TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 20411 / 2023 R.G., promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1
col procuratore domiciliatario avv. BORRACCINO ANTONIO, FILANNINO VITO
PARTE RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BRUNO VINCENZO
(cod. fisc. CP_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. NADDEI MARCELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni della memoria ex a. 281 duodecies depositata il 30.11.2023, cioè:
“… dichiara di aderire alle risultanze medico legali rip azione di gale” eseguita per conto della convenuta dal dott. Controparte_3
e depositata sub doc. 4 nel fascicolo della . Persona_1 Controparte_3 nte si precisa la domanda rideterminand nni nella minor somma di €. 22.570,78 … per le lesioni subite, ivi ricomprendendosi il danno biologico, l'invalidità temporanea subtotale, parziale e relativa, il danno
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 1 patrimoniale ammontante ad €. 22.010,78, oltre la somma di € 250,00 per i danni materiali relativi all'acquisto della city bike;
€ 140,00 per il recupero della city bike a mezzo della Damiani Car 2 srl, giusta fattura n° 219/2021 (allegata sub doc. n. 9); €. 170,00 per l'acquisto degli occhiali e lenti da vista”
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre CP_3
2023, cioè:
“Nel merito in via principale: Rigettare la domanda attorea in quanto infondata ... Nel merito in via subordinata: … limitare l'obbligo risarcitorio, gravante in capo alla conchiudente nei limiti di quanto provato ... In via riconvenzionale trasversale: … accertato lo stato di ebrezza ed agli effetti dell'art. 186 comma 2 C.d.S. in capo alla Sig.ra CP_2 condannare la medesima al pagamento in favore della Com dell'importo di Euro 2.500,00 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale trasversale”
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre CP_2
2023, cioè:
“in via principale e nel merito rigettare le richieste e respingere le avverse istanze risarcitorie dell'attrice, in quanto del tutto infondate ... ordinata, sulla domanda in via riconvenzionale e trasversale di
[...]
a formulata in via riconvenzionale trasversa CP_3
e in ogni caso limitare l'eventuale condanna Controparte_3 dell'assicu favore della Compagnia dell'importo di Euro 2.500,00”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato del 26.5.2023, Parte_2 esponeva che:
• verso mezzanotte del 12 giugno 2021, in Milano all'incrocio semaforizzato fra via Rombon e via TO Pini, mentre era in sella alla city bike modello “Trekking” ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro coll'autovettura tg. FN225 condotta dalla convenuta CP_4 rata presso la CP_2 CP_3
• , la ricorrente stava t ua in via Muzio Scevola 4 e, giungendo dal quartiere Cimiano, “attraversava la carreggiata laterale di via Rombon con direzione via TO Pini … attraversava la carreggiata laterale di via Rombon utilizzando le strisce pedonali, poste all'altezza della farmacia ivi esistente, fermandosi in corrispondenza dello spartitraffico centrale alberato, in attesa della segnalazione semaforica verde per i pedoni, al fine di attraversare la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 2 seconda serie di attraversamenti della via Rombon in direzione della via TO Pini”;
• “ottenuta la segnalazione s verde per i pedoni e utilizzando gli appositi attraversamenti, la sig.ra a bordo della sua city bike, impegnava Pt_1
l'incrocio con direzione via uando veniva attinta, nella parte posteriore laterale sinistra (ruota posteriore) dalla parte anteriore sinistra ( raurti anteriore) dell'autovettura Smart Fortwo, condotta dalla che, CP_2 percorrendo via Rombon con direzione centro città, non arrestava i mezzo in corrispondenza del semaforo proiettante in quel momento luce rossa”;
• la polizia locale uta aveva eseg raccogliendo anche le inf i dalla e dalla testimone;
CP_2 Tes_1
• la sitiva alla prova cui era invece risultata CP_2 ne Pt_1
• e esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa è la
la quale circolava alla guida del veicolo in stato di ebrezza Controparte_2 restava il veicolo nonostante la segnalazione semaforica rossa le vietasse di attraversare l'incrocio”;
• a causa del sinistro, la ricorrente aveva riportato lesioni e la bicicletta (del valore d'acquisto di € 250,00) era rimasta danneggiata in modo tale da rendere la riparazione antieconomica, inoltre si erano rotti occhiali e lenti da vista. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo “
1. accert ersi il sinistro de quo verificato per esclusiva colpa della sig.ra conducente e Controparte_2
dell'autovettura Smart Fortwo tg. FN225B la RCA con la;
2. conseguentemente, co scuno per il e per CP_3 nche in solido tra e la sig.ra … al CP_5 CP_2 pagamento in favore della sig. della som ,11= o Parte_1 di quell'altra somma maggior rsi anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
3. in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità, da accertarsi in misura prevalente della cond ura Smart Fortwo tg. FN225BX di proprietà e condotta dalla convenuta nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto condannare CP_2
i convenut ualità ed in solido fra loro, al risarcimento del danno tenendo conto di tale elevato grado di corresponsabilità”.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 10.10.2023 svolgendo CP_3 anche riconve sservando che:
• a differenz to sostenuto dalla ricorrente, le dichiarazioni rilasciate dalla non dimostravano affatto l'esclusiva responsabilità della Tes_1
la testimone non aveva confermato che la ciclista fosse passata CP_2
verde ma anzi da quanto essa aveva riferito risultava che col rosso era passata invece la ciclista, la quale per giunta aveva violato l'a. 182 CDS avendo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 3 circolato a bordo della bi aggio riservato ai pedoni;
• lo stato di ebbrezza della era irrilevante;
CP_2
• contestava anche la mis arcimento richiesto per danni patrimoniali e non patrim La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale di rigettare la CP_3 domanda attor a riconvenzionale trasversale, di condannare la AC a pagare alla Compagnia l'importo di Euro 2.500,00.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 5.10.2023 osservando CP_2 che:
• la sola circostanza dell'accertato stato di ebbrezza non era sufficiente per ritenere l'automobilista esclusiva responsabile del sinistro, poiché “per poter addebitare la causa dell'incidente al conducente in stato d'ebbrezza, occorre la dimostrazione congiunta di due elementi: a) … che il sinistro sia oggettivamente riconducibile alla condotta di guida dell'imputato, dovendo emergere, perlomeno, un contributo causale apprezzabile nella verificazione della collisione;
b) … che il sinistro sia soggettivamente collegato all'agente, dovendosi poter muovere un rimprovero – diverso e ulteriore rispetto allo stato di alterazione – in relazione alla specifica verificazione del sinistro, nel senso che occorre che esso sia ascrivibile a dolo o, quantomeno, a colpa del reo”;
• nella specie, il sinistro era “interamente ascrivibile alla condotta di guida della ricorrente che ha attraversato in sella alla sua bicicletta con il semaforo rosso”;
• contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto. La convenuta AC quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 14.11.2023, venivano assegnati alle parti i termini ex a. 281 duodecies cpc e con ordinanza 20.2.2024 venivano ammesse prove orali. All'udienz il giudice onorario di formalmente l'attrice e la convenuta nonché i testi omento del sinistro CP_2 Testimone_2 era sull'au a quella della (trasportata su altra CP_2 Testimone_3 autovettura). Con ordinanza 2.9.2024 venivano accolte le istanze ex aa. 210 e 213 cpc.
enza del 25.11.2024 il tribunale di MANTOVA interrogava la testimone
[...]
