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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Siciliano Domenico che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lucia
Sara per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Novara presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
PE RT che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fusignani Marco per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 11.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 546 del 16 novembre 2023, pubblicata in data 17 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Vercelli,
Sezione Civile, in persona del G.I. dott. Giovanni Campese, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 1151/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di seguito precisate:
1 - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte di CP_1 descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima
[...] CP_1
alla restituzione in favore di degli importi indebitamente corrisposti per
[...] Pt_1
le forniture di energia elettrica relative al periodo gennaio 2022-ottobre 2022 a prezzi indicizzati anziché fissi e quantificati in un importo pari a Euro 557.878,21 salvo ee. od oo., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- sempre in via principale, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti da in conseguenza delle condotte della medesima Pt_1 Controparte_1
descritte in narrativa, quantificati nella misura di Euro 25.651, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, rivalutazione come per legge;
- in ogni caso, con vittoria degli oneri di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali, IVA e contributo CNPAF e ritenuta d'acconto, nonché rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1
confermare la sentenza n. 546 del 16.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023, del
Tribunale di Vercelli.
Con il favore delle spese di lite del giudizio di appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, (da ora Parte_1
in poi impugna la sentenza n. 546/2023 con la quale il Tribunale di Vercelli Pt_1
ha rigettato la sua domanda nei confronti di diretta a ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalla convenuta nell'esecuzione del contratto-quadro del 26.5.2021 e la conseguente condanna alla restituzione in proprio favore delle somme pagate in eccedenza quale corrispettivo indicizzato dei consumi registrati ed ulteriori rispetto alla soglia contrattuale di 1.000
MWh (ovverosia quelli a decorrere da gennaio 2022), oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante censura:
a) l'errata interpretazione degli articoli 4.2 e 4.7 del contratto, per aver il Tribunale ritenuto legittima la modifica unilaterale delle condizioni tecnico-economiche da parte
2 della convenuta in caso di asserito superamento del volume massimo pattuito, senza considerare: che le condizioni a prezzo fisso applicate ai punti di prelievo dovevano restare invariati almeno sino alla scadenza dell'annualità contrattuale;
che il limite dei
1.000 MWh andava riferito ai consumi stimati all'attivazione dei POD e non ai consumi effettivi realizzati e che, in assenza di un diverso accordo scritto tra le parti, nessuna modifica unilaterale risultava consentita;
b) l'errata interpretazione degli articoli 4.2 e 4.3 del contratto, per aver il Tribunale ritenuto che i limiti di volume previsti da tali clausole dovessero essere verificati sulla base dei consumi effettivi registrati in corso di fornitura, senza considerare che tali limiti si riferivano ai volumi attesi stimati al momento dell'attivazione dei POD, comunicati sulla base dei dati forniti dai Distributori, secondo un meccanismo che condizionava fin dall'origine le condizioni economiche applicabili e garantiva l'equilibrio contrattuale tra le parti;
c) l'errata applicazione dell'articolo 6.2 del Contratto, laddove il Tribunale aveva confuso la disciplina concernente la fatturazione dei consumi effettivi in corso di rapporto con i criteri per la definizione delle condizioni economiche in fase di attivazione dei POD;
così facendo, il Tribunale aveva erroneamente legittimato la modifica delle condizioni di prezzo in costanza di rapporto, attribuendo al fornitore una facoltà non prevista dalla volontà contrattuale e pregiudicando indebitamente la posizione di Pt_1
d) l'insufficiente e, in alcuni casi, omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché dello scambio epistolare fra le parti, che dimostravano come anche individuasse nei consumi stimati il dato di riferimento per il calcolo dei CP_1
volumi e per la definizione delle condizioni economiche;
e) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha legittimato la comunicazione di superamento del quantitativo massimo di energia a prezzo fisso, avendo omesso di considerare che la precisazione che il tetto di 1.000 MWh di cui all'art.
