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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5938 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza giorno
06/02/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. CANTONE BRUNO (c.f. Parte_1 P.IVA_1
); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , con l'Avv. MIELE GIANMARCO (c.f. CP_1 P.IVA_2
), unitamente all'Avv. MARZANO DANIELA C.F._2
( ); C.F._3
APPELLATA
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
TO IL (c.f. , unitamente all'Avv. MANTERO C.F._4
NI AR ( ) e C.F._5 CP_3
( ); C.F._6
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 3968/2021 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08/03/2021.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellante: “In via preliminare e/o pregiudiziale, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente ricorso;
Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante in data 27.11.2015 per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto alla società dalla CP_1 [...]
e, conseguentemente, dalla società appaltatrice Controparte_2 Parte_1
Condannare la società al risarcimento del danno subito dalla CP_1 Parte_1 quale utile non percepito per effetto della risoluzione, per i motivi sopra dedotti, nella misura pari ad euro 13.655,27, cioè pari al 10% del valore dell'appalto o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e/o comunque in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata “1) preliminarmente, dichiarare la nullità, CP_1
l'inammissibilità o l'improponibilità dell'atto di appello così come notificato, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, confermando l'impugnata sentenza n. 3968/2021 emessa dal
Tribunale di Roma, Dott.ssa Canonaco, resa nel procedimento R.G. 17037/2016, in data
06.03.2021, e depositata in data 08.03.2021; 3) con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Conclusioni dell'appellata “voglia accogliere l'appello proposto CP_2 da confermando in ogni caso la sentenza appellata nella parte in cui ha Parte_1 riconosciuto il 12 diritto di rivalsa e di manleva spettante a in virtù della CP_2 polizza fideiussoria;
− in ogni caso anche ai sensi dell'art 346 c.p.c, ed in conformità alle domande e conclusioni già rassegnate in primo grado;
in via principale: − accerti e dichiari la infondatezza e la contrarietà a buona fede della escussione formulata dalla sulla polizza fideiussoria n. 00A0476747; − accerti e dichiari che nulla è dovuto CP_1 da a favore di in relazione alla polizza fideiussoria n. 00A0476747; in CP_2 CP_1 via di subordine e riconvenzionale: − dichiari tenuta, anche in via riconvenzionale, la in persona del suo legale rappresentante, a manlevare Parte_1 [...] da qualsivoglia pagamento fosse da questa eseguito a favore della Controparte_2 in relazione alla polizza fideiussoria n. 00A0476747 e per l'effetto dichiari CP_1 tenuta e condanni, se necessario anche in via riconvenzionale, la a restituire Parte_1
r.g. n. 2 a qualsivoglia somma da questa versata a favore di in relazione alla CP_2 CP_1 polizza fideiussoria n. 00A0476747; in ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali, gravati di I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata resa nella causa, iscritta in tribunale al n. 17037/2016 e decisa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, con sentenza emessa l'8 marzo 2021.
Il contezioso ha coinvolto la società quale appaltatrice dei lavori;
Parte_1
stazione appaltante e che aveva rilasciato CP_1 Controparte_2 la polizza fideiussoria a garanzia del contratto.
Ne è principale oggetto l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione dell'appalto di lavori pubblici, disposta da CP_1
aveva indetto una gara d'appalto per "Interventi finalizzati al CP_1 miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica del viadotto di scavalco alla viabilità comunale al km 6+100".
Il 20 ottobre 2014, i lavori sono stati aggiudicati a per un importo Parte_1 netto di € 136.552,75.
La consegna dei lavori è avvenuta il 2 settembre 2015, con un termine di 90 giorni per il completamento, fissando la scadenza al 30 novembre 2015. Al momento della consegna, ha dichiarato l'assenza di impedimenti per l'immediata Parte_1 esecuzione.
Il contratto è stato formalmente stipulato il 29 settembre 2015.
2. Ritardi e Contestazioni:
ha tardato a redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), Parte_1 documento propedeutico all'avvio dei lavori, che era stato richiesto sin dalla consegna dell'area. Tale documento è stato trasmesso solo il 19 ottobre 2015.
La società appaltatrice ha giustificato il ritardo sostenendo di aver riscontrato gravi errori progettuali e previsioni errate sulle quantità di alcune lavorazioni principali
(barriere di sicurezza, pavimentazione, giunti), che avrebbero reso necessaria r.g. n. 3 l'esecuzione di lavori strutturali non previsti con conseguenti maggiori oneri e tempi.
