Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 30 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 14079 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
Gianluigi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Marchese di
Montrone, n. 126
– Ricorrente –
CONTRO
e dell' Controparte_1 [...]
in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore, dott.ssa elettivamente domiciliata presso l'Ufficio per la Persona_1 gestione del Contenzioso del Lavoro in Bari, alla Via Re David, n. 178/f
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.11.2024, dipendente del Parte_1 [...]
con ruolo di docente di religione cattolica in forza di Controparte_1 contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, chiedeva il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contrattazione a termine e la condanna dell'amministrazione al
Il si costituiva in giudizio, eccependo Controparte_1 preliminarmente la prescrizione delle pretese economiche vantate e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, va dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Trattandosi di azione risarcitoria riconducibile al paradigma della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 27331 e n. 15027 del 2022), anche per espressa affermazione della natura della responsabilità di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 5072 del 2016), il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. Esso decorre dalla data di stipulazione dell'ultimo contratto, in considerazione della natura unitaria del preteso diritto, sicché “il numero dei contratti succedutesi (reiterati) rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., ordinanza n. 34741 del 2023).
Nel caso di specie, la ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico ancora in corso in data 01.09.2024 e depositato il ricorso giudiziale, poi notificato, il 20.11.2024; pertanto, alcuna prescrizione è intervenuta.
Ciò posto, entrando nel merito della questione, l'art. 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 statuisce che le pubbliche amministrazioni, “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario”, assumono “esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35” pag. 2/7 (comma 1). Esse possono stipulare “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro
a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche […] soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35” (comma 2).
Il comma 5-quinquies della medesima disposizione prescrive che “il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo
e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica […]”.
Infatti, il richiamato comma 5, pur stabilendo che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione”, riconosce in favore del lavoratore il “diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”. Nella specifica ipotesi di “danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno”, il giudice stabilisce “un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Muovendo, dunque, dalla premessa che la disciplina del reclutamento del personale scolastico costituisca lex specialis nonostante le modifiche di cui al d.lgs. n. 368 del
2001, una rilettura ponderata della legge n. 124 del 1999 ha indotto la Cassazione
pag. 3/7 (pronunce dal n. 22552 al n. 22558 del 2016) a configurare una fattispecie di abusivo ricorso alle assunzioni precarie sulla base di tre elementi costitutivi: 1) durata ultratriennale dell'illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine;
2) collocazione cronologica dell'abuso dopo il 10 luglio 2001; 3) rilevanza della reiterazione ultratriennale soltanto delle “supplenze annuali… su organico di diritto”, che fanno riferimento a “posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)” e non al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica.
Di talché, “per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1
e 11 l.
3.5.1999 n. 124, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE 1999”, è illegittima, a far tempo dal 10.7.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 11 della legge n. 124 del 1999, prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi.
Sul punto, la Cassazione ha statuito che posseggono “idoneità a cancellare l'abuso e le sue conseguenze” sia la “stabilizzazione” prevista dalla legge n. 107 del 2015, sia “le concrete misure di stabilizzazione occorse negli anni passati”.
Tuttavia, poiché, ai sensi del menzionato art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, “la violazione di disposizioni imperative […] non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”, in quanto, come da art. 97, comma 3, Cost.,
“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, la sanzione dell'abuso “non può che essere di natura risarcitoria […] alla stregua del canone elaborato da Cass., Sez. un., 15.3.2016, n. 5072” (cfr. Corte d'Appello di Bari,
n. 1541 del 2021).
Nel caso in esame, la ricorrente, come da documentazione versata in atti, ha stipulato contratti di supplenza annuale per un periodo superiore a 36 mesi (a far data dal 2019) e non risulta stabilizzata. Ne consegue, pertanto, il diritto al risarcimento del danno, da pag. 4/7 riconoscersi “nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5072 del 2016”.
Infatti, premesso che in materia di pubblico impiego privatizzato il danno risarcibile
“non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative, riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della p.a.”, ed è configurabile come “perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore ai sensi dell'art.
1223 c.c.”, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001,
“nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine”, va interpretata “in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue
(ordinanza 12.12.2013 in C-50/13)”.
Sicché, “mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art.
32 co. 5 l. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come 'danno comunitario', determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 5072 del 2016).
I principi richiamati sono stati recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai docenti di religione cattolica, quale, per l'appunto, l'istante.
La particolare disciplina prevista dalla legge n. 186 del 2003, che ha limitato “al 70% del fabbisogno” il totale delle cattedre “da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato”, “non giustifica affatto che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito”, destinati a rimanere “vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico in quanto privi di titolare” e che costituiscono, come affermato dalla Cassazione, “organico di diritto”.
pag. 5/7 Infatti, la ratio sottesa alla riserva di reclutamento va ricercata nella “necessità di adeguamento dell'organico alle scelte effettuate dagli alunni di avvalersi o meno della religione cattolica”, che rendono “incerto il numero degli insegnanti di religione da impiegare anno per anno”. Inoltre, su tale variabile incide anche la specificità rappresentata dal gradimento espresso dall'ente ecclesiastico competente, “che opera sia nella fase genetica del rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione del rapporto”.
Ciò posto, le suindicate peculiarità “non” possono giustificare un reiterato e sistematico ricorso alla contrattazione a termine, trattandosi comunque di “variabili comuni ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo determinato)” e rappresentando la condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi “un abuso ai sensi della
Direttiva 1999/70/CE” anche per gli insegnanti di religione (cfr. Corte d'Appello di
Bari, n. 1541 del 2021).
Ed invero, quando la situazione di precarietà assume “i caratteri di una certa continuità
e di durata nel tempo”, che, nel caso di specie, ha avuto origine nel 2019 e risulta ancora in corso, deve ritenersi che la posizione lavorativa sia “stabile”.
Pertanto, la domanda va accolta, stante la prova della durata ultratriennale dell'illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, a valle della data spartiacque del 10 luglio 2001, per posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto).
Con riguardo alla misura del risarcimento, in forza dell'art. 12, D.L. n. 131 del 2024, che ha modificato il terzo, quarto e quinto periodo dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, e tenuto conto della durata complessiva delle supplenze, si ritiene congruo determinare il danno risarcibile nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione, condannando il ad attivarsi in tal senso. CP_1
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
pag. 6/7 Stante la natura interpretativa delle questioni affrontate, equo appare disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 20.11.2024, nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al risarcimento del danno per illegittima ed abusiva reiterazione di contrattazione a termine, condannando il CP_1 al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità, di cui all'art. 12, D.L. n. 131 del
2024, nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Bari, 30 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 7/7