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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6944 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa IC SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29465 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Iannicelli, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla Piazza Amedeo, n. 15;
- Attore -
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito, domiciliatario in Caserta, al Corso Trieste,
n. 98 e in Caivano (NA), alla via Braucci, n. 23;
- Convenuta -
NONCHE'
, nato a [...] in data [...], c.f.: Controparte_1
residente in [...]. C.F._1
- Convenuto contumace -
Conclusioni: per l'attore: “invitare l'Ausiliario a fornire … integrazioni al proprio elaborato … In subordine convocare a chiarimenti il c.t.u., in contraddittorio con i consulenti medici delle parti … In via ulteriormente subordinata … chiede l'integrale accoglimento della domanda
… formulata con vittoria di spese e compensi di causa”; per la convenuta HDI Assicurazioni S.p.A.: “in via preliminare, … accertare e dichiarare
l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria;
nel merito ed in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche in forma parziale, accertare e dichiarare la corresponsabilità” dell'attore “nella determinazione 2
dell'incidente per cui è causa e nella produzione delle lamentate lesioni ai sensi dell'art.
2054, II comma, c.c., riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni ex art.
1227 c.c., il tutto entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla garanzia assicurativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). ha convenuto in giudizio e la HDI Assicurazioni Parte_1 Controparte_1
S.p.A., esponendo che:
- In data 31 agosto 2020, alle ore 7:30 circa, mentre si trovava alla guida del motoveicolo tg.
DE55674, di sua proprietà, percorrendo il lato destro di via Camillo De Meis in Napoli, in direzione del centro città, all'altezza del civico n. 537 veniva tamponato dall'autovettura
EN MEe tg. DX125GM, condotta da e assicurata per la on Persona_1 CP_2
la HDI Assicurazioni S.p.A.;
-. L'incidente si era verificato a causa del sopraggiungere dell'autovettura da tergo, in quanto procedeva nella medesima direzione e sulla stessa corsia di marcia del motoveicolo;
- A seguito della collisione, egli rovinava al suolo unitamente al motoveicolo da lui condotto, riportando danni al motoveicolo e lesioni personali agli arti inferiori, dalle quali era guarito con postumi permanenti stimati tra il 18% e il 38%, in quanto l'attuale danno si à innestato su un pregresso e grave quadro neurologico, muscolare e osseo a carico della gamba destra.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, inoltrava formale richiesta di risarcimento dei danni al proprio motoveicolo a Controparte_3
trasmettendone copia per conoscenza alla HDI Assicurazioni S.p.A;
[...] Controparte_3
una volta rubricato il sinistro e sottoposto a perizia il motoveicolo, formulava
[...] un'offerta risarcitoria pari a € 700,00 per i danni materiali, oltre € 300,00 a titolo di compensi legali, da lui accettati a titolo di acconto, riservandosi ogni diritto in ordine al maggior danno subito.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2055 c.c., unico ed esclusivo responsabile del sinistro il proprietario dell'autovettura EN ME (tg.
DX125GM) e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di “tutti i danni … di natura patrimoniale e non” alla sua persona e al motoveicolo di sua proprietà (“per le spese sanitarie già sostenute e quelle future”, danno non patrimoniale con “adeguata personalizzazione”, “danno morale”) in misura da provare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, vinte le distraende spese di lite.
La HDI Assicurazioni S.p.A., costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite. In particolare, ha eccepito l'improcedibilità 3
della domanda, in quanto la richiesta di risarcimento preventiva formulata dall'attore non rispetterebbe i requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché dall'art. 6 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in quanto priva dell'indicazione relativa all'occupazione dell'istante, al reddito percepito e all'eventuale godimento di trattamenti economici previdenziali durante il periodo di inabilità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, eccependo la mancanza di idonei elementi probatori e invocando una presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Ha inoltre rilevato che il danno materiale risultava già risarcito mediante la procedura di indennizzo diretto attivata presso Ha infine contestato la richiesta di Controparte_3
risarcimento del danno morale in quanto formulata come voce autonoma, e ha sostenuto che, in ogni caso, gli interessi legali dovrebbero decorrere dalla data del fatto e sulla somma annualmente rivalutata.
, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale e una CTU medico-legale e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). La domanda è proponibile e procedibile.
L'attore, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), ha inviato alla compagnia assicuratrice formale lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r ricevuta in data 26.07.2021 e invito alla stipula di una negoziazione assistita a mezzo raccomandata ricevuta in data 14.10.2021.
Sul punto va rimarcato che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art.
148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ. sez. VI-III n. 19354, 30/9/2016).
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria trasmessa dall'attore conteneva tutti gli elementi essenziali e sufficienti affinchè l'assicuratore potesse istruire correttamente la pratica, accertare le responsabilità, quantificare il danno e valutare un'eventuale offerta risarcitoria. 4
Pertanto, risultano pienamente soddisfatti i presupposti di legge per la procedibilità della domanda, con conseguente rigetto delle eccezioni sollevate sul punto dalla parte convenuta.
3). L'attore ha dato prova, attraverso la deposizione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e e la documentazione medica prodotta, che l'incidente
[...] Testimone_3
descritto in citazione realmente avvenne, per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura EN ME (tg. DX125GM), e che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione.