A causa dell'inerzia, ha emesso due ordini di servizio: il primo il 7 CP_1 ottobre 2015 e il secondo il 29 ottobre 2015, con cui ordinava l'avvio immediato dei lavori entro un termine perentorio di 10 giorni, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
3. La Risoluzione del Contratto
Il 6 novembre 2015, ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori il 9 Pt_1 novembre 2015 con operazioni di pulizia e montaggio del ponteggio.
Tuttavia, il 10 novembre, il personale avrebbe allontanato dal cantiere i CP_1 dipendenti di dal canto suo, ha dichiarato che a seguito di un sopralluogo Pt_1 CP_1 il 9 novembre non era stato riscontrato alcun segno tangibile di cantierizzazione.
Il 27 novembre 2015, ha disposto la risoluzione del contratto per grave CP_1 inadempimento dell'appaltatore, a causa del "l'ingiustificato mancato concreto avvio dei
Lavori". Contestualmente, ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata da Controparte_2
Le Posizioni delle Parti in Giudizio
ha chiesto di dichiarare illegittima la risoluzione, sostenendo che il Parte_1 ritardo era giustificato dagli errori progettuali imputabili ad e che i lavori erano CP_1 comunque iniziati entro il termine di 10 giorni concesso. Ha inoltre richiesto un risarcimento del danno per mancato utile pari a € 13.655,27 (il 10% del valore dell'appalto).
ha difeso la legittimità della risoluzione, affermando che il ritardo era CP_1 ingiustificato e grave, data l'urgenza dei lavori per la sicurezza della circolazione. Ha sostenuto che gli presunti errori progettuali avrebbero dovuto essere segnalati al momento della consegna dei lavori, cosa che non ha fatto, accettando anzi il Pt_1 progetto senza riserve.
(interveniente): si è unita alla richiesta di Controparte_2 Pt_1 sostenendo l'illegittimità della risoluzione e la contrarietà a buona fede dell'escussione della polizza, in quanto non aveva provato né quantificato alcun danno subito. In CP_1 via subordinata, ha chiesto che, in caso di pagamento, fosse condannata a Pt_1 manlevarla (rimborsarla).
r.g. n. 4 La Decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato integralmente le domande di e le domande Parte_1 principali di ritenendo la risoluzione del contratto legittima. Controparte_2
Le motivazioni principali sono:
1. Grave Inadempimento di Il Tribunale ha ritenuto evidente e grave Pt_1
l'inadempimento di La società ha consegnato la documentazione essenziale Pt_1
(POS) con notevole ritardo e ha iniziato attività "minimali" (pulizia dell'area) solo a circa venti giorni dalla scadenza finale del contratto, dimostrando una chiara inaffidabilità. L'urgenza dei lavori era nota all'appaltatore.
2. Infondatezza degli Errori Progettuali: La giustificazione basata sugli errori progettuali è stata respinta per due motivi:
Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) ha concluso che il progetto era
"tecnicamente corretto e adeguato" e le stime economiche "sostanzialmente congrue".
non ha sollevato alcuna riserva al momento della consegna dei lavori, Pt_1 anzi ha confermato esplicitamente la corrispondenza tra il progetto e lo stato dei luoghi.
Le contestazioni sono state quindi ritenute tardive.
3. Legittimità dell'Escussione della Polizza:
Accertato il grave inadempimento di l'escussione della polizza da parte Pt_1 di non è stata considerata abusiva o contraria a buona fede. CP_1
Il Tribunale ha qualificato la polizza fideiussoria come un contratto autonomo di garanzia. Questo tipo di contratto ha una funzione indennitaria e non è strettamente legato al rapporto principale. Di conseguenza, il garante ( non può opporre CP_2 eccezioni relative al contratto d'appalto, salvo il caso di richiesta fraudolenta (exceptio doli), che qui è stato escluso.
Il Tribunale ha così provveduto:
Rigetta le domande proposte da Parte_1
Rigetta le domande principali proposte da Controparte_2
Condanna e in solido, a pagare le spese legali di Pt_1 CP_2 CP_1 liquidate in € 8.000,00 oltre oneri.
r.g. n. 5 Accoglie la domanda riconvenzionale di dichiara che è CP_2 Parte_1 tenuta a manlevare da tutte le somme che quest'ultima dovrà Controparte_2 versare ad in virtù della polizza (fino all'importo massimo garantito di € CP_1
38.544,00).
