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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 1000 DELL'ANNO 2024
FRA
Controparte_1
E
Controparte_2
Oggi 4 febbraio 2025, con modalità cartolare, il G.O., viste le note depositate da parte ricorrente, procede come da sentenza sotto riportata, resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1000/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO CALABRESI;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) nato in [...] in Controparte_2 C.F._1 data 17/03/1973 e residente in [...] Lett. B nel Comune di Pandino(CR);
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 2 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come da note d'udienza depositate in data 27 gennaio
2025, conclusioni che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 21 marzo 2024, la società
[...]
odierna ricorrente conveniva in giudizio ll signor CP_1 Controparte_3
odierno resistente, per sentire accertare il trasferimento ex art 2495 c.c., a
[...] quest'ultimo, dei beni di proprietà della società con sede in Parte_1
RE (BG) Via Roggia Vignola CF e P.iva cancellata C.F._1
d'ufficio dal Registro delle Imprese ex art 2490cc ed oggetto della garanzia ipotecaria iscritta in data 13/09/2012 al n. 39394 Reg. Gen. e n. 6126 Reg. Part presso la Conservatoria dei registri immobiliare di Bergamo. Dagli atti e documenti di causa si evince che l'odierna ricorrente risultava essere creditrice, nei confronti della sopra citata società IMH Intonaci S.r.l., di cui l'odierno resistente rivestiva la carica di socio unico, dal mese di aprile 2016 e di liquidatore, dal mese di ottobre 2018, in forza di un contratto di mutuo ipotecario di euro 185.000,00 (docc. 2,3, 4 e 7 di parte ricorrente). Quest'ultima, infatti, concedeva, a garanzia di tale mutuo, in favore dell'Istituto di credito di cui la ricorrente diveniva cessionaria, ipoteca volontaria iscritta per euro 240.500,00 con formalità eseguita presso la Conservatoria del Territorio di Bergamo, in data 13.09.2012 al n. 39394 Reg. Gen. e n. 6126 Reg. Part., sui beni di sua proprietà siti nel Comune di RE (BG) (doc. 5 di parte ricorrente); La ricorrente inoltre, risulta essere creditrice, sempre nei confronti di IMH Intonaci, dell'importo di euro 32.413,78, come da decreto ingiuntivo n. 770/2017, per rate non versate riguardo a un mutuo chirografario concluso in data 02.07.2014 (doc. 6 di parte ricorrente). Da quanto sopra esposto, rilevato che, nonostante l'estinzione della società ex art. 2490, ultimo comma, c.c., la stessa risultava ancora intestataria di un bene immobile gravato da ipoteca, tale bene, in ragione del fenomeno successorio, dovrà divenire di proprietà dell'unico socio, vale a dire l'odierno resistente, a far data dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. La sentenza del 2017, emessa dal Tribunale di Milano, in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 6070/2013), affermava che: "In caso di cancellazione di una società di pagina 3 di 4 capitali dal Registro delle imprese e di sua conseguente estinzione, si verifica un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci subentrano nella titolarità delle situazioni soggettive passive non definite e si realizza la devoluzione in loro favore delle attività della società non comprese nel bilancio finale di liquidazione."
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
accerta che i beni di proprietà della società con sede in RE Parte_1
(BG) Via Roggia Vignola CF e P.iva cancellata d'ufficio dal C.F._1
Registro delle Imprese ex art 2490cc ed oggetto della garanzia ipotecaria iscritta in data 13/09/2012 al n. 39394 Reg. Gen. e n. 6126 Reg. Part presso la Conservatoria dei registri immobiliare di Bergamo veniva trasferita ex art. 2495, a far dalla cancellazione, cc al socio unico signor nato in [...] in data [...] CF Controparte_2
e residente in [...] Lett. B nel Comune di C.F._1
Pandino(CR);
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 5.261,00, di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni.
Così deciso in data 4 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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