In particolare, deve tenersi conto delle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 15 giugno
2023 dai testi e , i quali, al momento del sinistro, si Testimone_1 Testimone_2
trovavano entrambi a bordo di un motociclo che procedeva alle spalle di quello dall'attore, lungo via De Meis in Napoli, in direzione Ospedale del Mare. , Testimone_1
conducente del motociclo di sua proprietà che seguiva quello dell'attore ha reso le seguenti dichiarazioni: “era la fine del mese di agosto 2020, alle ore 7,00 -7,30 circa, … ho visto un'auto di colore scuro che ci superava e nel rientrare nella corsia tamponava un motociclo di colore scuro che procedeva nello stesso senso di marcia nostro, innanzi a noi di una decina di metri”, “il motociclo ed il suo occupante sono caduti a terra sul lato sinistro”,
“preciso che l'auto nel rientrare nella corsia dopo il sorpasso con la parte anteriore destra
… ha urtato il motociclo alla parte posteriore facendolo cadere sul lato sinistro, dopo l'urto il conducente del motociclo accusava dolori alla gamba sinistra in particolare alla caviglia”.
Tali dichiarazioni trovano conferma in quelle rese dal teste , trasportato a bordo del Tes_2
motociclo che seguiva quello dell'attore: “erano le 7.30 circa. Ad un certo punto ho visto un'auto EN di colore scuro che nel rientrare dopo averci sorpassato ha tamponato un motociclo con a bordo un uomo di mezza età, che procedeva nella stessa corsia di marcia con direzione verso Napoli, ho visto l'auto urtare con la parte destra anteriore il motociclo alla parte posteriore e facendolo cadere a terra sul lato sinistro. Preciso che Via De Meis è a doppio senso di circolazione e in quel momento non vi era traffico”, “il conducente del motociclo era solo e portava il casco, egli è caduto sul lato sinistro … l'investito lamentava dolori alla gamba sinistra”, “Riconosco dalle foto esibitemi i mezzi coinvolti”.
Orbene, la versione data dai testi è da ritenersi pienamente attendibile, in quanto:
-. non emergono contraddizioni interne a ciascuna deposizione;
-. non vi è alcuna incongruenza tra le due testimonianze, che risultano tra loro coerenti e convergenti;
-. i testimoni sono stati precisi e puntuali nella ricostruzione della dinamica del sinistro, fornendo dettagli specifici e concreti, non limitandosi a riportare in modo generico le 5
circostanze indicate nell'atto di citazione, ma riferendo fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza;
-. i testi escussi appaiono terzi e imparziali rispetto alle parti in causa;
-. Le loro dichiarazioni risultano pienamente compatibili con la documentazione, medica e non solo, prodotta in giudizio (cfr. in particolare il modello CAI originale, redatto e sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro);
-. Parte convenuta non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a contrastare l'attendibilità delle deposizioni rese, né ha dedotto fatti impeditivi specifici in grado di incidere sulla ricostruzione storica della vicenda, limitandosi a generiche contestazioni non supportate da prove.
A ulteriore conferma dell'attendibilità delle suddette testimonianze e della veridicità della ricostruzione dei fatti così come prospettata nella domanda giudiziale, giova anche richiamare le conclusioni del CTU medico legale, Dott. , il quale, con relazione Persona_2
dettagliata, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo Giudice, ha evidenziato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo. Il CTU, infatti, ha evidenziato come siano
“soddisfatti e convergenti tutti i criteri del nesso di causalità previsti dalla dottrina medico legale (criterio cronologico, dell'efficienza causale qualitativa e quantitativa, criterio topografico, della continuità clinica, di esclusione)” (cfr. relazione CTU, pag. 6).
Pertanto, sulla base delle riferite risultanze istruttorie, complessivamente valutate, deve ritenersi pienamente provato che l'incidente si è verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, quindi - superando la presunzione di corresponsabilità solidale ex art. 2054, co.
2, c.c. - per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura EN ÉG (tg.
DX125GM), il quale, nell'occasione, non ha tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico, così contravvenendo a comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, oltre che agli artt. 140, 141, 154 e 191 D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada).
Al momento del sinistro, l'autovettura EN MEe tg. DX125GM era assicurata per la responsabilità civile inerente alla sua circolazione con la HDI Assicurazioni S.p.A.
4). Le lesioni riportate dall'attore per effetto del sinistro per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei
Consulenti tecnici di e della H.D.I. S.p.A., cfr. al riguardo Cass. sez. VI Parte_1 sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e 6
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU medico legale redatta dal dott. (cfr. pag. 9), Persona_3
ha riportato, per effetto del sinistro per cui è causa: Parte_1
-. “frattura dell'epifisi distale di perone a sinistra, frattura dei cuneiformi (1°,2° e 3°), lesione del legamento peroneo astragalico posteriore”, con postumi che hanno determinato “un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12%” non incidente “sulla capacità di lavoro specifica del periziando” (cfr. relazione del CTU, pag. 7);
-. “una inabilità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 40 e parziale mediamente al 50% di giorni 63”.
L'attore ha contestato parzialmente le conclusioni della CTU, ritenendo che la stessa non abbia adeguatamente valutato le effettive menomazioni subite a seguito del sinistro per cui è causa. In particolare, parte attrice ha sostenuto che la valutazione del danno biologico permanente avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 18%, anziché del 12% come ritenuto dal CTU, e ha contestato, altresì, l'applicazione dei criteri per la CP_4
rideterminazione del danno attuale, nonché l'utilizzo della c.d. formula “Gabrielli”.
Tuttavia, a tali contestazioni il CTU ha fornito puntuale risposta nella relazione peritale finale, con argomentazioni che questo Giudice ritiene condivisibili, in quanto logiche, pertinenti, conformi al dato normativo, nonché coerenti con la prassi giurisprudenziale e medico legale consolidata.
Per tali ragioni, si condividono e si fanno proprie le conclusioni del CTU medico legale.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione 7
predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 12%), considerato che per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la nuova tabella unica nazionale può essere applicata, per espressa previsione normativa, ai soli sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025 (ossia, ai sinistri verificatisi dopo il
05.03.2025), e non sussistendo circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, possono essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri, in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (43 anni circa) ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 27.036,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti postumi permanenti pari al 12%;
-. complessivi € 7.072,50, per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, art. 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale, la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr.: Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, 8
lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità, con motivazione analitica, di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità o conseguenze anomale che vengano tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento, (cfr.: Cass. n. 7513/2018; Cass., n. 10912/2018; Cass., n. 23469/2018; Cass. n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019).
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta che l'attore abbia dedotto né tantomeno provato, in modo concreto e puntuale, alcuna specifica peculiare sofferenza soggettiva che consenta di giustificare un incremento risarcitorio rispetto agli ordinari parametri tabellari. La deposizione testimoniale resa all'udienza del 15 giugno 2025 dalla zia di appare, infatti, eccessivamente generica e priva di specificità tali da Parte_1
consentire il riconoscimento (anche solo in via presuntiva) di ulteriori aspetti pregiudizievoli anatomo-funzionali, relazionali o emotivi, che possano ritenersi peculiari e personalizzati in ragione delle condizioni pregresse dell'attore o del tipo di attività da lui svolte, e non comuni a tutte le vittime che abbiano subito lesioni analoghe guarite con postumi similari. Va ricordato, infatti, che le peculiarità del caso concreto - che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento - devono essere allegate e provate come fatti specifici e non possono limitarsi a formule generiche o espressioni di carattere soggettivo, come quelle riferite dalla teste escussa in giudizio (“a causa della sua menomazione non ha più la forza nelle gambe, non ha trovato al momento altro lavoro, egli vive solo è spesso depresso e non frequenta più gli amici”), che si risolvono in affermazioni apodittiche prive di concreto riscontro oggettivo.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 34.108,5, il cui pagamento va posto, in solido, a carico dei convenuti.
5). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria 9
progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr.: Cass., SS.UU., n. 1712/1995; Cass., sez. III, n. 2796/2000).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 34.108,50 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(31.08.2020) valutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da agosto 2020 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 31.08.2021 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c.), con decorrenza dal 31.08.2020 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
6). In merito ai danni patrimoniali lamentati dall'attore, si osserva quanto segue.
Quanto alle spese mediche, nulla è dovuto all'attore, atteso che:
-. da un lato, “non si rinvengono agli atti fatture e/o ricevute sanitarie per spese mediche sostenute” (cfr. relazione del CTU pag. 7);
-. dall'altro lato, non si può procedere ad una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., non essendo emersa né una situazione di oggettiva impossibilità né di particolare difficoltà nel fornire la prova del quantum (cfr.: Cass., sez. III, n. 21246/2012), considerato che l'attore bene avrebbe potuto produrre la relativa documentazione contabile (fatture e/o ricevute sanitarie).
Quanto ai danni al motociclo di proprietà dell'attore, è pacifico che quest'ultimo ha già ricevuto un indennizzo diretto da parte della propria compagnia assicurativa ( Controparte_3
per un importo complessivo di € 1.000,00 (di cui € 700,00 per danni materiali e € 300,00 per compensi legali). Ritenendo la cifra offerta (e accettata) non congrua, l'attore ha avanzato domanda per il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati da Controparte_3 10
La convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda, sostenendo che il sistema dell'indennizzo diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private e quello del risarcimento diretto azionabile verso la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante si porrebbero in rapporto di alternatività.
Tale eccezione non può essere accolta.
Invero, come chiarito da consolidata giurisprudenza, nell'assicurazione per la responsabilità civile, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 e, per conoscenza, all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, una volta decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto (cfr.: Cass., sez. III, n. 24548/2018).
Pertanto, la domanda è da ritenersi procedibile e proponibile.
Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere rigettata nel merito.
Pur ritenendo provata la dinamica del sinistro secondo quanto prospettato dall'attore, va evidenziato che questi non ha assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine alla descrizione del danno conseguenza patrimoniale di cui chiede il ristoro.
Nell'atto di citazione, infatti, l'attore si è limitato ad affermare in modo generico di aver riportato danni alla carrozzeria e alla meccanica del motociclo, senza alcuna specificazione puntuale sul contenuto e sull'estensione del pregiudizio. Giova ricordare, infatti, che l'attore ha il dovere di indicare analiticamente in cosa consista il pregiudizio di cui chiede il ristoro, non essendo sufficiente allegare la sola condotta illecita della controparte;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una domanda generica e priva di dettagli concreti non consente al giudice né al convenuto di comprendere quale sia il danno effettivamente lamentato, rendendo la domanda stessa inammissibile o infondata (cfr. Cass., sez. III, n.
13328/2015; Cass., sez. III, n. 691/2012). In altri termini, l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti i lamentati danni al motociclo, ma ha rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente, atteso che il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione;
secondo la giurisprudenza, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. dall'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c), potendo al più gli stessi, nell'ambito 11
di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr.: Cass., sez. III, n. 7115/2013).
In ogni caso, anche a voler superare il rilievo che precede, l'attore non ha comunque assolto l'onere probatorio in merito all'esistenza e all'entità degli ulteriori danni al motoveicolo rispetto a quelli già liquidati. Da un lato, i testimoni escussi non hanno fornito indicazioni precise in merito ai danni riportati dal motociclo, limitandosi ad affermare che quest'ultimo
“non era marciante” (teste ) ed a riconoscere le fotografie dei veicoli Testimone_2
coinvolti, senza offrire ulteriori elementi utili alla quantificazione del danno;
dall'altro lato,
l'attore ha depositato un preventivo di riparazione che, però, non è certamente sufficiente a provare né la sussistenza effettiva dei danni né il loro costo, trattandosi di un atto di formazione unilaterale ed inidoneo a dimostrare il relativo effettivo pagamento (cfr.: Cass., sez. III, n. 11765/2013; Trib. Treviso, sez. I, n. 1187/2018).
In conclusione, la domanda attorea relativa ai danni patrimoniali ulteriori deve essere rigettata, per carenza sia sul piano assertivo che su quello probatorio, non avendo l'attore né allegato in modo circostanziato i pregiudizi lamentati, né offerto prova sufficiente della loro esistenza e quantificazione.
7). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza dei convenuti, a carico dei quali restano anche le spese di CTU già liquidate, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attore di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
In particolare, tra le spese di lite da liquidare possono essere ricomprese anche quelle richieste da parte attrice per la attività svolta dal CTP, con riferimento alla quale è stata depositata, in sede di precisazione delle conclusioni, una fattura pro forma di importo pari ad € 500,00.
Giova ricordare che se è vero che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica), comprensive non solo di quelle effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche di quelle dalla medesima ancora dovute sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr.: Corte Appello Milano, n. 931/2025; Cass., ord. n. 30289/2019;
Cass., ord. n. 29819/2019; Cass., n. 24188/2021), resta salva la possibilità per il giudice di avvalersi della facoltà ex art. 92, co. 1, c.p.c. di escluderle dalla ripetizione, qualora le ritenga superflue od eccessive (cfr.: Cass., n. 84/2013; Cass., n. 2280/2015; Cass., n. 26729/2024). 12
Orbene, tenuto conto del fatto che, nella fattura proforma depositata, si fa generico riferimento alla sola attività del CTP di assistenza medico-legale prestata nella CTU, la quale si è compendiata nella effettuazione di osservazioni (superate successivamente dallo stesso
CTU), l'odierno Giudicante ritiene la cifra di € 500,00 eccessiva e non congrua rispetto alla effettiva assistenza prestata dal CTP: conseguentemente, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c.,
l'importo va ridotto e, in applicazione analogica dei valori minimi previsti dall'art. 21 DM
182/2002 dettato per le attività dei CTU, l'importo da liquidare è pari ad € 48,03.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna e HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro € 34.108,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. sul totale della somma così liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna e HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € 609,05 per spese ed euro € 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea
Iannicelli, dichiaratosi anticipatario;
4). Pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti, in solido.
Napoli, 9.7.2025.
IL GIUDICE dott.ssa IC SE
Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del dott. Mirko Russo, M.O.T. in tirocinio mirato, nominato con D.M. del 22/10/2024.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa IC SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29465 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Iannicelli, domiciliatario in Parte_1
Napoli, alla Piazza Amedeo, n. 15;
- Attore -
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Esposito, domiciliatario in Caserta, al Corso Trieste,
n. 98 e in Caivano (NA), alla via Braucci, n. 23;
- Convenuta -
NONCHE'
, nato a [...] in data [...], c.f.: Controparte_1
residente in [...]. C.F._1
- Convenuto contumace -
Conclusioni: per l'attore: “invitare l'Ausiliario a fornire … integrazioni al proprio elaborato … In subordine convocare a chiarimenti il c.t.u., in contraddittorio con i consulenti medici delle parti … In via ulteriormente subordinata … chiede l'integrale accoglimento della domanda
… formulata con vittoria di spese e compensi di causa”; per la convenuta HDI Assicurazioni S.p.A.: “in via preliminare, … accertare e dichiarare
l'improponibilità dell'avversa domanda risarcitoria;
nel merito ed in via principale, rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, anche in forma parziale, accertare e dichiarare la corresponsabilità” dell'attore “nella determinazione 2
dell'incidente per cui è causa e nella produzione delle lamentate lesioni ai sensi dell'art.
2054, II comma, c.c., riducendo proporzionalmente l'eventuale risarcimento dei danni ex art.
1227 c.c., il tutto entro i limiti del massimale e delle franchigie previste dalla garanzia assicurativa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). ha convenuto in giudizio e la HDI Assicurazioni Parte_1 Controparte_1
S.p.A., esponendo che:
- In data 31 agosto 2020, alle ore 7:30 circa, mentre si trovava alla guida del motoveicolo tg.
DE55674, di sua proprietà, percorrendo il lato destro di via Camillo De Meis in Napoli, in direzione del centro città, all'altezza del civico n. 537 veniva tamponato dall'autovettura
EN MEe tg. DX125GM, condotta da e assicurata per la on Persona_1 CP_2
la HDI Assicurazioni S.p.A.;
-. L'incidente si era verificato a causa del sopraggiungere dell'autovettura da tergo, in quanto procedeva nella medesima direzione e sulla stessa corsia di marcia del motoveicolo;
- A seguito della collisione, egli rovinava al suolo unitamente al motoveicolo da lui condotto, riportando danni al motoveicolo e lesioni personali agli arti inferiori, dalle quali era guarito con postumi permanenti stimati tra il 18% e il 38%, in quanto l'attuale danno si à innestato su un pregresso e grave quadro neurologico, muscolare e osseo a carico della gamba destra.
- Ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, inoltrava formale richiesta di risarcimento dei danni al proprio motoveicolo a Controparte_3
trasmettendone copia per conoscenza alla HDI Assicurazioni S.p.A;
[...] Controparte_3
una volta rubricato il sinistro e sottoposto a perizia il motoveicolo, formulava
[...] un'offerta risarcitoria pari a € 700,00 per i danni materiali, oltre € 300,00 a titolo di compensi legali, da lui accettati a titolo di acconto, riservandosi ogni diritto in ordine al maggior danno subito.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare, ai sensi degli artt. 2043, 2054 e 2055 c.c., unico ed esclusivo responsabile del sinistro il proprietario dell'autovettura EN ME (tg.
DX125GM) e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento di “tutti i danni … di natura patrimoniale e non” alla sua persona e al motoveicolo di sua proprietà (“per le spese sanitarie già sostenute e quelle future”, danno non patrimoniale con “adeguata personalizzazione”, “danno morale”) in misura da provare in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, vinte le distraende spese di lite.
La HDI Assicurazioni S.p.A., costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di lite. In particolare, ha eccepito l'improcedibilità 3
della domanda, in quanto la richiesta di risarcimento preventiva formulata dall'attore non rispetterebbe i requisiti previsti dagli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, nonché dall'art. 6 del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, in quanto priva dell'indicazione relativa all'occupazione dell'istante, al reddito percepito e all'eventuale godimento di trattamenti economici previdenziali durante il periodo di inabilità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, eccependo la mancanza di idonei elementi probatori e invocando una presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro. Ha inoltre rilevato che il danno materiale risultava già risarcito mediante la procedura di indennizzo diretto attivata presso Ha infine contestato la richiesta di Controparte_3
risarcimento del danno morale in quanto formulata come voce autonoma, e ha sostenuto che, in ogni caso, gli interessi legali dovrebbero decorrere dalla data del fatto e sulla somma annualmente rivalutata.
, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, ne è Controparte_1
stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale e una CTU medico-legale e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2). La domanda è proponibile e procedibile.
L'attore, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 145 e 148 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), ha inviato alla compagnia assicuratrice formale lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r ricevuta in data 26.07.2021 e invito alla stipula di una negoziazione assistita a mezzo raccomandata ricevuta in data 14.10.2021.
Sul punto va rimarcato che “la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art.
148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass. civ. sez. VI-III n. 19354, 30/9/2016).
Nel caso di specie, la richiesta risarcitoria trasmessa dall'attore conteneva tutti gli elementi essenziali e sufficienti affinchè l'assicuratore potesse istruire correttamente la pratica, accertare le responsabilità, quantificare il danno e valutare un'eventuale offerta risarcitoria. 4
Pertanto, risultano pienamente soddisfatti i presupposti di legge per la procedibilità della domanda, con conseguente rigetto delle eccezioni sollevate sul punto dalla parte convenuta.
3). L'attore ha dato prova, attraverso la deposizione dei testi , Testimone_1 Tes_2
e e la documentazione medica prodotta, che l'incidente
[...] Testimone_3
descritto in citazione realmente avvenne, per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura EN ME (tg. DX125GM), e che per effetto di esso riportò le lesioni personali descritte in citazione.
In particolare, deve tenersi conto delle deposizioni testimoniali rese all'udienza del 15 giugno
2023 dai testi e , i quali, al momento del sinistro, si Testimone_1 Testimone_2
trovavano entrambi a bordo di un motociclo che procedeva alle spalle di quello dall'attore, lungo via De Meis in Napoli, in direzione Ospedale del Mare. , Testimone_1
conducente del motociclo di sua proprietà che seguiva quello dell'attore ha reso le seguenti dichiarazioni: “era la fine del mese di agosto 2020, alle ore 7,00 -7,30 circa, … ho visto un'auto di colore scuro che ci superava e nel rientrare nella corsia tamponava un motociclo di colore scuro che procedeva nello stesso senso di marcia nostro, innanzi a noi di una decina di metri”, “il motociclo ed il suo occupante sono caduti a terra sul lato sinistro”,
“preciso che l'auto nel rientrare nella corsia dopo il sorpasso con la parte anteriore destra
… ha urtato il motociclo alla parte posteriore facendolo cadere sul lato sinistro, dopo l'urto il conducente del motociclo accusava dolori alla gamba sinistra in particolare alla caviglia”.
Tali dichiarazioni trovano conferma in quelle rese dal teste , trasportato a bordo del Tes_2
motociclo che seguiva quello dell'attore: “erano le 7.30 circa. Ad un certo punto ho visto un'auto EN di colore scuro che nel rientrare dopo averci sorpassato ha tamponato un motociclo con a bordo un uomo di mezza età, che procedeva nella stessa corsia di marcia con direzione verso Napoli, ho visto l'auto urtare con la parte destra anteriore il motociclo alla parte posteriore e facendolo cadere a terra sul lato sinistro. Preciso che Via De Meis è a doppio senso di circolazione e in quel momento non vi era traffico”, “il conducente del motociclo era solo e portava il casco, egli è caduto sul lato sinistro … l'investito lamentava dolori alla gamba sinistra”, “Riconosco dalle foto esibitemi i mezzi coinvolti”.
Orbene, la versione data dai testi è da ritenersi pienamente attendibile, in quanto:
-. non emergono contraddizioni interne a ciascuna deposizione;
-. non vi è alcuna incongruenza tra le due testimonianze, che risultano tra loro coerenti e convergenti;
-. i testimoni sono stati precisi e puntuali nella ricostruzione della dinamica del sinistro, fornendo dettagli specifici e concreti, non limitandosi a riportare in modo generico le 5
circostanze indicate nell'atto di citazione, ma riferendo fatti di cui hanno avuto diretta conoscenza;
-. i testi escussi appaiono terzi e imparziali rispetto alle parti in causa;
-. Le loro dichiarazioni risultano pienamente compatibili con la documentazione, medica e non solo, prodotta in giudizio (cfr. in particolare il modello CAI originale, redatto e sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro);
-. Parte convenuta non ha svolto alcuna attività istruttoria idonea a contrastare l'attendibilità delle deposizioni rese, né ha dedotto fatti impeditivi specifici in grado di incidere sulla ricostruzione storica della vicenda, limitandosi a generiche contestazioni non supportate da prove.
A ulteriore conferma dell'attendibilità delle suddette testimonianze e della veridicità della ricostruzione dei fatti così come prospettata nella domanda giudiziale, giova anche richiamare le conclusioni del CTU medico legale, Dott. , il quale, con relazione Persona_2
dettagliata, logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo Giudice, ha evidenziato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo. Il CTU, infatti, ha evidenziato come siano
“soddisfatti e convergenti tutti i criteri del nesso di causalità previsti dalla dottrina medico legale (criterio cronologico, dell'efficienza causale qualitativa e quantitativa, criterio topografico, della continuità clinica, di esclusione)” (cfr. relazione CTU, pag. 6).
Pertanto, sulla base delle riferite risultanze istruttorie, complessivamente valutate, deve ritenersi pienamente provato che l'incidente si è verificato secondo la dinamica descritta dall'attore e, quindi - superando la presunzione di corresponsabilità solidale ex art. 2054, co.
2, c.c. - per esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura EN ÉG (tg.
DX125GM), il quale, nell'occasione, non ha tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e del traffico, così contravvenendo a comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, oltre che agli artt. 140, 141, 154 e 191 D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada).
Al momento del sinistro, l'autovettura EN MEe tg. DX125GM era assicurata per la responsabilità civile inerente alla sua circolazione con la HDI Assicurazioni S.p.A.
4). Le lesioni riportate dall'attore per effetto del sinistro per cui è causa sono ampiamente accertate alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei
Consulenti tecnici di e della H.D.I. S.p.A., cfr. al riguardo Cass. sez. VI Parte_1 sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e 6
qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attore.
Orbene, alla luce della CTU medico legale redatta dal dott. (cfr. pag. 9), Persona_3
ha riportato, per effetto del sinistro per cui è causa: Parte_1
-. “frattura dell'epifisi distale di perone a sinistra, frattura dei cuneiformi (1°,2° e 3°), lesione del legamento peroneo astragalico posteriore”, con postumi che hanno determinato “un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12%” non incidente “sulla capacità di lavoro specifica del periziando” (cfr. relazione del CTU, pag. 7);
-. “una inabilità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 40 e parziale mediamente al 50% di giorni 63”.
L'attore ha contestato parzialmente le conclusioni della CTU, ritenendo che la stessa non abbia adeguatamente valutato le effettive menomazioni subite a seguito del sinistro per cui è causa. In particolare, parte attrice ha sostenuto che la valutazione del danno biologico permanente avrebbe dovuto essere quantificata nella misura del 18%, anziché del 12% come ritenuto dal CTU, e ha contestato, altresì, l'applicazione dei criteri per la CP_4
rideterminazione del danno attuale, nonché l'utilizzo della c.d. formula “Gabrielli”.