Compensa le spese legali tra e Pt_1 CP_2
ha proposto appello ed ha resistito al gravame. Parte_1 CP_1
ha chiesto l'accolgimento dell'appello Controparte_2 di Parte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 06/02/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche. ha impugnato la sentenza, sostenendo che il Tribunale abbia errato nella Parte_1 valutazione dei fatti e nell'applicazione delle norme deducendo:
1. Violazione di legge ed errata valutazione delle prove sulla risoluzione del contratto: sostiene che il Tribunale abbia sbagliato nel ritenere legittima la Pt_1 risoluzione del contratto. Afferma di aver iniziato i lavori entro il termine di 10 giorni concesso da ma che i suoi dipendenti siano stati allontanati dal cantiere dal CP_1 personale configurando un impedimento all'adempimento. Il precedente ritardo CP_1 nella consegna dei documenti era un "mero ritardo" e non un inadempimento grave.
2. Carenza di motivazione sulla questione degli errori progettuali: Si contesta al giudice di essersi "appiattito" sulle conclusioni del consulente tecnico (CTU) senza un'analisi critica. L'appello sostiene che la sentenza manchi di una motivazione adeguata sul perché le contestazioni relative agli errori progettuali (che a dire di Pt_1 erano significativi e non immediatamente visibili) siano state respinte.
3. Errata interpretazione delle norme sugli appalti in relazione alle carenze progettuali: Questo motivo, collegato al precedente, sostiene che il Tribunale abbia errato nel non considerare che le carenze progettuali, confermate in parte anche dai calcoli del CTU (che evidenziavano extra costi superiori ai limiti di legge per le varianti), costituissero un inadempimento della stazione appaltante ( . Tali errori CP_1 avrebbero giustificato il ritardo di e reso illegittima la successiva risoluzione. Pt_1
4. Mancata pronuncia sul risarcimento del danno richiesto da L'appello Pt_1 sostiene che, una volta dimostrata l'illegittimità della risoluzione del contratto da parte di consegue il diritto di ad ottenere il risarcimento del danno per mancato CP_1 Pt_1
r.g. n. 6 utile, quantificato nel 10% del valore dell'appalto.
5. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.): Viene contestata la decisione del Tribunale per aver accolto una domanda di pagamento della cauzione che non avrebbe mai formalmente proposto nei termini CP_1 di legge (domanda riconvenzionale). La richiesta di sarebbe stata formulata solo CP_1 tardivamente nelle memorie finali. Di conseguenza, la condanna di a manlevare Pt_1 sarebbe illegittima perché basata su una decisione ultra petita (oltre quanto CP_2 richiesto)
Con la comparsa ci costituzione in appello ha svolto i seguenti rilievi: CP_1
1. Eccezione Preliminare: L'inammissibilità dell'Appello
Come primo punto, solleva un'eccezione di carattere procedurale, chiedendo CP_1 alla Corte di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Questa norma, nota come "filtro in appello", prevede che un'impugnazione possa essere rigettata in via preliminare quando "non ha una ragionevole possibilità di essere accolta". sostiene che l'appello di rientri in questa categoria perché: CP_1 Pt_1
• La sentenza di primo grado ha deciso le questioni di diritto in conformità con la giurisprudenza costante in materia.
• La motivazione del giudice è coerente e logicamente ben argomentata.
• La ricostruzione dei fatti è conforme ai documenti presenti agli atti.
• I motivi di appello non offrono elementi nuovi tali da giustificare un cambiamento dell'orientamento giurisprudenziale o una diversa interpretazione dei fatti.
2. Nel Merito: La Piena Legittimità della Risoluzione del Contratto ribadisce la legittimità della sua decisione di risolvere il contratto, basandosi CP_1 sulla gravità dell'inadempimento di valutata secondo un duplice criterio: Pt_1
• Criterio Oggettivo: Il ritardo era sostanziale. I lavori, da completare in soli 90 giorni (dal 2 settembre al 30 novembre 2015), non erano di fatto iniziati a quasi due mesi dalla consegna. L'urgenza era legata alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
• Criterio Soggettivo: sottolinea il comportamento negligente e inaffidabile CP_1 di Nonostante i ripetuti solleciti, tra cui un primo ordine di servizio (7 ottobre Pt_1
2015) e un secondo ordine perentorio (29 ottobre 2015), è rimasta inerte senza Pt_1 fornire giustificazioni.
r.g. n. 7 A sostegno della sua tesi, cita una recente giurisprudenza (Cass. n. 20874 CP_1 del 21/07/2021) secondo cui la gravità dell'inadempimento non va valutata solo oggettivamente (entità del ritardo), ma anche soggettivamente. Secondo la Cassazione, il comportamento dell'appaltatore che ignora ripetuti inviti e richiami può far sorgere nella stazione appaltante il "fondato dubbio sulla affidabilità dell'appaltatore", legittimando la risoluzione. sostiene che il comportamento di sia CP_1 Pt_1
"perfettamente sovrapponibile" a quello esaminato dalla Suprema Corte.
