcimento.
Infatti, pur qualora si riscontri la sussistenza di un contatto sociale dalle parti, ciò non comporta, di per sé, l'attribuibilità della titolarità del lato passivo della pretesa azionata nella presente sede, essendo piuttosto necessario vagliare nel concreto la ricorrenza di un effettivo apporto causale delle condotte di ciascun convenuto con i danni lamentati dall'attore.
Nel caso di specie non solo l'attore non ha inteso presentarsi a fornire l'interrogatorio formale deferitogli (comportamento, quest'ultimo, processualmente qualificato, ossia valutabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 116 co. 2 e 232 c.p.c.), ma ha anche omesso di convocare ritualmente i testimoni da egli indicati, incorrendo in un
(condivisibile) provvedimento di decadenza dalla prova, ai sensi degli artt.
208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c.
Sicché, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione dell'effettiva esecuzione dell'intervento impiantistico da parte del sanitario convenuto
(la cui difesa è stata caratterizzata, ab origine, dalla negazione dell'esecuzione di tale intervento, sul rilievo per cui l'opera sanitaria prestata si sarebbe limitata ad attività preliminari e preparatorie) non può predicarsi alcuna responsabilità a suo carico, a ciò conseguendo il necessario rigetto della domanda risarcitoria e delle, connesse, domande di rimborso delle spese mediche e di trasferta sostenute (non essendo stata, lo si ribadisce, raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione, da parte del convenuto, dell'intervento asseritamente causativo dei danni e, di conseguenza, degli ulteriori interventi medici necessari).
7. La domanda di ripetizione degli importi (€ 6.000,00) versati al professionista per l'esecuzione degli interventi è da rigettarsi.
Invero, laddove si qualifichi tale domanda come istanza ex art. 2033 c.c., la stessa deve dirsi sprovvista di legittimazione (recte, titolarità) attiva, poiché, dal confronto tra le matrici degli assegni esibiti e le copie depositate dal sanitario convenuto, emerge come l'esborso sia provenuto da tale
[...]
persona estranea al presente giudizio, unico soggetto Per_1 potenzialmente legittimato alla richiesta di rimborso, in qualità di solvens.
10 Proc. n. 3022/2016 R.G.
8. In definitiva, l'intero impianto attoreo risulta infondato e, pertanto, tutte le domande vanno rigettate.
9. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell'attore soccombente, anche con riguardo alla posizione del terzo chiamato, poiché
“in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che
l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del
06/12/2019,; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 01/07/2021; Sez. 1,
Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023), e nel caso di specie non pare profilarsi l'anzidetta arbitrarietà [dovendosi verificare, al fine di valutare l'eventuale abuso, da parte del convenuto, dello strumento processuale della chiamata in causa, se la chiamata sia “priva di una ragionevole e logica connessione con la domanda proposta nei suoi confronti, al punto da potersi configurare del tutto eccentrica rispetto alla stessa, costituendo, quindi, un vero e proprio abuso del diritto di difesa e dello strumento processuale”
(in tali termini, in motivazione, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del
07/03/2024), e tanto non si profila nella presente vicenda].
La quantificazione delle spese viene operata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in forza dell'attività processuale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/14 parametrati al disputatum
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), con attribuzione in favore del procuratore del convenuto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte
11 Proc. n. 3022/2016 R.G.
nell'ambito del giudizio n. 3022/2016 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti CP_1
e società
[...] Controparte_2 delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 totali
[...] per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. condanna l'attore al pagamento, in favore della compagnia assicurativa terza chiamata, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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