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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. ND Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1675 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del suo omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea de Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via Monte Grappa n. 64 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
ND OR con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), Via Manin n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1275/2023 pubblicata in data 17 luglio 2023, notificata il 18 luglio 2023, del Tribunale Ordinario di Treviso.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Nel merito: in accoglimento dell'appello spiegato ed in riforma della sentenza impugnata n. 1275/2023, pubblicata in data 17.07.2023, con riguardo ai capi in cui il Tribunale di Treviso:
- ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando la ditta appellante alla restituzione della somma di € 33.828,26 (oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 28.04.2021 fino all'effettivo soddisfo) e al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.050,91 e, per l'effetto, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa le conclusioni avanzate in prime cure dalla ditta Parte_1 rigettando le domande tutte proposte in primo grado dal signor perché infondate in fatto Controparte_1
e in diritto;
- ha condannato la ditta alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. e, per l'effetto, Parte_1 disporsi la rifusione delle spese in favore dell'appellante, ovverosia la compensazione totale o parziale o la riduzione delle spese del primo grado di giudizio e porre le spese di c.t.u. a carico di controparte ovverosia delle parti in ugual misura.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellato e di ritenuta responsabilità dell'impresa appellante nella determinazione del danno lamentato dal signor
[...]
ridursi l'ammontare del risarcimento richiesto a quanto risulterà di giustizia anche all'esito CP_1 dell'espletande prove testimoniali e, per l'effetto, compensare l'importo risarcitorio con il maggior credito vantato dalla ditta opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- disporre un supplemento/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, in ragione delle rilevate e ritualmente eccepite carenze argomentative e deduzioni esorbitanti rispetto al quesito posto dal Giudice;
- riportando le conclusioni già precisate in primo grado, si chiede, previa revoca dell'ordinanza emessa il 05.10.2022, di ammettere la prova per testi sui capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., qui ritrascritti, con i testi ivi indicati, e nello specifico:
1. “Vero che nel gennaio 2019 il signor incaricò l' di Controparte_1 Parte_1 realizzare alcune opere di finitura del piano terra e del primo piano di un immobile ad uso residenziale di sua proprietà, sito a Treviso in via Bonifacio n. 3, sulla base del progetto redatto dall'arch. come CP_2 descritte nel contratto di appalto di opere edili sottoscritto il 28 gennaio 2019 (doc. 1 fascicolo monitorio), che si esibisce al teste?”;
2 2. “Vero che all'inizio dell'anno 2018 la ditta Scafuto procedette alla ricostruzione del palazzetto sito in Treviso vicolo Bonifacio n. 3 del Signor realizzando i lavori sino al grezzo e il committente Controparte_1 decise di far redigere il computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 della fase monitoria) per programmare gli ulteriori lavori?
3. “Vero che per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto del 28 gennaio 2019, il signor e l'impresa pattuirono un corrispettivo a corpo pari ad € 79.209,10 (oltre IVA), per CP_1 Pt_1 alcune opere ed € 37.910,00 (oltre IVA) per una serie di opere aggiuntive extra-capitolato e così complessivamente € 128.831,01?”;
4. “Vero che il corrispettivo di € 79.209,10 pattuito dal Signor con la ditta Controparte_1 Pt_1 come da contratto di appalto del 28 gennaio 2019 che si rammostra al teste (doc. 1 fase monitoria)
[...] escludeva tutte le opere relative al secondo piano indicate al computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 fase monitoria).
5. “Vero che nell'esecuzione delle opere di cui al predetto contratto di appalto, la ditta subentrò Pt_1 alla ditta Scafuto e potè effettuare un sopralluogo solo nel mese di gennaio dell'anno 2019?”;
6. “Vero che nel mese di giugno 2019 il signor decise di far realizzare una serie di opere ulteriori CP_1 rispetto al progetto originario, in parte corrispondenti a nuove richieste del committente e in parte resesi necessarie per completare e/o proseguire le opere lasciate dalla ditta Scafuto, per un importo complessivo di
€ 51.123,03 (oltre IVA), come risulta dall'elenco lavorazioni extra contratto del 26 giugno 2019 (doc. C), che si esibisce al teste?”;
7. “Vero che per le lavorazioni extra contratto richieste a giugno 2019, di cui al doc. C, il signor CP_1 corrispose un acconto di € 17.000,00 (IVA esclusa)?”;
8. “Vero che tra le lavorazioni extra contratto l'impresa dovette intervenire su tutte le cassematte Pt_1
(o controtelai) delle finestre, che erano state realizzate dalla ditta Scafuto, in quanto il nuovo serramentista scelto dal signor chiese di modificarle con demolizioni e ricostruzioni?”; CP_1
9. “Vero che verso la fine dell'estate del 2019 il signor autorizzò una terza serie di lavori extra CP_1 contratto relativi al completamento del secondo piano dell'immobile che era al grezzo (quali la posa di sottofondo alleggerito e massetto, intonaci, pittura e rivestimento della scala e del pianerottolo) per ulteriori
€ 16.655,26 (oltre IVA), come risulta dal doc. 4 monitorio e dall'elenco lavorazioni extra-contratto di cui al doc. B, che si esibiscono al teste?”;
10. “Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, il committente si era impegnato a pagare i lavori extra-contratto di cui al capitolo che precede, per l'importo di € 16.655,26 (oltre IVA), dopo la vendita (prevista per dicembre 2019) di un altro immobile di proprietà del signor sito a Treviso in via CP_1
Tolpada?”;
11. “Vero che per recuperare l'importo corrispondente all'IVA sull'acconto di € 30.000,00 corrisposto dal committente per le opere extra-contratto di giugno 2019, la ditta emise la fattura n. 23/FE Pt_1 di € 2.727,27 (oltre IVA), come risulta dal doc. 7 monitorio, che si esibisce al teste?”;
3 12. “Vero che nei primi mesi del 2020 l'impresa realizzò ulteriori opere edili esterne all'immobile, Pt_1 quali il rifacimento delle fognature per un tratto comuni ad altre unità immobiliari, per le quali il committente si impegnò a pagare la propria quota parte di € 1.350,00 (oltre IVA)?”;
13. “Vero che l'applicazione dell'intonaco sul cavedio fu realizzata dall'impresa individuale CP_3
di Paese (TV)?”;
[...]
14. “Vero che i battiscopa nel raccordo con la soglia della porta di accesso al cavedio furono scelti dal committente, che decise di mantenerli così come forniti dal marmista Controparte_4 di NO ET (TV)?”;
[...]
