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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3496/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3496/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. SACCA' CARMEN per parte ricorrente che chiede in ogni modo Parte_1
l'autorizzazione al deposito della documentazione allegata alle note tardive, in quanto successiva al deposito del ricorso
Nonché, per parte resistente , la dr.ssa Controparte_1
, contesta la tardività delle note di controparte. Controparte_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Ammette il deposito richiesto e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8 N. R.G. 3496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3496/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SACCA' CARMEN e dall'Avv. MERCATANTE LIVIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratto a termine
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di docente, in base a vari contratti a tempo determinato, dall'a.s.
2004/2005 in poi fino all'immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2019, e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 485 t.u. n° 264/94,
pagina 2 di 8 chiedeva di «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il sevizio di lavoro a tempo determinato, non di ruolo con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, sia a fini giuridici che economici, per il periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e il diritto a percepire le differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e condannare l'amministrazione convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al suddetto riconoscimento sin dal
01.09.2019 ovvero dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, con rinnovo Cont del decreto di ricostruzione di carriera”; - conseguentemente condannare il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici di anni 14 per il servizio pre-ruolo con inserimento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 1/09/2019, e comunque nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis nonché al pagamento in favore della suddetta parte ricorrente delle differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità nella somma maturata e maturanda PARI AD EURO 8.933,53».
Si costituiva in giudizio il deducendo l'avvenuto corretto CP_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo in favore della ricorrente, all'atto della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo nei limiti di legge.
2. Le domande della ricorrente possono trovare parziale accoglimento.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
pagina 3 di 8 La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, Per_1 Per_2
e e causa C-180/04, ). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi Per_3 Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a
C 305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, in base agli artt.
485 e 489 t.u. n° 297/94 cit., al personale docente delle scuole e istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di insegnante non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici e i diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
In base alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. L. n. 31150 del 28/11/2019 e successive conformi), in tema di riconoscimento pagina 4 di 8 dei servizi pre-ruolo del personale docente, ovvero anche a amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, la normativa del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, in porzione limitata;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Nella fattispecie la ricorrente eccepisce che, a fronte di effettiva prestazione di servizio per anni 13 (14, considerando il primo anno di ruolo), ha avuto riconoscimento all'atto di conferma in ruolo, di anzianità di anni 10 (11, considerando il primo anno di ruolo) ai fini giuridici ed economici e del restante periodo (3 anni) ai soli fini economici, laddove, in base a quanto appena osservato, doveva esserle riconosciuto ad ogni effetto l'intero servizio effettivo prestato.
4. Quanto ai servizi pre-ruolo, il relativo riconoscimento mediante ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo costituisce posizione cd. giuridica conseguente all'anzianità, in quanto ricollegato non solo allo svolgersi nel tempo della prestazione di lavoro, ma anche al suo riconoscimento, in base ai criteri di valutazione, come rilevanti per il servizio di ruolo.
In altre parole, in sede di ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non è mera conseguenza del fatto della maturazione della relativa anzianità (che di per sé risulta imprescrittibile), ma si verifica solo in quanto oggetto di autonomo e specifico diritto previsto dalle norme di legge sopra richiamate che prevedono una positiva valutazione di comparabilità con il servizio di ruolo.
Un simile diritto al riconoscimento matura al momento della conferma in ruolo ed è pertanto anche autonomamente soggetto a prescrizione.
pagina 5 di 8 Ne consegue che la ricorrente può far valere il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo dal momento che il convenuto, nel CP_1 settembre 2019, pur riconoscendo l'anzianità di servizio l'ha computata secondo il criterio della temporizzazione.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, però, la norma di cui viene richiesta la disapplicazione in questa sede, per il personale docente, non si limita a prevedere un aspetto negativo (la computabilità parziale degli anni di pre-ruolo), ma anche aspetti di vantaggio: nella specie, quello previsto dall'art. 489, per il quale sono sufficiente 180 giorni per maturare 12 mesi di anzianità (cfr., Corte appello Roma sez. lav., 27/10/2020,
n.2234: «Nel settore scolastico, mentre in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti ab origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore (perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali)»).
Nel caso di specie, risulta che, pur non applicando la norma di favore sul computo del periodo, la ricorrente avrebbe svolto un servizio maggiore di quanto riconosciuto in sede di conferma in ruolo, (11 anni e 2 mesi effettivi) circostanza che si abbina al dato negativo di non vedersi accantonati i tre anni considerati ai soli fini economici.
Ma detto dato negativo, attenendo ad una circostanza futura ed eventuale, non può entrare in comparazione, a maggior ragione davanti ad una domanda che espressamente chiede di considerare il pre-ruolo integralmente.
pagina 6 di 8 Peraltro, con documentazione successiva, parte ricorrente ha dimostrato il suo pensionamento, con perdita dell'accantonamento.
5. Ne consegue che sussiste, nei limiti di cui al ricorso, una discriminazione (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149: «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»), anche tenendo conto dell'intera disciplina che viene in contestazione, in quanto «se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali» (così Cassazione citata).
pagina 7 di 8 Le considerazioni sopra svolte comportano che la ricorrente abbia alla integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 11 anni, 2 mesi (ai quali deve aggiungersi l'anno di ruolo prima della ricostruzione di carriera), con condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti.
6. Le spese di lite, visto il solo parziale accoglimento del ricorso e attesa la presenza di orientamenti diversificati tra i vari Tribunali, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c., respinta ogni altra domanda,
A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 11 anni, 2 mesi;
B) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
C) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 19/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3496/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. SACCA' CARMEN per parte ricorrente che chiede in ogni modo Parte_1
l'autorizzazione al deposito della documentazione allegata alle note tardive, in quanto successiva al deposito del ricorso
Nonché, per parte resistente , la dr.ssa Controparte_1
, contesta la tardività delle note di controparte. Controparte_2
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice
Ammette il deposito richiesto e all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 8 N. R.G. 3496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3496/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SACCA' CARMEN e dall'Avv. MERCATANTE LIVIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dalla dr.ssa Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: contratto a termine
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di docente, in base a vari contratti a tempo determinato, dall'a.s.
2004/2005 in poi fino all'immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2019, e di avere avuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato non integralmente ma nei limiti di cui all'art. 485 t.u. n° 264/94,
pagina 2 di 8 chiedeva di «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il sevizio di lavoro a tempo determinato, non di ruolo con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, sia a fini giuridici che economici, per il periodo di servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e il diritto a percepire le differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e condannare l'amministrazione convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito al suddetto riconoscimento sin dal
01.09.2019 ovvero dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, con rinnovo Cont del decreto di ricostruzione di carriera”; - conseguentemente condannare il alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici di anni 14 per il servizio pre-ruolo con inserimento nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 1/09/2019, e comunque nella corrispondente posizione stipendiale di cui al CCNL applicabile ratione temporis nonché al pagamento in favore della suddetta parte ricorrente delle differenze retributive non godute per mancato riconoscimento degli scatti di anzianità nella somma maturata e maturanda PARI AD EURO 8.933,53».
Si costituiva in giudizio il deducendo l'avvenuto corretto CP_1 riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo in favore della ricorrente, all'atto della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo nei limiti di legge.
2. Le domande della ricorrente possono trovare parziale accoglimento.
Secondo la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999,
n. 1999/70/CE), i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
pagina 3 di 8 La CGUE, nella causa C-307/05, ha osservato che le prescrizioni ivi espresse sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (sentenze 4 luglio 2006, causa C-212/04, e a., nonché 7 settembre 2006, causa C-53/04, Per_1 Per_2
e e causa C-180/04, ). La clausola 4, inoltre, deve ritenersi Per_3 Per_4 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (così CGUE, 15 aprile 2008, n. 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione).
La Corte di Giustizia poi (cfr., sent. 18.10.2012 in cause riunite da C 302/11 a
C 305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra;
che il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.
3. Applicando tali principi al caso oggetto del presente giudizio, in base agli artt.
485 e 489 t.u. n° 297/94 cit., al personale docente delle scuole e istituzioni educative statali assunto a tempo indeterminato, il servizio prestato presso le predette scuole in qualità di insegnante non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, nei limiti indicati, ai fini giuridici ed economici e i diritti economici derivanti dal riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
In base alla giurisprudenza ormai pacifica della Suprema Corte (cfr. Cass.
Sez. L. n. 31150 del 28/11/2019 e successive conformi), in tema di riconoscimento pagina 4 di 8 dei servizi pre-ruolo del personale docente, ovvero anche a amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, la normativa del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente ai primi quattro anni, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, in porzione limitata;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Nella fattispecie la ricorrente eccepisce che, a fronte di effettiva prestazione di servizio per anni 13 (14, considerando il primo anno di ruolo), ha avuto riconoscimento all'atto di conferma in ruolo, di anzianità di anni 10 (11, considerando il primo anno di ruolo) ai fini giuridici ed economici e del restante periodo (3 anni) ai soli fini economici, laddove, in base a quanto appena osservato, doveva esserle riconosciuto ad ogni effetto l'intero servizio effettivo prestato.
4. Quanto ai servizi pre-ruolo, il relativo riconoscimento mediante ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo costituisce posizione cd. giuridica conseguente all'anzianità, in quanto ricollegato non solo allo svolgersi nel tempo della prestazione di lavoro, ma anche al suo riconoscimento, in base ai criteri di valutazione, come rilevanti per il servizio di ruolo.
In altre parole, in sede di ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non è mera conseguenza del fatto della maturazione della relativa anzianità (che di per sé risulta imprescrittibile), ma si verifica solo in quanto oggetto di autonomo e specifico diritto previsto dalle norme di legge sopra richiamate che prevedono una positiva valutazione di comparabilità con il servizio di ruolo.
Un simile diritto al riconoscimento matura al momento della conferma in ruolo ed è pertanto anche autonomamente soggetto a prescrizione.
pagina 5 di 8 Ne consegue che la ricorrente può far valere il diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo dal momento che il convenuto, nel CP_1 settembre 2019, pur riconoscendo l'anzianità di servizio l'ha computata secondo il criterio della temporizzazione.
Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, però, la norma di cui viene richiesta la disapplicazione in questa sede, per il personale docente, non si limita a prevedere un aspetto negativo (la computabilità parziale degli anni di pre-ruolo), ma anche aspetti di vantaggio: nella specie, quello previsto dall'art. 489, per il quale sono sufficiente 180 giorni per maturare 12 mesi di anzianità (cfr., Corte appello Roma sez. lav., 27/10/2020,
n.2234: «Nel settore scolastico, mentre in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti ab origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore (perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali)»).
Nel caso di specie, risulta che, pur non applicando la norma di favore sul computo del periodo, la ricorrente avrebbe svolto un servizio maggiore di quanto riconosciuto in sede di conferma in ruolo, (11 anni e 2 mesi effettivi) circostanza che si abbina al dato negativo di non vedersi accantonati i tre anni considerati ai soli fini economici.
Ma detto dato negativo, attenendo ad una circostanza futura ed eventuale, non può entrare in comparazione, a maggior ragione davanti ad una domanda che espressamente chiede di considerare il pre-ruolo integralmente.
pagina 6 di 8 Peraltro, con documentazione successiva, parte ricorrente ha dimostrato il suo pensionamento, con perdita dell'accantonamento.
5. Ne consegue che sussiste, nei limiti di cui al ricorso, una discriminazione (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n.31149: «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»), anche tenendo conto dell'intera disciplina che viene in contestazione, in quanto «se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività
l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali» (così Cassazione citata).
pagina 7 di 8 Le considerazioni sopra svolte comportano che la ricorrente abbia alla integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 11 anni, 2 mesi (ai quali deve aggiungersi l'anno di ruolo prima della ricostruzione di carriera), con condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti.
6. Le spese di lite, visto il solo parziale accoglimento del ricorso e attesa la presenza di orientamenti diversificati tra i vari Tribunali, possono essere interamente compensate, sussistendone eccezionali motivi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c., respinta ogni altra domanda,
A) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale valutazione del servizio pre-ruolo per un totale di 11 anni, 2 mesi;
B) condanna il resistente al pagamento degli importi superiori CP_1 eventualmente spettanti, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione;
C) compensa integralmente le spese tra le parti.
Bologna il 19/03/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 8 di 8