4.3 doveva riferirsi ai volumi attesi e che, una volta attivata la CTE a prezzo fisso, la modifica in corso di rapporto era preclusa senza nuovo accordo scritto;
f) l'errata interpretazione del meccanismo contrattuale circa l'attivazione dei punti di prelievo, avendo il Tribunale ritenuto in capo ad il rischio connesso ad un Pt_1
numero superiore di POD a prezzo fisso, senza considerare che questo era neutralizzato e regolato dal sistema di stime e limiti predeterminati contrattualmente;
3 g) l'omessa e scorretta valutazione delle prove sulla condotta concreta di CP_1
che, dopo aver inutilmente tentato di imporre modifiche alle condizioni economiche per asserita eccessiva onerosità, aveva agito in modo unilaterale e strumentale sia nell'aumento dei prezzi sia nell'esercizio del recesso, in realtà dovuti al diniego di alle richieste di variazione. Pt_1
Chiede, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 557.878,21, quale importo Pt_1
indebitamente corrisposto per la fornitura di energia elettrica (calcolata con prezzo indicizzato e non al prezzo fisso concordato), nonché la condanna di al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nella misura di € 25.651 e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata, sostenendo la piena legittimità delle proprie condotte, la correttezza della fatturazione e l'inesistenza di qualunque obbligo restitutorio o risarcitorio.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 11.9.2025.
2. L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
In via preliminare va preso atto che, in punto di fatto, non vi sono contestazioni specifiche circa l'effettivo ammontare dell'energia fornita e fatturata.
Le censure mosse alla sentenza impugnata afferiscono piuttosto alla legittimità delle tariffe applicate ed alle modalità di individuazione dei volumi massimi in relazione ai
POD attivati e comunque a profili di interpretazione contrattuale tra loro connessi, così che appare opportuna una loro trattazione congiunta.
2.1 Quanto alle clausole contrattuali nei confronti delle quali l'appellante sostiene una erronea interpretazione da quella loro conferita da come poi condivisa CP_1
dal Tribunale, questo collegio le ritiene molto chiare nel loro significato e coerenti al contesto pattizio ed al complessivo equilibrio sinallagmatico. In particolare, nel contratto quadro stipulato inter partes il 26.5.2021, è previsto:
- alla clausola 4.2 “VA EG si impegna a somministrare al CLIENTE, sulla base del Contratto, l'energia elettrica necessaria per soddisfare i fabbisogni dei Clienti Finali, fino ad un Volume Massimo complessivo pari a 20.000 MWh su base annua”, che va letto unitamente alla clausola 4.3 che prevede: “Il
Volume Massimo di cui al comma precedente verrà venduto al CLIENTE con
4 la seguente ripartizione: (i) fino a un massimo di 1.000 MWh a PREZZO
FISSO e invariabile così come indicato nelle singole CTE sottoscritte dal
CLIENTE e per il periodo in esse specificato;
(ii) fino al raggiungimento del
a PREZZO INDICIZZATO così come indicato nelle singole Parte_2
CTE sottoscritte dal CLIENTE e per il periodo in esse specificato”, con ciò prevedendo, quindi, esattamente quanto era stato applicato nel caso in esame allorché era stato raggiunto il consumo di 1.000 MWh (a tariffa fissa non in concreto indicata in quella sede), posto che, al rifiuto alla ri-pattuizione proposta, è stato dato corso alla pattuizione già prevista, ovverosia alla fatturazione a prezzo indicizzato per i successivi consumi registrati e ciò fino al volume massimo complessivo previsto (20.000 MWh);
- non risulta vi siano state specifiche pattuizioni scritte ex art.
4.6 in deroga/modifica delle suddette condizioni ed in ogni caso il volume massimo previsto in sede di contratto-quadro era ovviamente applicabile cumulativamente a tutti i punti di prelievo e non a ciascuno di essi;
- i documenti prodotti con l'affermazione trattarsi di singole CTE, sono semplici moduli predisposti con la previsione di prezzi fissi in diverse opzioni possibili, ma che non risultano né compilati né firmati e che comunque non derogano alla previsione del volume massimo previsto per l'applicazione del prezzo fisso nell'art.
4.3 del contratto quadro, così che sotto tale profilo non si rinviene alcuna violazione, neppure potenziale, dell'art. 4.7 (quand'anche si dovesse ritenere circostanza non contestata che per 236 POD dei complessivi 386
POD attivati da fosse stato indicato il prezzo fisso applicabile); Pt_1
- non viene allegato né si rinviene alcun elemento testuale, che consenta di ritenere che le clausole n.
4.2 e 4.3 fossero applicabili ai meri consumi attesi, posto che, invece, risulta chiaro il riferimento previsto all'ammontare dell'energia in concreto erogata e su cui sarebbero stati applicati i prezzi indicati (fisso fino a 1000 MWh e indicizzato da 1.001 a 20.000 MWh);
- non depone in tal senso neppure la clausola n.
2.1 laddove prevede che “Il
Cliente potrà attivare singoli Punti di Prelievo entro il Volume Massimo di cui al successivo art. 4.2, anche eventualmente integrato ai sensi dell'art. 4.6”, posto che essa afferisce al calcolo effettuato ex ante per l'attivazione dei punti di prelievo richiesti dal Cliente come da esso unilateralmente stimato Pt_1
secondo la propria valutazione e responsabilità;
5 - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in tale medesima direzione si pone, peraltro, anche l'art.
6.2 del contratto che, nell'ambito del punto 6 denominato “Prezzo della fornitura” prevede la prevalenza delle “informazioni tecniche caratteristiche dei singoli Punti di Prelievo fornite dai Distributori
Locali a cui i Punti di Prelievo afferiscono”, rispetto a quelle “fornite dal cliente all'atto della attivazione della fornitura”, nonché l'art.
6.3 che pone a carico del
Cliente l'onere di comunicare per iscritto le circostanziate ed eventuali correzioni da apporre alle informazioni fornite dallo stesso all'atto dell'attivazione della fornitura e “su cui il Distributore Locale non ha un controllo diretto”;
- proprio tali previsioni, peraltro, consentono di fornire conferma alla ricostruzione effettuata in primo grado circa il complessivo meccanismo di equilibrio contrattuale reciproco tra la possibilità di attivazione di un numero non predeterminato di punti di prelievo e la previsione del volume massimo a prezzo fisso di cui all'art. 4.3 (e smentiscono l'affermazione astratta ed apodittica dell'appellante circa il fatto che “i volumi di energia elettrica effettivamente consumati dai clienti finali di erano irrilevanti ai fini della Pt_1 definizione del prezzo all'ingrosso” – cfr. appello pag. 24).
Non si rinviene pertanto alcun elemento di dubbio nel significato da conferire alle clausole contrattuali pattuite che risulta del tutto lineare e conforme alla comune intenzione delle parti come aveva dovuto configurarsi al momento della sottoscrizione del contratto quadro (e come di fatto ha trovato applicazione concreta).
2.2 Anche la corrispondenza prodotta e l'istruttoria svolta confermano (e non smentiscono, come invece sostiene parte appellante) tale assetto contrattuale nelle posizioni assunte dalle parti nel corso del rapporto.
Con riferimento alla mail dell'11.3.2022 (inviata da una dipendente di : CP_1
“Avete ancora a disposizione circa 3 GWh”) non solo è generica la domanda cui era stato così risposto, ma in essa non viene esplicitato quale sia il parametro massimo di riferimento (ovvero se il volume massimo previsto a prezzo fisso -1.000 MWh- o quello massimo complessivo di 20.000 MWh), così che la risposta può semplicemente limitarsi a dire a quanto ammonta il residuo del volume massimo complessivo di fornitura prevista (20.000 MWh), a nulla rilevando che tale risposta fosse stata resa in relazione alle previsioni di consumo comunicate ex ante da Pt_1 per consentire l'attivazione dei punti di prelievo richiesti e soprattutto senza intaccare
6 il fatto che pattiziamente i consumi effettivi eccedenti i 1.000 MWh erano a prezzo indicizzato.
Con la pec del 23.2.2022 VA EG aveva peraltro ben chiarito di avere comunicato il superamento del solo volume di energia per il quale era prevista l'applicazione del prezzo fisso, di non avere altri riferimenti contrattuali rispetto alle clausole del contratto quadro e di non avere effettuato alcuna modifica unilaterale.
Inoltre, con la precedente missiva del 30.12.2021 si era limitata a CP_1
formulare una proposta di nuova pattuizione che, non essendo stata accettata, non aveva avuto concreto seguito (posto che, come visto, aveva proceduto CP_1
ad applicare le condizioni previste nel contratto quadro per i consumi successivi entro il volume massimo complessivo – cfr. anche pec dell'8.2.2022) e quindi non si rinviene alcun tipo di modifica unilaterale, né inadempienza in capo al fornitore.
In tale quadro complessivo, si inserisce poi in modo del tutto coerente anche quanto dichiarato dal teste , dalle cui dichiarazioni non si evince in Testimone_1 alcun modo l'applicazione generalizzata delle tariffe indicizzate asseritamente previste in alcune CTE a quelle in cui era stato indicato il prezzo fisso, bensì il meccanismo tariffario già previsto in sede di contratto quadro e sopra indicato.
Anche con riferimento alla quinta censura, quindi, non si rinviene alcun elemento a conferma della lamentata modifica unilaterale delle CTE (che, peraltro, non risultano neppure ritualmente prodotte, come sopra evidenziato).
Infine, va rilevato che manca in atti qualsiasi tempestiva allegazione specifica e prova che, come affermato dall'appellante per la prima volta solo in memoria di replica (pag.
3-4 e 12), non vi sarebbe stato un consumo superiore ai “consumi effettivi vendibili annualmente a prezzo fisso” per l'anno 2022, posto che l'art. 3 del contratto quadro prevede una durata a tempo indeterminato dello stesso, i volumi massimi previsti annualmente erano computati a partire dall'attivazione del primo punto di prelievo (e quindi non con riferimento all'anno solare) e nelle CTE prodotte
(al di là del fatto che esse sono prive di sottoscrizione) non risulta prevista alcuna deroga in tal senso rispetto ai limiti dei volumi massimi vendibili al prezzo ivi indicato e tanto meno risulta che tali limiti dovessero essere computati con un calcolo di annualità diverso da quello indicato nel contratto quadro. Tale affermazione, quindi, oltre che tardiva ed inammissibile, risulta anche infondata.
Si ritiene pertanto corretto e condivisibile il giudizio espresso in prime cure circa l'infondatezza delle domande avanzate da Pt_1
7 3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. Parte_1
546/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Vercelli in data 16.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1541/2023 R.G. promossa da elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Siciliano Domenico che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Lucia
Sara per procura in atti.
- PARTE APPELLANTE - contro elettivamente domiciliata in Novara presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
PE RT che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Fusignani Marco per procura in atti.
- PARTE APPELLATA –
Rimessione in decisione del 11.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 546 del 16 novembre 2023, pubblicata in data 17 novembre 2023 e notificata in data 23 novembre 2023, resa inter partes dal Tribunale di Vercelli,
Sezione Civile, in persona del G.I. dott. Giovanni Campese, nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. 1151/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure di seguito precisate:
1 - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle condotte di CP_1 descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare la medesima
[...] CP_1
alla restituzione in favore di degli importi indebitamente corrisposti per
[...] Pt_1
le forniture di energia elettrica relative al periodo gennaio 2022-ottobre 2022 a prezzi indicizzati anziché fissi e quantificati in un importo pari a Euro 557.878,21 salvo ee. od oo., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- sempre in via principale, condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti da in conseguenza delle condotte della medesima Pt_1 Controparte_1
descritte in narrativa, quantificati nella misura di Euro 25.651, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, rivalutazione come per legge;
- in ogni caso, con vittoria degli oneri di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese spese generali, IVA e contributo CNPAF e ritenuta d'acconto, nonché rimborso del contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l'eccellentissima Corte d'Appello di Torino, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e Pt_1
confermare la sentenza n. 546 del 16.11.2023, pubblicata in data 17.11.2023, del
Tribunale di Vercelli.
Con il favore delle spese di lite del giudizio di appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21.12.2023, (da ora Parte_1
in poi impugna la sentenza n. 546/2023 con la quale il Tribunale di Vercelli Pt_1
ha rigettato la sua domanda nei confronti di diretta a ottenere Controparte_1
l'accertamento dell'illegittimità delle condotte poste in essere dalla convenuta nell'esecuzione del contratto-quadro del 26.5.2021 e la conseguente condanna alla restituzione in proprio favore delle somme pagate in eccedenza quale corrispettivo indicizzato dei consumi registrati ed ulteriori rispetto alla soglia contrattuale di 1.000
MWh (ovverosia quelli a decorrere da gennaio 2022), oltre al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante censura:
a) l'errata interpretazione degli articoli 4.2 e 4.7 del contratto, per aver il Tribunale ritenuto legittima la modifica unilaterale delle condizioni tecnico-economiche da parte
2 della convenuta in caso di asserito superamento del volume massimo pattuito, senza considerare: che le condizioni a prezzo fisso applicate ai punti di prelievo dovevano restare invariati almeno sino alla scadenza dell'annualità contrattuale;
che il limite dei
1.000 MWh andava riferito ai consumi stimati all'attivazione dei POD e non ai consumi effettivi realizzati e che, in assenza di un diverso accordo scritto tra le parti, nessuna modifica unilaterale risultava consentita;
b) l'errata interpretazione degli articoli 4.2 e 4.3 del contratto, per aver il Tribunale ritenuto che i limiti di volume previsti da tali clausole dovessero essere verificati sulla base dei consumi effettivi registrati in corso di fornitura, senza considerare che tali limiti si riferivano ai volumi attesi stimati al momento dell'attivazione dei POD, comunicati sulla base dei dati forniti dai Distributori, secondo un meccanismo che condizionava fin dall'origine le condizioni economiche applicabili e garantiva l'equilibrio contrattuale tra le parti;
c) l'errata applicazione dell'articolo 6.2 del Contratto, laddove il Tribunale aveva confuso la disciplina concernente la fatturazione dei consumi effettivi in corso di rapporto con i criteri per la definizione delle condizioni economiche in fase di attivazione dei POD;
così facendo, il Tribunale aveva erroneamente legittimato la modifica delle condizioni di prezzo in costanza di rapporto, attribuendo al fornitore una facoltà non prevista dalla volontà contrattuale e pregiudicando indebitamente la posizione di Pt_1
d) l'insufficiente e, in alcuni casi, omessa valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché dello scambio epistolare fra le parti, che dimostravano come anche individuasse nei consumi stimati il dato di riferimento per il calcolo dei CP_1
volumi e per la definizione delle condizioni economiche;
e) l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha legittimato la comunicazione di superamento del quantitativo massimo di energia a prezzo fisso, avendo omesso di considerare che la precisazione che il tetto di 1.000 MWh di cui all'art.
4.3 doveva riferirsi ai volumi attesi e che, una volta attivata la CTE a prezzo fisso, la modifica in corso di rapporto era preclusa senza nuovo accordo scritto;
f) l'errata interpretazione del meccanismo contrattuale circa l'attivazione dei punti di prelievo, avendo il Tribunale ritenuto in capo ad il rischio connesso ad un Pt_1
numero superiore di POD a prezzo fisso, senza considerare che questo era neutralizzato e regolato dal sistema di stime e limiti predeterminati contrattualmente;
3 g) l'omessa e scorretta valutazione delle prove sulla condotta concreta di CP_1
che, dopo aver inutilmente tentato di imporre modifiche alle condizioni economiche per asserita eccessiva onerosità, aveva agito in modo unilaterale e strumentale sia nell'aumento dei prezzi sia nell'esercizio del recesso, in realtà dovuti al diniego di alle richieste di variazione. Pt_1
Chiede, dunque, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 557.878,21, quale importo Pt_1
indebitamente corrisposto per la fornitura di energia elettrica (calcolata con prezzo indicizzato e non al prezzo fisso concordato), nonché la condanna di al CP_1 risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nella misura di € 25.651 e alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata, sostenendo la piena legittimità delle proprie condotte, la correttezza della fatturazione e l'inesistenza di qualunque obbligo restitutorio o risarcitorio.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa
è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 11.9.2025.
2. L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
In via preliminare va preso atto che, in punto di fatto, non vi sono contestazioni specifiche circa l'effettivo ammontare dell'energia fornita e fatturata.
Le censure mosse alla sentenza impugnata afferiscono piuttosto alla legittimità delle tariffe applicate ed alle modalità di individuazione dei volumi massimi in relazione ai
POD attivati e comunque a profili di interpretazione contrattuale tra loro connessi, così che appare opportuna una loro trattazione congiunta.
2.1 Quanto alle clausole contrattuali nei confronti delle quali l'appellante sostiene una erronea interpretazione da quella loro conferita da come poi condivisa CP_1
dal Tribunale, questo collegio le ritiene molto chiare nel loro significato e coerenti al contesto pattizio ed al complessivo equilibrio sinallagmatico. In particolare, nel contratto quadro stipulato inter partes il 26.5.2021, è previsto:
- alla clausola 4.2 “VA EG si impegna a somministrare al CLIENTE, sulla base del Contratto, l'energia elettrica necessaria per soddisfare i fabbisogni dei Clienti Finali, fino ad un Volume Massimo complessivo pari a 20.000 MWh su base annua”, che va letto unitamente alla clausola 4.3 che prevede: “Il
Volume Massimo di cui al comma precedente verrà venduto al CLIENTE con
4 la seguente ripartizione: (i) fino a un massimo di 1.000 MWh a PREZZO
FISSO e invariabile così come indicato nelle singole CTE sottoscritte dal
CLIENTE e per il periodo in esse specificato;
(ii) fino al raggiungimento del
a PREZZO INDICIZZATO così come indicato nelle singole Parte_2
CTE sottoscritte dal CLIENTE e per il periodo in esse specificato”, con ciò prevedendo, quindi, esattamente quanto era stato applicato nel caso in esame allorché era stato raggiunto il consumo di 1.000 MWh (a tariffa fissa non in concreto indicata in quella sede), posto che, al rifiuto alla ri-pattuizione proposta, è stato dato corso alla pattuizione già prevista, ovverosia alla fatturazione a prezzo indicizzato per i successivi consumi registrati e ciò fino al volume massimo complessivo previsto (20.000 MWh);
- non risulta vi siano state specifiche pattuizioni scritte ex art.
4.6 in deroga/modifica delle suddette condizioni ed in ogni caso il volume massimo previsto in sede di contratto-quadro era ovviamente applicabile cumulativamente a tutti i punti di prelievo e non a ciascuno di essi;
- i documenti prodotti con l'affermazione trattarsi di singole CTE, sono semplici moduli predisposti con la previsione di prezzi fissi in diverse opzioni possibili, ma che non risultano né compilati né firmati e che comunque non derogano alla previsione del volume massimo previsto per l'applicazione del prezzo fisso nell'art.
4.3 del contratto quadro, così che sotto tale profilo non si rinviene alcuna violazione, neppure potenziale, dell'art. 4.7 (quand'anche si dovesse ritenere circostanza non contestata che per 236 POD dei complessivi 386
POD attivati da fosse stato indicato il prezzo fisso applicabile); Pt_1
- non viene allegato né si rinviene alcun elemento testuale, che consenta di ritenere che le clausole n.
4.2 e 4.3 fossero applicabili ai meri consumi attesi, posto che, invece, risulta chiaro il riferimento previsto all'ammontare dell'energia in concreto erogata e su cui sarebbero stati applicati i prezzi indicati (fisso fino a 1000 MWh e indicizzato da 1.001 a 20.000 MWh);
- non depone in tal senso neppure la clausola n.
2.1 laddove prevede che “Il
Cliente potrà attivare singoli Punti di Prelievo entro il Volume Massimo di cui al successivo art. 4.2, anche eventualmente integrato ai sensi dell'art. 4.6”, posto che essa afferisce al calcolo effettuato ex ante per l'attivazione dei punti di prelievo richiesti dal Cliente come da esso unilateralmente stimato Pt_1
secondo la propria valutazione e responsabilità;
5 - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, in tale medesima direzione si pone, peraltro, anche l'art.
6.2 del contratto che, nell'ambito del punto 6 denominato “Prezzo della fornitura” prevede la prevalenza delle “informazioni tecniche caratteristiche dei singoli Punti di Prelievo fornite dai Distributori
Locali a cui i Punti di Prelievo afferiscono”, rispetto a quelle “fornite dal cliente all'atto della attivazione della fornitura”, nonché l'art.
6.3 che pone a carico del
Cliente l'onere di comunicare per iscritto le circostanziate ed eventuali correzioni da apporre alle informazioni fornite dallo stesso all'atto dell'attivazione della fornitura e “su cui il Distributore Locale non ha un controllo diretto”;
- proprio tali previsioni, peraltro, consentono di fornire conferma alla ricostruzione effettuata in primo grado circa il complessivo meccanismo di equilibrio contrattuale reciproco tra la possibilità di attivazione di un numero non predeterminato di punti di prelievo e la previsione del volume massimo a prezzo fisso di cui all'art. 4.3 (e smentiscono l'affermazione astratta ed apodittica dell'appellante circa il fatto che “i volumi di energia elettrica effettivamente consumati dai clienti finali di erano irrilevanti ai fini della Pt_1 definizione del prezzo all'ingrosso” – cfr. appello pag. 24).