3. Confutazione degli Errori Progettuali e Critica all'Appello
Secondo la principale giustificazione di (gli ipotizzati errori CP_1 Pt_1 progettuali) risultano smentiti dalla CTU, non oggetto di critiche specifiche nell'atto di impugnazione. Il consulente del Tribunale ha accertato che il progetto era corretto e le stime congrue.
Quanto all'Eccezione di ultra petita (in relazione all'assenza di riconvenzionale quanto alla cauzione), ricorda di aver concluso chiedendo al Tribunale di: CP_1
• "accogliere la domanda riconvenzionale" per dichiarare l'inadempimento di
Pt_1
• Condannare al pagamento di tutti i danni subiti da (elencando varie Pt_1 CP_1 voci di costo);
• Dichiarare risolto il contratto e condannare al risarcimento del danno Pt_1 entro il limite di € 130.000,00.
Se questa ricostruzione è corretta, il quinto motivo di appello di relativo al Pt_1 vizio procedurale, risulterebbe del tutto infondato.
ha sostenuto l'Appello di facendone proprie le Controparte_2 Pt_1 relative tesi con particolare riferimento all'inizio dei lavori il 9 novembre 2015 e il presunto allontanamento dei dipendenti dal cantiere da parte di il giorno seguente. CP_1
Pur riconoscendo una "astratta fondatezza" delle difese di ammette che la CTU Pt_1
"in sostanza disatteso tutte le difese svolte da . Pt_1
Ha ribadito l'illegittimità dell'escussione della polizza per mancata prova del danno.
La cauzione definitiva, secondo la legge (art. 113 D.lgs 163/2006) e le stesse condizioni di polizza (Schema Tipo 1.2), non è una penale automatica, ma serve a
"coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento" e a "risarcire i danni" effettivamente subiti dalla stazione appaltante che nella fattispecie non erano stati r.g. n. 8 provati e quindi ingiustificatamente ha richiesto l'incameramento dell'intero CP_1 importo garantito (€ 38.544,00) senza allegare alcuna prova di un danno concreto. Ad esempio, non ha mai chiarito se i lavori siano stati riaffidati e a quale costo2122.
Secondo questa richiesta costituisce un abuso del diritto e una violazione del CP_2 principio di buona fede, perché non è finalizzata a ristorare un danno ma ad ottenere un arricchimento ingiustificato2023.
A sostegno di questa tesi, cita la giurisprudenza della Cassazione (in CP_2 particolare la sentenza n. 3839/2021), secondo cui la Pubblica Amministrazione può incamerare la cauzione "solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova".
Ha quindi concluso – senza interporre appello incidentale – chiedendo In via principale di accogliere l'appello e, in ogni caso, di accertare che l'escussione da parte di
è infondata e contraria a buona fede, dichiarando che nulla è dovuto da CP_1 CP_2
In via subordinata che, qualora l'appello di fosse respinto e Pt_1 CP_2 fosse condannata a pagare, venga confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto il suo diritto di manleva e rivalsa nei confronti di Pt_1
Osserva la Corre quanto segue.
In primo luogo non si rileva alcuna pronuncia ultra petita (quinto motivo dell'appello).
Il dispositivo della sentenza impugnata, invero, non contiene alcuna pronuncia di condanna in relazione alla polizza se si considera che il tribunale ha così disposto:
“rigetta le domande proposte da parte attrice;
rigetta le domande proposte, in via principale, da parte interveniente;
condanna e Parte_1 Controparte_2
, in solido, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio,
[...] liquidate in complessivi euro 8.000,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
dichiara tenuta a manlevare la da tutte le Parte_1 Controparte_2 somme che essa dovrà corrispondere in virtù della polizza fideiussoria n. 00A0476747; compensa le spese del giudizio tra e .”. Parte_1 Controparte_2
La pronuncia sula manleva non rispondeva, infatti, ad una domanda di CP_1
(principale o riconvenzionale) ma a quella riconvenzionale di accertamento del diritto alla rivalsa proposta della stessa CP_2
Quanto al primo motivo l'appellante concentra la propria attenzione solo sulla fase finale dell'inadempimento (impedimento all'ingresso dei suoi dipendenti nel cantiere frapposto dai funzionari nel mese di novembre 2015) trascurando che il CP_1
r.g. n. 9 tribunale aveva diversamente ravvisato “l'inadempimento grave della società appaltatrice che, nonostante fosse stata invitata sin dal momento della consegna dell'area (il 02.09.2015) a fornire la documentazione propedeutica all'inizio dell'attività, ha eseguito l'incombente solo il 19.10.2015, provvedendo ad attività minimali, come la pulizia dell'area, solo il 09.11.2015, a circa venti giorni dalla scadenza del termine ultimo per l'esecuzione dell'opera della cui urgenza non poteva che essere consapevole”.
