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19 gennaio 2013
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20 novembre 2024
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Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.
((13)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 , ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo".
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.
((13)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 , ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell' articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' incardinato nell'ambito dell'Ufficio legislativo".
Commentario • 1
- 1. Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni iAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 6 gennaio 2023 · 0.9664275
Radiazioni ionizzanti. Pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti: corretto e integrato il D.Lgs 101/2020 Pubblicato nella GU n. 2 del 2023 il D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della Dir. 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Dir. 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), L. 4 ottobre 2019, n. 117. Il decreto in …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Corte Cost., sentenza 30/07/2020, n. 177Provvedimento: SENTENZA N. 177 ANNO 2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, CA CORAGGIO, AN MA, LV RR, IA de IS, LÒ NO, Franco MODUGNO, AU TO RB, GI ER, NI RO, SC NÒ, LU ON, EF PETITTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 4; 5; 6, commi 1 e 2, lettere h) e k); 7; 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e); 10, commi 1 e 2; 13; 16, commi 1 e 3; 17, comma 2, e 20, commi 2 e 3, della legge della EG GL 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e …Leggi di più...
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