Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.
((13)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 , ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo".
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.
((13)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 , ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo".