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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2017 R.G., avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Carlo Gentile ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere M.mo (CS), Via G. Fortunato n.39, in virtù di procura posta in calce all'atto di comparsa di nuovo difensore;
ATTORI
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Lorella Controparte_1 C.F._3
Fortunato ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Praia a Mare (CS),
Via G. Verdi n.80, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 1.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 1111 c.c. e 784 c.p.c. depositato in data 22.05.17, e ritualmente notificato in data 18.05.2017, i IGnori e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la IG.ra , domandavano: in via preliminare Controparte_1
o pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto allo scioglimento/divisione della comunione dei beni immobili tenuti in comproprietà con la convenuta pro quota indivisa;
in via istruttoria, nominarsi un consulente tecnico d'ufficio per la determinazione della massa attiva da dividersi, e la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei cespiti immobiliari;
nel merito, ordinarsi lo scioglimento della comunione ordinaria degli immobili, con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
accertarsi e dichiararsi la violazione della correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e per l'effetto condannarsi la IG.ra al CP_1
risarcimento del danno con quantificazione rimessa alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c; in ogni caso, condannarsi la convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio con distrazione ex art 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.04.2018, si costituiva la IG.ra
, la quale chiedeva: preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione;
nel Controparte_1 merito, ordinarsi lo scioglimento della comunione dei beni descritti nell'atto di citazione e, previa determinazione della sua consistenza, attribuirsi ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un corretto progetto divisionale predisposto mediante l'ausilio di un CTU da nominarsi, il tutto dopo aver risolto le questioni preliminari pregiudiziali;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinarsi la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. ( a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedersi alla ripartizione tra le parti della somma ricavata;
rigettarsi la richiesta di risarcimento danni ex adverso;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione le parti si riportavano ai propri atti ed il Giudice si riservava e ,a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di nullità, rinviando la causa e concedendo i termini ex art. 183 VI c.p.c..
Nominato il CTU, venivano convocate le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le stesse manifestavano la volontà di conciliare in via bonaria la lite e venivano convocate dal CTU, al fine di procedere alla detta conciliazione, la quale si concludeva con esito positivo, come risulta dall'elaborato peritale definitivo depositato il 22.10.19 e corredato dai verbali di conciliazione.
All'udienza del 17.12.2019, la parte convenuta rilevava una presunta incoerenza del decreto di trasferimento del Tribunale di Paola emesso il 24.07.2014 e in tale sede il CTU, ritenendo che l'eccezione avanzata dalla convenuta si potesse superare facilmente con la formulazione CP_1 di un'integrazione all'accordo già raggiunto e sottoscritto dalle parti in sede conciliativa, proponeva di stralciare le p.lle 978 e 980 con il conseguente riconoscimento di una somma di danaro a titolo di conguaglio pari ad € 3.546,66 in favore della convenuta, la quale non accettava la proposta del CTU
e chiedeva la conversione del conguaglio in denaro in una ulteriore porzione del terreno individuato con la p.lla 253.
Rassegnate le conclusioni, all'udienza del 12.07.2022 il Giudice con sentenza n. 653/2022, parzialmente pronunziando, così provvedeva: “
1. dichiara il diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni limitatamente dell'immobile di cui al fg.
29, p.lla 320, sub. 12, sito in Belvedere Marittimo, via della Repubblica n. 48; 2. dichiara inammissibili nel resto le domande attrici di accertamento del diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni e di scioglimento della comunione ordinaria degli immobili;
3. rigetta la domanda attrice di condanna di al Controparte_1
risarcimento del danno per violazione della correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375
c.c.; 4. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. spese al definitivo.”.
Rimessa la causa sul ruolo, il Giudice disponeva l'integrazione della CTU e fissava l'udienza per l'esame integrativo della perizia, all'esito della quale il CTU, convocava le parti per il tentativo di conciliazione che si concludeva con l'accettazione, da parte della IG.ra della proposta CP_1
formulata dagli attori del trasferimento oneroso, in favore degli stessi, della sua quota di 1/3 del diritto di proprietà dell'appartamento, oggetto dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione.
Sebbene, intervenuto l'accordo in sede di conciliazione peritale, gli attori, secondo quanto da loro affermato, fossero disposti a sollevare la convenuta dalle spese notarili e di trascrizione dello scioglimento della comunione, quest'ultima stipulava rogito notarile in data 13.09.23, formalizzando il trasferimento della propria quota del diritto di proprietà pari a 1/3 (un terzo) dell'intero, agli attori, i quali così acquistavano in parti uguali la quota ceduta dall'alienante, divenendo comproprietari esclusivi dell'immobile, titolari ciascuno di una quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà dell'appartamento oggetto del giudizio di scioglimento/divisione, identificato in catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo come segue: Foglio di mappa
29, particella 320 sub 12, sito in Belvedere Marittimo, alla Via della Repubblica n. 48, piano 2, Z.C.
2, categoria A/3, classe 2, cons. vani 6,5, sup. cat. totale mq. 285,34.
Lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, all'udienza del 11.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 09.12.24, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “A) in via principale, Dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento/divisione dell'immobile commerciabile in comunione ordinaria, per l'intervenuto trasferimento della quota di proprietà della convenuta a favore degli attori a mezzo rogito notarile;
B) nonché Dichiarare la soccombenza virtuale della convenuta IG.ra per i motivi innanzi chiariti e rilevati;
C) e per l'effetto: Condannare la Controparte_1 convenuta IG.ra al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione a Controparte_1
favore dei procuratori antistatari, disponendo altresì il rimborso del contributo unificato;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice ravvisasse la soccombenza reciproca, compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Si ha fede nell'accoglimento delle istanze attoree.” Con comparsa conclusionale depositata in data 10.12.24, la parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “ Alla luce di ciò si chiede, in via principale, che parte attrice sia condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via subordinata, si ritiene sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti e per condannare parte attrice, consapevole della “non commerciabilità e non divisibilità” degli altri quattro beni, che rappresentano ben oltre il 70% dell'intero compendio immobiliare, al rimborso del residuo in favore di parte convenuta.
Per ciò che concerne, invece, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene possano essere legittimamente poste a carico di tutti i condividenti “pro quota”, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse comune dei tre comunisti”.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene cessata la materia del contendere per scioglimento/divisione dell'immobile commerciabile in comunione ordinaria, per l'intervenuto trasferimento della quota di proprietà della convenuta a favore degli attori a mezzo rogito notarile.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto
(Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
Quanto alle spese di lite, “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” ( Cass. Civ.
Sez. VI, n.24714/2011). Nel caso di specie, più che di probabilità, si tratta di una vera e propria definizione del giudizio statuita dalla sentenza n. 653/22 con la quale il Giudice del Tribunale di Paola, disponeva il diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni limitatamente all'immobile di cui al fg. 29, p.lla 320, sub. 12, sito in Belvedere Marittimo, via della Repubblica n.
48, dichiarando inammissibile, nel resto, le domande attrici di accertamento del diritto allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni e degli immobili, rigettando altresì la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno per violazione della correttezza e della buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c..
Secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante, dunque, deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ( cfr.
ConIGlio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Alla luce della summenzionata sentenza parziale resta da definire solo il pagamento delle spese processuali che si ritengono da compensare parzialmente tra le parti.
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Le stesse, pertanto, in considerazione del complesso interesse delle parti vengono compensate.
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, questo Tribunale ritiene che le stesse vadano poste a carico di tutti i condividenti, posto che la consulenza è da ritenersi nell'interesse comune di tutti i comunisti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 798/201 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
-pone le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura complessivamente liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti nella misura del 50%. Paola, lì …..