che si trovava su altra vettura al momento del sinistro. Tes_1 enza 20.1.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 3/7/2025 le parti, rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, svolgevano discussione orale ex a. 281 sexies cpc, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa per la decisione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 4 I motivi della decisione
Nessuno dei testimoni interrogati ha potuto confermare univocamente e con sicurezza quale luce -per la ricorrente ciclista e per la convenuta automobilista- stesse proiettando il semaforo subito prima dell'urto fra i veicolo e al momento di esso. Le testimonianze raccolte devono infatti essere così sintetizzate:
• il testimone ha dichiarato: “al momento del sinistro Testimone_2 di cui e' cau la mia macchina dietro la smart fortwo condotta dalla signora , preciso che eravamo in fase di CP_2 frenata e poi di ripartenza, in avamo frenando per il semaforo rosso e poi siamo ripartiti quando e' scattato il verde. … non eravamo fermi ma in fase di rallentamento in quanto il semaforo era rosso ma prima di fermarsi completamente il semaforo e' divenuto verde quindi abbiamo continuato la marcia. … mi sono accorto della presenza della bici solo dopo il sinistro, preciso che era buio, era notte. non ho visto il punto d'urto, mi sono fermato quanto il sinistro era gia' accaduto … non ho visto il momento dell'urto, … posso dire solamente che il semaforo nella direzione mia e della smart era verde, nulla posso dire sulla bici … la smart non era ferma all'intersezione semaforica, aveva rallentato per riprendere la marcia quando e' scattato il verde. non ho visto l'impatto … non ho visto il lla bici in quanto ero dietro ed era buio”
• one (trasportata sull'auto condotta dalla testimone Tes_3
) ha d preciso che al momento del sinistro mi trovavo in Tes_1
quale trasportato con una mia amica, … dovevamo svoltare a sinistra in via Rombon, eravamo fermi non ricordo se il se e rosso … non mi sono accorta della presenza della signora a Pt_1 bordo della bici... ricordo di avere sentito stridio dei freni de non so esattamente dire se la smart avesse il semaforo rosso o verde … non so rispondere con esattezza in merito alla luce semaforica di entrambi i conducenti de e della bici”;
• la testimone (che stava sull'auto insieme alla ) ha Tes_1 Tes_3 dichiarato: “ macchina ferma all'incrocio in atte nale verde, ricordo di aver sentito un rumore e di essermi accorta che vi era stato un incidente … non posso confermare la dinamica … … non sono in grado di ricordare la dinamica, anche perché io prestavo attenzione alla mia guida;
non ricordo se il semaforo fosse rosso o verde … non sono in grado di tempificare se quando c'è stato l'incidente fosse già scattato il verde”. La complessiva valutazione delle testimonianze non consente perciò di accertare con esattezza le condotte di guida dei due conducenti, risultando in particolare impossibile
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 5 accertare quale fosse, per ciascuno di essi, la luce del semaforo. In considerazione di tale incertezza, deve negarsi che la sola circostanza dell'ebbrezza dell'automobilista imponga di ascriverle l'esclusiva responsabilità dell'urto, dovendosi invece fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'a. 2054/2 cc.
Da ciò discende che all'attrice spetta il risarcimento in misura pari alla metà del danno complessivo come di seguito determinato.
Quanto al danno non patrimoniale, si deve sottolineare che nella prima memoria la ricorrente ha dichiarato di aderire alle concl perizia di parte prodotta dall'assicurat nella quale il dottore onclude riconoscendo che Per_1 dal sinistro la iportò: inabilità temp a per due giorni e parziale Pt_1
(75%-50%-25 venti più venti giorni, con postumi permanenti fra sette e otto punti percentuali, con spese congrue stimate in EUR 1.138,00. Considerata l'entità dei postumi, ai sensi dell'a. 139 CAP si deve applicare il DM 16.7.2024, sicché (dato atto che la ricorrente al tempo del sinistro aveva compiuto non 42 bensì 41 anni) il danno totale è dato da: € 12.047 (media fra otto e sette punti di postumi permanenti) + 1.768 per l'inabilità temporanea (2+20+20+20 giorni come sopra specificati) e così in totale EUR 13.815,00, cifra che alla luce del periodico aggiornamento del DM risulta già attualizzata. Mancando adeguate allegazioni, ancor prima che prove, su tali importi non può essere riconosciuta nessuna maggiorazione in aumento per personalizzazione, mancando la prova che il danno concreto sia maggiore di quello sopportato da persone della stessa età cogli stessi postumi. Spetta invece alla ricorrente il danno morale pel configurabile reato di lesioni, stimabile in un quarto approssimato del danno pei postumi permanenti, e quindi in € 3.000,00. Il danno non patrimoniale totale è quindi pari a € 16.815,00.
Quanto al danno patrimoniale, sono riconoscibili:
• la spesa per gli occhiali nuovi (doc. 4, scontrino acquisto) sia pure ridotta a € 120,00 in ragione del deprezzamento per uso dei precedenti;
• la spesa per il soccorso (doc. 9), ridotta in via equitativa in ragione della necessaria proporzione col dichiarato prezzo d'acquisto della bici irrimediabilmente danneggiata, e dunque € 80,00;
• spese mediche stimate dal CT convenuta, € 1.331.
Il danno complessivamente riportato dalla ricorrente è quindi pari a: EUR (16.815 + 120 + 80 + 1.331 =) € 18.346,00 di cui, per le ragioni già illustrate, alla ricorrente spetta la metà, pari a EUR 9.173,00, arrotondabili a EUR 9.200,00, oltre interessi legali da oggi al saldo, importo al cui pagamento in favore della ricorrente vanno condannate le due resistenti in solido.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 6 L'accertato stato di ebbrezza al AC (documentato dalla relazione dei vigili, doc. 2 ricorrente e doc. 4 giustifica infine l'accoglimento della domanda CP_3 riconvenzionale svolta dall'assi rso la sua garantita, la quale del resto non ha specificamente contestato (nella memoria 1.12.2023, primo atto successivo alla riconvenzionale) la sussistenza dei presupposti per applica a contrattualmente pattuita (nella Responsabilità Civile” del doc. 6 al § 2. CP_3
La resistente dev'essere quindi condannata la soc. CP_2 CP_3
l'importo di E oltre interessi legali da oggi al saldo.
Considerato l'accoglimento delle domande per meno della metà, va posta a carico solidale dei resistenti solo la metà delle spese di lite, liquidata in dispositivo in importo prossimo ai minimi (secondo il DM 55/2014) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, mentre il restante mezzo dev'essere compensato. Non può essere rimborsato il contributo unificato che non risulta mai versato.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, co 1. parzialmente le domande della ricorrente Parte_1
;
[...]
2. tto, dic ti soc. Controparte_6
a pagar
[...]
saldo;
3. accoglie la riconve a resistente assic condanna pertanto la resistente a pagare alla soc. l'importo CP_2 CP_3 di EUR 2.500,00 oltr i al saldo;
4. condanna le resistenti in solido a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa tra le parti il restante mezzo, escluso il rimborso del contributo unificato che non risulta versato.
Così deciso il giorno 25 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 7
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA A SEGUITO DI DISCUSSIONE ORALE EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 20411 / 2023 R.G., promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1
col procuratore domiciliatario avv. BORRACCINO ANTONIO, FILANNINO VITO
PARTE RICORRENTE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BRUNO VINCENZO
(cod. fisc. CP_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. NADDEI MARCELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conferma le conclusioni della memoria ex a. 281 duodecies depositata il 30.11.2023, cioè:
“… dichiara di aderire alle risultanze medico legali rip azione di gale” eseguita per conto della convenuta dal dott. Controparte_3
e depositata sub doc. 4 nel fascicolo della . Persona_1 Controparte_3 nte si precisa la domanda rideterminand nni nella minor somma di €. 22.570,78 … per le lesioni subite, ivi ricomprendendosi il danno biologico, l'invalidità temporanea subtotale, parziale e relativa, il danno
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 1 patrimoniale ammontante ad €. 22.010,78, oltre la somma di € 250,00 per i danni materiali relativi all'acquisto della city bike;
€ 140,00 per il recupero della city bike a mezzo della Damiani Car 2 srl, giusta fattura n° 219/2021 (allegata sub doc. n. 9); €. 170,00 per l'acquisto degli occhiali e lenti da vista”
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre CP_3
2023, cioè:
“Nel merito in via principale: Rigettare la domanda attorea in quanto infondata ... Nel merito in via subordinata: … limitare l'obbligo risarcitorio, gravante in capo alla conchiudente nei limiti di quanto provato ... In via riconvenzionale trasversale: … accertato lo stato di ebrezza ed agli effetti dell'art. 186 comma 2 C.d.S. in capo alla Sig.ra CP_2 condannare la medesima al pagamento in favore della Com dell'importo di Euro 2.500,00 in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale trasversale”
La resistente conferma le conclusioni della memoria depositata il 1° dicembre CP_2
2023, cioè:
“in via principale e nel merito rigettare le richieste e respingere le avverse istanze risarcitorie dell'attrice, in quanto del tutto infondate ... ordinata, sulla domanda in via riconvenzionale e trasversale di
[...]
a formulata in via riconvenzionale trasversa CP_3
e in ogni caso limitare l'eventuale condanna Controparte_3 dell'assicu favore della Compagnia dell'importo di Euro 2.500,00”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per rito semplificato del 26.5.2023, Parte_2 esponeva che:
• verso mezzanotte del 12 giugno 2021, in Milano all'incrocio semaforizzato fra via Rombon e via TO Pini, mentre era in sella alla city bike modello “Trekking” ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro coll'autovettura tg. FN225 condotta dalla convenuta CP_4 rata presso la CP_2 CP_3
• , la ricorrente stava t ua in via Muzio Scevola 4 e, giungendo dal quartiere Cimiano, “attraversava la carreggiata laterale di via Rombon con direzione via TO Pini … attraversava la carreggiata laterale di via Rombon utilizzando le strisce pedonali, poste all'altezza della farmacia ivi esistente, fermandosi in corrispondenza dello spartitraffico centrale alberato, in attesa della segnalazione semaforica verde per i pedoni, al fine di attraversare la
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 2 seconda serie di attraversamenti della via Rombon in direzione della via TO Pini”;
• “ottenuta la segnalazione s verde per i pedoni e utilizzando gli appositi attraversamenti, la sig.ra a bordo della sua city bike, impegnava Pt_1
l'incrocio con direzione via uando veniva attinta, nella parte posteriore laterale sinistra (ruota posteriore) dalla parte anteriore sinistra ( raurti anteriore) dell'autovettura Smart Fortwo, condotta dalla che, CP_2 percorrendo via Rombon con direzione centro città, non arrestava i mezzo in corrispondenza del semaforo proiettante in quel momento luce rossa”;
• la polizia locale uta aveva eseg raccogliendo anche le inf i dalla e dalla testimone;
CP_2 Tes_1
• la sitiva alla prova cui era invece risultata CP_2 ne Pt_1
• e esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa è la
la quale circolava alla guida del veicolo in stato di ebrezza Controparte_2 restava il veicolo nonostante la segnalazione semaforica rossa le vietasse di attraversare l'incrocio”;
• a causa del sinistro, la ricorrente aveva riportato lesioni e la bicicletta (del valore d'acquisto di € 250,00) era rimasta danneggiata in modo tale da rendere la riparazione antieconomica, inoltre si erano rotti occhiali e lenti da vista. La ricorrente pertanto concludeva chiedendo “
1. accert ersi il sinistro de quo verificato per esclusiva colpa della sig.ra conducente e Controparte_2
dell'autovettura Smart Fortwo tg. FN225B la RCA con la;
2. conseguentemente, co scuno per il e per CP_3 nche in solido tra e la sig.ra … al CP_5 CP_2 pagamento in favore della sig. della som ,11= o Parte_1 di quell'altra somma maggior rsi anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
3. in subordine, accertare e dichiarare la corresponsabilità, da accertarsi in misura prevalente della cond ura Smart Fortwo tg. FN225BX di proprietà e condotta dalla convenuta nella produzione del sinistro de quo e, per l'effetto condannare CP_2
i convenut ualità ed in solido fra loro, al risarcimento del danno tenendo conto di tale elevato grado di corresponsabilità”.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 10.10.2023 svolgendo CP_3 anche riconve sservando che:
• a differenz to sostenuto dalla ricorrente, le dichiarazioni rilasciate dalla non dimostravano affatto l'esclusiva responsabilità della Tes_1
la testimone non aveva confermato che la ciclista fosse passata CP_2
verde ma anzi da quanto essa aveva riferito risultava che col rosso era passata invece la ciclista, la quale per giunta aveva violato l'a. 182 CDS avendo
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 3 circolato a bordo della bi aggio riservato ai pedoni;
• lo stato di ebbrezza della era irrilevante;
CP_2
• contestava anche la mis arcimento richiesto per danni patrimoniali e non patrim La convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale di rigettare la CP_3 domanda attor a riconvenzionale trasversale, di condannare la AC a pagare alla Compagnia l'importo di Euro 2.500,00.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata il 5.10.2023 osservando CP_2 che:
• la sola circostanza dell'accertato stato di ebbrezza non era sufficiente per ritenere l'automobilista esclusiva responsabile del sinistro, poiché “per poter addebitare la causa dell'incidente al conducente in stato d'ebbrezza, occorre la dimostrazione congiunta di due elementi: a) … che il sinistro sia oggettivamente riconducibile alla condotta di guida dell'imputato, dovendo emergere, perlomeno, un contributo causale apprezzabile nella verificazione della collisione;
b) … che il sinistro sia soggettivamente collegato all'agente, dovendosi poter muovere un rimprovero – diverso e ulteriore rispetto allo stato di alterazione – in relazione alla specifica verificazione del sinistro, nel senso che occorre che esso sia ascrivibile a dolo o, quantomeno, a colpa del reo”;
• nella specie, il sinistro era “interamente ascrivibile alla condotta di guida della ricorrente che ha attraversato in sella alla sua bicicletta con il semaforo rosso”;
• contestava inoltre la misura del risarcimento richiesto. La convenuta AC quindi concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione, tenuta il 14.11.2023, venivano assegnati alle parti i termini ex a. 281 duodecies cpc e con ordinanza 20.2.2024 venivano ammesse prove orali. All'udienz il giudice onorario di formalmente l'attrice e la convenuta nonché i testi omento del sinistro CP_2 Testimone_2 era sull'au a quella della (trasportata su altra CP_2 Testimone_3 autovettura). Con ordinanza 2.9.2024 venivano accolte le istanze ex aa. 210 e 213 cpc.
enza del 25.11.2024 il tribunale di MANTOVA interrogava la testimone
[...]
che si trovava su altra vettura al momento del sinistro. Tes_1 enza 20.1.2025 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. All'udienza del 3/7/2025 le parti, rassegnate le conclusioni in epigrafe trascritte, svolgevano discussione orale ex a. 281 sexies cpc, all'esito della quale il giudice tratteneva la causa per la decisione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 4 I motivi della decisione
Nessuno dei testimoni interrogati ha potuto confermare univocamente e con sicurezza quale luce -per la ricorrente ciclista e per la convenuta automobilista- stesse proiettando il semaforo subito prima dell'urto fra i veicolo e al momento di esso. Le testimonianze raccolte devono infatti essere così sintetizzate:
• il testimone ha dichiarato: “al momento del sinistro Testimone_2 di cui e' cau la mia macchina dietro la smart fortwo condotta dalla signora , preciso che eravamo in fase di CP_2 frenata e poi di ripartenza, in avamo frenando per il semaforo rosso e poi siamo ripartiti quando e' scattato il verde. … non eravamo fermi ma in fase di rallentamento in quanto il semaforo era rosso ma prima di fermarsi completamente il semaforo e' divenuto verde quindi abbiamo continuato la marcia. … mi sono accorto della presenza della bici solo dopo il sinistro, preciso che era buio, era notte. non ho visto il punto d'urto, mi sono fermato quanto il sinistro era gia' accaduto … non ho visto il momento dell'urto, … posso dire solamente che il semaforo nella direzione mia e della smart era verde, nulla posso dire sulla bici … la smart non era ferma all'intersezione semaforica, aveva rallentato per riprendere la marcia quando e' scattato il verde. non ho visto l'impatto … non ho visto il lla bici in quanto ero dietro ed era buio”
• one (trasportata sull'auto condotta dalla testimone Tes_3
) ha d preciso che al momento del sinistro mi trovavo in Tes_1
quale trasportato con una mia amica, … dovevamo svoltare a sinistra in via Rombon, eravamo fermi non ricordo se il se e rosso … non mi sono accorta della presenza della signora a Pt_1 bordo della bici... ricordo di avere sentito stridio dei freni de non so esattamente dire se la smart avesse il semaforo rosso o verde … non so rispondere con esattezza in merito alla luce semaforica di entrambi i conducenti de e della bici”;
• la testimone (che stava sull'auto insieme alla ) ha Tes_1 Tes_3 dichiarato: “ macchina ferma all'incrocio in atte nale verde, ricordo di aver sentito un rumore e di essermi accorta che vi era stato un incidente … non posso confermare la dinamica … … non sono in grado di ricordare la dinamica, anche perché io prestavo attenzione alla mia guida;
non ricordo se il semaforo fosse rosso o verde … non sono in grado di tempificare se quando c'è stato l'incidente fosse già scattato il verde”. La complessiva valutazione delle testimonianze non consente perciò di accertare con esattezza le condotte di guida dei due conducenti, risultando in particolare impossibile
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 5 accertare quale fosse, per ciascuno di essi, la luce del semaforo. In considerazione di tale incertezza, deve negarsi che la sola circostanza dell'ebbrezza dell'automobilista imponga di ascriverle l'esclusiva responsabilità dell'urto, dovendosi invece fare applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'a. 2054/2 cc.
Da ciò discende che all'attrice spetta il risarcimento in misura pari alla metà del danno complessivo come di seguito determinato.
Quanto al danno non patrimoniale, si deve sottolineare che nella prima memoria la ricorrente ha dichiarato di aderire alle concl perizia di parte prodotta dall'assicurat nella quale il dottore onclude riconoscendo che Per_1 dal sinistro la iportò: inabilità temp a per due giorni e parziale Pt_1
(75%-50%-25 venti più venti giorni, con postumi permanenti fra sette e otto punti percentuali, con spese congrue stimate in EUR 1.138,00. Considerata l'entità dei postumi, ai sensi dell'a. 139 CAP si deve applicare il DM 16.7.2024, sicché (dato atto che la ricorrente al tempo del sinistro aveva compiuto non 42 bensì 41 anni) il danno totale è dato da: € 12.047 (media fra otto e sette punti di postumi permanenti) + 1.768 per l'inabilità temporanea (2+20+20+20 giorni come sopra specificati) e così in totale EUR 13.815,00, cifra che alla luce del periodico aggiornamento del DM risulta già attualizzata. Mancando adeguate allegazioni, ancor prima che prove, su tali importi non può essere riconosciuta nessuna maggiorazione in aumento per personalizzazione, mancando la prova che il danno concreto sia maggiore di quello sopportato da persone della stessa età cogli stessi postumi. Spetta invece alla ricorrente il danno morale pel configurabile reato di lesioni, stimabile in un quarto approssimato del danno pei postumi permanenti, e quindi in € 3.000,00. Il danno non patrimoniale totale è quindi pari a € 16.815,00.
Quanto al danno patrimoniale, sono riconoscibili:
• la spesa per gli occhiali nuovi (doc. 4, scontrino acquisto) sia pure ridotta a € 120,00 in ragione del deprezzamento per uso dei precedenti;
• la spesa per il soccorso (doc. 9), ridotta in via equitativa in ragione della necessaria proporzione col dichiarato prezzo d'acquisto della bici irrimediabilmente danneggiata, e dunque € 80,00;
• spese mediche stimate dal CT convenuta, € 1.331.
Il danno complessivamente riportato dalla ricorrente è quindi pari a: EUR (16.815 + 120 + 80 + 1.331 =) € 18.346,00 di cui, per le ragioni già illustrate, alla ricorrente spetta la metà, pari a EUR 9.173,00, arrotondabili a EUR 9.200,00, oltre interessi legali da oggi al saldo, importo al cui pagamento in favore della ricorrente vanno condannate le due resistenti in solido.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 6 L'accertato stato di ebbrezza al AC (documentato dalla relazione dei vigili, doc. 2 ricorrente e doc. 4 giustifica infine l'accoglimento della domanda CP_3 riconvenzionale svolta dall'assi rso la sua garantita, la quale del resto non ha specificamente contestato (nella memoria 1.12.2023, primo atto successivo alla riconvenzionale) la sussistenza dei presupposti per applica a contrattualmente pattuita (nella Responsabilità Civile” del doc. 6 al § 2. CP_3
La resistente dev'essere quindi condannata la soc. CP_2 CP_3
l'importo di E oltre interessi legali da oggi al saldo.
Considerato l'accoglimento delle domande per meno della metà, va posta a carico solidale dei resistenti solo la metà delle spese di lite, liquidata in dispositivo in importo prossimo ai minimi (secondo il DM 55/2014) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, mentre il restante mezzo dev'essere compensato. Non può essere rimborsato il contributo unificato che non risulta mai versato.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, co 1. parzialmente le domande della ricorrente Parte_1
;
[...]
2. tto, dic ti soc. Controparte_6
a pagar
[...]
saldo;
3. accoglie la riconve a resistente assic condanna pertanto la resistente a pagare alla soc. l'importo CP_2 CP_3 di EUR 2.500,00 oltr i al saldo;
4. condanna le resistenti in solido a rifondere alla ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in € 1.350,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA e compensa tra le parti il restante mezzo, escluso il rimborso del contributo unificato che non risulta versato.
Così deciso il giorno 25 luglio 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 20411 / 2023 - pag. 7