Tuttavia, a tali contestazioni il CTU ha fornito puntuale risposta nella relazione peritale finale, con argomentazioni che questo Giudice ritiene condivisibili, in quanto logiche, pertinenti, conformi al dato normativo, nonché coerenti con la prassi giurisprudenziale e medico legale consolidata.
Per tali ragioni, si condividono e si fanno proprie le conclusioni del CTU medico legale.
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione 7
predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408).
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal CTU è pari al 12%), considerato che per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la nuova tabella unica nazionale può essere applicata, per espressa previsione normativa, ai soli sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025 (ossia, ai sinistri verificatisi dopo il
05.03.2025), e non sussistendo circostanze idonee per discostarsi dai parametri di liquidazione individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, possono essere liquidati equitativamente, in applicazione dei predetti parametri, in considerazione dell'età dell'attore al momento del sinistro (43 anni circa) ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione):
-. € 27.036,00 per il danno biologico residuato all'attore per i suddetti postumi permanenti pari al 12%;
-. complessivi € 7.072,50, per l'invalidità temporanea totale e parziale.
Rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose, art. 590 c.p.), compete, in astratto ai sensi dell'art. 2059 c.c. in relazione all'articolo 185 c.p., il risarcimento del danno morale, la cui liquidazione, tuttavia, è già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano che, sulla scorta di quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr.: Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975/2008), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, 8
lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità, con motivazione analitica, di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità o conseguenze anomale che vengano tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento, (cfr.: Cass. n. 7513/2018; Cass., n. 10912/2018; Cass., n. 23469/2018; Cass. n.
27482/2018; Cass., n. 28988/2019).
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non risulta che l'attore abbia dedotto né tantomeno provato, in modo concreto e puntuale, alcuna specifica peculiare sofferenza soggettiva che consenta di giustificare un incremento risarcitorio rispetto agli ordinari parametri tabellari. La deposizione testimoniale resa all'udienza del 15 giugno 2025 dalla zia di appare, infatti, eccessivamente generica e priva di specificità tali da Parte_1
consentire il riconoscimento (anche solo in via presuntiva) di ulteriori aspetti pregiudizievoli anatomo-funzionali, relazionali o emotivi, che possano ritenersi peculiari e personalizzati in ragione delle condizioni pregresse dell'attore o del tipo di attività da lui svolte, e non comuni a tutte le vittime che abbiano subito lesioni analoghe guarite con postumi similari. Va ricordato, infatti, che le peculiarità del caso concreto - che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento - devono essere allegate e provate come fatti specifici e non possono limitarsi a formule generiche o espressioni di carattere soggettivo, come quelle riferite dalla teste escussa in giudizio (“a causa della sua menomazione non ha più la forza nelle gambe, non ha trovato al momento altro lavoro, egli vive solo è spesso depresso e non frequenta più gli amici”), che si risolvono in affermazioni apodittiche prive di concreto riscontro oggettivo.
Il danno non patrimoniale subito dall'attore, pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 34.108,5, il cui pagamento va posto, in solido, a carico dei convenuti.
5). Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria 9
progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr.: Cass., SS.UU., n. 1712/1995; Cass., sez. III, n. 2796/2000).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, la somma di € 34.108,50 sopra indicata, determinata all'attualità, va rideterminata con riferimento alla data dell'evento lesivo
(31.08.2020) valutandola secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da agosto 2020 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 31.08.2021 in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c.), con decorrenza dal 31.08.2020 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c., con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla intera somma totale liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
6). In merito ai danni patrimoniali lamentati dall'attore, si osserva quanto segue.
Quanto alle spese mediche, nulla è dovuto all'attore, atteso che:
-. da un lato, “non si rinvengono agli atti fatture e/o ricevute sanitarie per spese mediche sostenute” (cfr. relazione del CTU pag. 7);
-. dall'altro lato, non si può procedere ad una liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., non essendo emersa né una situazione di oggettiva impossibilità né di particolare difficoltà nel fornire la prova del quantum (cfr.: Cass., sez. III, n. 21246/2012), considerato che l'attore bene avrebbe potuto produrre la relativa documentazione contabile (fatture e/o ricevute sanitarie).
Quanto ai danni al motociclo di proprietà dell'attore, è pacifico che quest'ultimo ha già ricevuto un indennizzo diretto da parte della propria compagnia assicurativa ( Controparte_3
per un importo complessivo di € 1.000,00 (di cui € 700,00 per danni materiali e € 300,00 per compensi legali). Ritenendo la cifra offerta (e accettata) non congrua, l'attore ha avanzato domanda per il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati da Controparte_3 10
La convenuta ha eccepito l'improponibilità della domanda, sostenendo che il sistema dell'indennizzo diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private e quello del risarcimento diretto azionabile verso la compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante si porrebbero in rapporto di alternatività.
Tale eccezione non può essere accolta.
Invero, come chiarito da consolidata giurisprudenza, nell'assicurazione per la responsabilità civile, ove il danneggiato abbia inviato la richiesta di risarcimento dei danni alla propria impresa di assicurazione ex art. 149 D.Lgs. n. 209/2005 e, per conoscenza, all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, una volta decorsi i termini di cui all'art. 145 del medesimo decreto, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto (cfr.: Cass., sez. III, n. 24548/2018).
Pertanto, la domanda è da ritenersi procedibile e proponibile.
Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere rigettata nel merito.
Pur ritenendo provata la dinamica del sinistro secondo quanto prospettato dall'attore, va evidenziato che questi non ha assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente in ordine alla descrizione del danno conseguenza patrimoniale di cui chiede il ristoro.
Nell'atto di citazione, infatti, l'attore si è limitato ad affermare in modo generico di aver riportato danni alla carrozzeria e alla meccanica del motociclo, senza alcuna specificazione puntuale sul contenuto e sull'estensione del pregiudizio. Giova ricordare, infatti, che l'attore ha il dovere di indicare analiticamente in cosa consista il pregiudizio di cui chiede il ristoro, non essendo sufficiente allegare la sola condotta illecita della controparte;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, una domanda generica e priva di dettagli concreti non consente al giudice né al convenuto di comprendere quale sia il danno effettivamente lamentato, rendendo la domanda stessa inammissibile o infondata (cfr. Cass., sez. III, n.
13328/2015; Cass., sez. III, n. 691/2012). In altri termini, l'attore non ha descritto in cosa siano consistiti i lamentati danni al motociclo, ma ha rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto l'onere assertivo sullo stesso incombente, atteso che il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione;
secondo la giurisprudenza, i documenti - da indicare nell'atto di citazione ex art. 163, co. 3, n. 5, c.p.c. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. dall'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c), potendo al più gli stessi, nell'ambito 11
di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr.: Cass., sez. III, n. 7115/2013).
In ogni caso, anche a voler superare il rilievo che precede, l'attore non ha comunque assolto l'onere probatorio in merito all'esistenza e all'entità degli ulteriori danni al motoveicolo rispetto a quelli già liquidati. Da un lato, i testimoni escussi non hanno fornito indicazioni precise in merito ai danni riportati dal motociclo, limitandosi ad affermare che quest'ultimo
“non era marciante” (teste ) ed a riconoscere le fotografie dei veicoli Testimone_2
coinvolti, senza offrire ulteriori elementi utili alla quantificazione del danno;
dall'altro lato,
l'attore ha depositato un preventivo di riparazione che, però, non è certamente sufficiente a provare né la sussistenza effettiva dei danni né il loro costo, trattandosi di un atto di formazione unilaterale ed inidoneo a dimostrare il relativo effettivo pagamento (cfr.: Cass., sez. III, n. 11765/2013; Trib. Treviso, sez. I, n. 1187/2018).
In conclusione, la domanda attorea relativa ai danni patrimoniali ulteriori deve essere rigettata, per carenza sia sul piano assertivo che su quello probatorio, non avendo l'attore né allegato in modo circostanziato i pregiudizi lamentati, né offerto prova sufficiente della loro esistenza e quantificazione.
7). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00) ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza dei convenuti, a carico dei quali restano anche le spese di CTU già liquidate, con obbligo di rivalere, pertanto, l'attore di quanto eventualmente corrisposto al CTU in base al decreto di liquidazione.
In particolare, tra le spese di lite da liquidare possono essere ricomprese anche quelle richieste da parte attrice per la attività svolta dal CTP, con riferimento alla quale è stata depositata, in sede di precisazione delle conclusioni, una fattura pro forma di importo pari ad € 500,00.
Giova ricordare che se è vero che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica), comprensive non solo di quelle effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche di quelle dalla medesima ancora dovute sebbene all'atto della condanna in suo favore essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (cfr.: Corte Appello Milano, n. 931/2025; Cass., ord. n. 30289/2019;
Cass., ord. n. 29819/2019; Cass., n. 24188/2021), resta salva la possibilità per il giudice di avvalersi della facoltà ex art. 92, co. 1, c.p.c. di escluderle dalla ripetizione, qualora le ritenga superflue od eccessive (cfr.: Cass., n. 84/2013; Cass., n. 2280/2015; Cass., n. 26729/2024). 12
Orbene, tenuto conto del fatto che, nella fattura proforma depositata, si fa generico riferimento alla sola attività del CTP di assistenza medico-legale prestata nella CTU, la quale si è compendiata nella effettuazione di osservazioni (superate successivamente dallo stesso
CTU), l'odierno Giudicante ritiene la cifra di € 500,00 eccessiva e non congrua rispetto alla effettiva assistenza prestata dal CTP: conseguentemente, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c.,
l'importo va ridotto e, in applicazione analogica dei valori minimi previsti dall'art. 21 DM
182/2002 dettato per le attività dei CTU, l'importo da liquidare è pari ad € 48,03.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Condanna e HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro € 34.108,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. sul totale della somma così liquidata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna e HDI Assicurazioni S.p.A., in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali, liquidate in € 609,05 per spese ed euro € 7.616,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea
Iannicelli, dichiaratosi anticipatario;
4). Pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti, in solido.
Napoli, 9.7.2025.
IL GIUDICE dott.ssa IC SE
Il presente provvedimento è stato predisposto con la collaborazione del dott. Mirko Russo, M.O.T. in tirocinio mirato, nominato con D.M. del 22/10/2024.