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2017 R.G., avente ad oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Carlo Gentile ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Belvedere M.mo (CS), Via G. Fortunato n.39, in virtù di procura posta in calce all'atto di comparsa di nuovo difensore;
ATTORI
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Lorella Controparte_1 C.F._3
Fortunato ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Praia a Mare (CS),
Via G. Verdi n.80, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte, in sostituzione dell'udienza del 1.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 1111 c.c. e 784 c.p.c. depositato in data 22.05.17, e ritualmente notificato in data 18.05.2017, i IGnori e convenendo in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la IG.ra , domandavano: in via preliminare Controparte_1
o pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto allo scioglimento/divisione della comunione dei beni immobili tenuti in comproprietà con la convenuta pro quota indivisa;
in via istruttoria, nominarsi un consulente tecnico d'ufficio per la determinazione della massa attiva da dividersi, e la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei cespiti immobiliari;
nel merito, ordinarsi lo scioglimento della comunione ordinaria degli immobili, con assegnazione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
accertarsi e dichiararsi la violazione della correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e per l'effetto condannarsi la IG.ra al CP_1
risarcimento del danno con quantificazione rimessa alla valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c; in ogni caso, condannarsi la convenuta al pagamento delle spese e compensi di giudizio con distrazione ex art 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.04.2018, si costituiva la IG.ra
, la quale chiedeva: preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione;
nel Controparte_1 merito, ordinarsi lo scioglimento della comunione dei beni descritti nell'atto di citazione e, previa determinazione della sua consistenza, attribuirsi ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un corretto progetto divisionale predisposto mediante l'ausilio di un CTU da nominarsi, il tutto dopo aver risolto le questioni preliminari pregiudiziali;
in subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinarsi la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. ( a mezzo di professionista all'uopo delegato) e provvedersi alla ripartizione tra le parti della somma ricavata;
rigettarsi la richiesta di risarcimento danni ex adverso;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione le parti si riportavano ai propri atti ed il Giudice si riservava e ,a scioglimento della riserva assunta, rigettava la richiesta di nullità, rinviando la causa e concedendo i termini ex art. 183 VI c.p.c..
Nominato il CTU, venivano convocate le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le stesse manifestavano la volontà di conciliare in via bonaria la lite e venivano convocate dal CTU, al fine di procedere alla detta conciliazione, la quale si concludeva con esito positivo, come risulta dall'elaborato peritale definitivo depositato il 22.10.19 e corredato dai verbali di conciliazione.
All'udienza del 17.12.2019, la parte convenuta rilevava una presunta incoerenza del decreto di trasferimento del Tribunale di Paola emesso il 24.07.2014 e in tale sede il CTU, ritenendo che l'eccezione avanzata dalla convenuta si potesse superare facilmente con la formulazione CP_1 di un'integrazione all'accordo già raggiunto e sottoscritto dalle parti in sede conciliativa, proponeva di stralciare le p.lle 978 e 980 con il conseguente riconoscimento di una somma di danaro a titolo di conguaglio pari ad € 3.546,66 in favore della convenuta, la quale non accettava la proposta del CTU
e chiedeva la conversione del conguaglio in denaro in una ulteriore porzione del terreno individuato con la p.lla 253.
Rassegnate le conclusioni, all'udienza del 12.07.2022 il Giudice con sentenza n. 653/2022, parzialmente pronunziando, così provvedeva: “
1. dichiara il diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni limitatamente dell'immobile di cui al fg.
29, p.lla 320, sub. 12, sito in Belvedere Marittimo, via della Repubblica n. 48; 2. dichiara inammissibili nel resto le domande attrici di accertamento del diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni e di scioglimento della comunione ordinaria degli immobili;
3. rigetta la domanda attrice di condanna di al Controparte_1
risarcimento del danno per violazione della correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375
c.c.; 4. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. spese al definitivo.”.
Rimessa la causa sul ruolo, il Giudice disponeva l'integrazione della CTU e fissava l'udienza per l'esame integrativo della perizia, all'esito della quale il CTU, convocava le parti per il tentativo di conciliazione che si concludeva con l'accettazione, da parte della IG.ra della proposta CP_1
formulata dagli attori del trasferimento oneroso, in favore degli stessi, della sua quota di 1/3 del diritto di proprietà dell'appartamento, oggetto dell'accoglimento della domanda di scioglimento della comunione.
Sebbene, intervenuto l'accordo in sede di conciliazione peritale, gli attori, secondo quanto da loro affermato, fossero disposti a sollevare la convenuta dalle spese notarili e di trascrizione dello scioglimento della comunione, quest'ultima stipulava rogito notarile in data 13.09.23, formalizzando il trasferimento della propria quota del diritto di proprietà pari a 1/3 (un terzo) dell'intero, agli attori, i quali così acquistavano in parti uguali la quota ceduta dall'alienante, divenendo comproprietari esclusivi dell'immobile, titolari ciascuno di una quota pari ad ½ del diritto di piena proprietà dell'appartamento oggetto del giudizio di scioglimento/divisione, identificato in catasto fabbricati del Comune di Belvedere Marittimo come segue: Foglio di mappa
29, particella 320 sub 12, sito in Belvedere Marittimo, alla Via della Repubblica n. 48, piano 2, Z.C.
2, categoria A/3, classe 2, cons. vani 6,5, sup. cat. totale mq. 285,34.
Lette le note scritte depositate telematicamente dalle parti, all'udienza del 11.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale depositata in data 09.12.24, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “A) in via principale, Dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di scioglimento/divisione dell'immobile commerciabile in comunione ordinaria, per l'intervenuto trasferimento della quota di proprietà della convenuta a favore degli attori a mezzo rogito notarile;
B) nonché Dichiarare la soccombenza virtuale della convenuta IG.ra per i motivi innanzi chiariti e rilevati;
C) e per l'effetto: Condannare la Controparte_1 convenuta IG.ra al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione a Controparte_1
favore dei procuratori antistatari, disponendo altresì il rimborso del contributo unificato;
D) in via subordinata, nella denegata ipotesi che il Giudice ravvisasse la soccombenza reciproca, compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Si ha fede nell'accoglimento delle istanze attoree.” Con comparsa conclusionale depositata in data 10.12.24, la parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “ Alla luce di ciò si chiede, in via principale, che parte attrice sia condannata al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. In via subordinata, si ritiene sussistano le condizioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti e per condannare parte attrice, consapevole della “non commerciabilità e non divisibilità” degli altri quattro beni, che rappresentano ben oltre il 70% dell'intero compendio immobiliare, al rimborso del residuo in favore di parte convenuta.
Per ciò che concerne, invece, le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, si ritiene possano essere legittimamente poste a carico di tutti i condividenti “pro quota”, posto che, in ragione della finalità propria della consulenza, la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse comune dei tre comunisti”.
Tanto premesso, questo Giudice ritiene cessata la materia del contendere per scioglimento/divisione dell'immobile commerciabile in comunione ordinaria, per l'intervenuto trasferimento della quota di proprietà della convenuta a favore degli attori a mezzo rogito notarile.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto
(Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
Quanto alle spese di lite, “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” ( Cass. Civ.
Sez. VI, n.24714/2011). Nel caso di specie, più che di probabilità, si tratta di una vera e propria definizione del giudizio statuita dalla sentenza n. 653/22 con la quale il Giudice del Tribunale di Paola, disponeva il diritto degli attori allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni limitatamente all'immobile di cui al fg. 29, p.lla 320, sub. 12, sito in Belvedere Marittimo, via della Repubblica n.
48, dichiarando inammissibile, nel resto, le domande attrici di accertamento del diritto allo scioglimento/divisione della comunione ordinaria dei beni e degli immobili, rigettando altresì la domanda di parte attrice di condanna della convenuta al risarcimento del danno per violazione della correttezza e della buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c..
Secondo il principio di soccombenza virtuale, il Giudicante, dunque, deve liquidare le spese di giudizio secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ( cfr.
ConIGlio di Stato, sez. V, sentenza 25 gennaio 2024, n.809).
Alla luce della summenzionata sentenza parziale resta da definire solo il pagamento delle spese processuali che si ritengono da compensare parzialmente tra le parti.
Quando una domanda viene accolta, anche parzialmente, il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto, ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'articolo 92, comma 2, codice di procedura civile, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda;
ex plurimis Cassazione civile sez. VI 23 settembre 2013 n. 21684) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese.
Le stesse, pertanto, in considerazione del complesso interesse delle parti vengono compensate.
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, questo Tribunale ritiene che le stesse vadano poste a carico di tutti i condividenti, posto che la consulenza è da ritenersi nell'interesse comune di tutti i comunisti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 798/201 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
-dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
-pone le spese occorse per l'espletamento della ctu, nella misura complessivamente liquidata nel corso del giudizio, a definitivo carico solidale delle parti nella misura del 50%. Paola, lì …..
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli