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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1096/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 gennaio 2025 ad ore 11,28 innanzi alla dott.ssa Diletta Maria Grisanti, sono comparsi: per nessuno è comparso sino alle ore 11,29; Parte_1 per l'avv. DE POLI FILIPPO nonché l'assistente di direzione Parte_2 munito di procura Mauro Tonello;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opposta precisa le conclusioni come in atti, riportandosi in particolare alle note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 15,45.
Il Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti, all'udienza del 23/1/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura alle parti esonerate dalla presenza alle ore 15,45 del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
nella controversia iscritta al n. 1096 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Severo (FG), via Parte_1 C.F._1
San Donato n. 7, presso lo studio dell'avv. Luigi Fallucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opponente- contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Santa Croce 205, presso lo studio dell'avv. Filippo De Poli, che lo Pt_2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- opposta - in punto: opposizione a decreto ingiuntivo – debito di gioco.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione fissata per il 23/1/2025, le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al presente Tribunale la al fine di ottenere la revoca del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2139/2023, emesso in data 11.12.2023, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a parte opposta la somma pari ad euro 71.940,56, oltre interessi e spese di procedura, in virtù dei n. 20 assegni pagina 2 di 4 bancari emessi relativi a gettoni da gioco eccependo, in particolare, la nullità del decreto ingiuntivo suddetto a fronte dell'intervenuta prescrizione decennale dell'asserito credito, stante il mancato ricevimento di alcun sollecito di pagamento né di alcuna richiesta di tipo stragiudiziale e/o giudiziale sino alla notifica del decreto ingiuntivo suddetto.
Si costituiva in giudizio la insistendo in via pregiudiziale per la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione ed eccependo l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione promosso alla luce della diffida ricevuta dall'opponente in data 22.2.2023 e l'emissione degli assegni in questione nel periodo tra il 29.12.2016 e il 5.8.2017 e, dunque, l'erroneità di quanto dedotto da parte opponente, in termini di maturata prescrizione decennale, peraltro senza nemmeno procedere all'indicazione del dies a quo di decorrenza del relativo termine.
Preso atto del deposito della sola prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., con le quali entrambe le parti si limitavano a ribadire le conclusioni già rassegnate e le relative deduzioni, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza di discussione, celebrata alla presenza della sola parte opposta, quest'ultima insisteva, riportandosi alle note depositate, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto in proprio favore.
L'opposizione è infondata e, per tale ragione, deve essere rigettata.
Come già precisato in punto di fatto, parte opponente ha formulato un unico motivo di opposizione, insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto a fronte della sua asserita nullità per intervenuta prescrizione decennale dell'azione.
Ebbene, risulta dirimente, ai fini della verifica della fondatezza dell'opposizione, quanto dedotto e prodotto da parte opposta in merito all'invio della raccomandata di cui al doc. 24 depositato in sede monitoria, ricevuta dall'opponente in data 23.2.2023, a seguito della quale è stato poi promosso il ricorso monitorio.
Ed infatti, tenuto conto del periodo di emissione degli assegni sulla base dei quali è stato ottenuto il provvedimento monitorio (doc. nn. da 4 a 23 del fascicolo monitorio) e dell'eccepita maturazione del termine di prescrizione decennale, l'opposizione deve ritenersi infondata, in quanto come detto basata su tale unica eccezione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, così come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché dell'attività effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1096/2024 come in epigrafe promossa, disattesa ogni eccezione contraria: pagina 3 di 4 - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2139/2023, emesso in data
11.12.2023 dal presente Tribunale, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti esonerate dalla presenza ed allegazione al verbale.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Diletta Maria Grisanti
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