Dunque il tentativo di ingresso nel cantiere a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo per l'esecuzione dell'opera non rassicurava la stazione appaltante circa l'esatto adempimento.
Avuto riguardo al secondo motivo dell'appello la Corte non ravvisa alcun errore di valutazione dle tribunale che aveva segnalato
“Quanto al secondo punto, relativo alla asserita esistenza di errori progettuali, deve osservarsi che parte convenuta non ha contestato un ritardo nella ultimazione dei lavori (circostanza su cui avrebbero potuto, in astratto, incidere tale presunti errori di progettazione), ma una assoluta inerzia della appaltatrice che non ha posto in essere nemmeno le attività minime necessarie per potere solo iniziare l'esecuzione, con ciò rendendo evidente la sua inaffidabilità che ha ragionevolmente indotto la committente a risolvere il contratto. Deve aggiungersi che il ctu, all'esito dell'analitica indagine svolta, dopo avere data adeguata risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha concluso che “il Progetto Esecutivo relativo agli "Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica del viadotto di scavalco alla viabilità comunale al Km 6+100" del R.A. 09 “Bn-A16” risulta tecnicamente corretto e adeguato allo scopo prefissato”, aggiungendo che “gli elaborati estimativi facenti parte dello stesso Progetto, pur presentando inesattezze, risultano sostanzialmente congrui, rappresentando in maniera corretta la valutazione economica dell'opera da eseguire”.
Orbene il primo giudice ha valorizzato gli approdi della consulenza tecnica d'ufficio e non basta tacciare la motivazione di “appiattimento” sulle valutazioni dell'ausiliario tecnico per inficiarne la validità, tanto più se il motivo di appello non individua specifici vizi delle argomentazioni esposte nella relazione di consulenza.
Il terzo motivo di appello addossa le carenze progettuali alla stazione appaltante r.g. n. 10 che non poteva quindi avvalersi della risoluzione per l'inadempimento di CP_4
Il primo giudice, diversamente dalle prospettazioni dell'impugnante, ha tenuto in debita considerazione il tema escludendone la rilevanza perché “… gli errori segnalati da parte attrice - inerenti alle barriere di sicurezza, alla pavimentazione, al giunto di dilatazione, alle spalle dell'impalcato -, riguardavano elementi strutturali e di importanza tale per lo svolgimento dell'opera da non potersi ritenere ignorati dall'appaltatore al momento della consegna dei lavori, il quale nessuna riserva, contestazione o rilievo opponeva nel verbale di consegna, al contrario confermando espressamente “l'esatta rispondenza tra i dati di progetto/perizia e le attuali condizioni locali”. Le contestazioni formulate appaiono pertanto tardive, con conseguente rigetto della domanda svolta da parte attrice per essere legittima la risoluzione contrattuale disposta da per grave inadempimento della società appaltatrice.”. CP_1
L'appellante confuta questa impostazione assumendo di non aver potuto segnalare gli errori progettuali se non dopo l'ispezione accurata del cantiere, quindi dopo l'accettazione e consegna dei lavori.
Si tratta, in realtà, di contestazioni per così dire “postume”.
L'inadempimento posto a base della risoluzione è costituito dall'estremo ritardo dell'inizio dei lavori, anche per via della mancanza di certificazioni la cui predisposizione era onere dell'appaltatrice (il piano operativo per la sicurezza, redatto tardivamente).
Non ha, dunque, alcun senso logico addurre problemi esecutivi in relazione ad un'opera nemmeno iniziata;
non iniziata per motivi diversi dagli inceppi progettuali
(bensì per la risoluzione da ritardo nell'inizio dei lavori).
L'appello è conseguentemente respinto, restando assorbito il quarto motivo .
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 11 a) respinge l'appello;
b) condanna, in solido, e al rimborso, in Parte_1 Controparte_5 favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in CP_1 euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 07/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 12