TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8742 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità NaSpi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2024, e ritualmente notificato il 16.1.2025, Pt_1
– premesso di aver lavorato, in qualità di operaio ecologico, sino al 7.5.2024 e di
[...] essersi assentato per malattia nel periodo dal 18.8.2023 al 13.5.2024 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di essere stato licenziato, per superamento del periodo di comporto;
di aver presentato, in data 14.5.2024, apposita domanda di indennità di disoccupazione essendo egli in possesso sia del requisito assicurativo (almeno 13 CP_2 settimane di lavoro), che di quello amministrativo (perdita involontaria del lavoro); di essersi visto respingere l'anzidetta domanda, giusta missiva del 29.5.2024, sul presupposto che esso istante non avesse riacquistato la capacità lavorativa, sicchè la domanda avrebbe potuto essere riproposta “a evento di malattia /ricovero concluso”; di aver presentato, in data 14.6.2024, una nuova domanda amministrativa, anch'essa respinta con la medesima motivazione sottesa CP_ alla precedente missiva di diniego;
di avere, infine, rappresentato alla sede di Barletta, mediante p.e.c. del 2.8.2024, che il proprio stato di totale invalidità e la percezione dell'indennità di accompagnamento non costituivano fattori ostativi all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, senza contare che egli possedeva una residua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, essendo titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984.
Tanto esposto in fatto e rimarcato che lo stato di malattia era cessato il 13.5.2024 (ovvero ben prima della risoluzione del rapporto di lavoro e della successiva presentazione della domanda amministrativa), il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la sussistenza di residua capacità lavorativa alla data di cessazione della malattia
(13.05.2024) e per l'effetto accertare, per i successivi 24 mesi, il diritto del sig. Pt_1
alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi dalla data della
[...] presentazione della domanda amministrativa del 14.06.2024; B) Per l'effetto condannare
l' al pagamento delle somme arretrate a far data dal 14.06.2024 o di quella maggiore o CP_1 minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_3 definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La c.d. NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica istituita dal D.lgs. n. 22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI.
Il richiamato decreto legislativo individua i destinatari (art. 2) e i requisiti della prestazione
(art. 3), ne stabilisce la decorrenza (art. 1) e la misura (art. 4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza (art.11).
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli operai agricoli e degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell'erogazione della prestazione è previsto che il richiedente debba possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) lo stato di disoccupazione;
b) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti lo stato di disoccupazione;
c) almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi che precedono il suddetto stato.
2 CP_ Nella specie, la sussistenza dei requisiti sub b) e c) – peraltro, non contestata dall' nei provvedimenti amministrativi di diniego – emerge per tabulas dall'estratto conto previdenziale depositato dalla parte ricorrente in data 27.6.2025.
Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'ulteriore requisito dello stato di disoccupazione involontaria, integrato da quella condizione del soggetto privo di lavoro,
“che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (art. 1, comma 2, lett.
c), del d.lgs. n. 181/2000).
Come si evince dal tenore letterale della disposizione appena citata, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione postula la sussistenza di una capacità lavorativa, sia pure residua, in capo al lavoratore, ossia l'attitudine fisica a svolgere le mansioni inerenti al lavoro.
Sul punto, l'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, stabilisce che “sono considerati disoccupati
i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Il secondo comma del citato art. 19 soggiunge che “i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo”.
Sulla scorta del compendio normativo sin qui riassunto, lo stato di malattia indennizzabile esclude la condizione di disoccupazione, impedendo l'immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento dell'attività lavorativa, potendo, quindi, l'assicurato ottenere la prestazione solo a partire dalla data di riacquisto della capacità lavorativa.
2.2. Nel caso di specie, la prima domanda amministrativa, presentata da in data Pt_1
CP_ 14.5.2024, è stata rigettata dall' con la seguente motivazione: “Dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta a evento di malattia/ricovero concluso” (cfr. lettera del 29.5.2024, doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
Un simile diniego non s'appalesa conforme a diritto.
Difatti, lo stato di malattia si è protratto dal 18.8.2023 al 13.5.2024, come si evince dal certificato telematico versato in atti (doc. 2).
3 Alla data di presentazione della domanda amministrativa l'assicurato aveva, dunque, riacquistato la propria capacità lavorativa, sicchè sussisteva senz'altro lo stato di disoccupazione, quale normativamente previsto. CP_ Né l' ha comprovato altrimenti il fatto impeditivo dedotto nel provvedimento di diniego.
Difatti, l' non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, omettendo di produrre gli esiti CP_3 dell'accertamento medico-legale asseritamente compiuto in fase amministrativa.
2.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone, in definitiva, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento, in favore di , Parte_1 della indennità di disoccupazione c.d. con decorrenza dalla domanda amministrativa, CP_2 oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima sino al saldo effettivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, aumentate del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e CP_3 vengono distratte in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8742/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Pt_1
, della indennità di disoccupazione c.d. con decorrenza dalla domanda
[...] CP_2 amministrativa, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima sino al saldo effettivo;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8742 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità NaSpi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2024, e ritualmente notificato il 16.1.2025, Pt_1
– premesso di aver lavorato, in qualità di operaio ecologico, sino al 7.5.2024 e di
[...] essersi assentato per malattia nel periodo dal 18.8.2023 al 13.5.2024 – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di essere stato licenziato, per superamento del periodo di comporto;
di aver presentato, in data 14.5.2024, apposita domanda di indennità di disoccupazione essendo egli in possesso sia del requisito assicurativo (almeno 13 CP_2 settimane di lavoro), che di quello amministrativo (perdita involontaria del lavoro); di essersi visto respingere l'anzidetta domanda, giusta missiva del 29.5.2024, sul presupposto che esso istante non avesse riacquistato la capacità lavorativa, sicchè la domanda avrebbe potuto essere riproposta “a evento di malattia /ricovero concluso”; di aver presentato, in data 14.6.2024, una nuova domanda amministrativa, anch'essa respinta con la medesima motivazione sottesa CP_ alla precedente missiva di diniego;
di avere, infine, rappresentato alla sede di Barletta, mediante p.e.c. del 2.8.2024, che il proprio stato di totale invalidità e la percezione dell'indennità di accompagnamento non costituivano fattori ostativi all'erogazione dell'indennità di disoccupazione, senza contare che egli possedeva una residua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, essendo titolare di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984.
Tanto esposto in fatto e rimarcato che lo stato di malattia era cessato il 13.5.2024 (ovvero ben prima della risoluzione del rapporto di lavoro e della successiva presentazione della domanda amministrativa), il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la sussistenza di residua capacità lavorativa alla data di cessazione della malattia
(13.05.2024) e per l'effetto accertare, per i successivi 24 mesi, il diritto del sig. Pt_1
alla percezione dell'indennità di disoccupazione Naspi dalla data della
[...] presentazione della domanda amministrativa del 14.06.2024; B) Per l'effetto condannare
l' al pagamento delle somme arretrate a far data dal 14.06.2024 o di quella maggiore o CP_1 minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_3 definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La c.d. NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è una prestazione economica istituita dal D.lgs. n. 22/2015, che ha sostituito i precedenti sostegni contro la disoccupazione denominati ASPI e Mini-ASPI.
Il richiamato decreto legislativo individua i destinatari (art. 2) e i requisiti della prestazione
(art. 3), ne stabilisce la decorrenza (art. 1) e la misura (art. 4) e disciplina le ipotesi di sopraggiunta decadenza (art.11).
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato), con la sola esclusione degli operai agricoli e degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni.
Ai fini dell'erogazione della prestazione è previsto che il richiedente debba possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) lo stato di disoccupazione;
b) almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti lo stato di disoccupazione;
c) almeno 30 giornate lavorative effettive o equivalenti nei dodici mesi che precedono il suddetto stato.
2 CP_ Nella specie, la sussistenza dei requisiti sub b) e c) – peraltro, non contestata dall' nei provvedimenti amministrativi di diniego – emerge per tabulas dall'estratto conto previdenziale depositato dalla parte ricorrente in data 27.6.2025.
Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'ulteriore requisito dello stato di disoccupazione involontaria, integrato da quella condizione del soggetto privo di lavoro,
“che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti” (art. 1, comma 2, lett.
c), del d.lgs. n. 181/2000).
Come si evince dal tenore letterale della disposizione appena citata, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione postula la sussistenza di una capacità lavorativa, sia pure residua, in capo al lavoratore, ossia l'attitudine fisica a svolgere le mansioni inerenti al lavoro.
Sul punto, l'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, stabilisce che “sono considerati disoccupati
i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Il secondo comma del citato art. 19 soggiunge che “i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del
2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo”.
Sulla scorta del compendio normativo sin qui riassunto, lo stato di malattia indennizzabile esclude la condizione di disoccupazione, impedendo l'immediata disponibilità alla ricerca e allo svolgimento dell'attività lavorativa, potendo, quindi, l'assicurato ottenere la prestazione solo a partire dalla data di riacquisto della capacità lavorativa.
2.2. Nel caso di specie, la prima domanda amministrativa, presentata da in data Pt_1
CP_ 14.5.2024, è stata rigettata dall' con la seguente motivazione: “Dall'accertamento medico legale è risultato il mancato riacquisto capacità lavorativa. La domanda può essere riproposta a evento di malattia/ricovero concluso” (cfr. lettera del 29.5.2024, doc. 4, fascicolo di parte ricorrente).
Un simile diniego non s'appalesa conforme a diritto.
Difatti, lo stato di malattia si è protratto dal 18.8.2023 al 13.5.2024, come si evince dal certificato telematico versato in atti (doc. 2).
3 Alla data di presentazione della domanda amministrativa l'assicurato aveva, dunque, riacquistato la propria capacità lavorativa, sicchè sussisteva senz'altro lo stato di disoccupazione, quale normativamente previsto. CP_ Né l' ha comprovato altrimenti il fatto impeditivo dedotto nel provvedimento di diniego.
Difatti, l' non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, omettendo di produrre gli esiti CP_3 dell'accertamento medico-legale asseritamente compiuto in fase amministrativa.
2.3. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone, in definitiva, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento, in favore di , Parte_1 della indennità di disoccupazione c.d. con decorrenza dalla domanda amministrativa, CP_2 oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima sino al saldo effettivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, aumentate del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti – seguono la soccombenza dell' e CP_3 vengono distratte in favore dell'avv. Francesco di Natale, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8742/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di Pt_1
, della indennità di disoccupazione c.d. con decorrenza dalla domanda
[...] CP_2 amministrativa, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda medesima sino al saldo effettivo;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco di Natale.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4