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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1446/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COCCI UMBERTO, C.F._1
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO,
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO,
APPELLATE avverso la sentenza n. 703/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 17/06/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 703/2022 (Repert. n. 1119/2022), resa inter partes dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi – R.G. n. 4185/2017, del 16/06/2022, pubblicata il 17/06/2022, notificata il 29/06/2022 e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito c/c n. 3200.77 intervenuto con Parte_3 oggi e c/c n. 2609.93 nonché
[...] Controparte_1 ame 3 intervenuto con Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena
[...]
e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t. impugnati relativamente alla degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione in tutti i rapporti intercorsi e di cui in premessa da parte di Sede sociale e Direzione Controparte_1
Generale: Piazza Sal IVA e Codice Fiscale:
) in persona del legale rappresentante p.t. delle regole di correttezza e P.IVA_2 lla esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia sempre nei rapporti, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento a tutti i rapporti la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni
pagina 2 di 17 di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza
[...]
(Partita IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 per interessi, spese, commiss nze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE Sede sociale e Direzione Controparte_1
Generale: Piaz ta IVA e Codice Fiscale:
) in persona del legale rappresentante p.t. previa rettifica del saldo P.IVA_2 contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad euro 450.138,31 e/o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) (Partita IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. in danno P.IVA_2 degli istanti e p INARE la cancellazione delle stesse con efficacia retroattiva e CONDANNARE Sede sociale e Controparte_1 Direzione Generale: Piazza IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del P.IVA_2 danno p on patrimoniale da quantificarsi in euro 2.000.000,00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
- ACCERTARE E DICHIARARE in merito alla esposizione relativa ai due conti correnti la nullità, per mancanza di causa, delle clausole contenenti l'obbligo per il correntista di pagare le commissioni di massimo scoperto;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, neanche al tasso legale in caso di positivo accertamento, in corso di causa dell'applicazione di interessi usurari legge 108/96;
- CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. pagina 3 di 17 In via istruttoria:
“• disporre nuova CTU e/o comunque integrazione alla CTU tenendo conto delle osservazioni poste da questa difesa e da proprio CTP di parte;
• Consulenza tecnica (CTU) tendente a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale derivato alla a seguito della mancata attuazione del Parte_1 proprio piano di sviluppo ivato dalla riduzione delle aperture di credito e dalla conseguente segnalazione in centrale rischi.
• Prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.V. se nell'anno 1977 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 [...] il contratto di conto corrente n. 3200.77; Parte_3
2. D.V. se nell'anno 1993 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 [...] il contratto di conto corrente n. 2609.93; Controparte_1
3. D.V. se in data 14/06/2013 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 nziamento per euro Controparte_1
400.000,00 di cui al documento n. 3 che già allegato agli atti le si mostra in copia;
4. D.V. se in relazione ai predetti contratti Controparte_1 teneva aggiornata della variazione dei tassi e delle modifiche contrattuali via via apposte la Controparte_3
5. D.V. se in relazione al contratto di conto corrente intercorso con Parte_3
e con Ë stata fornita copia originale dei
[...] Controparte_1 imi co
6. D.V. se la S.V. dal 1977 fino al 2017 ha più volte sollecitato Controparte_1 spiegazioni in merito all'applicazione degli interessi passivi nonché
[...] icate;
7. D.V. se il predetto ha fornito le spiegazioni richieste;
CP_4
8. D.V. se nel marzo 2013 attraverso l'allora Controparte_1 direttore di agenzia locale le rappresentante della Controparte_3
9. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario, preso atto degli scoperti esistenti sui conti correnti 3200.77 e 2609.93 chiedeva alla il rientro delle Controparte_3 predette esposizioni che peraltro non risultavan
10. V.C. nell'occasione il Dott. legale rappresentante della Parte_2 faceva presente che, come da documentazione contabile, Controparte_3 bbe potuto rientrare dell'esposizione immediatamente;
11. V.C. di fronte a detta comunicazione lo stesso funzionario proponeva a CP_3 la stipula di un contratto di finanziamento di euro 400.000,00 che sarebbe
[...] ato poi dallo stesso Istituto integralmente per ripianare le esposizioni dei due conti correnti 3200.77 e 2609.93;
pagina 4 di 17 12. D.V. se il contratto di finanziamento di euro 400.000,00 veniva garantito rendendo pertanto il credito vantato dalla privilegiato CP_1 Controparte_1 rispetto a quello derivato dagli sc io;
13. D.V. se nell'occasione il Dott. manifestava la propria volontà di Parte_2 non sottoscrivere detto contra nto che riteneva soltanto un appesantimento della propria posizione debitoria;
14. D.V. se l'allora direttore dell'agenzia faceva presente al Dott. che Parte_2 ove non avesse sottoscritto il predetto contratto di finanziame rio Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avrebbe posto la al rientro con Controparte_3 relativa segnalazione in Crif;
15. D.V. se dopo un breve consulto con il proprio contabile, il Dott. Parte_2 preso atto delle conseguenze nefaste che avrebbe comportato la iscrizione in crif si decideva a sottoscrivere il predetto contratto ed all'uopo veniva fissata la data del 14/06/2013 per la stipula del predetto finanziamento;
16. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nella relazione a sua firma che depositata doc. n. 18 le si mostra in copia;
17. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nelle perizie allegate sub. doc. n. 14, 15 e 16 che le si mostrano in copia;
18. D.V. se la S.V. conferma il contenuto delle relazioni a sua firma già depositate sub doc. n. 4, 5 e 6 che si mostrano in copia;
Si indicano a testi:
• Dott. con studio in Grosseto (GR), Via Ambra n. 28/A relativamente Testimone_1 al capitolo 17;
• Sig. con studio in Arezzo relativamente al capitolo 18; Testimone_2
• Dott. con studio in Arezzo (AR), Via F. Petrarca n. 71 relativamente ai Tes_3 capitol
• Dott. domiciliato presso la con sede in Testimone_4 Parte_1
Camucia di Cortona (AR), Via Gramsci n. 66/68 relativamente ai capitoli da 1 a 16;
• Sig.ra residente in [...]di Cortona (AR), relativamente ai Testimone_5 capitoli da 1 a 16;
• Sig. residente in [...]. Pergo di Cortona (AR), relativamente ai capitolo Testimone_6 da 1
• Dott.ssa Vera Fiordelli residente in [...] a 16”
Per : CP_2
pagina 5 di 17 “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere totalmente l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 703/2022 – Rep. 1119/2022 – R.G. 4185/2017 emessa il 16/6/2022 dal Tribunale di Arezzo - Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi, pubblicata il 17/06/2022 e notificata in data 29.06.2022.
Per quanto occorrere possa, si Controparte_2 oppone all'ammissione dei m ati nella propria comparsa di costituzione.
Con riserva di ogni deduzione, produzione e formulazione di mezzi istruttori.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Contro Per
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere totalmente l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 703/2022 – Rep. 1119/2022 – R.G. 4185/2017 emessa il 16/6/2022 dal Tribunale di Arezzo - Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi, pubblicata il 17/06/2022 e notificata in data 29.06.2022.
Per quanto occorrere possa, si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex CP_6 adverso richiesti, per i motivi illustrati con la comparsa costitutiva nel presente grado.
Con riserva di ogni deduzione, produzione e formulazione di mezzi istruttori.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano davanti al Tribunale di Controparte_7 Parte_2
Arezzo la rappresentando di avere acceso Controparte_1 nel 1977 presso la il conto corrente n. 3200.77, e nel 1993 Parte_3 presso la convenuta il contratto di conto corrente n. 2609.93 nonché in data
14/06/2013 un contratto di finanziamento di € 400.000,00.
In relazione a tali rapporti gli attori contestavano: la nullità dei contratti di conto corrente per violazione degli artt. 1283 e 1418, comma 2 c.c. per l'illiceità della capitalizzazione degli interessi applicata e per l'applicazione di interessi ultra legali pagina 6 di 17 non pattuiti;
la nullità per mancanza di causa della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (C.M.S.); l'applicazione di interessi usurari sia ai contratti di conto corrente sia al contratto di finanziamento, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.; la violazione dell'art. 118 TUB per discrasia tra i tassi nominali comunicati e quelli effettivamente praticati in danno del correntista;
la nullità della commissione di massimo scoperto, costantemente addebitata, ma che non era stata pattuita tra le parti e in ogni caso difetta di causa;
la mancata giustificazione dei “giorni valuta” applicati;
l'illegittimità della segnalazione che la aveva effettuato alla Centrale di Rischi presso la Banca CP_1
d'Italia, arrecando all'esponente un danno patrimoniale e non patrimoniale;
la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1439 c.c.; la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di illecito anatocismo.
Quale conseguenza delle nullità lamentate, gli attori chiedevano, previa rettifica delle risultanze contabili, di condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, maggiorate degli interessi, di ordinare la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità della citazione per l'indeterminatezza e la genericità delle domande, nonché la prescrizione delle pretese risalenti a data precedente di oltre dieci anni la notifica dell'atto di citazione. Nel merito la convenuta evidenziava che, in relazione al conto n. 2609/1993, la in data Parte_1
16.3.2015 si era riconosciuta debitrice dell'Istituto per l'importo di € 209.083,09, per cui era preclusa ogni contestazione quantomeno sino a tale data. In ogni caso, la banca contestava perché infondate le avverse deduzioni e, in subordine, qualora fosse stato accertato che la Controparte_1 avesse dovuto restituire una qualche somma alla parte attrice, chiedeva che tale importo fosse scomputato dal maggior avere della Controparte_1 sul passivo del conto corrente n. 2609/93 oggetto di riconoscimento
[...]
pagina 7 di 17 di debito e piano di rientro del 16.03.2015 che, alla data del 01.02.2018, era pari ad Euro 220.000,00 per affidamento concesso ed Euro 6.487,85 per interessi passivi, nonché per Euro 265.649,44 per residuo impagato del contratto di finanziamento alla data del 01.02.2018.
Nel giudizio interveniva dichiarandosi Controparte_2 titolare dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1
e di in forza di un atto di scissione, la quale Parte_1 Parte_2 faceva proprie tutte le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate da parte convenuta, pur rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie da questo proposte.
La causa veniva istruita documentalmente e con una ctu contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 703/2022 pubblicata il 17/06/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“- Accerta che alla data del 31.12.2015 il saldo del conto corrente 2609.93 a debito per il correntista è pari a – 209.929,55;
- Accerta che alla data del 30.6.2010 data di chiusura del conto corrente, il saldo del conto corrente 3200.77 a credito del correntista è pari ad € 23.121,86;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice e di
[...]
in misura del 50 % ciascuna”. Controparte_1
Nello specifico, disattesa l'eccezione di nullità della citazione, il giudice evidenziava che il riconoscimento di debito non precludeva la possibilità di accertare la nullità delle clausole negoziali.
Nel merito, il decidente evidenziava che la banca aveva correttamente adempiuto all'ordine di esibizione della documentazione bancaria, non essendo tenuta a conservare gli estratti conto anteriori al decennio.
Il giudice, quindi, rigettava la richiesta di espunzione degli interessi anatocistici in pagina 8 di 17 quanto per il periodo rappresentato dagli estratti conto (2003-2015) risultava che la banca si era adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, pubblicando nella
Gazzetta Ufficiale la modifica contrattuale relativa alla pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi.
Premettendo che il diritto alla ripetizione era soggetto al termine di prescrizione decennale dalle singole rimesse solutorie, richiamando le risultanze della CTU, evidenziava il decidente che risultava prescritto il diritto alla ripetizione per l'ammontare di € 5.153,00 sul c/c 2609.93 e che, a seguito dei calcoli operati, il saldo alla data del 31.12.2015, detratti € 14.369,10 per competenze illegittimamente addebitate dalla poteva essere ricalcolato in € 209.929,55 CP_1
a debito della correntista.
Con riferimento al conto corrente n. 3200.77, invece, considerando che alla chiusura del 30.6.2010 il saldo a credito del correntista ammontava ad € 68,41, quantificate in € 67.337,68 le competenze illegittimamente addebitate e sottratte quelle prescritte pari ad € 44.284,33, il saldo veniva ricalcolato in € 23.121,86 a credito della correntista.
Le domande inerenti all'usura, invece, venivano respinte, non avendo il CTU riscontrato il superamento dei tassi soglia nelle pattuizioni originarie.
Quanto al contratto di finanziamento, poi, veniva esclusa l'usurarietà degli interessi nonché la presenza di anatocismo, essendo stato previsto un piano di ammortamento c.d. all'italiana.
La domanda di condanna, quindi, veniva rigettata, essendo comunque emerso un credito in favore della banca, come pure quella risarcitoria, per la genericità delle allegazioni ed in difetto di prova del danno.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la e Parte_1
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, Parte_2 innanzi questa Corte di Appello la e Controparte_1
(di seguito anche APPELLATE) CP_2 Controparte_2 pagina 9 di 17 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova;
2) Errata applicazione della legge nel caso di specie;
3) Omesse pronunce da parte del Giudice Estensore della sentenza di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, sia che CP_2 eccepivano l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestavano, perché infondate, le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'appello, pur non rispettando l'obbligo normativo di sinteticità (art. 121 c.p.c.), risulta comunque conforme ai canoni fissati dall'art. 321 c.p.c., consentendo di evincere quali critiche vengano mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste.
pagina 10 di 17 Occorre però precisare che il principio di necessaria specificità dei motivi di appello impone che l'appellante prenda espressa posizione sulle parti della sentenza che intende impugnare, in caso di domande espressamente rigettate, nonché di indicare le domande assorbite in primo grado che intende riproporre.
Per le statuizioni non impugnate deve intendersi che la parte abbia prestato acquiescenza, mentre le domande non riproposte si intendono rinunciate.
Questo principio ha riflessi pratici anche con riferimento alle richieste istruttorie.
Le prove non ammesse in primo grado e riproposte in appello, infatti, potranno essere valutate nei limiti in cui siano connesse ai motivi di appello proposti.
Nel caso in esame l'appellante ha riproposto pedissequamente le conclusioni formulate in primo grado, come pure ha insistito in tutte le richieste istruttorie non accolte dal giudice. Ciononostante, la critica alla decisione si è incentrata esclusivamente sull'aspetto relativo all'anatocismo, alle domande che il giudice non avrebbe esaminato in merito al finanziamento ed alla segnalazione al CRIF.
L'oggetto del contendere nel presente giudizio, quindi, deve intendersi limitato alle domande sopra richiamate, non essendo sufficiente riproporre integralmente le conclusioni del primo grado di giudizio per ottenere un riesame completo della vicenda giudiziaria. Del pari, le richieste istruttorie che non siano collegate alle predette domande devono essere considerate inammissibili.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. Il primo motivo di appello si sostanzia in una critica al contenuto della consulenza tecnica ed alla porzione di sentenza che la richiama.
La parte appellante lamenta innanzitutto che i calcoli del CTU non abbiano portato all'esclusione dell'anatocismo, aspetto su cui però si incentra più specificamente il secondo motivo.
Viene poi contestata la decisione di non aver disposto una integrazione della consulenza tecnica per espungere la Commissione di AS RT, della quale era stata denunciata la nullità per indeterminatezza.
pagina 11 di 17 Sotto tale profilo, per quanto non specificamente riproposta nel merito, la questione può comunque essere esaminata, trattandosi di aspetto che ben può essere rilevato anche d'ufficio, rientrando nelle allegazioni tempestivamente acquisite al processo.
La doglianza è anche fondata nel merito, in quanto sia il contratto n. 2609.93 che il contratto n. 3200/77 disciplinano la CMS tramite l'esclusivo riferimento alla percentuale da applicare, senza indicazione della base di calcolo. Tale pattuizione risulta quindi nulla per indeterminatezza, come già precisato dalla Corte di
Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 ed in senso conforme Sez.
1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
Si riporta per completezza la previsione del contratto n. 2609.93:
Nonché quella del contratto n. 3200/77:
Sotto tale profilo si impone pertanto un'integrazione della CTU per ricalcolare il saldo finale depurato dalle CMS addebitate, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
Gli appellanti si dolgono poi del fatto che gran parte delle rimesse illegittime siano state dichiarate prescritte, senza però formulare alcuna specifica critica ai motivi per cui il CTU ha formulato un tale giudizio. Sotto tale profilo, quindi, la doglianza risulta generica.
Ulteriore aspetto di critica riguarda il fatto che il CTU non abbia tenuto conto della cessione del credito da parte di in favore della con CP_8 Parte_4 riferimento al contratto di finanziamento, in relazione alla quale si afferma che pagina 12 di 17 avrebbe inciso sul calcolo del TAEG. Tale doglianza appare però di difficile comprensione, visto che l'usurarietà degli interessi in un contratto di finanziamento deve essere valutata con riferimento alla pattuizione originaria e quindi non appare ipotizzabile un'eventuale influenza su tale aspetto ad opera delle successive vicende relative alla titolarità del credito, che quindi correttamente non sono state considerate dal CTU.
Sotto un ultimo profilo gli appellanti lamentano la mancanza di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di ammissione delle prove orali. Non viene però precisato quale sarebbe la rilevanza di tali prove rispetto alle domande reiterate nel presente giudizio, la doglianza risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti criticano la decisione nella parte in cui il giudice, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento di segno contrario, ha ritenuto che per il rispetto della delibera CICR del 9.2.2000 fosse sufficiente per la banca la modifica unilaterale delle condizioni, prevedendo la pari reciprocità della capitalizzazione, senza necessità di una specifica nuova pattuizione scritta.
A tale riguardo si osserva che nel contesto del contrasto giurisprudenziale già in atto al momento della pronuncia della sentenza impugnata tra i giudici di merito si è successivamente inserita la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato il seguente principio: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma
2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione pagina 13 di 17 formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Sez. 1, Sentenza n.
9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 29420 del
23/12/2020).
Questa Corte già in altre pronunce ha dato atto di aderire a tale orientamento.
Dal momento che il secondo comma dell'art. 7 della predetta delibera legittimava il mero adeguamento delle condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale a condizione che le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento di quelle precedentemente applicate, quindi, sulla base di tali principi, non può che concludersi che le nuove condizioni, per quanto conformi al contenuto dell'art. 2 della delibera CICR, erano comunque peggiorative rispetto alle precedenti, visto che la nullità della relativa pattuizione comportava l'assenza di ogni capitalizzazione degli interessi.
L'anatocismo, quindi, avrebbe dovuto costituire l'oggetto di una specifica pattuizione scritta, che in nessuno dei due contratti di conto corrente di cui si discute è intervenuta.
La sentenza di primo grado, che non si è uniformata a questi principi, quindi, dovrà sul punto essere riformata.
Al CTU dovrà pertanto essere richiesto di eliminare anche gli effetti della capitalizzazione degli interessi, sempre tenuto conto della prescrizione decennale delle rimesse solutorie, da individuare sulla base del saldo ricalcolato.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano un difetto di motivazione in relazione alle domande avanzate con riferimento al contratto di finanziamento ed alla domanda risarcitoria relativa alla asseritamente indebita segnalazione alla CRIF.
Quanto al primo aspetto, però, nella sentenza il giudice ha espressamente preso posizione sulle domande relative al contratto di finanziamento, affermando:
“Anche con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 14.6.2013, il consulente ha escluso il superamento del Tasso soglia usura da parte del TEG del contratto comprensivo degli interessi moratori. pagina 14 di 17 Infine, con riguardo ai profili di illecito anatocismo che secondo la prospettazione attorea sarebbero presenti nel piano di ammortamento di cui al contratto di finanziamento in oggetto, il CTU, dato atto che il rimborso della somma finanziata avviene secondo un piano di ammortamento cd. all'italiana e quindi gli interessi sono sempre conteggiati sul debito residuo in linea capitale e nessun fenomeno anatocistico è ravvisabile.
Il consulente ha pertanto verificato che il debito della società attrice verso la relativo al finanziamento rimane invariato rispetto alla documentazione CP_1 contabile proveniente dalla parte convenuta”.
Gli appellanti non evidenziano specifiche domande sulle quali il giudice non avrebbe preso posizione, né si confrontano con la motivazione posta a sostegno del rigetto.
Il motivo di appello, quindi, risulta inammissibile per difetto di specificità.
Quanto alla domanda risarcitoria per indebita segnalazione al CRIF, invece, il giudice così si è espresso:
“Anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata stante l'assoluta genericità delle allegazioni e il difetto di prova in merito al danno asseritamente subito e alla condotta di parte convenuta che si assume illecita”.
Anche in questo caso, quindi, per quanto sintetica, la sentenza contiene una motivazione di rigetto della domanda, per cui non è corretto parlare di difetto di motivazione, come fanno gli appellanti.
Va comunque evidenziato che la segnalazione al CRIF può essere ritenuta illegittima nei limiti in cui, nel momento in cui veniva fatta, non vi fosse stato un inadempimento da segnalare. Nel caso in esame la sentenza di primo grado ha confermato l'esistenza della posizione debitoria, pur ridimensionandola.
Va poi evidenziato che la banca è tenuta ad effettuare la segnalazione quando dalle sue risultanze contabili risulti l'inadempimento. L'eventuale rettifica dei dati ad opera del giudice potrà al più comportare un obbligo di comunicazione del diverso dato risultante dalla pronuncia giudiziaria. pagina 15 di 17 In ogni caso, poi, anche laddove la segnalazione fosse stata illegittima,
l'accoglimento della richiesta risarcitoria presupponeva sempre la prova del danno in concreto patito. Nel caso in esame, come correttamente valutato dal giudice di primo grado, le allegazioni sono rimaste generiche, non essendo stato evidenziato quale danno in concreto avrebbero subito gli appellanti.
Così si sono infatti espressi gli attori nell'atto di citazione:
Anche in questo caso l'appello non si confronta correttamente con la censura di genericità delle allegazioni contenuta nella sentenza impugnata, per cui il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità.
5. In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la nullità delle clausole relative alla CMS ed alla capitalizzazione degli interessi nei due conti correnti.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di disporre un'integrazione della consulenza tecnica finalizzata a determinare il nuovo saldo dei due rapporti, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
La sentenza di primo grado deve invece essere per il resto confermata. pagina 16 di 17 Le spese di lite saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 703/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
17/06/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità delle clausole relative alla CMS ed alla capitalizzazione degli interessi nei conti correnti n. 2609.93 e n. 3200/77;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1446/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. COCCI UMBERTO, C.F._1
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO,
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO,
APPELLATE avverso la sentenza n. 703/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 17/06/2022
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 703/2022 (Repert. n. 1119/2022), resa inter partes dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi – R.G. n. 4185/2017, del 16/06/2022, pubblicata il 17/06/2022, notificata il 29/06/2022 e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito c/c n. 3200.77 intervenuto con Parte_3 oggi e c/c n. 2609.93 nonché
[...] Controparte_1 ame 3 intervenuto con Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena
[...]
e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante P.IVA_2
p.t. impugnati relativamente alla degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
- ACCERTARE E DICHIARARE la violazione in tutti i rapporti intercorsi e di cui in premessa da parte di Sede sociale e Direzione Controparte_1
Generale: Piazza Sal IVA e Codice Fiscale:
) in persona del legale rappresentante p.t. delle regole di correttezza e P.IVA_2 lla esecuzione del complesso rapporto di finanziamento intercorso con gli odierni attori, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell'indebito percetto;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia sempre nei rapporti, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale;
comunque prive di causa negoziale;
- ACCERTARE e DICHIARARE con riferimento a tutti i rapporti la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni
pagina 2 di 17 di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
- DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;
- ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa di Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza
[...]
(Partita IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 per interessi, spese, commiss nze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1492 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE Sede sociale e Direzione Controparte_1
Generale: Piaz ta IVA e Codice Fiscale:
) in persona del legale rappresentante p.t. previa rettifica del saldo P.IVA_2 contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad euro 450.138,31 e/o a quella maggiore o minore somma che risulterà a seguito di CTU, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore degli istanti, oltre spese di CTP, alla maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale che sarà ritenuto di giustizia ove dovesse risultare non revocabile la vendita al terzo soggetto aggiudicatario dell'immobile oggetto di esecuzione;
- ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita da Controparte_1
Sede sociale e Direzione Generale: Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena (SI) (Partita IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. in danno P.IVA_2 degli istanti e p INARE la cancellazione delle stesse con efficacia retroattiva e CONDANNARE Sede sociale e Controparte_1 Direzione Generale: Piazza IVA e Codice Fiscale: in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del P.IVA_2 danno p on patrimoniale da quantificarsi in euro 2.000.000,00 o quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
- ACCERTARE E DICHIARARE in merito alla esposizione relativa ai due conti correnti la nullità, per mancanza di causa, delle clausole contenenti l'obbligo per il correntista di pagare le commissioni di massimo scoperto;
- ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, neanche al tasso legale in caso di positivo accertamento, in corso di causa dell'applicazione di interessi usurari legge 108/96;
- CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. pagina 3 di 17 In via istruttoria:
“• disporre nuova CTU e/o comunque integrazione alla CTU tenendo conto delle osservazioni poste da questa difesa e da proprio CTP di parte;
• Consulenza tecnica (CTU) tendente a quantificare il danno patrimoniale e non patrimoniale derivato alla a seguito della mancata attuazione del Parte_1 proprio piano di sviluppo ivato dalla riduzione delle aperture di credito e dalla conseguente segnalazione in centrale rischi.
• Prova per testi sui seguenti capitoli:
1. D.V. se nell'anno 1977 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 [...] il contratto di conto corrente n. 3200.77; Parte_3
2. D.V. se nell'anno 1993 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 [...] il contratto di conto corrente n. 2609.93; Controparte_1
3. D.V. se in data 14/06/2013 l'allora ebbe a stipulare con Controparte_3 nziamento per euro Controparte_1
400.000,00 di cui al documento n. 3 che già allegato agli atti le si mostra in copia;
4. D.V. se in relazione ai predetti contratti Controparte_1 teneva aggiornata della variazione dei tassi e delle modifiche contrattuali via via apposte la Controparte_3
5. D.V. se in relazione al contratto di conto corrente intercorso con Parte_3
e con Ë stata fornita copia originale dei
[...] Controparte_1 imi co
6. D.V. se la S.V. dal 1977 fino al 2017 ha più volte sollecitato Controparte_1 spiegazioni in merito all'applicazione degli interessi passivi nonché
[...] icate;
7. D.V. se il predetto ha fornito le spiegazioni richieste;
CP_4
8. D.V. se nel marzo 2013 attraverso l'allora Controparte_1 direttore di agenzia locale le rappresentante della Controparte_3
9. D.V. se nell'occasione lo stesso funzionario, preso atto degli scoperti esistenti sui conti correnti 3200.77 e 2609.93 chiedeva alla il rientro delle Controparte_3 predette esposizioni che peraltro non risultavan
10. V.C. nell'occasione il Dott. legale rappresentante della Parte_2 faceva presente che, come da documentazione contabile, Controparte_3 bbe potuto rientrare dell'esposizione immediatamente;
11. V.C. di fronte a detta comunicazione lo stesso funzionario proponeva a CP_3 la stipula di un contratto di finanziamento di euro 400.000,00 che sarebbe
[...] ato poi dallo stesso Istituto integralmente per ripianare le esposizioni dei due conti correnti 3200.77 e 2609.93;
pagina 4 di 17 12. D.V. se il contratto di finanziamento di euro 400.000,00 veniva garantito rendendo pertanto il credito vantato dalla privilegiato CP_1 Controparte_1 rispetto a quello derivato dagli sc io;
13. D.V. se nell'occasione il Dott. manifestava la propria volontà di Parte_2 non sottoscrivere detto contra nto che riteneva soltanto un appesantimento della propria posizione debitoria;
14. D.V. se l'allora direttore dell'agenzia faceva presente al Dott. che Parte_2 ove non avesse sottoscritto il predetto contratto di finanziame rio Monte dei Paschi di Siena S.p.A. avrebbe posto la al rientro con Controparte_3 relativa segnalazione in Crif;
15. D.V. se dopo un breve consulto con il proprio contabile, il Dott. Parte_2 preso atto delle conseguenze nefaste che avrebbe comportato la iscrizione in crif si decideva a sottoscrivere il predetto contratto ed all'uopo veniva fissata la data del 14/06/2013 per la stipula del predetto finanziamento;
16. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nella relazione a sua firma che depositata doc. n. 18 le si mostra in copia;
17. D.V. se la S.V. conferma quanto già espresso nelle perizie allegate sub. doc. n. 14, 15 e 16 che le si mostrano in copia;
18. D.V. se la S.V. conferma il contenuto delle relazioni a sua firma già depositate sub doc. n. 4, 5 e 6 che si mostrano in copia;
Si indicano a testi:
• Dott. con studio in Grosseto (GR), Via Ambra n. 28/A relativamente Testimone_1 al capitolo 17;
• Sig. con studio in Arezzo relativamente al capitolo 18; Testimone_2
• Dott. con studio in Arezzo (AR), Via F. Petrarca n. 71 relativamente ai Tes_3 capitol
• Dott. domiciliato presso la con sede in Testimone_4 Parte_1
Camucia di Cortona (AR), Via Gramsci n. 66/68 relativamente ai capitoli da 1 a 16;
• Sig.ra residente in [...]di Cortona (AR), relativamente ai Testimone_5 capitoli da 1 a 16;
• Sig. residente in [...]. Pergo di Cortona (AR), relativamente ai capitolo Testimone_6 da 1
• Dott.ssa Vera Fiordelli residente in [...] a 16”
Per : CP_2
pagina 5 di 17 “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere totalmente l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 703/2022 – Rep. 1119/2022 – R.G. 4185/2017 emessa il 16/6/2022 dal Tribunale di Arezzo - Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi, pubblicata il 17/06/2022 e notificata in data 29.06.2022.
Per quanto occorrere possa, si Controparte_2 oppone all'ammissione dei m ati nella propria comparsa di costituzione.
Con riserva di ogni deduzione, produzione e formulazione di mezzi istruttori.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”. Contro Per
“Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiarare inammissibile e, comunque, respingere totalmente l'impugnazione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 703/2022 – Rep. 1119/2022 – R.G. 4185/2017 emessa il 16/6/2022 dal Tribunale di Arezzo - Giudice Unico Dott.ssa Marina Rossi, pubblicata il 17/06/2022 e notificata in data 29.06.2022.
Per quanto occorrere possa, si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex CP_6 adverso richiesti, per i motivi illustrati con la comparsa costitutiva nel presente grado.
Con riserva di ogni deduzione, produzione e formulazione di mezzi istruttori.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
e convenivano davanti al Tribunale di Controparte_7 Parte_2
Arezzo la rappresentando di avere acceso Controparte_1 nel 1977 presso la il conto corrente n. 3200.77, e nel 1993 Parte_3 presso la convenuta il contratto di conto corrente n. 2609.93 nonché in data
14/06/2013 un contratto di finanziamento di € 400.000,00.
In relazione a tali rapporti gli attori contestavano: la nullità dei contratti di conto corrente per violazione degli artt. 1283 e 1418, comma 2 c.c. per l'illiceità della capitalizzazione degli interessi applicata e per l'applicazione di interessi ultra legali pagina 6 di 17 non pattuiti;
la nullità per mancanza di causa della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto (C.M.S.); l'applicazione di interessi usurari sia ai contratti di conto corrente sia al contratto di finanziamento, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c.; la violazione dell'art. 118 TUB per discrasia tra i tassi nominali comunicati e quelli effettivamente praticati in danno del correntista;
la nullità della commissione di massimo scoperto, costantemente addebitata, ma che non era stata pattuita tra le parti e in ogni caso difetta di causa;
la mancata giustificazione dei “giorni valuta” applicati;
l'illegittimità della segnalazione che la aveva effettuato alla Centrale di Rischi presso la Banca CP_1
d'Italia, arrecando all'esponente un danno patrimoniale e non patrimoniale;
la violazione degli artt. 1175, 1375 e 1439 c.c.; la nullità del contratto di finanziamento per applicazione di illecito anatocismo.
Quale conseguenza delle nullità lamentate, gli attori chiedevano, previa rettifica delle risultanze contabili, di condannare la banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, maggiorate degli interessi, di ordinare la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la nullità della citazione per l'indeterminatezza e la genericità delle domande, nonché la prescrizione delle pretese risalenti a data precedente di oltre dieci anni la notifica dell'atto di citazione. Nel merito la convenuta evidenziava che, in relazione al conto n. 2609/1993, la in data Parte_1
16.3.2015 si era riconosciuta debitrice dell'Istituto per l'importo di € 209.083,09, per cui era preclusa ogni contestazione quantomeno sino a tale data. In ogni caso, la banca contestava perché infondate le avverse deduzioni e, in subordine, qualora fosse stato accertato che la Controparte_1 avesse dovuto restituire una qualche somma alla parte attrice, chiedeva che tale importo fosse scomputato dal maggior avere della Controparte_1 sul passivo del conto corrente n. 2609/93 oggetto di riconoscimento
[...]
pagina 7 di 17 di debito e piano di rientro del 16.03.2015 che, alla data del 01.02.2018, era pari ad Euro 220.000,00 per affidamento concesso ed Euro 6.487,85 per interessi passivi, nonché per Euro 265.649,44 per residuo impagato del contratto di finanziamento alla data del 01.02.2018.
Nel giudizio interveniva dichiarandosi Controparte_2 titolare dei crediti vantati da nei confronti di Controparte_1
e di in forza di un atto di scissione, la quale Parte_1 Parte_2 faceva proprie tutte le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni già avanzate da parte convenuta, pur rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie da questo proposte.
La causa veniva istruita documentalmente e con una ctu contabile.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 703/2022 pubblicata il 17/06/2022 il Tribunale di Arezzo così statuiva:
“- Accerta che alla data del 31.12.2015 il saldo del conto corrente 2609.93 a debito per il correntista è pari a – 209.929,55;
- Accerta che alla data del 30.6.2010 data di chiusura del conto corrente, il saldo del conto corrente 3200.77 a credito del correntista è pari ad € 23.121,86;
- rigetta le ulteriori domande;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice e di
[...]
in misura del 50 % ciascuna”. Controparte_1
Nello specifico, disattesa l'eccezione di nullità della citazione, il giudice evidenziava che il riconoscimento di debito non precludeva la possibilità di accertare la nullità delle clausole negoziali.
Nel merito, il decidente evidenziava che la banca aveva correttamente adempiuto all'ordine di esibizione della documentazione bancaria, non essendo tenuta a conservare gli estratti conto anteriori al decennio.
Il giudice, quindi, rigettava la richiesta di espunzione degli interessi anatocistici in pagina 8 di 17 quanto per il periodo rappresentato dagli estratti conto (2003-2015) risultava che la banca si era adeguata alla delibera CICR del 9.2.2000, pubblicando nella
Gazzetta Ufficiale la modifica contrattuale relativa alla pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi.
Premettendo che il diritto alla ripetizione era soggetto al termine di prescrizione decennale dalle singole rimesse solutorie, richiamando le risultanze della CTU, evidenziava il decidente che risultava prescritto il diritto alla ripetizione per l'ammontare di € 5.153,00 sul c/c 2609.93 e che, a seguito dei calcoli operati, il saldo alla data del 31.12.2015, detratti € 14.369,10 per competenze illegittimamente addebitate dalla poteva essere ricalcolato in € 209.929,55 CP_1
a debito della correntista.
Con riferimento al conto corrente n. 3200.77, invece, considerando che alla chiusura del 30.6.2010 il saldo a credito del correntista ammontava ad € 68,41, quantificate in € 67.337,68 le competenze illegittimamente addebitate e sottratte quelle prescritte pari ad € 44.284,33, il saldo veniva ricalcolato in € 23.121,86 a credito della correntista.
Le domande inerenti all'usura, invece, venivano respinte, non avendo il CTU riscontrato il superamento dei tassi soglia nelle pattuizioni originarie.
Quanto al contratto di finanziamento, poi, veniva esclusa l'usurarietà degli interessi nonché la presenza di anatocismo, essendo stato previsto un piano di ammortamento c.d. all'italiana.
La domanda di condanna, quindi, veniva rigettata, essendo comunque emerso un credito in favore della banca, come pure quella risarcitoria, per la genericità delle allegazioni ed in difetto di prova del danno.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la e Parte_1
(di seguito anche APPELLANTI) convenivano in giudizio, Parte_2 innanzi questa Corte di Appello la e Controparte_1
(di seguito anche APPELLATE) CP_2 Controparte_2 pagina 9 di 17 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Difetto di motivazione per omessa ammissione di mezzi di prova;
2) Errata applicazione della legge nel caso di specie;
3) Omesse pronunce da parte del Giudice Estensore della sentenza di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Contr Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, sia che CP_2 eccepivano l'inammissibilità dell'appello e nel merito contestavano, perché infondate, le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente si osserva che l'appello, pur non rispettando l'obbligo normativo di sinteticità (art. 121 c.p.c.), risulta comunque conforme ai canoni fissati dall'art. 321 c.p.c., consentendo di evincere quali critiche vengano mosse alla sentenza impugnata e le modifiche richieste.
pagina 10 di 17 Occorre però precisare che il principio di necessaria specificità dei motivi di appello impone che l'appellante prenda espressa posizione sulle parti della sentenza che intende impugnare, in caso di domande espressamente rigettate, nonché di indicare le domande assorbite in primo grado che intende riproporre.
Per le statuizioni non impugnate deve intendersi che la parte abbia prestato acquiescenza, mentre le domande non riproposte si intendono rinunciate.
Questo principio ha riflessi pratici anche con riferimento alle richieste istruttorie.
Le prove non ammesse in primo grado e riproposte in appello, infatti, potranno essere valutate nei limiti in cui siano connesse ai motivi di appello proposti.
Nel caso in esame l'appellante ha riproposto pedissequamente le conclusioni formulate in primo grado, come pure ha insistito in tutte le richieste istruttorie non accolte dal giudice. Ciononostante, la critica alla decisione si è incentrata esclusivamente sull'aspetto relativo all'anatocismo, alle domande che il giudice non avrebbe esaminato in merito al finanziamento ed alla segnalazione al CRIF.
L'oggetto del contendere nel presente giudizio, quindi, deve intendersi limitato alle domande sopra richiamate, non essendo sufficiente riproporre integralmente le conclusioni del primo grado di giudizio per ottenere un riesame completo della vicenda giudiziaria. Del pari, le richieste istruttorie che non siano collegate alle predette domande devono essere considerate inammissibili.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
2. Il primo motivo di appello si sostanzia in una critica al contenuto della consulenza tecnica ed alla porzione di sentenza che la richiama.
La parte appellante lamenta innanzitutto che i calcoli del CTU non abbiano portato all'esclusione dell'anatocismo, aspetto su cui però si incentra più specificamente il secondo motivo.
Viene poi contestata la decisione di non aver disposto una integrazione della consulenza tecnica per espungere la Commissione di AS RT, della quale era stata denunciata la nullità per indeterminatezza.
pagina 11 di 17 Sotto tale profilo, per quanto non specificamente riproposta nel merito, la questione può comunque essere esaminata, trattandosi di aspetto che ben può essere rilevato anche d'ufficio, rientrando nelle allegazioni tempestivamente acquisite al processo.
La doglianza è anche fondata nel merito, in quanto sia il contratto n. 2609.93 che il contratto n. 3200/77 disciplinano la CMS tramite l'esclusivo riferimento alla percentuale da applicare, senza indicazione della base di calcolo. Tale pattuizione risulta quindi nulla per indeterminatezza, come già precisato dalla Corte di
Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 1373 del 15/01/2024 ed in senso conforme Sez.
1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
Si riporta per completezza la previsione del contratto n. 2609.93:
Nonché quella del contratto n. 3200/77:
Sotto tale profilo si impone pertanto un'integrazione della CTU per ricalcolare il saldo finale depurato dalle CMS addebitate, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
Gli appellanti si dolgono poi del fatto che gran parte delle rimesse illegittime siano state dichiarate prescritte, senza però formulare alcuna specifica critica ai motivi per cui il CTU ha formulato un tale giudizio. Sotto tale profilo, quindi, la doglianza risulta generica.
Ulteriore aspetto di critica riguarda il fatto che il CTU non abbia tenuto conto della cessione del credito da parte di in favore della con CP_8 Parte_4 riferimento al contratto di finanziamento, in relazione alla quale si afferma che pagina 12 di 17 avrebbe inciso sul calcolo del TAEG. Tale doglianza appare però di difficile comprensione, visto che l'usurarietà degli interessi in un contratto di finanziamento deve essere valutata con riferimento alla pattuizione originaria e quindi non appare ipotizzabile un'eventuale influenza su tale aspetto ad opera delle successive vicende relative alla titolarità del credito, che quindi correttamente non sono state considerate dal CTU.
Sotto un ultimo profilo gli appellanti lamentano la mancanza di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di ammissione delle prove orali. Non viene però precisato quale sarebbe la rilevanza di tali prove rispetto alle domande reiterate nel presente giudizio, la doglianza risulta pertanto inammissibile per difetto di specificità.
3. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo gli appellanti criticano la decisione nella parte in cui il giudice, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento di segno contrario, ha ritenuto che per il rispetto della delibera CICR del 9.2.2000 fosse sufficiente per la banca la modifica unilaterale delle condizioni, prevedendo la pari reciprocità della capitalizzazione, senza necessità di una specifica nuova pattuizione scritta.
A tale riguardo si osserva che nel contesto del contrasto giurisprudenziale già in atto al momento della pronuncia della sentenza impugnata tra i giudici di merito si è successivamente inserita la Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, infatti, ha affermato il seguente principio: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma
2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione pagina 13 di 17 formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Sez. 1, Sentenza n.
9140 del 19/05/2020 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 29420 del
23/12/2020).
Questa Corte già in altre pronunce ha dato atto di aderire a tale orientamento.
Dal momento che il secondo comma dell'art. 7 della predetta delibera legittimava il mero adeguamento delle condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale a condizione che le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento di quelle precedentemente applicate, quindi, sulla base di tali principi, non può che concludersi che le nuove condizioni, per quanto conformi al contenuto dell'art. 2 della delibera CICR, erano comunque peggiorative rispetto alle precedenti, visto che la nullità della relativa pattuizione comportava l'assenza di ogni capitalizzazione degli interessi.
L'anatocismo, quindi, avrebbe dovuto costituire l'oggetto di una specifica pattuizione scritta, che in nessuno dei due contratti di conto corrente di cui si discute è intervenuta.
La sentenza di primo grado, che non si è uniformata a questi principi, quindi, dovrà sul punto essere riformata.
Al CTU dovrà pertanto essere richiesto di eliminare anche gli effetti della capitalizzazione degli interessi, sempre tenuto conto della prescrizione decennale delle rimesse solutorie, da individuare sulla base del saldo ricalcolato.
4. La terza censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano un difetto di motivazione in relazione alle domande avanzate con riferimento al contratto di finanziamento ed alla domanda risarcitoria relativa alla asseritamente indebita segnalazione alla CRIF.
Quanto al primo aspetto, però, nella sentenza il giudice ha espressamente preso posizione sulle domande relative al contratto di finanziamento, affermando:
“Anche con riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data 14.6.2013, il consulente ha escluso il superamento del Tasso soglia usura da parte del TEG del contratto comprensivo degli interessi moratori. pagina 14 di 17 Infine, con riguardo ai profili di illecito anatocismo che secondo la prospettazione attorea sarebbero presenti nel piano di ammortamento di cui al contratto di finanziamento in oggetto, il CTU, dato atto che il rimborso della somma finanziata avviene secondo un piano di ammortamento cd. all'italiana e quindi gli interessi sono sempre conteggiati sul debito residuo in linea capitale e nessun fenomeno anatocistico è ravvisabile.
Il consulente ha pertanto verificato che il debito della società attrice verso la relativo al finanziamento rimane invariato rispetto alla documentazione CP_1 contabile proveniente dalla parte convenuta”.
Gli appellanti non evidenziano specifiche domande sulle quali il giudice non avrebbe preso posizione, né si confrontano con la motivazione posta a sostegno del rigetto.
Il motivo di appello, quindi, risulta inammissibile per difetto di specificità.
Quanto alla domanda risarcitoria per indebita segnalazione al CRIF, invece, il giudice così si è espresso:
“Anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata stante l'assoluta genericità delle allegazioni e il difetto di prova in merito al danno asseritamente subito e alla condotta di parte convenuta che si assume illecita”.
Anche in questo caso, quindi, per quanto sintetica, la sentenza contiene una motivazione di rigetto della domanda, per cui non è corretto parlare di difetto di motivazione, come fanno gli appellanti.
Va comunque evidenziato che la segnalazione al CRIF può essere ritenuta illegittima nei limiti in cui, nel momento in cui veniva fatta, non vi fosse stato un inadempimento da segnalare. Nel caso in esame la sentenza di primo grado ha confermato l'esistenza della posizione debitoria, pur ridimensionandola.
Va poi evidenziato che la banca è tenuta ad effettuare la segnalazione quando dalle sue risultanze contabili risulti l'inadempimento. L'eventuale rettifica dei dati ad opera del giudice potrà al più comportare un obbligo di comunicazione del diverso dato risultante dalla pronuncia giudiziaria. pagina 15 di 17 In ogni caso, poi, anche laddove la segnalazione fosse stata illegittima,
l'accoglimento della richiesta risarcitoria presupponeva sempre la prova del danno in concreto patito. Nel caso in esame, come correttamente valutato dal giudice di primo grado, le allegazioni sono rimaste generiche, non essendo stato evidenziato quale danno in concreto avrebbero subito gli appellanti.
Così si sono infatti espressi gli attori nell'atto di citazione:
Anche in questo caso l'appello non si confronta correttamente con la censura di genericità delle allegazioni contenuta nella sentenza impugnata, per cui il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità.
5. In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata la nullità delle clausole relative alla CMS ed alla capitalizzazione degli interessi nei due conti correnti.
La causa deve quindi essere rimessa sul ruolo al fine di disporre un'integrazione della consulenza tecnica finalizzata a determinare il nuovo saldo dei due rapporti, tenuto conto degli effetti della prescrizione.
La sentenza di primo grado deve invece essere per il resto confermata. pagina 16 di 17 Le spese di lite saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 703/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
17/06/2022, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata dichiarando la nullità delle clausole relative alla CMS ed alla capitalizzazione degli interessi nei conti correnti n. 2609.93 e n. 3200/77;
2. rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per l'ulteriore trattazione;
3. conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4. rimette la decisione sulle spese all'esito del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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