Non si rinviene pertanto alcun elemento di dubbio nel significato da conferire alle clausole contrattuali pattuite che risulta del tutto lineare e conforme alla comune intenzione delle parti come aveva dovuto configurarsi al momento della sottoscrizione del contratto quadro (e come di fatto ha trovato applicazione concreta).
2.2 Anche la corrispondenza prodotta e l'istruttoria svolta confermano (e non smentiscono, come invece sostiene parte appellante) tale assetto contrattuale nelle posizioni assunte dalle parti nel corso del rapporto.
Con riferimento alla mail dell'11.3.2022 (inviata da una dipendente di : CP_1
“Avete ancora a disposizione circa 3 GWh”) non solo è generica la domanda cui era stato così risposto, ma in essa non viene esplicitato quale sia il parametro massimo di riferimento (ovvero se il volume massimo previsto a prezzo fisso -1.000 MWh- o quello massimo complessivo di 20.000 MWh), così che la risposta può semplicemente limitarsi a dire a quanto ammonta il residuo del volume massimo complessivo di fornitura prevista (20.000 MWh), a nulla rilevando che tale risposta fosse stata resa in relazione alle previsioni di consumo comunicate ex ante da Pt_1 per consentire l'attivazione dei punti di prelievo richiesti e soprattutto senza intaccare
6 il fatto che pattiziamente i consumi effettivi eccedenti i 1.000 MWh erano a prezzo indicizzato.
Con la pec del 23.2.2022 VA EG aveva peraltro ben chiarito di avere comunicato il superamento del solo volume di energia per il quale era prevista l'applicazione del prezzo fisso, di non avere altri riferimenti contrattuali rispetto alle clausole del contratto quadro e di non avere effettuato alcuna modifica unilaterale.
Inoltre, con la precedente missiva del 30.12.2021 si era limitata a CP_1
formulare una proposta di nuova pattuizione che, non essendo stata accettata, non aveva avuto concreto seguito (posto che, come visto, aveva proceduto CP_1
ad applicare le condizioni previste nel contratto quadro per i consumi successivi entro il volume massimo complessivo – cfr. anche pec dell'8.2.2022) e quindi non si rinviene alcun tipo di modifica unilaterale, né inadempienza in capo al fornitore.
In tale quadro complessivo, si inserisce poi in modo del tutto coerente anche quanto dichiarato dal teste , dalle cui dichiarazioni non si evince in Testimone_1 alcun modo l'applicazione generalizzata delle tariffe indicizzate asseritamente previste in alcune CTE a quelle in cui era stato indicato il prezzo fisso, bensì il meccanismo tariffario già previsto in sede di contratto quadro e sopra indicato.
Anche con riferimento alla quinta censura, quindi, non si rinviene alcun elemento a conferma della lamentata modifica unilaterale delle CTE (che, peraltro, non risultano neppure ritualmente prodotte, come sopra evidenziato).
Infine, va rilevato che manca in atti qualsiasi tempestiva allegazione specifica e prova che, come affermato dall'appellante per la prima volta solo in memoria di replica (pag.
3-4 e 12), non vi sarebbe stato un consumo superiore ai “consumi effettivi vendibili annualmente a prezzo fisso” per l'anno 2022, posto che l'art. 3 del contratto quadro prevede una durata a tempo indeterminato dello stesso, i volumi massimi previsti annualmente erano computati a partire dall'attivazione del primo punto di prelievo (e quindi non con riferimento all'anno solare) e nelle CTE prodotte
(al di là del fatto che esse sono prive di sottoscrizione) non risulta prevista alcuna deroga in tal senso rispetto ai limiti dei volumi massimi vendibili al prezzo ivi indicato e tanto meno risulta che tali limiti dovessero essere computati con un calcolo di annualità diverso da quello indicato nel contratto quadro. Tale affermazione, quindi, oltre che tardiva ed inammissibile, risulta anche infondata.
Si ritiene pertanto corretto e condivisibile il giudizio espresso in prime cure circa l'infondatezza delle domande avanzate da Pt_1
7 3. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso anche delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto del D.M. 13.8.2022 n. 147, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.
In applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione".
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. n. Parte_1
546/2023 emessa inter partes dal Tribunale di Vercelli in data 16.11.2023, sentenza che per l'effetto conferma;
- condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado del giudizio che liquida in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TUSG, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.9.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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