15. “Vero che durante la realizzazione dei lavori i davanzali e le soglie delle finestre furono posati dall'impresa verificandone la pendenza?”; Pt_1
16. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori fu verificata la pendenza del marciapiede sul retro del fabbricato?”;
17. “Vero che, terminata l'esecuzione dei lavori, il signor impedì al signor di accedere CP_1 Pt_1 all'immobile per verificare le pendenze delle soglie e dello scarico fognario e sistemare la contropendenza?”;
18. “Vero che il signor fece smontare anzitempo le impalcature che sarebbero servite per posizionare CP_1
a piombo il pluviale e garantirne l'allineamento rispetto allo scarico sul marciapiede?”;
19. “Vero che la posa delle piastrelle della lavanderia e del bagno fu realizzata in aderenza alle pareti?”;
20. “Vero che il signor scelse i battiscopa delle scale forniti dal marmista (signor , CP_1 CP_4 benché con una sagomatura diversa da quella del marmo in pedata?”;
21. “Vero che il signor autorizzò l'adattamento e la posa delle alzatine in marmo per formare il CP_1 battiscopa esterno sul muro di facciata, trattandosi di materiale regalato dal ”; CP_4
22. “Vero che l'impresa per ripulire le macchie di malta sulle travature a vista lasciate dall'impresa Pt_1
Scafuto, applicò dei trattamenti scelti dal signor ?”; CP_1
23. “Vero che per realizzare il raccordo tra piano stradale e accessi carrai per l'accesso dei veicoli si decise di creare una lieve pendenza nello spazio a disposizione per agevolare l'accesso carraio perché la strada comunale si trova ad un livello più basso rispetto al pavimento rialzato del garage dell'immobile del signor
?”; CP_1
24. “Vero che l'impresa posizionò i pozzetti collocati sul cortile a livello con il terreno, sul quale, Pt_1 dopo la realizzazione di tale opera, fu eseguito uno splateamento del piazzale con asporto del terreno che determinò un abbassamento del livello del terreno?”;
25. “Vero che una ditta estranea all'impresa appaltatrice (precisamente la società OS Parte_1
Termoidraulica di OS MA LI s.r.l. di Treviso) ha posizionato un tubo di scarico dell'impianto
4 di condizionamento tra muro del fabbricato e marciapiede il quale provoca ristagni idrici in aderenza al fabbricato?”;
26. “Vero che i lavori del palazzetto sito in Treviso, Vicolo Bonifacio n. 3 furono ultimati dall'impresa a settembre 2019 con la consegna dell'immobile al signor , il quale a fine anno 2019 ottenne Pt_1 CP_1
l'agibilità, come risulta dalla dichiarazione di fine lavori, doc. 11 del fascicolo monitorio, che si esibisce al teste?”;
27. “Vero che il signor denunciò per la prima volta all'impresa la presenza di presunti CP_1 Pt_1 vizi e/o difetti solo seguito la ricognizione dell'immobile da parte del consulente di parte Geom. Per_1 eseguita dopo la richiesta dell'impresa di pagamento della fattura n. 17/FE del 15 luglio 2020?”. Pt_1
Ci si oppone all'eventuale richiesta avversaria di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 23.06.2021 di parte opposta, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
Si produce la seguente documentazione:
A) copia autentica sentenza n. 1275/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata il 17.07.2023;
B) fascicolo di primo grado.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad € 31.972,12 in linea capitale, sicché il contributo unificato dovuto ammonta ad € 777,00”.
Per la parte appellata:
“…Nel merito: respingersi in quanto manifestamente infondato l'appello proposto da Parte_1 per i motivi dedotti in comparsa di costituzione 26/02/2024 e, per l'effetto, confermarsi
[...] integralmente l'impugnata sentenza-
In ogni caso: vinte le spese, diritti e onorari CNA 4% ed IVA 22% del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Treviso avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 2887/2020 emesso in favore della per l'importo di € 31.972,12 oltre Parte_1 interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo di tre fatture emesse in ragione del contratto di appalto inter partes avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento di un fabbricato residenziale, sito nel centro storico di Treviso, via Bonifacio n. 3, di proprietà dell'opponente.
5 A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunto, deducendo, sostanzialmente, di aver provveduto al pagamento delle opere eseguite, mediante diverse rimesse, per complessivi
€ 177.530,39 IVA inclusa e dunque di null'altro dovere alla impresa appaltatrice, contestava l'inesecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle regole dell'arte sussistendo vizi, la valutazione dei quali veniva affidata ad un perito di sua fiducia.
L' , tuttavia, provvedeva alla emissione di ulteriori Controparte_5 fa ficazione delle opere come indicata nel decreto ingiuntivo rilasciatole.
L'opponente concludeva quindi per la revoca di quest'ultimo e, in via di riconvenzione, per la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 18.235,21 ovvero di quella somma, anche maggiore, che fosse risultata come dovuta a seguito di CTU, oltre interessi moratori commerciali.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta deducendo la conformità della contabilità emessa a sostegno della pretesa creditoria ed altresì contestando la dedotta sussistenza dei vizi, previa eccezione di decadenza del committente dalla loro denunzia e di maturata prescrizione dell'azione di garanzia a mente dell'art. 1667 c.c.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una CTU finalizzata alla valutazione dei vizi allegati dal committente.
Con sentenza n. 1275/2023 il Tribunale Ordinario di Treviso definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1 Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l alla restituzione in Parte_1 favore di della somma di € 33.828,26 oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 IV° Controparte_1 comma c.c., dal 28-4.2021 fino all'effettivo saldo;
3) Condanna inoltre l'impresa al Controparte_5 pagamento in favore di della somma di € 4.050,91, oltre agli interessi legali di cui all'art. Controparte_1
1284 IV comma c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 4) Condanna l Controparte_5 al rimborso in favore dell'opponente delle spese legali che liquida in € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari,oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese diperizia tecnica di parte pari ad € 1.694,60; 5) Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte opposta”.
Il Tribunale, recependo la disposta CTU, è pervenuta alla quantificazione dell'appalto così respingendo la diversa misura delle opere invece indicata dalla impresa appaltatrice ed ha quindi ritenuto sussistenti parte dei vizi lamentati dall'opponente, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo già reso provvisoriamente esecutivo dando per l'effetto luogo alle suddette condanne restitutorie.
6 Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente
[...]
affidato ai seguenti motivi: Controparte_5
• Violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: mancata ammissione delle prove testimoniali – erronea e carente valutazione delle risultanze probatorie – nullità della consulenza tecnica d'ufficio (primo motivo);
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c.: errata regolamentazione delle spese di giudizio, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rifusione integrale delle spese a favore dell'opponente
(secondo ed ultimo motivo). CP_1
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio al Controparte_1 fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge, all'udienza del 3 aprile 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Entrambi i proposti motivi, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, si manifestano infondati.
In particolare l'appellante lamenta una incoerente valutazione del coacervo probatorio, peraltro radicato su di una consulenza tecnica che si assume esorbitare il quesito demandato all'ausiliare del Giudice;
la stessa appellante appaltatrice, nel contempo, si duole del diniego della prova testimoniale da lei addotta a confutazione della sussistenza dei vizi denunciati dal committente dell'appalto per il quale è causa censurandone, in ogni caso, la loro riferibilità causale.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente tuttavia di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa della dovendo, al contrario, individuarsi una ratio Controparte_5 decide a giustificare la decisione adottata.
Le prove acquisite, sottoposte ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, a ben considerare, impediscono l'individuazione della dedotta erronea loro valutazione da parte Giudice di prime cure, dovendo in primo luogo affermarsi, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale emergenti dalla combinata lettura dei rispettivi atti introduttivi del presente gravame, come nella fattispecie non sia in alcun modo apprezzabile la riferita erronea mancata abilitazione alla prova asseritamente protesa ad escludere la riconosciuta responsabilità nella causazione dei vizi accertati.
