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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. 654/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dr.ssa Michela Palladino, letti gli atti;
vista l'intimazione di sfratto per morosità; preso atto che il procuratore di parte intimante ha dichiarato che la morosità dedotta persiste;
preso atto altresì che parte intimata, pur ritualmente citata, non è comparsa;
visto l'art. 663 c.p.c.;
CONVALIDA lo sfratto per morosità come intimato in citazione;
visto l'art. 56 L. 392/78,
FISSA per l'esecuzione coattiva del rilascio data non anteriore al 01.07.2025 .
Le spese della procedura saranno liquidate con il decreto ingiuntivo, di cui parte attrice ha fatto richiesta.
Avellino, 01.04.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Michela Palladino
R.g. 654/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dr.ssa Michela Palladino, vista l'intimazione di sfratto per morosità proposta da - P.IVA nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di – P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 contenente altresì istanza di decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, per le spese dell'intimazione, diritti, onorari, oltre iva e cpa;
visto il proprio provvedimento di convalida di sfratto per morosità reso in data odierna;
rilevato, quindi, che trattandosi di ricorso per ingiunzione proposto congiuntamente all'intimazione di sfratto per morosità, e non in separato giudizio, esso vada reso secondo la disciplina di cui all'art. 664 c.p.c.; considerato che, a norma dell'art. 664 c.p.c., la domanda di ingiunzione può essere accolta limitatamente all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto nonché per le spese dell'intimazione;
INGIUNGE
a – P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Contrada Fiorentine, snc –Area industriale F2 , 83051 Nusco (AV), di pagare senza dilazione in favore della parte intimante la somma di Euro 70.940,46 pari all'ammontare dei canoni scaduti sino a marzo 2025, nonché l'ulteriore somma pari all'ammontare dei canoni successivi scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali con decorrenza dalla costituzione in mora ex art. 1282 c.c. e spese processuali, che liquida in Euro 3500,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Con l'avvertimento che nel termine di 40 giorni, fissato a questo solo effetto, potrà opporre opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c., autorizzandosi l'esecuzione provvisoria del decreto.
Avellino, 01.04.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Michela Palladino
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dr.ssa Michela Palladino, letti gli atti;
vista l'intimazione di sfratto per morosità; preso atto che il procuratore di parte intimante ha dichiarato che la morosità dedotta persiste;
preso atto altresì che parte intimata, pur ritualmente citata, non è comparsa;
visto l'art. 663 c.p.c.;
CONVALIDA lo sfratto per morosità come intimato in citazione;
visto l'art. 56 L. 392/78,
FISSA per l'esecuzione coattiva del rilascio data non anteriore al 01.07.2025 .
Le spese della procedura saranno liquidate con il decreto ingiuntivo, di cui parte attrice ha fatto richiesta.
Avellino, 01.04.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Michela Palladino
R.g. 654/2025
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dr.ssa Michela Palladino, vista l'intimazione di sfratto per morosità proposta da - P.IVA nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di – P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 contenente altresì istanza di decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, per le spese dell'intimazione, diritti, onorari, oltre iva e cpa;
visto il proprio provvedimento di convalida di sfratto per morosità reso in data odierna;
rilevato, quindi, che trattandosi di ricorso per ingiunzione proposto congiuntamente all'intimazione di sfratto per morosità, e non in separato giudizio, esso vada reso secondo la disciplina di cui all'art. 664 c.p.c.; considerato che, a norma dell'art. 664 c.p.c., la domanda di ingiunzione può essere accolta limitatamente all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto nonché per le spese dell'intimazione;
INGIUNGE
a – P.IVA in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Contrada Fiorentine, snc –Area industriale F2 , 83051 Nusco (AV), di pagare senza dilazione in favore della parte intimante la somma di Euro 70.940,46 pari all'ammontare dei canoni scaduti sino a marzo 2025, nonché l'ulteriore somma pari all'ammontare dei canoni successivi scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali con decorrenza dalla costituzione in mora ex art. 1282 c.c. e spese processuali, che liquida in Euro 3500,00 per compensi ed Euro 286,00 per spese, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Con l'avvertimento che nel termine di 40 giorni, fissato a questo solo effetto, potrà opporre opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c., autorizzandosi l'esecuzione provvisoria del decreto.
Avellino, 01.04.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Michela Palladino