7 Le articolazioni di prova dichiarativa, a ben considerare, appaiono inammissibili poiché in parte afferenti a circostanze incontestate (cfr. cap. 1 - “Vero che nel gennaio 2019 il signor incaricò l' di realizzare alcune opere di finitura del piano Controparte_1 Parte_1 terra e del primo piano di un immobile ad uso residenziale di sua proprietà, sito a Treviso in via Bonifacio n. 3, sulla base del progetto redatto dall'arch. come descritte nel contratto di appalto di opere CP_2 edili sottoscritto il 28 gennaio 2019 (doc. 1 fascicolo monitorio), che si esibisce al teste?”, cfr. cap. 2.
“Vero che all'inizio dell'anno 2018 la ditta Scafuto procedette alla ricostruzione del palazzetto sito in Treviso vicolo Bonifacio n. 3 del Signor realizzando i lavori sino al grezzo e il committente Controparte_1 decise di far redigere il computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 della fase monitoria) per programmare gli ulteriori lavori?), in parte relative a circostanze del tutto generiche e prive di efficienti riferimenti spazio-temporali, ancorché in contrasto con acquisiti elementi documentali e come tali da affermarsi in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c.; ciò alla stregua della formulazione letterale, nonché del loro contenuto da porre in relazione ai fatti di causa ed alle deduzioni dell'altro contendente (cfr. cap. 3 “Vero che per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto del 28 gennaio 2019, il signor e l'impresa CP_1 pattuirono un corrispettivo a corpo pari ad € 79.209,10 (oltre IVA), per alcune opere ed € Pt_1
37.910,00 (oltre IVA) per una serie di opere aggiuntive extra-capitolato e così complessivamente € 128.831,01?”), o ancora in quanto contenenti inammissibili valutazioni e giudizi e peraltro comprovabili documentalmente (cfr. cap. 4. “Vero che il corrispettivo di € 79.209,10 pattuito dal Signor con la ditta come da contratto di appalto del 28 gennaio 2019 Controparte_1 Parte_1 che si rammostra al teste (doc. 1 fase monitoria) escludeva tutte le opere relative al secondo piano indicate al computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 fase monitoria) - cfr. cap 5. “Vero che nell'esecuzione delle opere di cui al predetto contratto di appalto, la ditta subentrò alla ditta Scafuto e potè effettuare Pt_1 un sopralluogo solo nel mese di gennaio dell'anno 2019?”, cfr. cap. 6 “Vero che nel mese di giugno 2019 il signor decise di far realizzare una serie di opere ulteriori rispetto al progetto originario, in parte CP_1 corrispondenti a nuove richieste del committente e in parte resesi necessarie per completare e/o proseguire le opere lasciate dalla ditta Scafuto, per un importo complessivo di € 51.123,03 (oltre IVA), come risulta dall'elenco lavorazioni extra contratto del 26 giugno 2019 (doc. C), che si esibisce al teste?”,cfr. cap. 7
“Vero che per le lavorazioni extra contratto richieste a giugno 2019, di cui al doc. C, il signor
CP_1 corrispose un acconto di € 17.000,00 (IVA esclusa)?”; cfr. cap. 8. “Vero che tra le lavorazioni extra contratto l'impresa dovette intervenire su tutte le cassematte (o controtelai) delle finestre, che erano Pt_1 state realizzate dalla ditta Scafuto, in quanto il nuovo serramentista scelto dal signor chiese di
CP_1 modificarle con demolizioni e ricostruzioni?” cfr. cap. 9 “Vero che verso la fine dell'estate del 2019 il signor autorizzò una terza serie di lavori extra contratto relativi al completamento del secondo
CP_1 piano dell'immobile che era al grezzo (quali la posa di sottofondo alleggerito e massetto, intonaci, pittura e rivestimento della scala e del pianerottolo) per ulteriori € 16.655,26 (oltre IVA), come risulta dal doc. 4 monitorio e dall'elenco lavorazioni extra-contratto di cui al doc. B, che si esibiscono al teste?”; cfr. cap. 10 “Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, il committente si era impegnato a pagare i lavori extra-contratto di cui al capitolo che precede, per l'importo di € 16.655,26 (oltre IVA), dopo la vendita (prevista per dicembre 2019) di un altro immobile di proprietà del signor sito a Treviso in via
CP_1
Tolpada?”; cfr. cap. 11 “Vero che per recuperare l'importo corrispondente all'IVA sull'acconto di € 30.000,00 corrisposto dal committente per le opere extra-contratto di giugno 2019, la ditta emise Pt_1
8 la fattura n. 23/FE di € 2.727,27 (oltre IVA), come risulta dal doc. 7 monitorio, che si esibisce al teste?”; cfr. cap. 12 “Vero che nei primi mesi del 2020 l'impresa realizzò ulteriori opere edili Pt_1 esterne all'immobile, quali il rifacimento delle fognature per un tratto comuni ad altre unità immobiliari, per le quali il committente si impegnò a pagare la propria quota parte di € 1.350,00 (oltre IVA)?”.
Detti capitoli di prova, del resto, risultano irrilevanti ai fini valutativi dello specifico motivo di appello proposto, in effetti incentrato ad escludere la responsabilità dei vizi in capo alla impresa appaltatrice, che non potrebbe però essere certamente riscontrata ove ammessa la prova richiesta nei suddetti termini.
Quanto, invece, alle articolazioni di prova testimoniale da 13 a 25 (13. “Vero che l'applicazione dell'intonaco sul cavedio fu realizzata dall'impresa individuale di Paese (TV)?”; Controparte_3
14. “Vero che i battiscopa nel raccordo con la soglia della porta di accesso al cavedio furono scelti dal committente, che decise di mantenerli così come forniti dal marmista Controparte_4 di NO ET (TV)?”;
[...]
15. “Vero che durante la realizzazione dei lavori i davanzali e le soglie delle finestre furono posati dall'impresa verificandone la pendenza?”; Pt_1
16. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori fu verificata la pendenza del marciapiede sul retro del fabbricato?”;
17. “Vero che, terminata l'esecuzione dei lavori, il signor impedì al signor di accedere CP_1 Pt_1 all'immobile per verificare le pendenze delle soglie e dello scarico fognario e sistemare la contropendenza?”;
18. “Vero che il signor fece smontare anzitempo le impalcature che sarebbero servite per posizionare CP_1
a piombo il pluviale e garantirne l'allineamento rispetto allo scarico sul marciapiede?”;
19. “Vero che la posa delle piastrelle della lavanderia e del bagno fu realizzata in aderenza alle pareti?”,
20. “Vero che il signor scelse i battiscopa delle scale forniti dal marmista (signor , CP_1 CP_4 benché con una sagomatura diversa da quella del marmo in pedata?”;
21. “Vero che il signor autorizzò l'adattamento e la posa delle alzatine in marmo per formare il CP_1 battiscopa esterno sul muro di facciata, trattandosi di materiale regalato dal ”; CP_4
22. “Vero che l'impresa per ripulire le macchie di malta sulle travature a vista lasciate dall'impresa Pt_1
Scafuto, applicò dei trattamenti scelti dal signor ?”; CP_1
23. “Vero che per realizzare il raccordo tra piano stradale e accessi carrai per l'accesso dei veicoli si decise di creare una lieve pendenza nello spazio a disposizione per agevolare l'accesso carraio perché la strada comunale si trova ad un livello più basso rispetto al pavimento rialzato del garage dell'immobile del signor
?”; CP_1
9 24. “Vero che l'impresa posizionò i pozzetti collocati sul cortile a livello con il terreno, sul quale, Pt_1 dopo la realizzazione di tale opera, fu eseguito uno splateamento del piazzale con asporto del terreno che determinò un abbassamento del livello del terreno?”;
25. “Vero che una ditta estranea all'impresa appaltatrice (precisamente la società OS Parte_1
Termoidraulica di OS MA LI s.r.l. di Treviso) ha posizionato un tubo di scarico dell'impianto di condizionamento tra muro del fabbricato e marciapiede il quale provoca ristagni idrici in aderenza al fabbricato?”), esse ineriscono a stati soggettivi, comportano valutazioni tecniche non demandabili ai testi e comunque trovano oggettiva smentita nella CTU in atti, in questa sede condivisa in quanto frutto di un'accurata analisi dello stato di fatto ed ossequiosa delle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti tecnici di parte, che ha in effetti riscontrato l'imperfetta esecuzione delle opere.
Detti capitoli di prova testimoniale, ancorché ammessi ed espletati, non potrebbero in alcun modo esimere da responsabilità l' posto che Controparte_5 quest'ultima era tenuta a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata a mente dell'art. 1176 c.c. secondo comma, quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
Lo stesso appaltatore è del resto responsabile per i vizi dell'opera anche se nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, andando esente da responsabilità soltanto allorquando, come tuttavia non si è rinvenuto nella fattispecie, risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Nondimeno i restanti capitoli di prova 26 e 27 (26. “Vero che i lavori del palazzetto sito in Treviso, Vicolo Bonifacio n. 3 furono ultimati dall'impresa a settembre 2019 con la consegna Pt_1 dell'immobile al signor , il quale a fine anno 2019 ottenne l'agibilità, come risulta dalla CP_1 dichiarazione di fine lavori, doc. 11 del fascicolo monitorio, che si esibisce al teste?”;
27. “Vero che il signor denunciò per la prima volta all'impresa la presenza di presunti CP_1 Pt_1 vizi e/o difetti solo seguito la ricognizione dell'immobile da parte del consulente di parte Geom. Per_1 eseguita dopo la richiesta dell'impresa di pagamento della fattura n. 17/FE del 15 luglio 2020?”) Pt_1 risulterebbero protesi a comprovare circostanze a supporto della eccepita prescrizione e
10 decadenza in merito alle quali, tuttavia, la decisione assunta in primo grado non è stata sottoposta a censura.
Da una diversa angolazione giuridica, non risulta inoltre idoneo a sopperire la carenza istruttoria in punto di insussistenza dei vizi denunciati e di una loro riferibilità alla impresa appaltatrice il richiesto espletamento di una nuova ed integrativa CTU dovendosi, la stessa, ritenere limitata a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. ex multis Cass. n. 31886 del 6 dicembre 2019).
L'appellante censura la statuizione di primo grado per aver recepito la CTU, le conclusioni della quale assume frutto di una non consentita eccedenza dal perimetro del quesito demandato all'ausiliare.
Premesso che tale osservazione risulta essere stata formulata dalla CP_5 soltanto negli scritti conclusionali di primo grado, pur qualificandola -
[...] are - mera argomentazione difensiva, essa si rivela del tutto infondata.
La rilettura della indagine tecnica richiesta al CTU appare in effetti oltremodo esaustiva ed in linea con thema decidendum, così da non giustificare ulteriori approfondimenti.
Il quesito formulato dal Tribunale (…Descriva il CTU, sulla base degli atti, dei documenti di causa, di un esame dei luoghi e compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno, le opere eseguite dall'impresa convenuta presso l'immobile dell'opponente, verificando la correttezza dell'importo chiesto dall'appaltatore. Accerti la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e, in caso positivo, indichi quali di questi vizi siano riferibili all'attività dell'impresa quantificando tutti i danni conseguenti alla sussistenza dei Pt_1 lamentati vizi, da commisurarsi ese necessarie per eliminare gli stessi vizi e per le necessarie sostituzioni del materiale non idoneo e comunque per il rifacimento dell'opera a regola d'arte), a giudizio di questo Collegio, appare infatti pienamente aderente alle contrapposte domande delle parti ed ossequioso del principio del contraddittorio.
L'ausiliare del Giudice, in conformità con la specifica indagine tecnica richiestagli ed a nulla rilevando le contrarie argomentazioni agitate dall'appellante, ha quindi accertato la congruità delle somme rivendicate per il pagamento dei lavori contrattualmente pattuiti e per gli ulteriori extra contractu, così ritenendo che il valore delle lavorazioni dovesse ritenersi pari ad € 180.186,48, dando poi analitica esplicazione dei vizi e difetti riscontrati nella esecuzione dell'appalto, così da legittimare l'attuata pronuncia di riduzione del prezzo.
Non trova pertanto giustificazione la qui riproposta rinnovazione della CTU che, alla stregua di quanto detto, non appare in alcun modo carente o comunque suscettibile di integrazioni.
Ne discende una conforme attività motivazionale laddove, peraltro, per quanto concerne la CTU costituisce ormai un consolidato orientamento quello secondo cui, ove il giudice
11 di merito riconosca convincenti le conclusioni del proprio ausiliare, (a) non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, (b) non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 21504 del 31 agosto 2018).
La stessa appellante, la quale in questa sede sottopone a censura la CTU adducendone l'esorbitanza dal quesito demandato all'ausiliare, nulla ha osservato al momento del deposito dell'elaborato avanzando soltanto in sede di memoria di replica alcune osservazioni.
Queste ultime, tuttavia, si discostano dalle argomentazioni sottoposte al vaglio del Collegio, sconfinando l'oggetto stesso del motivo di gravame.
Immeritevole di accoglimento si appalesa anche la censura secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente regolamentato gli oneri processuali di primo grado, risultando, la decisione adottata sul punto, conforme al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto in correlazione con il principio di causalità, con la conseguenza che a dover sostenere i costi del giudizio debba essere colui che l'ha reso necessario, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Nel caso di specie l'impresa appaltatrice, convenuta opposta, è risultata totalmente soccombente avuto riguardo, oltre al disconoscimento del credito azionato monitoriamente, anche alla sancita sua condanna risarcitoria in accoglimento della riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 31.972,12), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio,
€ 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il
12 versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1675/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1275/2023 pubblicata in
[...] Controparte_1 data 17 luglio 2023, notificata il 18 luglio 2023, del Tribunale Ordinario di Treviso, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo titolare Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di che Controparte_1 liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre ese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Controparte_5 in persona del suo titolare sia obbligata a versare un ulteriore importo a
[...] contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 6 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. ND Rizzieri)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. ND Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1675 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del suo omonimo Parte_1 P.IVA_1 titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea de Simone, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, Via Monte Grappa n. 64 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
ND OR con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), Via Manin n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1275/2023 pubblicata in data 17 luglio 2023, notificata il 18 luglio 2023, del Tribunale Ordinario di Treviso.
1 In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 6 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Nel merito: in accoglimento dell'appello spiegato ed in riforma della sentenza impugnata n. 1275/2023, pubblicata in data 17.07.2023, con riguardo ai capi in cui il Tribunale di Treviso:
- ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando la ditta appellante alla restituzione della somma di € 33.828,26 (oltre agli interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dal 28.04.2021 fino all'effettivo soddisfo) e al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.050,91 e, per l'effetto, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa le conclusioni avanzate in prime cure dalla ditta Parte_1 rigettando le domande tutte proposte in primo grado dal signor perché infondate in fatto Controparte_1
e in diritto;
- ha condannato la ditta alla rifusione delle spese di lite e di c.t.u. e, per l'effetto, Parte_1 disporsi la rifusione delle spese in favore dell'appellante, ovverosia la compensazione totale o parziale o la riduzione delle spese del primo grado di giudizio e porre le spese di c.t.u. a carico di controparte ovverosia delle parti in ugual misura.
In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellato e di ritenuta responsabilità dell'impresa appellante nella determinazione del danno lamentato dal signor
[...]
ridursi l'ammontare del risarcimento richiesto a quanto risulterà di giustizia anche all'esito CP_1 dell'espletande prove testimoniali e, per l'effetto, compensare l'importo risarcitorio con il maggior credito vantato dalla ditta opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- disporre un supplemento/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, in ragione delle rilevate e ritualmente eccepite carenze argomentative e deduzioni esorbitanti rispetto al quesito posto dal Giudice;
- riportando le conclusioni già precisate in primo grado, si chiede, previa revoca dell'ordinanza emessa il 05.10.2022, di ammettere la prova per testi sui capitoli formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., qui ritrascritti, con i testi ivi indicati, e nello specifico:
1. “Vero che nel gennaio 2019 il signor incaricò l' di Controparte_1 Parte_1 realizzare alcune opere di finitura del piano terra e del primo piano di un immobile ad uso residenziale di sua proprietà, sito a Treviso in via Bonifacio n. 3, sulla base del progetto redatto dall'arch. come CP_2 descritte nel contratto di appalto di opere edili sottoscritto il 28 gennaio 2019 (doc. 1 fascicolo monitorio), che si esibisce al teste?”;
2 2. “Vero che all'inizio dell'anno 2018 la ditta Scafuto procedette alla ricostruzione del palazzetto sito in Treviso vicolo Bonifacio n. 3 del Signor realizzando i lavori sino al grezzo e il committente Controparte_1 decise di far redigere il computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 della fase monitoria) per programmare gli ulteriori lavori?
3. “Vero che per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto del 28 gennaio 2019, il signor e l'impresa pattuirono un corrispettivo a corpo pari ad € 79.209,10 (oltre IVA), per CP_1 Pt_1 alcune opere ed € 37.910,00 (oltre IVA) per una serie di opere aggiuntive extra-capitolato e così complessivamente € 128.831,01?”;
4. “Vero che il corrispettivo di € 79.209,10 pattuito dal Signor con la ditta Controparte_1 Pt_1 come da contratto di appalto del 28 gennaio 2019 che si rammostra al teste (doc. 1 fase monitoria)
[...] escludeva tutte le opere relative al secondo piano indicate al computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 fase monitoria).
5. “Vero che nell'esecuzione delle opere di cui al predetto contratto di appalto, la ditta subentrò Pt_1 alla ditta Scafuto e potè effettuare un sopralluogo solo nel mese di gennaio dell'anno 2019?”;
6. “Vero che nel mese di giugno 2019 il signor decise di far realizzare una serie di opere ulteriori CP_1 rispetto al progetto originario, in parte corrispondenti a nuove richieste del committente e in parte resesi necessarie per completare e/o proseguire le opere lasciate dalla ditta Scafuto, per un importo complessivo di
€ 51.123,03 (oltre IVA), come risulta dall'elenco lavorazioni extra contratto del 26 giugno 2019 (doc. C), che si esibisce al teste?”;
7. “Vero che per le lavorazioni extra contratto richieste a giugno 2019, di cui al doc. C, il signor CP_1 corrispose un acconto di € 17.000,00 (IVA esclusa)?”;
8. “Vero che tra le lavorazioni extra contratto l'impresa dovette intervenire su tutte le cassematte Pt_1
(o controtelai) delle finestre, che erano state realizzate dalla ditta Scafuto, in quanto il nuovo serramentista scelto dal signor chiese di modificarle con demolizioni e ricostruzioni?”; CP_1
9. “Vero che verso la fine dell'estate del 2019 il signor autorizzò una terza serie di lavori extra CP_1 contratto relativi al completamento del secondo piano dell'immobile che era al grezzo (quali la posa di sottofondo alleggerito e massetto, intonaci, pittura e rivestimento della scala e del pianerottolo) per ulteriori
€ 16.655,26 (oltre IVA), come risulta dal doc. 4 monitorio e dall'elenco lavorazioni extra-contratto di cui al doc. B, che si esibiscono al teste?”;
10. “Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, il committente si era impegnato a pagare i lavori extra-contratto di cui al capitolo che precede, per l'importo di € 16.655,26 (oltre IVA), dopo la vendita (prevista per dicembre 2019) di un altro immobile di proprietà del signor sito a Treviso in via CP_1
Tolpada?”;
11. “Vero che per recuperare l'importo corrispondente all'IVA sull'acconto di € 30.000,00 corrisposto dal committente per le opere extra-contratto di giugno 2019, la ditta emise la fattura n. 23/FE Pt_1 di € 2.727,27 (oltre IVA), come risulta dal doc. 7 monitorio, che si esibisce al teste?”;
3 12. “Vero che nei primi mesi del 2020 l'impresa realizzò ulteriori opere edili esterne all'immobile, Pt_1 quali il rifacimento delle fognature per un tratto comuni ad altre unità immobiliari, per le quali il committente si impegnò a pagare la propria quota parte di € 1.350,00 (oltre IVA)?”;
13. “Vero che l'applicazione dell'intonaco sul cavedio fu realizzata dall'impresa individuale CP_3
di Paese (TV)?”;
[...]
14. “Vero che i battiscopa nel raccordo con la soglia della porta di accesso al cavedio furono scelti dal committente, che decise di mantenerli così come forniti dal marmista Controparte_4 di NO ET (TV)?”;
[...]
15. “Vero che durante la realizzazione dei lavori i davanzali e le soglie delle finestre furono posati dall'impresa verificandone la pendenza?”; Pt_1
16. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori fu verificata la pendenza del marciapiede sul retro del fabbricato?”;
17. “Vero che, terminata l'esecuzione dei lavori, il signor impedì al signor di accedere CP_1 Pt_1 all'immobile per verificare le pendenze delle soglie e dello scarico fognario e sistemare la contropendenza?”;
18. “Vero che il signor fece smontare anzitempo le impalcature che sarebbero servite per posizionare CP_1
a piombo il pluviale e garantirne l'allineamento rispetto allo scarico sul marciapiede?”;
19. “Vero che la posa delle piastrelle della lavanderia e del bagno fu realizzata in aderenza alle pareti?”;
20. “Vero che il signor scelse i battiscopa delle scale forniti dal marmista (signor , CP_1 CP_4 benché con una sagomatura diversa da quella del marmo in pedata?”;
21. “Vero che il signor autorizzò l'adattamento e la posa delle alzatine in marmo per formare il CP_1 battiscopa esterno sul muro di facciata, trattandosi di materiale regalato dal ”; CP_4
22. “Vero che l'impresa per ripulire le macchie di malta sulle travature a vista lasciate dall'impresa Pt_1
Scafuto, applicò dei trattamenti scelti dal signor ?”; CP_1
23. “Vero che per realizzare il raccordo tra piano stradale e accessi carrai per l'accesso dei veicoli si decise di creare una lieve pendenza nello spazio a disposizione per agevolare l'accesso carraio perché la strada comunale si trova ad un livello più basso rispetto al pavimento rialzato del garage dell'immobile del signor
?”; CP_1
24. “Vero che l'impresa posizionò i pozzetti collocati sul cortile a livello con il terreno, sul quale, Pt_1 dopo la realizzazione di tale opera, fu eseguito uno splateamento del piazzale con asporto del terreno che determinò un abbassamento del livello del terreno?”;
25. “Vero che una ditta estranea all'impresa appaltatrice (precisamente la società OS Parte_1
Termoidraulica di OS MA LI s.r.l. di Treviso) ha posizionato un tubo di scarico dell'impianto
4 di condizionamento tra muro del fabbricato e marciapiede il quale provoca ristagni idrici in aderenza al fabbricato?”;
26. “Vero che i lavori del palazzetto sito in Treviso, Vicolo Bonifacio n. 3 furono ultimati dall'impresa a settembre 2019 con la consegna dell'immobile al signor , il quale a fine anno 2019 ottenne Pt_1 CP_1
l'agibilità, come risulta dalla dichiarazione di fine lavori, doc. 11 del fascicolo monitorio, che si esibisce al teste?”;
27. “Vero che il signor denunciò per la prima volta all'impresa la presenza di presunti CP_1 Pt_1 vizi e/o difetti solo seguito la ricognizione dell'immobile da parte del consulente di parte Geom. Per_1 eseguita dopo la richiesta dell'impresa di pagamento della fattura n. 17/FE del 15 luglio 2020?”. Pt_1
Ci si oppone all'eventuale richiesta avversaria di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 23.06.2021 di parte opposta, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
Si produce la seguente documentazione:
A) copia autentica sentenza n. 1275/2023 del Tribunale di Treviso pubblicata il 17.07.2023;
B) fascicolo di primo grado.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento ammonta ad € 31.972,12 in linea capitale, sicché il contributo unificato dovuto ammonta ad € 777,00”.
Per la parte appellata:
“…Nel merito: respingersi in quanto manifestamente infondato l'appello proposto da Parte_1 per i motivi dedotti in comparsa di costituzione 26/02/2024 e, per l'effetto, confermarsi
[...] integralmente l'impugnata sentenza-
In ogni caso: vinte le spese, diritti e onorari CNA 4% ed IVA 22% del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Controparte_1
Ordinario di Treviso avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 2887/2020 emesso in favore della per l'importo di € 31.972,12 oltre Parte_1 interessi e spese di procedimento monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo di tre fatture emesse in ragione del contratto di appalto inter partes avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di completamento di un fabbricato residenziale, sito nel centro storico di Treviso, via Bonifacio n. 3, di proprietà dell'opponente.
5 A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunto, deducendo, sostanzialmente, di aver provveduto al pagamento delle opere eseguite, mediante diverse rimesse, per complessivi
€ 177.530,39 IVA inclusa e dunque di null'altro dovere alla impresa appaltatrice, contestava l'inesecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle regole dell'arte sussistendo vizi, la valutazione dei quali veniva affidata ad un perito di sua fiducia.
L' , tuttavia, provvedeva alla emissione di ulteriori Controparte_5 fa ficazione delle opere come indicata nel decreto ingiuntivo rilasciatole.
L'opponente concludeva quindi per la revoca di quest'ultimo e, in via di riconvenzione, per la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 18.235,21 ovvero di quella somma, anche maggiore, che fosse risultata come dovuta a seguito di CTU, oltre interessi moratori commerciali.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta deducendo la conformità della contabilità emessa a sostegno della pretesa creditoria ed altresì contestando la dedotta sussistenza dei vizi, previa eccezione di decadenza del committente dalla loro denunzia e di maturata prescrizione dell'azione di garanzia a mente dell'art. 1667 c.c.
La causa, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una CTU finalizzata alla valutazione dei vizi allegati dal committente.
Con sentenza n. 1275/2023 il Tribunale Ordinario di Treviso definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1 Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l alla restituzione in Parte_1 favore di della somma di € 33.828,26 oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284 IV° Controparte_1 comma c.c., dal 28-4.2021 fino all'effettivo saldo;
3) Condanna inoltre l'impresa al Controparte_5 pagamento in favore di della somma di € 4.050,91, oltre agli interessi legali di cui all'art. Controparte_1
1284 IV comma c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. 4) Condanna l Controparte_5 al rimborso in favore dell'opponente delle spese legali che liquida in € 286,00 per spese ed € 7.616,00 per onorari,oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese diperizia tecnica di parte pari ad € 1.694,60; 5) Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico di parte opposta”.
Il Tribunale, recependo la disposta CTU, è pervenuta alla quantificazione dell'appalto così respingendo la diversa misura delle opere invece indicata dalla impresa appaltatrice ed ha quindi ritenuto sussistenti parte dei vizi lamentati dall'opponente, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo già reso provvisoriamente esecutivo dando per l'effetto luogo alle suddette condanne restitutorie.
6 Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione la soccombente
[...]
affidato ai seguenti motivi: Controparte_5
• Violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: mancata ammissione delle prove testimoniali – erronea e carente valutazione delle risultanze probatorie – nullità della consulenza tecnica d'ufficio (primo motivo);
• Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c.: errata regolamentazione delle spese di giudizio, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla rifusione integrale delle spese a favore dell'opponente
(secondo ed ultimo motivo). CP_1
Si è ritualmente costituito anche nel presente grado di giudizio al Controparte_1 fine di resistere al proposto gravame, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge, all'udienza del 3 aprile 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Entrambi i proposti motivi, declinabili congiuntamente in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, si manifestano infondati.
In particolare l'appellante lamenta una incoerente valutazione del coacervo probatorio, peraltro radicato su di una consulenza tecnica che si assume esorbitare il quesito demandato all'ausiliare del Giudice;
la stessa appellante appaltatrice, nel contempo, si duole del diniego della prova testimoniale da lei addotta a confutazione della sussistenza dei vizi denunciati dal committente dell'appalto per il quale è causa censurandone, in ogni caso, la loro riferibilità causale.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente tuttavia di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa della dovendo, al contrario, individuarsi una ratio Controparte_5 decide a giustificare la decisione adottata.
Le prove acquisite, sottoposte ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, a ben considerare, impediscono l'individuazione della dedotta erronea loro valutazione da parte Giudice di prime cure, dovendo in primo luogo affermarsi, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale emergenti dalla combinata lettura dei rispettivi atti introduttivi del presente gravame, come nella fattispecie non sia in alcun modo apprezzabile la riferita erronea mancata abilitazione alla prova asseritamente protesa ad escludere la riconosciuta responsabilità nella causazione dei vizi accertati.
7 Le articolazioni di prova dichiarativa, a ben considerare, appaiono inammissibili poiché in parte afferenti a circostanze incontestate (cfr. cap. 1 - “Vero che nel gennaio 2019 il signor incaricò l' di realizzare alcune opere di finitura del piano Controparte_1 Parte_1 terra e del primo piano di un immobile ad uso residenziale di sua proprietà, sito a Treviso in via Bonifacio n. 3, sulla base del progetto redatto dall'arch. come descritte nel contratto di appalto di opere CP_2 edili sottoscritto il 28 gennaio 2019 (doc. 1 fascicolo monitorio), che si esibisce al teste?”, cfr. cap. 2.
“Vero che all'inizio dell'anno 2018 la ditta Scafuto procedette alla ricostruzione del palazzetto sito in Treviso vicolo Bonifacio n. 3 del Signor realizzando i lavori sino al grezzo e il committente Controparte_1 decise di far redigere il computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 della fase monitoria) per programmare gli ulteriori lavori?), in parte relative a circostanze del tutto generiche e prive di efficienti riferimenti spazio-temporali, ancorché in contrasto con acquisiti elementi documentali e come tali da affermarsi in violazione del disposto di cui all'art. 244 c.p.c.; ciò alla stregua della formulazione letterale, nonché del loro contenuto da porre in relazione ai fatti di causa ed alle deduzioni dell'altro contendente (cfr. cap. 3 “Vero che per la realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto del 28 gennaio 2019, il signor e l'impresa CP_1 pattuirono un corrispettivo a corpo pari ad € 79.209,10 (oltre IVA), per alcune opere ed € Pt_1
37.910,00 (oltre IVA) per una serie di opere aggiuntive extra-capitolato e così complessivamente € 128.831,01?”), o ancora in quanto contenenti inammissibili valutazioni e giudizi e peraltro comprovabili documentalmente (cfr. cap. 4. “Vero che il corrispettivo di € 79.209,10 pattuito dal Signor con la ditta come da contratto di appalto del 28 gennaio 2019 Controparte_1 Parte_1 che si rammostra al teste (doc. 1 fase monitoria) escludeva tutte le opere relative al secondo piano indicate al computo metrico che si rammostra al teste (doc. 2 fase monitoria) - cfr. cap 5. “Vero che nell'esecuzione delle opere di cui al predetto contratto di appalto, la ditta subentrò alla ditta Scafuto e potè effettuare Pt_1 un sopralluogo solo nel mese di gennaio dell'anno 2019?”, cfr. cap. 6 “Vero che nel mese di giugno 2019 il signor decise di far realizzare una serie di opere ulteriori rispetto al progetto originario, in parte CP_1 corrispondenti a nuove richieste del committente e in parte resesi necessarie per completare e/o proseguire le opere lasciate dalla ditta Scafuto, per un importo complessivo di € 51.123,03 (oltre IVA), come risulta dall'elenco lavorazioni extra contratto del 26 giugno 2019 (doc. C), che si esibisce al teste?”,cfr. cap. 7
“Vero che per le lavorazioni extra contratto richieste a giugno 2019, di cui al doc. C, il signor
CP_1 corrispose un acconto di € 17.000,00 (IVA esclusa)?”; cfr. cap. 8. “Vero che tra le lavorazioni extra contratto l'impresa dovette intervenire su tutte le cassematte (o controtelai) delle finestre, che erano Pt_1 state realizzate dalla ditta Scafuto, in quanto il nuovo serramentista scelto dal signor chiese di
CP_1 modificarle con demolizioni e ricostruzioni?” cfr. cap. 9 “Vero che verso la fine dell'estate del 2019 il signor autorizzò una terza serie di lavori extra contratto relativi al completamento del secondo
CP_1 piano dell'immobile che era al grezzo (quali la posa di sottofondo alleggerito e massetto, intonaci, pittura e rivestimento della scala e del pianerottolo) per ulteriori € 16.655,26 (oltre IVA), come risulta dal doc. 4 monitorio e dall'elenco lavorazioni extra-contratto di cui al doc. B, che si esibiscono al teste?”; cfr. cap. 10 “Vero che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, il committente si era impegnato a pagare i lavori extra-contratto di cui al capitolo che precede, per l'importo di € 16.655,26 (oltre IVA), dopo la vendita (prevista per dicembre 2019) di un altro immobile di proprietà del signor sito a Treviso in via
CP_1
Tolpada?”; cfr. cap. 11 “Vero che per recuperare l'importo corrispondente all'IVA sull'acconto di € 30.000,00 corrisposto dal committente per le opere extra-contratto di giugno 2019, la ditta emise Pt_1
8 la fattura n. 23/FE di € 2.727,27 (oltre IVA), come risulta dal doc. 7 monitorio, che si esibisce al teste?”; cfr. cap. 12 “Vero che nei primi mesi del 2020 l'impresa realizzò ulteriori opere edili Pt_1 esterne all'immobile, quali il rifacimento delle fognature per un tratto comuni ad altre unità immobiliari, per le quali il committente si impegnò a pagare la propria quota parte di € 1.350,00 (oltre IVA)?”.
Detti capitoli di prova, del resto, risultano irrilevanti ai fini valutativi dello specifico motivo di appello proposto, in effetti incentrato ad escludere la responsabilità dei vizi in capo alla impresa appaltatrice, che non potrebbe però essere certamente riscontrata ove ammessa la prova richiesta nei suddetti termini.
Quanto, invece, alle articolazioni di prova testimoniale da 13 a 25 (13. “Vero che l'applicazione dell'intonaco sul cavedio fu realizzata dall'impresa individuale di Paese (TV)?”; Controparte_3
14. “Vero che i battiscopa nel raccordo con la soglia della porta di accesso al cavedio furono scelti dal committente, che decise di mantenerli così come forniti dal marmista Controparte_4 di NO ET (TV)?”;
[...]
15. “Vero che durante la realizzazione dei lavori i davanzali e le soglie delle finestre furono posati dall'impresa verificandone la pendenza?”; Pt_1
16. “Vero che durante l'esecuzione dei lavori fu verificata la pendenza del marciapiede sul retro del fabbricato?”;
17. “Vero che, terminata l'esecuzione dei lavori, il signor impedì al signor di accedere CP_1 Pt_1 all'immobile per verificare le pendenze delle soglie e dello scarico fognario e sistemare la contropendenza?”;
18. “Vero che il signor fece smontare anzitempo le impalcature che sarebbero servite per posizionare CP_1
a piombo il pluviale e garantirne l'allineamento rispetto allo scarico sul marciapiede?”;
19. “Vero che la posa delle piastrelle della lavanderia e del bagno fu realizzata in aderenza alle pareti?”,
20. “Vero che il signor scelse i battiscopa delle scale forniti dal marmista (signor , CP_1 CP_4 benché con una sagomatura diversa da quella del marmo in pedata?”;
21. “Vero che il signor autorizzò l'adattamento e la posa delle alzatine in marmo per formare il CP_1 battiscopa esterno sul muro di facciata, trattandosi di materiale regalato dal ”; CP_4
22. “Vero che l'impresa per ripulire le macchie di malta sulle travature a vista lasciate dall'impresa Pt_1
Scafuto, applicò dei trattamenti scelti dal signor ?”; CP_1
23. “Vero che per realizzare il raccordo tra piano stradale e accessi carrai per l'accesso dei veicoli si decise di creare una lieve pendenza nello spazio a disposizione per agevolare l'accesso carraio perché la strada comunale si trova ad un livello più basso rispetto al pavimento rialzato del garage dell'immobile del signor
?”; CP_1
9 24. “Vero che l'impresa posizionò i pozzetti collocati sul cortile a livello con il terreno, sul quale, Pt_1 dopo la realizzazione di tale opera, fu eseguito uno splateamento del piazzale con asporto del terreno che determinò un abbassamento del livello del terreno?”;
25. “Vero che una ditta estranea all'impresa appaltatrice (precisamente la società OS Parte_1
Termoidraulica di OS MA LI s.r.l. di Treviso) ha posizionato un tubo di scarico dell'impianto di condizionamento tra muro del fabbricato e marciapiede il quale provoca ristagni idrici in aderenza al fabbricato?”), esse ineriscono a stati soggettivi, comportano valutazioni tecniche non demandabili ai testi e comunque trovano oggettiva smentita nella CTU in atti, in questa sede condivisa in quanto frutto di un'accurata analisi dello stato di fatto ed ossequiosa delle osservazioni proposte dai rispettivi consulenti tecnici di parte, che ha in effetti riscontrato l'imperfetta esecuzione delle opere.
Detti capitoli di prova testimoniale, ancorché ammessi ed espletati, non potrebbero in alcun modo esimere da responsabilità l' posto che Controparte_5 quest'ultima era tenuta a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione la diligenza qualificata a mente dell'art. 1176 c.c. secondo comma, quale modello astratto di condotta che si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.
Lo stesso appaltatore è del resto responsabile per i vizi dell'opera anche se nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto, andando esente da responsabilità soltanto allorquando, come tuttavia non si è rinvenuto nella fattispecie, risulti essere passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute, senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.
Nondimeno i restanti capitoli di prova 26 e 27 (26. “Vero che i lavori del palazzetto sito in Treviso, Vicolo Bonifacio n. 3 furono ultimati dall'impresa a settembre 2019 con la consegna Pt_1 dell'immobile al signor , il quale a fine anno 2019 ottenne l'agibilità, come risulta dalla CP_1 dichiarazione di fine lavori, doc. 11 del fascicolo monitorio, che si esibisce al teste?”;
27. “Vero che il signor denunciò per la prima volta all'impresa la presenza di presunti CP_1 Pt_1 vizi e/o difetti solo seguito la ricognizione dell'immobile da parte del consulente di parte Geom. Per_1 eseguita dopo la richiesta dell'impresa di pagamento della fattura n. 17/FE del 15 luglio 2020?”) Pt_1 risulterebbero protesi a comprovare circostanze a supporto della eccepita prescrizione e
10 decadenza in merito alle quali, tuttavia, la decisione assunta in primo grado non è stata sottoposta a censura.
Da una diversa angolazione giuridica, non risulta inoltre idoneo a sopperire la carenza istruttoria in punto di insussistenza dei vizi denunciati e di una loro riferibilità alla impresa appaltatrice il richiesto espletamento di una nuova ed integrativa CTU dovendosi, la stessa, ritenere limitata a valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. ex multis Cass. n. 31886 del 6 dicembre 2019).
L'appellante censura la statuizione di primo grado per aver recepito la CTU, le conclusioni della quale assume frutto di una non consentita eccedenza dal perimetro del quesito demandato all'ausiliare.
Premesso che tale osservazione risulta essere stata formulata dalla CP_5 soltanto negli scritti conclusionali di primo grado, pur qualificandola -
[...] are - mera argomentazione difensiva, essa si rivela del tutto infondata.
La rilettura della indagine tecnica richiesta al CTU appare in effetti oltremodo esaustiva ed in linea con thema decidendum, così da non giustificare ulteriori approfondimenti.
Il quesito formulato dal Tribunale (…Descriva il CTU, sulla base degli atti, dei documenti di causa, di un esame dei luoghi e compiuto ogni accertamento ritenuto opportuno, le opere eseguite dall'impresa convenuta presso l'immobile dell'opponente, verificando la correttezza dell'importo chiesto dall'appaltatore. Accerti la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e, in caso positivo, indichi quali di questi vizi siano riferibili all'attività dell'impresa quantificando tutti i danni conseguenti alla sussistenza dei Pt_1 lamentati vizi, da commisurarsi ese necessarie per eliminare gli stessi vizi e per le necessarie sostituzioni del materiale non idoneo e comunque per il rifacimento dell'opera a regola d'arte), a giudizio di questo Collegio, appare infatti pienamente aderente alle contrapposte domande delle parti ed ossequioso del principio del contraddittorio.
L'ausiliare del Giudice, in conformità con la specifica indagine tecnica richiestagli ed a nulla rilevando le contrarie argomentazioni agitate dall'appellante, ha quindi accertato la congruità delle somme rivendicate per il pagamento dei lavori contrattualmente pattuiti e per gli ulteriori extra contractu, così ritenendo che il valore delle lavorazioni dovesse ritenersi pari ad € 180.186,48, dando poi analitica esplicazione dei vizi e difetti riscontrati nella esecuzione dell'appalto, così da legittimare l'attuata pronuncia di riduzione del prezzo.
Non trova pertanto giustificazione la qui riproposta rinnovazione della CTU che, alla stregua di quanto detto, non appare in alcun modo carente o comunque suscettibile di integrazioni.
Ne discende una conforme attività motivazionale laddove, peraltro, per quanto concerne la CTU costituisce ormai un consolidato orientamento quello secondo cui, ove il giudice
11 di merito riconosca convincenti le conclusioni del proprio ausiliare, (a) non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, (b) non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 21504 del 31 agosto 2018).
La stessa appellante, la quale in questa sede sottopone a censura la CTU adducendone l'esorbitanza dal quesito demandato all'ausiliare, nulla ha osservato al momento del deposito dell'elaborato avanzando soltanto in sede di memoria di replica alcune osservazioni.
Queste ultime, tuttavia, si discostano dalle argomentazioni sottoposte al vaglio del Collegio, sconfinando l'oggetto stesso del motivo di gravame.
Immeritevole di accoglimento si appalesa anche la censura secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente regolamentato gli oneri processuali di primo grado, risultando, la decisione adottata sul punto, conforme al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto in correlazione con il principio di causalità, con la conseguenza che a dover sostenere i costi del giudizio debba essere colui che l'ha reso necessario, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Nel caso di specie l'impresa appaltatrice, convenuta opposta, è risultata totalmente soccombente avuto riguardo, oltre al disconoscimento del credito azionato monitoriamente, anche alla sancita sua condanna risarcitoria in accoglimento della riconvenzionale spiegata dall'opponente.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 31.972,12), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00 fase di studio,
€ 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il
12 versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 1675/2023 di Ruolo Generale promossa da Parte_1 contro avverso la sentenza n. 1275/2023 pubblicata in
[...] Controparte_1 data 17 luglio 2023, notificata il 18 luglio 2023, del Tribunale Ordinario di Treviso, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA in persona del suo titolare Controparte_5 alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di che Controparte_1 liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre ese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Controparte_5 in persona del suo titolare sia obbligata a versare un ulteriore importo a
[...] contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 6 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. ND Rizzieri)
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